IMPIEGO PUBBLICO
T.(Lpd)R. Lombardia (Lpd) Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1936
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, assistente della Polizia di Stato, ricorreva avverso il provvedimento della Commissione Medica di 2^ istanza di (Lpd) che lo aveva dichiarato permanentemente non idoneo al servizio di istituto, consentendogli di transitare a domanda nelle corrispondenti qualifiche delle amministrazioni civili dello Stato.
La vicenda, che ha avuto come epilogo l'atto impugnato, è originata da una segnalazione che una pattuglia dei Carabinieri aveva effettuato in data 17.5.2009 nei confronti del ricorrente dopo essere intervenuta su richiesta della convivente perché l'(Lpd) si trovava in una situazione di malessere che non gli consentiva di rientrare a casa guidando la propria auto.
In tale occasione veniva sottoposto ad accertamenti presso l'Ospedale di (Lpd) dai quali risultava un alto tasso alcolemico ed una positività ai cataboliti della cocain(Lpd).
Ciò determinava una non idoneità al servizio per giorni 20 certificata dal Medico dell'Ufficio Sanitario della Questura ed un successivo giudizio della Commissione Medica Ospedaliera di (Lpd) che riteneva di prolungare il giudizio di non idoneità per altri 50 giorni.
Contro questo giudizio il ricorrente ricorreva alla Commissione di 2^ istanza che, però, confermava il giudizio dell'organo di primo grado.
Alla scadenza dei 50 giorni la Commissione Medica Ospedaliera valutava l'(Lpd) come non idoneo permanentemente al servizio di istituto nono stante tutti gli esami successivi relativi alla possibile positività all'uso della cocaina avevano dato esito negativo.
A seguito di ricorso amministrativo la Commissione di 2^ istanza riteneva che il giudizio di non idoneità dovesse essere di natura temporanea nella misura di 240 giorni.
Contro tale decisione l'(Lpd) presentava un primo ricorso presso questo TAR che in sede cautelare sospendeva il provvedimento e la Commissione di 2^ istanza reiterando l'accertamento riduceva la temporanea non idoneità a 180 giorni.
Anche questa decisione veniva impugnata in via giurisdizionale alla luce di una consulenza medicolegale di parte che evidenziava le ragioni perché i primi accertamenti sia per quanto riguardava lo stato di ubriachezza che quello di positività alla cocaina non fossero esatti.
Allo scadere del periodo di temporanea non idoneità, la Commissione di 2^ istanza sottoponeva di nuovo a visita il ricorrente emettendo il giudizio oggetto dell'odierna impugnazione.
Nell'unico motivo di ricorso la difesa dell'(Lpd) lamenta l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta in ordine alla sussistenza a carico del ricorrente di un disturbo psicotico.
La non idoneità psicologicopsichiatrica al servizio può essere dichiarata quando ricorra una delle affezioni che sono state riportate nelle tabelle allegate al DPR 834\1981 nessuna delle quali può essere attribuita all'(Lpd).
La stessa motivazione del provvedimento impugnato esclude l'esistenza di distrurbi psichici riferibili all'asse I del D.S.M. IV, ma afferma che il ricorrente presenta " un'organizzazione di personalità border line (Kernberg). Sono infatti presenti manifestazioni non specifiche di debolezza dell'Io. Ciò comporta un elevato rischio di reiterazione di comportamenti non adattivi e pericolosi per la propria e altrui incolumità...diagnosi di reattività ansiosa e tratti di rigidità ed impulsività in pregresso documentato episodio di agitazione psi(Lpd)toria e stato confusionale con riscontro di positività all'alcool ed alla cocain(Lpd)".
Sulla base di questo giudizio si è ritenuto che tale personalità non fosse compatibile con le situazioni sociolavorative dell'attività di pubblica sicurezz(Lpd)
Il giudizio è contestabile poiché richiama l'episodio da cui è sorto tutto il procedimento in modo distorto dando per avvenuti uno stato di agitazione psi(Lpd)toria ed una positività all'uso di cocaina che non sono stati accertati se non in modo erroneo.
Il ricorrente si è sottoposto a visite mediche, ad esami psicologici e psichiatrici presso istituti pubblici che hanno escluso l'esistenza di una qualunque patologia nella sua personalità ed inoltre non si sono verificati dopo l'episodio del 17.5.2009 altri fatti che consentissero di dare credito ad una valutazione diagnostica come quella che ha consentito un giudizio di permanente non idoneità al servizio di polizi(Lpd)
Veniva altresì richiesto un risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale sia per il pagamento di tutti gli accertamenti cui il ricorrente si è dovuto sottoporre per smentire il giudizio formulato dall'amministrazione.
Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo l'inammissibilità del ricorso, essendo il giudizio della Commissione un atto endoprocedimentale.
Alla camera di consiglio del 12.4.2011 veniva richiesto la riunione dell'istanza cautelare con il merito che veniva fissato per l'udienza del 5.7.2011.
L'eccezione di rito della difesa erariale deve essere disattes(Lpd)
Sebbene il procedimento volto alla valutazione della non idoneità al servizio di un poliziotto si concluda con un atto formale dell'amministrazione, esso non potrà discostarsi dalle valutazioni effettuate dalla Commissione Medico Ospedaliera cui è demandato dall'art. 4 DPR 339\82 il giudizio tecnico.
La reale lesività dell'atto si manifesta proprio nel giudizio delle Commissioni Mediche che nn a caso vengono frequentemente impugnati davanti al giudice amministrativo senza che vengano sollevate eccezioni siffatte.
Anche nel precedente ricorso avverso un giudizio di temporanea non idoneità, il giudice ha concesso il provvedimento cautelare senza arrestarsi di fronte ad una possibile inammissibilità del ricorso.
Passando al merito del ricorso va innanzitutto osservato che il giudizio di positività alla cocaina ha avuto un effetto determinante nel giudizio finale della Commissione come si evince anche dalle considerazioni svolte nella memoria dalla difesa erariale che rammenta come la positività all'uso di sostanze stupefacenti giustifica la non idoneità al rilascio o rinnovo del porto d'arm(Lpd)
La relazione della dott.ssa (Lpd) consulente di parte del ricorrente evidenzia come le modalità di accertamento della positività alla cocaina si prestino a censure sul piano tecnico dal momento che fu il Pronto soccorso a procedere all'accertamento con il metodo immunoenzimatico che può dare risultati anche falsopositivi e che deve essere confermato associando l'analisi con il metodo della gascromatografia associata alla spettrometria di mass(Lpd)
In mancanza di una conferma siffatta e considerando che un accertamento compiuto a soli quattro giorni di distanza presso l'Ospedale Militare dava esito negativo, la bontà del dato circa la positività all'uso della cocaina non poteva essere considerato così sicuro.
Anche per quanto attiene al rilevamento della quantità di alcool presente nel sangue dell'(Lpd), il test effettuato presso l'Ospedale di (Lpd) non offre elementi rassicuranti.
Non vi è dubbio che quella sera il poliziotto avesse bevuto e si trovasse in uno stato di ubriachezza che non gli aveva consentito di tornare a casa con le proprie forze inducendo la convivente a chiamare i Carabinieri, ma in base al valore riscontrato dall'analisi del Pronto Soccorso l'(Lpd) avrebbe dovuto trovarsi in uno stato di intossicazione con perdita dell'autocontrollo e disturbi dell'equilibrio che non sono stati riscontrati dal medico che lo ha sottoposto a visita psichiatrica specialistica negando la necessità di un intervento di T.S.O. ed anche prima da parte dei medici del Pronto Soccorso che registrano solo la presenza di alito vinoso.
Pertanto non è provata l'assunzione di cocaina e ciò ridimensiona molto la portata della vicenda che ha dato origine al procedimento di accertamento sanitario e che tanta influenza ha avuto sul giudizio che i medici delle commissioni sono stati chiamati a formulare.
Vi è senz'altro, pertanto, un'erronea valutazione di uno dei presupposti posti a fondamento del giudizio espresso che inficia la validità dello stesso.
Non può, inoltre, notarsi come i giudizi formulati da diversi professionisti di strutture pubbliche e di chiara fama convergano nell'escludere che l'(Lpd) sia persona che abbia in corso una qualunque patologia di tipo psichiatrico o un qualunque disturbo della personalità.
E' senz'altro vero che trattandosi di consulente richieste dal ricorrente non rivestano quell'autorevolezza che potrebbe nascere da una c.t.u., ma ciò nonostante sono sempre state accompagnate dall'effettuazione di test clinici che possono essere interpretati anche da specialisti diversi e quindi non consentono facilmente di formulare giudizi non in linea con le risultanze del test che potrebbero essere facilmente smentite da chi li esaminasse in un giudizio contenzioso.
Anche sotto questo profilo il giudizio di disturbo della personalità espresso nella relazione conclusiva della Commissione Medica non sembra sufficientemente fondato e dovrà essere nuovamente espresso alla luce dei notevoli contributi che il ricorrente può offrire essendosi sottoposto ad ogni tipo di esami.
Il provvedimento va, pertanto, annullato e la Commissione Medica di 2^ istanza dovrà tener conto nel procedere a nuova valutazione delle considerazioni espresse in questa sede e dei giudizi tecnici espressi dai consulenti di parte per criticarli se del caso argomentatamene cosi da giustificare perché le proprie conclusioni non concordino con quelle dei consulenti medesimi.
Non può essere, invece, decisa la domanda di risarcimento del danno poiché il ricorrente ha fornito una prova parziale del danno subito.
Se è vero che, quanto al danno non patrimoniale, il Collegio potrebbe procedere a duna valutazione equitativo lo stesso non può dirsi per il danno patrimoniale consistito in tutti gli accertamenti che si sono resi necessari per contrastare il giudizio delle Commissioni Mediche.
Sul punto il ricorrente dovrà offrire documentazione in grado di giustificare una richiesta specific(Lpd)
La liquidazione delle spese avverrà in sede di sentenza definitiv(Lpd)
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Rinvia all'udienza del 18.10.2011 per la valutazione dell'entità del danno.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativ(Lpd)
T.(Lpd)R. Lombardia (Lpd) Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1936
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, assistente della Polizia di Stato, ricorreva avverso il provvedimento della Commissione Medica di 2^ istanza di (Lpd) che lo aveva dichiarato permanentemente non idoneo al servizio di istituto, consentendogli di transitare a domanda nelle corrispondenti qualifiche delle amministrazioni civili dello Stato.
La vicenda, che ha avuto come epilogo l'atto impugnato, è originata da una segnalazione che una pattuglia dei Carabinieri aveva effettuato in data 17.5.2009 nei confronti del ricorrente dopo essere intervenuta su richiesta della convivente perché l'(Lpd) si trovava in una situazione di malessere che non gli consentiva di rientrare a casa guidando la propria auto.
In tale occasione veniva sottoposto ad accertamenti presso l'Ospedale di (Lpd) dai quali risultava un alto tasso alcolemico ed una positività ai cataboliti della cocain(Lpd).
Ciò determinava una non idoneità al servizio per giorni 20 certificata dal Medico dell'Ufficio Sanitario della Questura ed un successivo giudizio della Commissione Medica Ospedaliera di (Lpd) che riteneva di prolungare il giudizio di non idoneità per altri 50 giorni.
Contro questo giudizio il ricorrente ricorreva alla Commissione di 2^ istanza che, però, confermava il giudizio dell'organo di primo grado.
Alla scadenza dei 50 giorni la Commissione Medica Ospedaliera valutava l'(Lpd) come non idoneo permanentemente al servizio di istituto nono stante tutti gli esami successivi relativi alla possibile positività all'uso della cocaina avevano dato esito negativo.
A seguito di ricorso amministrativo la Commissione di 2^ istanza riteneva che il giudizio di non idoneità dovesse essere di natura temporanea nella misura di 240 giorni.
Contro tale decisione l'(Lpd) presentava un primo ricorso presso questo TAR che in sede cautelare sospendeva il provvedimento e la Commissione di 2^ istanza reiterando l'accertamento riduceva la temporanea non idoneità a 180 giorni.
Anche questa decisione veniva impugnata in via giurisdizionale alla luce di una consulenza medicolegale di parte che evidenziava le ragioni perché i primi accertamenti sia per quanto riguardava lo stato di ubriachezza che quello di positività alla cocaina non fossero esatti.
Allo scadere del periodo di temporanea non idoneità, la Commissione di 2^ istanza sottoponeva di nuovo a visita il ricorrente emettendo il giudizio oggetto dell'odierna impugnazione.
Nell'unico motivo di ricorso la difesa dell'(Lpd) lamenta l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta in ordine alla sussistenza a carico del ricorrente di un disturbo psicotico.
La non idoneità psicologicopsichiatrica al servizio può essere dichiarata quando ricorra una delle affezioni che sono state riportate nelle tabelle allegate al DPR 834\1981 nessuna delle quali può essere attribuita all'(Lpd).
La stessa motivazione del provvedimento impugnato esclude l'esistenza di distrurbi psichici riferibili all'asse I del D.S.M. IV, ma afferma che il ricorrente presenta " un'organizzazione di personalità border line (Kernberg). Sono infatti presenti manifestazioni non specifiche di debolezza dell'Io. Ciò comporta un elevato rischio di reiterazione di comportamenti non adattivi e pericolosi per la propria e altrui incolumità...diagnosi di reattività ansiosa e tratti di rigidità ed impulsività in pregresso documentato episodio di agitazione psi(Lpd)toria e stato confusionale con riscontro di positività all'alcool ed alla cocain(Lpd)".
Sulla base di questo giudizio si è ritenuto che tale personalità non fosse compatibile con le situazioni sociolavorative dell'attività di pubblica sicurezz(Lpd)
Il giudizio è contestabile poiché richiama l'episodio da cui è sorto tutto il procedimento in modo distorto dando per avvenuti uno stato di agitazione psi(Lpd)toria ed una positività all'uso di cocaina che non sono stati accertati se non in modo erroneo.
Il ricorrente si è sottoposto a visite mediche, ad esami psicologici e psichiatrici presso istituti pubblici che hanno escluso l'esistenza di una qualunque patologia nella sua personalità ed inoltre non si sono verificati dopo l'episodio del 17.5.2009 altri fatti che consentissero di dare credito ad una valutazione diagnostica come quella che ha consentito un giudizio di permanente non idoneità al servizio di polizi(Lpd)
Veniva altresì richiesto un risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale sia per il pagamento di tutti gli accertamenti cui il ricorrente si è dovuto sottoporre per smentire il giudizio formulato dall'amministrazione.
Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo l'inammissibilità del ricorso, essendo il giudizio della Commissione un atto endoprocedimentale.
Alla camera di consiglio del 12.4.2011 veniva richiesto la riunione dell'istanza cautelare con il merito che veniva fissato per l'udienza del 5.7.2011.
L'eccezione di rito della difesa erariale deve essere disattes(Lpd)
Sebbene il procedimento volto alla valutazione della non idoneità al servizio di un poliziotto si concluda con un atto formale dell'amministrazione, esso non potrà discostarsi dalle valutazioni effettuate dalla Commissione Medico Ospedaliera cui è demandato dall'art. 4 DPR 339\82 il giudizio tecnico.
La reale lesività dell'atto si manifesta proprio nel giudizio delle Commissioni Mediche che nn a caso vengono frequentemente impugnati davanti al giudice amministrativo senza che vengano sollevate eccezioni siffatte.
Anche nel precedente ricorso avverso un giudizio di temporanea non idoneità, il giudice ha concesso il provvedimento cautelare senza arrestarsi di fronte ad una possibile inammissibilità del ricorso.
Passando al merito del ricorso va innanzitutto osservato che il giudizio di positività alla cocaina ha avuto un effetto determinante nel giudizio finale della Commissione come si evince anche dalle considerazioni svolte nella memoria dalla difesa erariale che rammenta come la positività all'uso di sostanze stupefacenti giustifica la non idoneità al rilascio o rinnovo del porto d'arm(Lpd)
La relazione della dott.ssa (Lpd) consulente di parte del ricorrente evidenzia come le modalità di accertamento della positività alla cocaina si prestino a censure sul piano tecnico dal momento che fu il Pronto soccorso a procedere all'accertamento con il metodo immunoenzimatico che può dare risultati anche falsopositivi e che deve essere confermato associando l'analisi con il metodo della gascromatografia associata alla spettrometria di mass(Lpd)
In mancanza di una conferma siffatta e considerando che un accertamento compiuto a soli quattro giorni di distanza presso l'Ospedale Militare dava esito negativo, la bontà del dato circa la positività all'uso della cocaina non poteva essere considerato così sicuro.
Anche per quanto attiene al rilevamento della quantità di alcool presente nel sangue dell'(Lpd), il test effettuato presso l'Ospedale di (Lpd) non offre elementi rassicuranti.
Non vi è dubbio che quella sera il poliziotto avesse bevuto e si trovasse in uno stato di ubriachezza che non gli aveva consentito di tornare a casa con le proprie forze inducendo la convivente a chiamare i Carabinieri, ma in base al valore riscontrato dall'analisi del Pronto Soccorso l'(Lpd) avrebbe dovuto trovarsi in uno stato di intossicazione con perdita dell'autocontrollo e disturbi dell'equilibrio che non sono stati riscontrati dal medico che lo ha sottoposto a visita psichiatrica specialistica negando la necessità di un intervento di T.S.O. ed anche prima da parte dei medici del Pronto Soccorso che registrano solo la presenza di alito vinoso.
Pertanto non è provata l'assunzione di cocaina e ciò ridimensiona molto la portata della vicenda che ha dato origine al procedimento di accertamento sanitario e che tanta influenza ha avuto sul giudizio che i medici delle commissioni sono stati chiamati a formulare.
Vi è senz'altro, pertanto, un'erronea valutazione di uno dei presupposti posti a fondamento del giudizio espresso che inficia la validità dello stesso.
Non può, inoltre, notarsi come i giudizi formulati da diversi professionisti di strutture pubbliche e di chiara fama convergano nell'escludere che l'(Lpd) sia persona che abbia in corso una qualunque patologia di tipo psichiatrico o un qualunque disturbo della personalità.
E' senz'altro vero che trattandosi di consulente richieste dal ricorrente non rivestano quell'autorevolezza che potrebbe nascere da una c.t.u., ma ciò nonostante sono sempre state accompagnate dall'effettuazione di test clinici che possono essere interpretati anche da specialisti diversi e quindi non consentono facilmente di formulare giudizi non in linea con le risultanze del test che potrebbero essere facilmente smentite da chi li esaminasse in un giudizio contenzioso.
Anche sotto questo profilo il giudizio di disturbo della personalità espresso nella relazione conclusiva della Commissione Medica non sembra sufficientemente fondato e dovrà essere nuovamente espresso alla luce dei notevoli contributi che il ricorrente può offrire essendosi sottoposto ad ogni tipo di esami.
Il provvedimento va, pertanto, annullato e la Commissione Medica di 2^ istanza dovrà tener conto nel procedere a nuova valutazione delle considerazioni espresse in questa sede e dei giudizi tecnici espressi dai consulenti di parte per criticarli se del caso argomentatamene cosi da giustificare perché le proprie conclusioni non concordino con quelle dei consulenti medesimi.
Non può essere, invece, decisa la domanda di risarcimento del danno poiché il ricorrente ha fornito una prova parziale del danno subito.
Se è vero che, quanto al danno non patrimoniale, il Collegio potrebbe procedere a duna valutazione equitativo lo stesso non può dirsi per il danno patrimoniale consistito in tutti gli accertamenti che si sono resi necessari per contrastare il giudizio delle Commissioni Mediche.
Sul punto il ricorrente dovrà offrire documentazione in grado di giustificare una richiesta specific(Lpd)
La liquidazione delle spese avverrà in sede di sentenza definitiv(Lpd)
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Rinvia all'udienza del 18.10.2011 per la valutazione dell'entità del danno.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativ(Lpd)
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