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domenica 9 dicembre 2012

Polizia Penitenziaria: ..infrazioni disciplinari previste dall'articolo 4, lettera a), in riferimento all'art.3, lettere c) e g) del decreto legislativo numero 449 del 1992..

IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 1480
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, agente del corpo di polizia penitenziaria, dal 14 febbraio 2005 è in servizio presso la casa circondariale di (Lpd).
In data 19 dicembre 2005 veniva informato telefonicamente dalla madre dei gravi problemi di salute del padre, residente a S.(Lpd) e conseguentemente lo raggiungeva per accertarsi personalmente delle sue condizioni.
Smontato dal servizio del 20.12.2005, pur dovendo riprendere servizio il giorno dopo con turno 15.5024, ha ritenuto opportuno e possibile recarsi in visita al genitore, garantendo il rientro in sede in tempo per il turno assegnatogli.
Purtroppo la mattina della partenza il ricorrente avvertiva un forte malessere e si recava immediatamente dal medico di fiducia.
Quest'ultimo, nonostante il gran numero di pazienti presenti, appena effettuata la visita riscontrava il malessere lamentato dal ricorrente e gli prescriveva riposo per 7 giorni, vale a dire dal 21 al 28 dicembre.
Alle ore 14 comunicava telefonicamente alla direzione di (Lpd) l'impossibilità di tornare in sede per sopravvenuta malattia.
Veniva tuttavia redatto rapporto disciplinare e dato inizio alla procedura disciplinare a carico del ricorrente.
Con provvedimento 10 gennaio 2006 è stato nominato un funzionario istruttore il quale al termine della fase istruttoria con contestazione di addebiti del 23 gennaio 2006, notificata il 1 febbraio 2006 ha rilevato a carico del ricorrente le infrazioni disciplinari previste dall'articolo 4, lettera a), in riferimento all'art.3, lettere c) e g) del decreto legislativo numero 449 del 1992.
Venivano presentate le giustificazioni, nei confronti delle quali il funzionario istruttore ha ribadito quanto affermato nella contestazione degli addebiti: inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza e la reperibilità; ritardo o negligenza nell'esecuzione di un ordine, e ha trasmesso la relazione conclusiva e tutti gli atti al provveditore regionale.
A seguito della deliberazione motivatamente adottata dal consiglio regionale disciplina in data 24 maggio 2006, con la quale è stato proposto il proscioglimento per infrazione di cui all'articolo 3 lettera c), e la piena configurabilità dell''infrazione di cui all'articolo tre lettera g) e quindi l'applicazione della sanzione della deplorazione e la trattenuta del 2/30, con il decreto impugnato il provveditore regionale ha irrogato al ricorrente le corrispondenti sanzioni ai sensi del decreto legislativo numero 449/92.
Deduce il ricorrente che il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto si sarebbe verificata una situazione di emergenza dovuta alla sua improvvisa e inaspettata inabilità a tornare in sede per riprendere servizio, alla quale avrebbe fatto fronte tempestivamente comunicando la sopravvenuta malattia, e rispettando conseguentemente tutti i tempi e le modalità di preavviso concessi al dipendente in caso di gravi e documentati motivi personali, posto che l'articolo 23, comma due del regolamento di servizio del corpo di polizia penitenziaria statuisce che nel caso in cui il personale del corpo di polizia penitenziaria non possa adempier l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, qualora sia possibile, "il personale ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla direzione l'esistenza di legittimo impedimento alla puntuale presentazione."
Peraltro l'articolo 8, comma 10 dell'Accordo quadro nazionale dell'anno 2004 prevede che i turni non possono essere soggetti a variazione fatta eccezione per effettive e motivate esigenze di servizio e per documentate necessità di carattere personale o familiare del dipendente; infine l'ordine di servizio del direttore della casa circondariale di (Lpd) numero 30 del 2004 relativo alle modalità di presentazione delle istanze in caso di assenza dal servizio per motivi di salute specifica che il dipendente tenuto ad avvertire l'ufficio del proprio stato di malattia con ogni possibile urgenza e comunque almeno 30 minuti prima dell'inizio del proprio turno di servizio.
Conclude dunque per l'accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento impugnato.
Si è costituita l'amministrazione resistente controdeducendo puntualmente.
All'odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non è fondato.
L'articolo 23 citato dallo stesso ricorrente del regolamento del servizio del corpo di polizia penitenziaria prevede per il personale l'obbligo di segnalare immediatamente alla direzione l'esistenza del legittimo impedimento alla puntuale presentazione.
Ora, data la distanza fra il luogo in cui il ricorrente si trovava e la sede di servizio, pari a circa 700 km, è evidente che la sola circostanza di doversi recare nella mattinata d'urgenza dal proprio medico di fiducia non avrebbe consentito il raggiungimento della sede di servizio in tempo utile per rispettare il proprio turno, che come già detto sarebbe dovuto iniziare alle 15.50.
E'perfettamente legittimo, dunque, quanto affermato nella relazione del responsabile dell'istruttoria laddove precisa che "l'incolpato acquisì la cognizione che un rientro in sede era incerto, o quanto meno non ne era certa la puntualità per legittimo impedimento in coincidenza con la comparsa dei sintomi di tale patologia.
Sul punto sostiene il ricorrente che nelle prime ore della mattina avrebbe ancora avuto il tempo necessario per un tempestivo rientro contando sul viaggio aereo; ma, considerando il tempo minimo necessario per spostarsi da S.(Lpd)- a (Lpd) - aeroporto di Venezia, Verona, Vicenza- e anche Trieste- la cognizione dell'improbabilità di arrivare in tempo utile a (Lpd) doveva maturare, secondo l'ordinaria diligenza, ben prima delle ore 14.00, posto che tra viaggio e controlli e collegamenti già alle 12.00 costituiva un dato oggettivo che l'agente non avrebbe potuto raggiungere in tempo la sede di lavoro.
Né ovviamente può essere considerata esimente o scusante il fatto che il ricorrente attendesse il rilascio del certificato, avvenuto solo alle 14, con l'indicazione della patologia.
E infine non può rilevare la disposizione interna pur citata secondo la quale il dipendente sarebbe tenuto ad avvertire l'ufficio almeno 30 minuti prima dell'inizio del proprio turno di servizio, in quanto la disposizione di servizio prevede anzitutto che la comunicazione debba essere effettuata con ogni possibile urgenza, non potendo peraltro derogare al d.p.r. numero 482/99.
Il provvedimento impugnato, quanto al profilo della proporzionalità, risulta congruo, in ragione dei precedenti incorsi nell'abito di un periodo di servizio inferiore all'anno, avendosi anzi una derubricazione della più grave proposta riveniente dalla contestazione disciplinare.
Il ricorso deve dunque essere respinto, sussistendo giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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