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giovedì 31 gennaio 2013

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Nota 30-1-2013 n. 699 Autoliquidazione 2012/2013 - Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili. Chiarimenti. Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale rischi, Ufficio entrate.


I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Nota 30-1-2013 n. 699
Autoliquidazione 2012/2013 - Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili. Chiarimenti.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale rischi, Ufficio entrate.

Nota 30 gennaio 2013, n. 699 (1).

Autoliquidazione 2012/2013 - Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili. Chiarimenti.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale rischi, Ufficio entrate.



Alle
   

Strutture centrali e territoriali
   



Si fa seguito alla nota 15 gennaio 2013, n. 301 [1], nella quale sono state fornite indicazioni in ordine alle riduzioni contributive applicabili all'autoliquidazione 2012/2013, per specificare, relativamente agli incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili, che la riduzione del 50% (codice 106) è fruibile solo in sede di regolazione 2012, mentre la riduzione del 100% (codice 108) è applicabile sia alla regolazione 2012 che alla rata 2013.

Infatti, fermo restando il requisito della stipula della convenzione tra il datore di lavoro ed il competente ufficio del lavoro entro il 31 dicembre 2007 [2], la fiscalizzazione parziale è cessata al 31 dicembre 2012 per la conclusione del quinquennio agevolativo, mentre per quella totale il beneficio potrà essere fruito sino al 31 dicembre 2015 [3].


[1] Nota 15 gennaio 2013, n. 301 della Direzione Centrale Rischi e della Direzione Centrale Settore Navigazione avente ad oggetto "Autoliquidazione 2012/2013. Riduzioni contributive, misura dell'addizionale fondo amianto, tasso di rateazione" pubblicata sul sito dell'Istituto (www.inail.it - Normativa ed atti ufficiali - Banca dati normativa - Istruzioni operative 2013).

[2] Art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

[3] L'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nel testo previgente alla modifica operata dall'art. 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevedeva la riduzione contributiva nella misura del 100% per la durata massima di otto anni e nella misura del 50% per la durata massima di cinque anni.


per il Direttore centrale reggente

Ing. Ester Rotoli


Il Dirigente vicario

Dott. Alfredo Nicifero



Nota 15 gennaio 2013, n. 301
L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 11
L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 13
L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 37

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