Translate

giovedì 7 febbraio 2013

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 5-2-2013 n. 37/0002617 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Lavoro intermittente - R.D. n. 2657/1923 - Servizi espletati da operatori addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 5-2-2013 n. 37/0002617
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Lavoro intermittente - R.D. n. 2657/1923 - Servizi espletati da operatori addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.

Nota 5 febbraio 2013, n. 37/0002617 (1).

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Lavoro intermittente - R.D. n. 2657/1923 - Servizi espletati da operatori addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.



Al
   

Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro
   



Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in merito al possibile utilizzo del contratto di lavoro intermittente in relazione alle attività, già indicate al n. 43 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, di operatori addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, nonché da fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo, anche per fini didattici.

In particolare, l'istante chiede se l'espressione "anche per fini didattici" contenuta nella disposizione menzionata, debba riferirsi a tutte le categorie di lavoratori elencate al n. 43 della citata tabella ponendo, altresì, la questione in ordine alla possibilità, per una associazione senza fini di lucro, operante nel settore dello spettacolo teatrale, di far ricorso alla tipologia contrattuale in esame.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre muovere dalla lettura del n. 43 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, recante l'elenco delle attività a carattere discontinuo con riferimento alle quali, in assenza dei requisiti anagrafici richiesti dall'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, nonché in assenza di un intervento della contrattazione collettiva in materia, risulta possibile attivare rapporti di lavoro di natura intermittente.

Nello specifico il n. 43 contempla, quali attività riconducili nell'ambito della fattispecie contrattuale in argomento, quelle espletate da "artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici".

In proposito, si evidenzia che l'espressione "anche per fini didattici", pur riferendosi alle attività elencate nell'ultimo periodo della disposizione richiamata, costituisce un elemento chiarificatore meramente aggiuntivo. Ciò vuol dire che il ricorso al contratto di lavoro intermittente, in relazione a tutte le figure indicate al n. 43 della tabella, è ammesso anche in assenza di tali fini didattici.

In ordine al secondo quesito, si sottolinea che la natura del soggetto datoriale non incide in alcun modo sulla possibile attivazione della fattispecie contrattuale in argomento, in quanto la stessa risulta subordinata esclusivamente alla sussistenza dei requisiti di carattere oggettivo o soggettivo contemplati dagli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003.


Il Direttore generale

Paolo Pennesi



D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 33 e segg.
R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, Tabella

Nessun commento: