Riceviamo da Ficiesse e pubblichiamo
N.
01174/2013REG.PROV.COLL.
N. 02721/2010
REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di
Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 2721 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
************, rappresentati e
difesi dall'avv. ***********;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA
- GENOVA: SEZIONE II n. 03111/2009, resa tra le parti, concernente ACCERTAMENTO
DIRITTO CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NELLE GIORNATE DESTINATE A
RIPOSO SETTIMANALE.
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio di ************;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica
del giorno 6 marzo 2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli
avvocati ************ e Maurizio Greco (avv.St.);
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame, il
Ministero dell’Economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di
Finanza, impugna la sentenza 4 novembre 2009 n. 3111, con la quale il TAR per
la
Liguria, sez. II, ha
accolto il ricorso proposto da taluni militari della Guarda di Finanza ed ha
accertato il loro diritto alla corresponsione del compenso straordinario per
l’intero orario svolto a far data dal 15 agosto 2002 nelle giornate destinate a
riposo settimanale o festivo infrasettimanale, a decorrere dalla I ora eccedente
le 36 ore settimanali.
La sentenza appellata
afferma:
- “per il personale della Guardia
di finanza, costituisce lavoro straordinario quello prestato in eccedenza
rispetto al normale orario d’obbligo o di servizio”, pari a 36 ore
settimanali;
- ai sensi dell’art. 54, co. 3,
DPR n. 164/2002, “nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni
festivi infrasettimanali, le ore dalla prima alla sesta (id est, quelle rese
entro la media oraria giornaliera) non possono essere considerate – per ciò
solo – straordinario, e che, fermo il doveroso recupero del riposo settimanale o
della festività infrasettimanale, la speciale indennità di 5 euro remunera il
disagio connesso alla prestazione di un servizio nella giornata destinata al
riposo” (ed infatti, ai sensi dell’articolo citato, “l’importo di 5 euro
remunera la sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, con ciò lasciando
intendere che tale disciplina non incide sul computo dello straordinario, che
avviene invece su base settimanale”);
- ne consegue che, fermo il
diritto al recupero, laddove la prestazione resa in giorno destinato a riposo
settimanale o festivo infrasettimanale, “concorra, su base settimanale, al
superamento delle 36 ore, spetta al personale sia l’indennità di 5 Euro per
l’attività giornaliera prestata, sia il compenso straordinario per tutte le ore
eccedenti, su base settimanale, le 36 ore”.
Avverso tale decisione, vengono
proposti i seguenti motivi di impugnazione (così ricostruiti in base a quanto
esposto dal’amministrazione a pagg. 3-15 app.):
a) error in iudicando, poiché
“nulla può essere ulteriormente riconosciuto ai militari in relazione al
servizio svolto in giorni di riposo settimanale in quanto già recuperato volta
per volta fruendo di una giornata di riposo”, e quindi “nulla può essere dovuto
. . . alle controparti che non hanno prestato alcuna ora di lavoro straordinario
oltre alle 36 ore di servizio previste per legge”;
b) error in iudicando, in quanto
il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile “non potendo aversi
una mera condanna su di un an non provato”; poichè i militari non hanno provato
il superamento delle 36 ore settimanali, né depositato la formale preventiva
autorizzazione al lavoro straordinario. Né, infine, essi hanno precisato “in
quale servizio e in quale giorno festivo . . . siano stati concretamente
impiegati” (e potendosi avere situazioni confliggenti, è dubbia la
proponibilità dello stesso ricorso collettivo).
Si sono costituiti in giudizio i
militari appellati, come in epigrafe indicati, che hanno concluso richiedendo il
rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.
Con ordinanza 28 aprile 2010 n.
1922, questo Consiglio di Stato, sez. IV, ha accolto la domanda di sospensione
dell’esecutività della sentenza appellata.
All’udienza di trattazione, la
causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato e deve
essere, pertanto, respinto.
E’, innanzi tutto, infondato il
secondo motivo di appello (sub b) dell’esposizione in fatto), con il quale
l’amministrazione appellante ripropone profili di inammissibilità del ricorso
instaurativo del giudizio di I grado.
Ed infatti, per un verso le
posizioni dei militari, tutti tendenti ad ottenere il riconoscimento ai fini
economici del lavoro straordinario svolto, non appaiono confliggenti e quindi
tali da escludere l’utilizzazione del ricorso collettivo (aspetto che, peraltro,
la stessa appellante sottolinea in termini di eventualità ); per altro verso,
trattandosi, come si è detto, di domanda tendente ad ottenere il riconoscimento
di un diritto soggettivo patrimoniale, non appare indispensabile la precisazione
delle ore di straordinario svolte o il giorno di svolgimento, né tanto meno
l’allegazione dell’atto di autorizzazione allo svolgimento del lavoro
straordinario, e ciò sia in quanto tale documentazione è senza dubbio in
possesso dell’amministrazione – datore di lavoro, sia in quanto è ben possibile
richiedere al giudice l’accertamento della sussist enza del diritto (negato
dall’amministrazione), rinviando a momenti e a sedi diverse la quantificazione
dell’effettivo lavoro straordinario svolto.
Con il primo motivo di appello
(sub a) dell’esposizione in fatto), l’amministrazione risottopone a questo
Giudice la questione della valutabilità (o meno), ai fini della verifica del
superamento delle 36 ore settimanali di lavoro ordinario, delle ore di lavoro
svolte in giorno destinato a riposo settimanale o festivo
infrasettimanale.
Anche questo motivo di appello è
infondato e deve essere, pertanto, respinto.
Come questo Consiglio
di Stato ha già avuto modo di osservare (sez. IV, 8 marzo 2012 n. 1342), in
questione analoga riferita al personale dell’amministrazione penitenziaria,
“l’indennità . . . sostituisce unicamente la retribuzione ordinaria per il
giorno festivo e, non riferendosi in alcun modo al problema del lavoro
straordinario festivo, non può supportare la tesi negativa accolta dal
Ministero.
A sua volta, la funzione del recupero mediante la turnazione di riposo non
ha carattere retributivo, essendo invece quella di compensare il disagio
arrecato . . . per aver prestato servizio ordinario in giorno
festivo, se si considera nel contempo che la festività ha di norma carattere
irrinunciabile e che il disagio stesso costituisce un fatto oggettivamente
irrimediabile, se non con l’istituto in questione (in assenza del quale la
retribuzione festiva riceverebbe un trattamento complessivo identico al normale
giorno di lavoro).”
Sulla base di tali
considerazioni, la giurisprudenza di questa Sezione
ha già affermato che “nessuno dei benefici previsti . . . costituisce fattore
preclusivo del diritto al compenso per il lavoro straordinario festivo di cui si
controverte”.
Da tali conclusioni, non vi è
motivo di discostarsi nel caso di specie, posto che appare del tutto chiara l’interpretazione dell’art. 54, co.
3, DPR n. 164/2002, laddove esso afferma che l’importo di 5 euro remunera la
sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, con ciò lasciando intendere
che tale disciplina non incide sul computo dello straordinario, che avviene
invece su base settimanale; di modo che nei giorni destinati al
riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali, le ore dalla prima
alla sesta (id est, quelle rese entro la media oraria giornaliera) non possono
essere considerate – per ciò solo – straordinario.
Tuttavia, qualora tale prestazione, che concorre, su base settimanale,
al computo complessivo del lavoro svolto, determina il superamento delle 36 ore,
spetta al personale (fermo il diritto al recupero), sia l’indennità di 5 Euro
per l’attività giornaliera prestata, sia il compenso straordinario per tutte le
ore eccedenti, su base settimanale, le 36 ore”.
Per le ragioni sin qui espresse,
l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza
impugnata.
Sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando
sull’appello proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze – Comando
generale della Guardia di finanza (n. 2721/2010 r.g.), lo rigetta, con
conseguente conferma della sentenza appellata.
Compensa tra le parti spese,
diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera
di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l'intervento dei
magistrati:
Anna Leoni, Presidente
FF
Sergio De Felice,
Consigliere
Fabio Taormina,
Consigliere
Raffaele Potenza,
Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere,
Estensore
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L'ESTENSORE
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IL
PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
Il 25/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc.
amm.)
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