Riceviamo da Ficiesse e pubblichiamo
INDENNITA’ DI COMPENSAZIONE E
STRAORDINARIO FESTIVO: IL COCER GDF CHIEDE AL COMANDANTE GENERALE DI ADEGUARSI
ALLE INDICAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
Consiglio Centrale di
Rappresentanza
OGGETTO:
“Indennità di compensazione” ex art. 54 co. 3 del DPR n. 164/2002.
I L C O C E
R
V I S T
A la circolare n. 38891 in data
04.02.2002 del Comando Generale – Ufficio Pianificazione e Programmazione
Finanziaria, nella quale, in risposta ad un preciso quesito l’Organo di Vertice
stabilisce che:
“”Al militare
che non usufruisce del riposo settimanale e/o viene impiegato in giornata
festiva infrasettimanale, spetta, in caso di superamento dell’orario d’obbligo
settimanale, il compenso per lavoro straordinario (sostituito dal riposo
compensativo in caso di incapienza di risorse) ed il recupero del riposo
settimanale e/o della giornata festiva, nelle quattro settimane successive. Ciò
indipendentemente dal numero di ore di servizio prestate nei giorni
festivi””;
L E T T
O il comma 3 dell’art. 54 del DPR n. 164/2002, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale S.O. n. 178 in data 31.07.2002 che prevede:
“”Fermo restando il diritto al
recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio
sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennitÃ
di € 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero””;
L E T T A la circolare n. 282581 in data
12.08.2002 del Comando Generale – Ufficio Pianificazione e Programmazione
Finanziaria con la quale l’Organo di Vertice, in ragione della nuova speciale
indennità di compensazione appena istituita dal DPR n. 164/2002, stabilisce che,
fermo restando il diritto al recupero del festivo non goduto, le ore prestate in
giornata festiva sono assistite dalla sola speciale “indennità di compensazione”
(allora 5 € ed oggi 8 € lorde) sino alla concorrenza della media oraria
giornaliera (6 ore) e dall’inden nità per lavoro straordinario solo dalla
settima ora in poi;
TENUTO CONTO che
l’interpretazione fornita dal Comando Generale con la circolare n. 282581 in
data 12.08.2002 è stata da ultimo ribadita e confermata dalla circolare n.
311707 in data 22.09.2009 del Comando Generale – Ufficio Programmazione
Finanziaria e Bilancio;
V
I S T E le sentenze 08.03.2012 n. 1352 e 07.05.2012
n. 2625, con le quali il Consiglio di Stato – Sezione IV ha ritenuto che né
l’”indennità di compensazione” né il recupero del riposo non goduto
sostituiscono, in tutto o in parte, l’indennità per lavoro straordinario;
L
E T T A la recente pubblicazione del Comando
Generale riguardante il “trattamento economico del personale c.d.
contrattualizzato”, che a pagina 117 descrive l’indennità in rassegna e richiama
le sentenze del Consiglio di Stato sopra citate;
RITENUTO
opportuno e necessario che le circolari applicative della Guardia di
Finanza siano aderenti con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio
di Stato e allineate a quanto descritto nel recente compendio
normativo e giurisprudenziale appena pubblicato;
D E L I B E R A
La presente delibera, approvata all’unanimità (8
votanti) in data 20 febbraio 2013, viene inviata a stralcio verbale.
IL
SEGRETARIO IL PRESIDENTE VICARIO
(App.sc. Ippazio De
Matteis) (Col. Marco Menegazzo)
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