Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 29-3-2013 n. 16
Anagrafe delle prestazioni. Modifiche introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 all’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, Ufficio III.
Circ. 29 marzo 2013, n. 16 (1).
Anagrafe delle prestazioni. Modifiche introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 all’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.
(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, Ufficio III.
Ai
Revisori dei conti, ai componenti dei Collegi sindacali, ai titolari di altri incarichi retribuiti conferiti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e ai dipendenti con incarichi autorizzati
Loro sedi
La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica Amministrazione” in vigore dal 28 novembre 2012, ha introdotto alcune modifiche all’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 riguardanti, tra l’altro, la tempistica con la quale i soggetti che erogano i compensi ai dipendenti pubblici debbono assolvere agli obblighi relativi alle comunicazioni previste per l’anagrafe delle prestazioni.
L’articolo 1, comma 42, lettera e) della citata legge ha infatti sostituito il comma 11 dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 prevedendo che «Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso (…), i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti stessi».
La novella introdotta dalla norma impone, pertanto, che tutti compensi di cui al sopra citato comma, erogati successivamente all’entrata in vigore della norma (28 novembre 2012) siano soggetti alla prevista comunicazione entro i termini prescritti.
In merito ai compensi erogati anteriormente al 28 novembre 2012 rimante invariato il termine del 30 aprile 2013 per l’invio delle comunicazioni.
Per semplificare l’attività di raccolta dei dati il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha previsto una procedura guidata alla quale è possibile accedere nell’area dedicata:
E-Government / incarichi conferiti e autorizzati / Anagrafe delle prestazione
(link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ICEA/).
Tale procedura è riservata esclusivamente alla trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati per gli incarichi conferiti o autorizzati in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai dipendenti del Ministero medesimo.
Nell’area dedicata sono presenti tutte le istruzioni operative utili al corretto invio dei dati richiesti (per i compensi corrisposti dalla Croce Rossa Italiana ai revisori dei Comitati decentrati è stato previsto un unico invio concordato tra le due Amministrazioni).
La trasmissione dei dati dovrà avvenire tramite posta elettronica certificata e a tale fine si richiamano i soggetti destinatari della norma all’osservanza di quanto prescritto dal Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni) in merito all’obbligo previsto dall’articolo 47, comma 3, di provvedere ad «istituire e pubblicare nell’Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata» cui sono tenute tutte le pubbliche Amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del citato decreto (pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché le società interamente partecipiate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione).
Si precisa, infine, che rimangono invariate le modalità di invio ai preposti Uffici del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei Servizi - Direzione centrale del personale - delle comunicazioni dei compensi relativi agli incarichi ricoperti da Dirigenti di Prima e di Seconda fascia sottoposti al regime di onnicomprensività del trattamento economico, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, e versati al bilancio dello Stato - con imputazione al Capo X - Capitolo 3402 - relativo ai Dirigenti di prima fascia (art. 1) e di seconda fascia (art. 2).
Alla luce di quanto sopra rappresentato si invitano i destinatari in indirizzo a dare la massima diffusione delle presenti indicazioni operative ai soggetti pubblici e privati che erogano i compensi relativi ad incarichi aggiuntivi (conferiti ed autorizzati) e di vigilare affinché la prevista comunicazione, relativamente ai compensi erogati successivamente al 28 novembre 2012 avvenga nei termini previsti dal comma 11 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (entro 15 giorni dall’effettiva erogazione).
Riguardo, invece, ai compensi erogati dal 1° gennaio 2012 al 27 novembre 2012 rimane invariato il termine di comunicazione del 30 aprile 2013.
Si segnala, infine, che non sono dovute, da parte dei dipendenti in indirizzo, comunicazioni ricognitive degli incarichi in essere, vista la novità introdotta al successivo comma 12 del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 che obbliga le amministrazioni conferenti alla comunicazione, nel termine di 15 giorni, al Dipartimento della funzione pubblica di tutti gli incarichi, anche a titolo gratuito, conferiti ed autorizzati.
Per una più ampia illustrazione normativa sugli adempimenti previsti in merito all’Anagrafe delle prestazioni si rinvia al sito www.perlapa.gov.it.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti numeri:
- Dr.ssa Anna Maria Trippa - 06/47613557;
- Rag. Lino Pietrobono - 06/47616268;
- Rag. Aida Raiola - 06/47610181.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione delle SS.LL.
Il Ragioniere generale dello Stato
Mario Canzio
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 24
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53
L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1
Nessun commento:
Posta un commento