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sabato 30 marzo 2013

TAR: ..il ricorrente, militare appartenente alla Guardia di Finanza, esponeva di essere stato trasferito al comando Tenenza aeroportuale di (Lpd) ((Lpd)) e di avere inoltrato istanza tendente ad ottenere l'indennità di trasferimento di sede di cui all'art. 1 della L. n. 100 del 1987...



T.A.R. Sicilia (Lpd) Sez. I, Sent., 26-03-2013, n. 702
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 868 del 2005, proposto da:
(Lpd), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dal prof. avv. -
contro
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (Lpd), presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;
per l'annullamento
della nota prot. n. 118303/P/3 del 21 dicembre 2004, notificata il 7 marzo 2005, con la quale il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza ha rigettato l'istanza tendente ad ottenere l'"indennità di trasferimento" di cui all'art. 1 della L. n. 100 del 1987;
per l'accertamento
del diritto al tale indennità;
per la condanna al relativo pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate;
Vista l'ordinanza n. 503 del 4 maggio 2005;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 28 febbraio 2013 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con gravame, notificato il 7 aprile 2005 e depositato il giorno 19 successivo, il ricorrente, militare appartenente alla Guardia di Finanza, esponeva di essere stato trasferito al comando Tenenza aeroportuale di (Lpd) ((Lpd)) e di avere inoltrato istanza tendente ad ottenere l'indennità di trasferimento di sede di cui all'art. 1 della L. n. 100 del 1987.
Con nota prot. n. 118303/P/3 del 21 dicembre 2004, il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza aveva, però, rigettato tale istanza, facendo riferimento in motivazione alla circostanza che si trattava di un "trasferimento a domanda" dato che "la natura a domanda del citato provvedimento di trasferimento è stata, a suo tempo, originata dallo stesso militare, con apposita dichiarazione di gradimento".
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tale provvedimento e l'adozione delle statuizioni conseguenziali, per il seguente motivo:
Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 della L. 10 marzo 1987, n. 100. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della illogicità manifesta.
Per le Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza n. 503 del 4 maggio 2005, l'istanza cautelare è stata rigettata.
In vista della udienza, l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo, tra l'altro, che il trasferimento era avvenuto a domanda e che, dunque, non spettavano i benefici richiesti.
Il ricorrente ha depositato memoria di replica.
All'udienza pubblica del 28 febbraio 2013, su richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione
La controversia ha ad oggetto il provvedimento, con il quale è stata negata al ricorrente, militare della Guardia di Finanza trasferito al comando Tenenza aeroportuale di (Lpd) ((Lpd)), la "indennità di trasferimento" di cui alla L. n. 86 del 2001.
Con unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 1, della L. 29 marzo 2001, n. 86 e l'eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della illogicità manifesta.
La censura è infondata.
L'art. 1, comma 1, della L. 29 marzo 2001, n. 86 stabilisce che al personale in servizio permanente delle Forze armate trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza compete una indennità mensile aggiuntiva rispetto alla ordinaria retribuzione.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la distinzione fra i trasferimenti d'autorità o d'ufficio e quelli a domanda è da individuare nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco, ovverosia quello dell'amministrazione al regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici e quello del dipendente al soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari. Mentre i trasferimenti d'ufficio perseguono, infatti, in via immediata ed esclusiva l'interesse specifico dell'amministrazione alla funzionalità dell'ufficio, al quale è completamente subordinata la posizione del pubblico dipendente (le cui aspirazioni possono essere tenute in considerazione eventualmente nei limiti delle preferenze da lui espresse circa la sede di servizio), nei trasferimenti a domanda risulta prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari del ricorrente, rispetto alle quali l'interesse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere sempre assicurato il rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione. Affinché l'assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda non è, però, sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente (in tal senso, ex plurimis, oltre a numerose recentissime decisioni della sezioni tra cui la n. 2225/2012: C.G.A., s.g., 27 marzo 2012, 347 e 14 aprile 2010, n. 467; Consiglio di Stato, IV, 12 maggio 2006, n. 2670; TAR Sicilia Catania, III, 12 maggio 2011, n. 1197 e 9 luglio 2007, n. 1182; T.A.R. Molise, I, 21 ottobre 2011, n. 630; T.A.R. Lazio Roma, II, 2 marzo 2010, n. 3267; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 27 luglio 2002, n. 605).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha testualmente dichiarato per iscritto di "gradire il trasferimento a domanda dal comando brigata di Carini ai seguenti comandi: Tenenza di Partinico; Tenenza di (Lpd); Brigata di Carini" e il Comando Regionale Sicilia, con Provv. n. 13179/P/3 del 26 gennaio 2001, "in accoglimento dell'istanza di gradimento" ha disposto "il trasferimento a domanda ... dalla Brigata di Carini alla Tenenza di (Lpd)".
E', pertanto, documentalmente provato che il trasferimento non ha avuto alcun carattere di coattività ed è avvenuto sulla base di una scelta del militare, al soddisfacimento del cui interesse è stato finalizzato in via prioritaria (fermo restando la necessaria coincidenza con l'interesse pubblico alla migliore organizzazione del servizio).
Concludendo, per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va rigettato.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto dell'esborso economico connesso al trasferimento seppur volontario, per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in (Lpd) nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Aurora Lento, Consigliere, Estensore

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