CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI - GUARDIA DI FINANZA
T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 20-03-2013, n. 2851
CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
Esclusioni dal concorso
GUARDIA DI FINANZA
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2204 del 2006, proposto da:
contro
Comando Generale Guardia di Finanza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza;
per l'annullamento della determina del 1 dicembre 2005 di esclusione del ricorrente dal concorso per l'ammissione di 322 allievi marescialli al 77 corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza - a.a. 2005/06.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
L'odierno ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'ammissione di 322 allievi marescialli al 77 corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2005/2006. Avendo superato con successo le prove previste dal bando, si è utilmente collocato in graduatoria all'83 posto.
Con determina in data 1 dicembre 2005, la Guardia di Finanza ha, solo a questo punto, disposto la esclusione del ricorrente dal concorso per asserita carenza dei requisiti di qualità morali e di condotta di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) punto 7 del bando di concorso. In particolare, nella specie, le informazioni trasmesse dal Comando provinciale del Corpo di Catania attestano che il ricorrente è stato denunciato al Tribunale Militare di La Spezia per lesioni personali.
Avverso il detto provvedimento di esclusione è quindi proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione del bando, violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 nonché eccesso di potere per difetto di presupposti, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta.
Si è costituita in giudizio l'intimata amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
Con ordinanza cautelare n. 2618 del 2006 questo Tribunale ha sospeso l'esecuzione dell'atto impugnato "considerata l'inidoneità, ai fini dell'impugnata esclusione, dell'episodio addotto dall'amministrazione, privo di ogni conseguenza penale e disciplinare e del tutto isolato, a quanto consta, rispetto al complessivo positivo apprezzamento riservato dall'amministrazione al ricorrente". Ordinanza di cui, con successiva provvedimento n 5865 del 2006, è stata disposta l'esecuzione, nello specifico ordinandosi all'amministrazione di consentire la frequenza al corso di che trattasi.
Quindi, il ricorrente è stato ammesso "con riserva" a frequentare il 78 corso Allievi Marescialli della Guardia di Finanza, con arruolamento il 9 gennaio 2007 ed è stato promosso, sempre "con riserva", ai gradi di Finanziere Allievo Maresciallo e poi di Maresciallo, rispettivamente il 9 luglio 2007 ed il 14 novembre 2008. Da ultimo, ancora "con riserva", è stato ammesso al servizio permanente, essendo stato ritenuto per la conservata idoneità psico-fisica e per le qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento in grado di continuare a prestare servizio nel Corpo della Guardia di Finanza. Rappresenta inoltre il ricorrente di non aver riportato alcuna sanzione disciplinare e di essere stato giudicato "superiore alla media" e ricorda che la vicenda del procedimento a suo carico presso il Tribunale Militare di La Spezia si è conclusa con archiviazione disposta dal GIP in data 7 marzo 2005 per mancanza di procedibilità.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2013 il ricorso viene ritenuto per la decisione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Premesso che l'ampia discrezionalità che la legislazione riconosce all'Amministrazione nella valutazione dell'incensurabilità della moralità e della condotta degli aspiranti all'arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza, come invero nell'Arma dei carabinieri e nella Polizia di Stato, non fa venir meno la necessità che un eventuale provvedimento di esclusione sia congruamente motivato, con specifico riferimento alle circostanze di fatto ritenute rilevanti ed alle ragioni per le quali il comportamento dell'aspirante allievo non darebbe alcun affidamento per il futuro, tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere. In altri termini, l'apprezzamento dei requisiti morali deve essere effettuato in modo tale da verificare l'effettivo comportamento del soggetto, nel senso di prendere in considerazione in concreto l'episodio o gli episodi che possono determinare la mancanza del requisito relativo alla moralità ed alla condotta del soggetto interessato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006 n. 5777 e 23 maggio 2001 n. 2851).
Nel caso di specie non vi è traccia alcuna di tale valutazione al fine di trarre ponderato convincimento circa il requisito della condotta incensurabile e nella motivazione dell'atto si è ritenuto quindi sufficiente il mero riferimento al predetto unico episodio ("è stato denunciato al Tribunale Militare di La Spezia per lesioni personali", questo è quanto è dato leggere nell'avversata esclusione) per ingenerare la presunzione assoluta che l'interessato dovesse essere considerato privo delle prescritte qualità morali e di condotta, senza che si fosse adeguatamente tenuto conto della archiviazione disposta dal GIP otto mesi prima dell'adozione dell'atto impugnato, dell'effettiva rilevanza in sé dell'episodio contestato, della condotta complessiva del ricorrente (sulla necessità di una motivazione specifica che, ai fini della legittimità dell'atto di esclusione dall'arruolamento, chiarisca in modo puntuale le ragioni che inducono l'Amministrazione a ritenere l'insussistenza del requisito del possesso delle qualità morali e di condotta dell'aspirante si veda anche Cons. Stato, Sez. IV, 19 dicembre 2007 n. 6575 nonché T.A.R. Lazio, Sez. II, 2 aprile 2007 n. 2824 e 31 gennaio 2006 n. 664).
In ragione di quanto sopra, debbono ritenersi fondate le censure siccome dedotte dal ricorrente di talché deve darsi accoglimento al ricorso proposto con annullamento dell'atto impugnato.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti controvertenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento di esclusione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
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