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mercoledì 1 maggio 2013

Consiglio di Stato: UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI IDONEI O NUOVO CONCORSO?


ONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA 20 dicembre 2012, n.6560 - Pres. Lodi – est. Simonetti
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7961 del 2012, proposto da:
Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Daniele Vagnozzi in Roma, viale Angelico, 103; 
contro
(Lpd) (Lpd), (Lpd) (Lpd), (Lpd), tutte rappresentate e difese dall'avv. (Lpd), presso il cui studio hanno eletto il domicilio in Roma, viale Gorizia, 14; 
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. ABRUZZO - sez. staccata di PESCARA: sezione I n. 365/2012, resa tra le parti, concernente il concorso per la copertura di 2 posti vacanti nel profilo professionale di dirigente amministrativo presso Asl.


 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di (Lpd) (Lpd), (Lpd) (Lpd) e (Lpd);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2012 il Cons. Hadrian Simonetti e uditi per le parti gli avvocati Cerceo e Sabatini;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., sussistendo i presupposti per una decisione immediata in forma semplificata.


 
Rilevato che:
le dott.sse E(Lpd) (Lpd), (Lpd) e (Lpd) (Lpd) parteciparono al concorso indetto dall’ASL di Pescara, per la copertura di due posti di Dirigente Amministrativo, collocandosi nella graduatoria finale pubblicata il 27.4.2005, rispettivamente, al terzo, quarto e quinto posto;
anche sulla base di tale idoneità, sono state assunte quali Dirigenti, con contratti a tempo determinato, con atti del 2009, prorogati sino al 31.12.2012;
medio tempore l’Asl, preso atto della vacanza di 9 posti nel profilo di Dirigente Amministrativo, ha dapprima avviato la procedura di mobilità e, all’esito parzialmente negativo della stessa, ha indetto con delibera 14.6.2012 n. 621 un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di Dirigente Amministrativo;
le odierne appellate hanno proposto ricorso avverso tale delibera lamentando la violazione degli artt. 35 co. 5-ter del t.u. 165/2001 e 3 della l. 241/1990 sostenendo, in sintesi, che, anche alla luce dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011, l’Asl avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali aveva indetto un nuovo concorso anziché attingere alla graduatoria, ancora valida ed efficace, della precedente selezione;
il Tar ha accolto il ricorso, sotto il profilo del difetto di motivazione, annullando la richiamata delibera n. 621/2012;
Considerato che:
con il presente appello l’Asl ha criticato la sentenza deducendone l’erroneità sul duplice presupposto che, al momento di indire il nuovo concorso a giugno del 2012, fosse già decorso il termine triennale di validità della graduatoria del precedente concorso; e che la nuova procedura selettiva presentasse sensibili differenze rispetto a quella conclusasi con la graduatoria del 2005;
si sono costitute le odierne appellate confutando entrambi i presupposti;
così riassunte le opposte deduzioni di parte, il Collegio osserva preliminarmente come l’originario ricorso di primo grado sia ammissibile, avendo le originarie ricorrenti fatto valere le proprie ragioni già contro la procedura di mobilità dinanzi al giudice civile;
sempre in premessa si deve richiamare l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011 secondo il quale l’Amministrazione, “una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura dei posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta, e che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso”;
ciò posto in linea generale, nel caso di specie nessuno dei presupposti invocati dall’Asl per sostenere l’erroneità della sentenza del Tar è condivisibile :
non lo è il primo, sul rilievo che è stata la stessa Asl, in occasione della proroga dei contratti a tempo determinato (v. provvedimento 30.5.2010 n. 411) ad affermare che, per effetto delle disposizioni di legge succedutesi negli ultimi anni, la graduatoria approvata nel marzo 2005 fosse ancora vigente;
non lo è neppure il secondo, in quanto dal confronto tra il vecchio ed il nuovo concorso non emergono differenze significative, tali da dispensare l’Amministrazione dall’obbligo di motivare perché non reputa di procedere alla scorrimento della vecchia graduatoria;
ne consegue che, come correttamente già rilevato dal Giudice di primo grado, facendo applicazione del ricordato orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011, l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali riteneva di non attingere alla vecchia graduatoria e che, mancando tale adempimento, la delibera è sotto tale profilo illegittima e va annullata;
Ritenuto che:
per tali ragioni l’appello è infondato;
le spese del secondo grado seguono il principio della soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle appellate liquidando complessivamente l’importo di euro 2.000 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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