ONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA 20 dicembre 2012, n.6560 - Pres.
Lodi – est. Simonetti
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc.
amm.
sul ricorso numero di registro generale 7961 del 2012, proposto da:
Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Daniele Vagnozzi in Roma, viale Angelico, 103;
sul ricorso numero di registro generale 7961 del 2012, proposto da:
Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Daniele Vagnozzi in Roma, viale Angelico, 103;
contro
(Lpd) (Lpd), (Lpd) (Lpd), (Lpd),
tutte rappresentate e difese dall'avv. (Lpd), presso il cui studio hanno
eletto il domicilio in Roma, viale Gorizia, 14;
per la
riforma
della sentenza breve del
T.A.R. ABRUZZO - sez. staccata di PESCARA: sezione I n. 365/2012, resa tra
le parti, concernente il concorso per la copertura di 2 posti vacanti nel
profilo professionale di dirigente amministrativo presso Asl.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di (Lpd) (Lpd), (Lpd) (Lpd) e (Lpd);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nella camera di
consiglio del giorno 14 dicembre 2012 il Cons. Hadrian Simonetti e uditi per
le parti gli avvocati Cerceo e Sabatini;
Sentite le stesse parti ai
sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., sussistendo i presupposti per una
decisione immediata in forma semplificata.
Rilevato che:
le dott.sse E(Lpd) (Lpd), (Lpd)
e (Lpd) (Lpd) parteciparono al concorso indetto dall’ASL di Pescara, per la
copertura di due posti di Dirigente Amministrativo, collocandosi nella
graduatoria finale pubblicata il 27.4.2005, rispettivamente, al terzo,
quarto e quinto posto;
anche sulla base di tale
idoneità, sono state assunte quali Dirigenti, con contratti a tempo
determinato, con atti del 2009, prorogati sino al 31.12.2012;
medio tempore l’Asl, preso
atto della vacanza di 9 posti nel profilo di Dirigente Amministrativo, ha
dapprima avviato la procedura di mobilità e, all’esito parzialmente negativo
della stessa, ha indetto con delibera 14.6.2012 n. 621 un nuovo concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di Dirigente
Amministrativo;
le odierne appellate hanno
proposto ricorso avverso tale delibera lamentando la violazione degli artt.
35 co. 5-ter del t.u. 165/2001 e 3 della l. 241/1990 sostenendo, in sintesi,
che, anche alla luce dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011, l’Asl avrebbe dovuto
motivare le ragioni per le quali aveva indetto un nuovo concorso anziché
attingere alla graduatoria, ancora valida ed efficace, della precedente
selezione;
il Tar ha accolto il
ricorso, sotto il profilo del difetto di motivazione, annullando la
richiamata delibera n. 621/2012;
Considerato che:
con il presente appello
l’Asl ha criticato la sentenza deducendone l’erroneità sul duplice
presupposto che, al momento di indire il nuovo concorso a giugno del 2012,
fosse già decorso il termine triennale di validità della graduatoria del
precedente concorso; e che la nuova procedura selettiva presentasse
sensibili differenze rispetto a quella conclusasi con la graduatoria del
2005;
si sono costitute le odierne
appellate confutando entrambi i presupposti;
così riassunte le opposte
deduzioni di parte, il Collegio osserva preliminarmente come l’originario
ricorso di primo grado sia ammissibile, avendo le originarie ricorrenti
fatto valere le proprie ragioni già contro la procedura di mobilità dinanzi
al giudice civile;
sempre in premessa si deve
richiamare l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011 secondo il quale
l’Amministrazione, “una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura
dei posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la
inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il
concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma
tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale
favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una
chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso
pubblico comporta, e che recede solo in presenza di speciali discipline di
settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse
pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel
provvedimento di indizione del nuovo concorso”;
ciò posto in linea generale,
nel caso di specie nessuno dei presupposti invocati dall’Asl per sostenere
l’erroneità della sentenza del Tar è condivisibile :
non lo è il primo, sul
rilievo che è stata la stessa Asl, in occasione della proroga dei contratti
a tempo determinato (v. provvedimento 30.5.2010 n. 411) ad affermare che,
per effetto delle disposizioni di legge succedutesi negli ultimi anni, la
graduatoria approvata nel marzo 2005 fosse ancora vigente;
non lo è neppure il secondo,
in quanto dal confronto tra il vecchio ed il nuovo concorso non emergono
differenze significative, tali da dispensare l’Amministrazione dall’obbligo
di motivare perché non reputa di procedere alla scorrimento della vecchia
graduatoria;
ne consegue che, come
correttamente già rilevato dal Giudice di primo grado, facendo applicazione
del ricordato orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011,
l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali riteneva
di non attingere alla vecchia graduatoria e che, mancando tale adempimento,
la delibera è sotto tale profilo illegittima e va annullata;
Ritenuto che:
per tali ragioni l’appello è
infondato;
le spese del secondo grado
seguono il principio della soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna l’appellante al
pagamento delle spese processuali in favore delle appellate liquidando
complessivamente l’importo di euro 2.000 (duemila/00), oltre agli accessori
di legge.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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