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mercoledì 1 maggio 2013

TAR: risultata idonea al concorso a 80 posti di commissario bandito con decreto del Capo della Polizia


N. 00836/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00588/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2012, proposto da:
(Lpd) (Lpd) (Lpd), rappresentata e difesa dall'avv. -
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di
Antonio Caliò;

per l'annullamento,
previa sospensione,
dei DD.MM. 31 agosto 2010 e 18 novembre 2011 con i quali il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nonostante la vigenza della graduatoria del concorso all'esito della quale la ricorrente è risultata idonea (approvata con D.M. 24 dicembre 2010), ha bandito, con ciascuno dei superiori DD.MM., un nuovo concorso per ulteriori 80 posti alla medesima qualifica di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato (e, quindi, in tutto n. 160 posti); nonché, ove occorra ed in parte qua, della graduatoria, approvata con D.M. 2 dicembre 2011, pubblicata in G.U. n. 1/32, con la quale sono stati indicati i (78) candidati risultati vincitori all’esito del concorso bandito con D.M. 31 agosto 2010, dei provvedimenti non conosciuti seppur citati con la nota 10 gennaio 2012, n. 333-B/11B.7/9642/252, con i quali l’Amministrazione ha di(Lpd)to di star attingendo dalle graduatorie concorsuali in corso di validità (e, in particolare, da quella pubblicata all’esito del concorso indetto con D.M. 11 settembre 2009) solo in ipotesi di posti resisi disponibili per mancata copertura totale dei vincitori rispetto al numero dei posti banditi; nonché di tutti gli atti del procedimento presupposti, consequenziali e comunque connessi;
per l’accertamento del diritto
di essere di(Lpd)ta vincitrice del concorso la cui graduatoria è stata approvata con D.M. 24 dicembre 2010 e, per l’effetto, chiamata ed avviata a frequentare il corso di formazione della durata biennale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 334/2000 e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del mancata scorrimento della graduatoria;
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
dell’Amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di scorrimento della graduatoria approvata con D.M. 24 dicembre 2010 nonché, ove occorra, e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO
Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 16 gennaio 2012 e depositato il successivo 26 gennaio 2012, la ricorrente – risultata idonea al concorso a 80 posti di commissario bandito con decreto del Capo della Polizia del 19 marzo 2010 - impugna i decreti ministeriali con i quali, rispettivamente in data 31 agosto 2010 e 18 novembre 2011, sono stati banditi due concorsi a 80 posti di commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, la graduatoria approvata con D.M. 2 dicembre 2011 nonché la nota con cui, in data 10 gennaio 2012, l’Amministrazione ha di(Lpd)to di stare attingendo alla graduatoria del concorso indetto con D.M. 11 settembre 2009 per coprire i posti resisi disponibili “nel concorso indetto con D.M. 31 agosto 2010”, chiedendone l’annullamento.
Nel contempo chiede il risarcimento dei danni subiti e subendi, anche in forma specifica.
In particolare, la ricorrente espone quanto segue:
- di aver partecipato al concorso, per esami, a 80 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia del 19 marzo 2010;
- di essersi classificata alla posizione n. 88 della graduatoria finale di merito (D.M. 24 dicembre 2010);
- al momento – in ragione di intervenute rinunce – è “la quarta idonea non vincitrice” della graduatoria del suddetto concorso;
- nonostante la piena vigenza della graduatoria de qua, l’Amministrazione bandiva due nuovi concorsi, ciascuno a ulteriori 80 posti nella medesima qualifica (DD.MM. 31 agosto 2010 e 18 novembre 2011);
- con D.M. 2 dicembre 2011 veniva approvata la graduatoria del concorso bandito con il D.M. 31 agosto 2010 ma – nonostante solo 78 vincitori – non le veniva riservata alcuna priorità ed, anzi, la sua posizione veniva ignorata;
- tale scelta non mutava né a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 28 luglio 2011, n. 14, né dopo l’atto stragiudiziale di diffida del 21 dicembre 2011, con cui intimava l’Amministrazione a provvedere all’immediato scorrimento della graduatoria.
Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnativa:
I. VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DEL COMMA 5 TER DELL’ART. 35 DEL T.U. DEL PUBBLICO IMPIEGO, COSI’ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 244/07, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA’ MANIFESTA. Come affermato anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la modalità di reclutamento basata sullo scorrimento rappresenta la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita ed approfondita motivazione. Con i DD.MM. impugnati, l’Amministrazione ha del tutto ignorato la vigenza della graduatoria nella quale la ricorrente è idonea senza, tra l’altro, fornire giustificazione alcuna e, dunque, ha operato contra legem. Con la nota del 10 gennaio 2012 l’Amministrazione dimostra, poi, di aver mal compreso il senso della previsione normativa sulla validità triennale delle graduatorie, la quale impone che si debba evitare di bandire un nuovo concorso fino a che non risultino saturate le graduatorie precedenti. In definitiva, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiamare tutti gli idonei delle graduatorie precedenti e solo in seguito a ciò bandire il nuovo concorso. Non avendo l’Amministrazione operato in tal senso, i provvedimenti impugnati sono illegittimi. Da tale illegittimità consegue il diritto al risarcimento in forma specifica o, in via subordinata, il diritto al risarcimento in termini economici.
In data 27 febbraio 2012 l’Amministrazione intimata ha prodotto documenti, tra cui una nota dell’Ufficio II Contenzioso ed Affari Legali del 23 febbraio 2012, caratterizzata – in sintesi – dal seguente contenuto: - l’impugnativa del D.M. del 31 agosto 2010 è tardiva; - “seppur vero che per la copertura dei posti disponibili può essere utilizzato lo scorrimento della graduatoria esistente, tale procedura per la Polizia di Stato ha carattere eccezionale rispetto alla regola che, di converso, presume che i posti messi a disposizione in un concorso devono essere ricoperti dai vincitori della procedura concorsuale”; - ciò inequivocabilmente deriva dal concetto di soggezione alla legge speciale degli appartenenti alla Polizia di Stato; - il richiamo della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011 appare, dunque, inconferente rispetto al caso in esame ed, in ogni caso, l’operato dell’Amministrazione trova supporto al punto 51 della stessa; - del resto, “se si dovesse ricorrere automaticamente alle graduatorie ancora valide non avrebbe senso l’autorizzazione che periodicamente viene data alla Funzione Pubblica per l’assunzione mediante concorsi programmati”; - in ogni caso, lo scorrimento non genera un diritto soggettivo all’assunzione ma una mera aspettativa e, dunque, sussiste l’obbligo di procedere, ai fini del risarcimento del danno, all’accertamento dell’elemento psicologico almeno della colpa che – nel caso in esame – è (Lpd)mente carente.
Con ordinanza n. 799 del 2 marzo 2012 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
A seguito della produzione in date 13 e 24 luglio 2012 di documenti, la ricorrente ha depositato il 12 settembre 2012 una memoria con cui ha contestato la sussistenza per la Polizia di Stato di una disciplina speciale in ragione della quale non potrebbe trovare applicazione lo scorrimento delle graduatorie ed evidenziato che l’operatività dell’art. 35, comma 5 ter del T.U., del pubblico impiego è stata espressamente riconosciuta anche in relazione all’Amministrazione de qua con determinazione del 22 febbraio 2012, versata in atti.
All’udienza pubblica del 25 ottobre 2012 – nel corso della quale il Presidente ha rappresentato la parziale inammissibilità dell’impugnativa ai sensi dell’art. 73 del c.pr.amm. (di cui è dato atto a verbale), al fine di consentire alla parte ricorrente di replicare – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è in parte inammissibile, in parte irricevibile ed in parte infondato.
2. Come esposto nella narrativa che precede, la ricorrente chiede l’accertamento del proprio diritto ad essere di(Lpd)ta vincitrice del concorso “la cui graduatoria è stata approvata con D.M. 24 dicembre 2010 e, per l’effetto, chiamata ed avviata a frequentare il corso di formazione della durata biennale di cui all’art. 4 del D.L.vo n. 334/2000” e la conseguente condanna dell’Amministrazione all’adozione del relativo provvedimento di scorrimento della graduatoria.
Tali domande sono inammissibili.
Secondo un consolidato principio, l’azione di accertamento (e di conseguente condanna ad un facere, per il soddisfacimento della situazione soggettiva vantata) è, infatti, proponibile dinanzi al giudice amministrativo esclusivamente per la declaratoria di diritti soggettivi.
Nel caso di specie è doveroso richiamare l’art. 35, comma ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale prescrive che “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali……”.
Stante il tenore della riportata previsione, la giurisprudenza amministrativa – a differenza di un certo orientamento di quella ordinaria – ha generalmente escluso la sussistenza di un diritto all’assunzione, ritenendo imperante la potestà di autodeterminazione discrezionale dell’Amministrazione, la cui limitazione non può che conseguire (nella vigenza del principio di legalità) a prescrizioni espresse che – nell’ipotesi in trattazione – sono (Lpd)mente carenti (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. III, 12 ottobre 2004, n. 10644).
Tale orientamento trova, tra l’altro, conferma nella decisione n. 14 del 2011 – della quale si tratterà diffusamente in seguito – in cui l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato afferma espressamente che “non è condivisibile l’idea opposta, in forza della quale la disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all’assunzione … che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti in tali circostanze l’amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul se della copertura del posto vacante, l’amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto”, non è comunque tenuta ad assumere l’idoneo mediante lo scorrimento, bensì “deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento”.
In definitiva, va ritenuta sussistente la facoltà dell’Amministrazione di procedere a scelte, nell’esercizio della propria potestà autoritativa..
A fronte di tale facoltà non può essere ravvisata che una situazione di interesse legittimo, non suscettibile di azione di accertamento.
Da ciò consegue l’inammissibilità della pretesa della ricorrente di ottenere l’accertamento del diritto ad essere di(Lpd)ta vincitrice del concorso nella cui graduatoria si è posizionata come idonea e, dunque, del correlativo obbligo per l’amministrazione di adottare il provvedimento di scorrimento della medesima graduatoria.
3. Per quanto attiene alla domanda di annullamento, va ricordato che la ricorrente impugna, tra l’altro, il d.m. 31 agosto 2010 di indizione di un concorso ad 80 posti nella qualifica di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato e, “ove occorra”, la graduatoria in esito allo stesso stilata, approvata con d.m. 2 dicembre 2011 “in G.U. n. 1/32”.
Al riguardo, il Collegio osserva che la lesione dell’interesse sotteso, perseguito dalla ricorrente, da identificare con la copertura dei posti vacanti mediante lo scorrimento di graduatorie precedenti, deve essere ragionevolmente ricondotta al provvedimento di indizione del concorso, rispetto al quale la graduatoria assume valore di mero atto consequenziale.
Tanto precisato, appare evidente che la ricorrente avrebbe dovuto prontamente attivarsi al fine di proporre immediata e tempestiva impugnazione del relativo decreto.
Ciò non è avvenuto, in quanto il d.m. del 31 agosto 2010 risulta pubblicato nella G.U., 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, del 7 settembre 2010, mentre il ricorso è stato notificato in data 16 gennaio 2012.
In ragione di tale rilievo, l’impugnativa proposta avverso il d.m. in questione – in linea, tra l’altro, con l’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente - non può che essere di(Lpd)ta irricevibile in quanto tardiva.
4. La ricorrente impugna, ancora, la nota del 10 gennaio 2012.
Tale impugnativa è inammissibile per carenza di diretta, immediata lesività degli interessi sottesi, così come rappresentati dalla ricorrente, e per genericità.
In tale nota si legge, infatti, che “i posti resisi disponibili nel concorso indetto con D.M. 31 agosto 2010 sono stati coperti con altrettanti candidati idonei della graduatoria, tuttora in corso di validità, del concorso indetto con D.M. 11 settembre 2009”.
Ciò detto, si osserva che:
- la suddetta nota rivela – a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente – che l’Amministrazione sta procedendo allo scorrimento per coprire posti resisi disponibili nel concorso indetto con D.M. 31 agosto 2010 ma non esclude – di per sé – che l’Amministrazione attinga alle graduatorie di precedenti concorsi anche in altri casi (in particolare, per evitare l’indizione di nuovi concorsi);
- in verità, tale nota rivela un contrasto con l’interesse della ricorrente a che l’Amministrazione proceda allo scorrimento – per la copertura dei su indicati posti – prendendo in primaria considerazione gli idonei della graduatoria stilata in esito al concorso indetto con il D.M. 19 marzo 2010 – in cui la predetta figura – e non, invece, gli idonei della graduatoria stilata in esito al concorso indetto con il D.M. 11 settembre 2009 ma, in ordine a tale profilo, alcuna censura risulta formulata.
In ragione di tale premessa, la nota de qua è inidonea a ledere l’interesse allo scorrimento della graduatoria nei termini in cui è prospettato nel ricorso, ossia con riferimento alla preclusione dell’indizione di nuovi concorsi (limitandosi a chiarire in che termini si stanno ricoprendo “i posti resisi disponibili nel concorso indetto con D.M. 31 agosto 2010”); nel contempo, le censure formulate si presentano estranee o, comunque, non inerenti al contenuto della nota in esame.
Per le suesposte ragioni, tale impugnativa è inammissibile.
5. Permane da valutare l’azione di annullamento riguardante il d.m. del 18 novembre 2011, con cui l’Amministrazione resistente ha bandito un ulteriore concorso a 80 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
Tale azione è infondata.
5.1. Come già si trae da quanto in precedenza esposto, la tematica della legittimità o meno dell’indizione di nuove procedure concorsuali in presenza di idonei in graduatorie approvate in esito a precedenti concorsi – atta a consentire il ricorso al meccanismo dello “scorrimento” - è stata oggetto di accurata disamina da parte dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 14 del 2011, emessa nell’esercizio del proprio potere nomofilattico, espressamente riconosciuto dall’art. 99, comma 5, c.pr.amm..
Al riguardo, appare opportuno ricordare che l’Adunanza Plenaria – dopo aver rilevato che “la tesi dominante in giurisprudenza …… ritiene che la determinazione amministrativa di indizione di nuove procedure concorsuali, anche in presenza di graduatorie efficaci, sia ampiamente discrezionale e non necessiti di alcuna specifica motivazione, poiché conforme alla regola tracciata dall’articolo 97 della Costituzione” - ha statuito – in sintesi - che:
- la vigenza delle graduatorie, ora determinata in tre anni, costituisce “un istituto ordinario (a regime) delle procedure di reclutamento del personale pubblico, disciplinato da una fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale dei concorsi (D.P.R. n. 487/1994)”, caratterizzato da un ambito oggettivo di applicazione “riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo ed oggettivo”;
- la tesi tradizionale, “secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione”, va superata;
- “ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul se della copertura del posto vacante, l’amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso”;
- “nel motivare l’opzione preferita l’amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso”;
- a tale conclusione si perviene in ragione della circostanza che il ruolo del procedimento di scorrimento delle graduatorie in veste di “modalità ordinaria di provvista del personale” è stato rafforzato, “in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive” ma anche in considerazione “degli interessi giuridici facenti capo ai soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci”.
In definitiva, l’Adunanza Plenaria ha fissato i seguenti principi:
- lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace “rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”;
- in ogni caso, tale prevalenza non è assoluta e incondizionata, essendo individuabili “casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione”, da identificare con le ipotesi “in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico” (punto 51 della decisione) e, ancora, con ipotesi di fatto “in cui si manifesta l’opportunità, se non la necessità, di procedere all’indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci”, come nei casi di esigenza di stabilizzazione, attraverso le nuove procedure concorsuali, del personale precario”, di “intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace”, di “rilevanti differenze di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure” e, ancora, di effettuazione di “una attenta e complessiva attività di ricognizione delle vacanze in organico e di programmazione pluriennale delle assunzioni”.
5.2. Tutto ciò premesso, sussiste la necessità di valutare il caso prospettato dalla ricorrente, la quale contesta la legittimità del decreto ministeriale di indizione di un nuovo concorso a 80 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato in presenza di soggetti idonei nelle graduatorie di precedenti concorsi, tra i quali figura anche il suo nominativo.
In particolare, si ravvisa la necessità di definire – primariamente – il profilo dell’operatività o meno dell’art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione all’Amministrazione della Polizia di Stato.
Come è dato rilevare dalle memorie all’uopo prodotte, il Ministero dell’Interno sostiene che la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è inapplicabile all’Amministrazione della P.S., disciplinata da una normativa di carattere speciale, e, dunque, “il corretto operato dell’Amministrazione in relazione alla scelta di indire un nuovo concorso, piuttosto che ricorrere all’istituto dello scorrimento delle graduatorie vigenti, trova in modo incontrovertibile legittimazione” nella previsione della citata sentenza che attribuisce rilevanza alle speciali discipline di settore (punto 51).
Al riguardo, il Collegio ritiene che tale assunto non sia condivisibile.
In linea con quanto rilevato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, alla disposizione in esame va, infatti, riconosciuta una portata generale.
Come già si è avuto modo di porre in evidenza, tale decisione configura lo “scorrimento” come un istituto di carattere generale, “riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo ed oggettivo”.
Nel contempo, è doveroso osservare che la disciplina che regolamenta il concorso per commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato non pone prescrizioni che legittimino una deroga all’operatività dell’istituto de qua, ossia consentano di ravvisare limiti allo “scorrimento” in ragione dell’imposizione di ulteriori, differenti criteri per il reclutamento del personale.
In altre parole:
- nessuno mette in dubbio che l’ordinamento della Polizia di Stato sia regolamentato da una disciplina speciale;
- ciò – del resto – trova anche riconoscimento nell’art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale include le Forze di Polizia di Stato tra le categorie del “personale” qualificato “in regime di diritto pubblico”;
- il discorso è, infatti, differente e riguarda precipuamente la carenza – nell’ordinamento della Polizia di Stato – di prescrizioni particolari per il concorso per commissario, afferenti – ad esempio – la copertura dei posti vacanti e l’imposizione di una cadenza periodica dell’indizione dei concorsi, idonee – in quanto tali – a rivelare una volontà legislativa contraria allo “scorrimento”.
Ciò premesso, non sussistono motivi per escludere che l’istituto dello “scorrimento” trovi applicazione anche con riferimento ai commissari della Polizia di Stato.
L’analisi della fattispecie deve, dunque, incentrarsi sulle peculiarità del caso specifico prospettato.
In altri termini, sussiste la necessità di valutare se la scelta dell’Amministrazione resistente afferente l’indizione del concorso di 80 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato sia legittima o meno, tenendo conto di quanto riportato nella decisione dell’Adunanza Plenaria.
Orbene, il Collegio ritiene doveroso pervenire ad una soluzione positiva sulla base dei seguenti rilievi:
- il bando di concorso in contestazione riguarda la copertura di 80 posti di commissario, ossia la copertura di un numero di posti di gran lunga superiore al numero degli idonei che figurano nella graduatoria approvata con D.M. 24 dicembre 2010, invocata dalla ricorrente (“4 sopra e due sotto la ricorrente”, per un totale di 7 – pag. 3 del ricorso”);
- si tratta, dunque, di un’ipotesi totalmente diversa da quella che aveva dato origine alla decisione dell’Adunanza Plenaria (riguardante il “concorso pubblico, per titoli ed esami, diretto alla copertura di un posto di categoria C presso la Direzione amministrativa dell’Università degli Studi di Lecce”);
- in particolare, si tratta di un’ipotesi in cui appare evidente che “lo scorrimento” non avrebbe – comunque – evitato la necessità di procedere all’indizione di un concorso (a differenza di ciò che sarebbe, invece, avvenuto per il concorso dell’Università), tenuto conto della necessità di reperire un numero di commissari di molto superiore a quello dei soggetti risultati idonei in precedenti concorsi;
- in definitiva, in tale ipotesi è da ritenere ampiamente sminuita, se non addirittura, resa insussistente la ricorrenza di uno dei due elementi che l’Adunanza Plenaria pone a fondamento dell’istituto dello scorrimento, ossia la “finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive” (pagg.17-18 della decisione), in linea con il “principio di economicità dell’azione amministrativa” (pag. 12 della stessa decisione);
- la constatazione che lo scorrimento – nel caso de quo – non si pone come valida alternativa al concorso in contestazione o, è meglio dire, non consente di effettuare una valida “opzione” tra diverse alternative non può non riflettersi sull’obbligo di motivazione;
- appare, infatti, evidente che l’analisi dello stato dei fatti – evidenziando la necessità dell’Amministrazione di reclutare personale tramite l’indizione di un nuovo “concorso” perché non altrimenti reclutabile (desumibile, del resto, anche dal ricorso, in cui la ricorrente vanta, in sostanza, la spettanza di uno dei 160 posti banditi) – dà di per sé conto della sussistenza di un precipuo interesse pubblico dell’Amministrazione, sotteso alla scelta compiuta;
- ciò trova – in qualche modo – conferma nella disciplina che regolamenta la materia, la quale – attraverso la richiesta di un apposito decreto per determinare i posti disponibili “da mettere a concorso per le qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari” (art. 1 D.M. 2 dicembre 2002, n. 276) - rivela che il reclutamento per “concorso” rappresenta una regola che – ordinariamente - non si presta a venir meno in virtù dello “scorrimento”, stante l’alto numero dei posti che si rendono vacanti ogni anno.
In definitiva, il Collegio è indotto a ritenere che, nel caso di specie, la motivazione sia in re ipsa, in applicazione, tra l’altro, del criterio indicato dall’Adunanza Plenaria secondo cui è possibile l’individuazione di casi “in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione” o, meglio, di casi in cui la pretesa di una specifica motivazione non può che assumere un carattere “del tutto ridondante”.
In ragione di quanto esposto, il provvedimento impugnato – ossia il D.M. del 18 novembre 2011 - è stato legittimamente adottato.
Differente sarebbe stata la disamina della questione se la ricorrente avesse agito al fine di richiedere l’annullamento solo “in parte qua” del menzionato D.M. (in particolare, sotto l’aspetto del numero dei posti messi a concorso, ossia nei limiti in cui posti che potevano essere ricoperti attraverso lo “scorrimento” sono stati, invece, messi a concorso), atteso che – in tal caso – l’analisi avrebbe dovuto incentrarsi sul “quomodo” della “provvista” dei posti in termini “parziali”, introducendo ulteriori, diverse problematiche, riguardanti – specificamente – non l’opzione tra scorrimento e concorso in sé considerata – oggetto di specifico esame da parte dell’Adunanza Plenaria, ai fini della valutazione dell’obbligo di motivazione - ma la complementarietà tra gli stessi, implicante, tra l’altro, un’accurata valutazione della posizione degli idonei sotto il profilo della sussistenza o meno dell’obbligo per le Amministrazioni (comunque tenuta a bandire un nuovo concorso per sopperire alla copertura di tutti i posti disponibili) di procedere – in presenza di idonei e, comunque, durante il termine di vigenza delle graduatorie approvate in esito a concorsi precedenti – ad una sorta di estensione del numero dei posti per i quali sono stati in origine indetti i concorsi.
6. In conclusione, la domanda di annullamento del decreto impugnato è infondata.
Da ciò consegue anche l’infondatezza della domanda di risarcimento del danno, per l’impossibilità di riscontrare un comportamento contra legem dell’Amministrazione.
7. Per le ragioni illustrate, il ricorso in parte va di(Lpd)to inammissibile, in parte va di(Lpd)to irricevibile ed in parte va respinto.
Tenuto conto delle peculiarità della vicenda prospettata, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 588/2012, come in epigrafe proposto, in parte lo di(Lpd) inammissibile, in parte lo di(Lpd) irricevibile ed in parte lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 25 ottobre 2012 e 6 novembre 2012 con l'intervento dei Magistrati:


Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore










L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE















DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)




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