DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2013
Differimento per l'anno 2013, del termine per la presentazione delle dichiarazioni modello 730/2013 ai sostituti d'imposta. (13A03885)(GU n.99 del 29-4-2013)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in
particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto
delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei
responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative
dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti
gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi
dovuti in base allo stesso decreto;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente";
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale
e' stato approvato il regolamento recante "Norme di assistenza
fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per
i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" e, in
particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, recanti,
rispettivamente, "modalita' e termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi" e "assistenza fiscale prestata dai
CAF-dipendenti";
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15
gennaio 2013, modificato dai successivi provvedimenti 12 febbraio
2013 e 4 marzo 2013, con il quale e' stato approvato il modello di
dichiarazione 730/2012 con le relative istruzioni, che deve essere
presentato ai fini delle imposte sui redditi, nonche' della scheda da
utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del
cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi
dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Considerata l'opportunita' di differire i termini di consegna delle
dichiarazioni dei redditi modello 730 da parte dei soggetti che
richiedono l'assistenza fiscale ai sostituti d'imposta a causa di
ritardi verificatisi nella consegna delle certificazioni uniche -
CUD/2013 e al fine di assicurare, tenendo conto delle esigenze dei
contribuenti, dei sostituti d'imposta e dell'Amministrazione
finanziaria, il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla
presentazione della dichiarazione;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta
Art. 1
Presentazione ai sostituti d'imposta delle dichiarazioni dei redditi
modello 730/2013
1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono presentare
l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della
destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, entro il 16 maggio 2013, al proprio sostituto
d'imposta che intende prestare assistenza fiscale.
2. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale
provvedono a consegnare al sostituito, entro il 14 giugno 2013, copia
della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di
liquidazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2013
Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
Monti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli
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