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mercoledì 1 maggio 2013

Differimento per l'anno 2013, del termine per la presentazione delle dichiarazioni modello 730/2013 ai sostituti d'imposta.




DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2013 
Differimento per l'anno 2013, del termine per la presentazione  delle
dichiarazioni modello 730/2013 ai sostituti d'imposta. (13A03885) 
(GU n.99 del 29-4-2013)
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  "Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in
particolare, l'articolo 12,  comma  5,  il  quale  prevede  che,  con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  tenendo  conto
delle  esigenze  generali  dei  contribuenti,  dei  sostituti  e  dei
responsabili    d'imposta    o    delle    esigenze     organizzative
dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti
gli adempimenti dei contribuenti  relativi  a  imposte  e  contributi
dovuti in base allo stesso decreto; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  "Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente"; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il  quale
e' stato  approvato  il  regolamento  recante  "Norme  di  assistenza
fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per
i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti  ai  sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" e, in
particolare, gli articoli 13 e  16  dello  stesso  decreto,  recanti,
rispettivamente,  "modalita'  e  termini   di   presentazione   della
dichiarazione  dei  redditi"  e  "assistenza  fiscale  prestata   dai
CAF-dipendenti"; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  15
gennaio 2013, modificato dai  successivi  provvedimenti  12  febbraio
2013 e 4 marzo 2013, con il quale e' stato approvato  il  modello  di
dichiarazione 730/2012 con le relative istruzioni,  che  deve  essere
presentato ai fini delle imposte sui redditi, nonche' della scheda da
utilizzare ai fini delle scelte della destinazione  dell'otto  e  del
cinque  per  mille  dell'IRPEF  da  parte  dei   soggetti   esonerati
dall'obbligo  di   presentazione   della   dichiarazione   ai   sensi
dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
  Considerata l'opportunita' di differire i termini di consegna delle
dichiarazioni dei redditi modello  730  da  parte  dei  soggetti  che
richiedono l'assistenza fiscale ai sostituti  d'imposta  a  causa  di
ritardi verificatisi nella consegna  delle  certificazioni  uniche  -
CUD/2013 e al fine di assicurare, tenendo conto  delle  esigenze  dei
contribuenti,  dei   sostituti   d'imposta   e   dell'Amministrazione
finanziaria, il corretto svolgimento degli adempimenti connessi  alla
presentazione della dichiarazione; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
Presentazione ai sostituti d'imposta delle dichiarazioni dei  redditi
                          modello 730/2013 
 
  1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1,  del
decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  possono  presentare
l'apposita dichiarazione semplificata  e  le  schede  ai  fini  della
destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito  delle
persone fisiche, entro  il  16  maggio  2013,  al  proprio  sostituto
d'imposta che intende prestare assistenza fiscale. 
  2.  I  sostituti  d'imposta  che  prestano   l'assistenza   fiscale
provvedono a consegnare al sostituito, entro il 14 giugno 2013, copia
della  dichiarazione   elaborata   e   il   relativo   prospetto   di
liquidazione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 aprile 2013 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                 dei Ministri         
                                                     Monti            
Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                 Grilli 

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