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giovedì 16 maggio 2013

DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 2013, n. 51 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.


 
DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 2013, n. 51 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile  2012,  n.
61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24
della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento  di  Roma
Capitale. (13G00094)
(GU n.112 del 15-5-2013)  
 Vigente al: 15-5-2013    
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87, quinto  comma,  117,  118  e  119  della
Costituzione;
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione   e,   in   particolare,   l'articolo    24,    relativo
all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai  sensi  dell'articolo
114, terzo comma, della Costituzione;
  Vista la legge del 12 novembre 2011, n. 183,  recante  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge di stabilita' 2012);
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2012,  n.  61,  recante
ulteriori disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  24  della
legge 5 maggio 2009,  n.  42,  in  materia  di  ordinamento  di  Roma
capitale;
  Ritenuto  necessario  procedere  all'emanazione,  ai  sensi   degli
articoli 2, comma 7, e 24, della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  e
successive modificazioni, di disposizioni  integrative  e  correttive
del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 maggio 2012;
  Sentite la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma capitale;
  Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 26 settembre 2012,  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
  Visti i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione  del
federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, reso nella seduta del 19 dicembre 2012,  e  delle  Commissioni
parlamentari competenti per le conseguenze di  carattere  finanziario
della Camera dei deputati, reso il 19 dicembre  2012,  e  del  Senato
della Repubblica, reso il 21 dicembre 2012;
  Viste  le  osservazioni  e  le  modificazioni  alle   disposizioni,
deliberate dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma
4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella riunione  del  18  gennaio
2013;
  Viste  le  risoluzioni  favorevoli  approvate  dal   Senato   della
Repubblica in data 3 aprile 2013 e dalla Camera dei deputati in  data
9 aprile 2013, relative alle  comunicazioni  rese  dal  Governo  alle
Camere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata  legge  n.  42
del 2009;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 aprile 2013;
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto
con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1


     Modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61

  1.  Il  presente   decreto   legislativo   introduce   disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile  2012,  n.
61, recante ulteriori disposizioni recanti  attuazione  dell'articolo
24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in  materia  di  ordinamento  di
Roma capitale.
  2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto  legislativo  n.  61  del
2012 il secondo periodo e' soppresso.
  3. All'articolo 3  del  decreto  legislativo  n.  61  del  2012  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure  di  cui  al
presente  articolo,  l'eventuale  rimodulazione  del   programma   di
interventi per Roma capitale, finanziati  ai  sensi  della  legge  15
dicembre 1990, n. 396, e' adottata dal medesimo ente con le procedure
previste dal  proprio  ordinamento  e  trasmessa  al  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  per  l'approvazione  definitiva  con
apposito  decreto,  da  adottarsi  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. A tal fine le  relative  rimodulazioni
che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti  nel
programma sono adottate mediante conferenza di  servizi  indetta  dal
Sindaco di Roma capitale ai sensi  dell'articolo  14  della  legge  7
agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni.  Dalle  eventuali
rimodulazioni del programma non devono in ogni caso derivare  effetti
negativi sui saldi di finanza pubblica e  non  deve  determinarsi  un
incremento del fabbisogno residuo per la realizzazione delle opere.».
  4. All'articolo 10 del  decreto  legislativo  n.  61  del  2012  e'
aggiunto infine il seguente comma:
    «1-bis. Per  l'attuazione  degli  interventi  da  effettuare  sul
territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di  emergenza
connesse al traffico, alla mobilita' ed all'inquinamento  atmosferico
o acustico, il Sindaco  provvede  con  proprie  ordinanze,  anche  in
deroga ad ogni disposizione di legge  e  comunque  nel  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento giuridico,  in  esecuzione  di  un
piano  autorizzato  con  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  nei
limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con  oneri
a carico di Roma Capitale.».
  5. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo  n.  61  del
2012 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il  concorso  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al  presente
comma  puo'  comunque  essere  ridefinito   nell'ambito   del   patto
territoriale di  cui  all'articolo  32,  comma  17,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183.».
  6. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo  n.  61
del 2012 e' inserito il seguente:
    «2-bis. Il comma 22 dell'articolo  31  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, e' abrogato.».
  7. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo  n.  61  del
2012 e' sostituito dal seguente:
    «3. Con i decreti di ripartizione  del  Fondo  nazionale  per  il
concorso finanziario dello Stato agli oneri  del  trasporto  pubblico
locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo  16-bis
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni, sono altresi'  determinate,  nell'ambito  della  quota
assegnata alla Regione Lazio, previa intesa con la Regione medesima e
Roma capitale, le risorse da erogare direttamente a Roma capitale con
le modalita' e i tempi  previsti  per  l'erogazione  del  Fondo  alle
regioni.  Nelle  more  dell'intesa  l'erogazione  delle  risorse   e'
effettuata in favore della Regione. Nell'ambito dell'intesa di cui al
primo periodo, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
rideterminati gli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  della
Regione Lazio e di Roma Capitale, al fine di garantire la neutralita'
sui saldi di finanza pubblica.».
                               Art. 2

Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di
                            Roma Capitale

  1. La rappresentanza, il  patrocinio  e  l'assistenza  in  giudizio
della  gestione   commissariale,   di   cui   all'articolo   78   del
decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono assicurati ai sensi del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  2.  Prosegue,  senza  oneri  per  la  gestione  commissariale,   il
patrocinio dell'Avvocatura  comunale  nelle  controversie  aventi  ad
oggetto partite inserite nel documento  di  accertamento  del  debito
pregresso di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.  Restano  salvi  gli
effetti dell'attivita' processuale gia' svolta dall'Avvocatura  dello
Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 26 aprile 2013

                             NAPOLITANO

                            Monti,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            Ministri

                            Grilli, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze

                            Patroni Griffi, Ministro per la  pubblica
                            amministrazione e la semplificazione

                            Gnudi, Ministro per gli affari regionali,
                            il turismo e lo sport

                            Cancellieri, Ministro dell'interno

                            Passera, Ministro delle infrastrutture  e
                            dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

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