IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il «Codice in materia di protezione dei dati personali»,
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice);
Considerato che nel mese di maggio 2013 si terranno le elezioni dei
sindaci e dei consigli comunali, nonche' dei consigli
circoscrizionali e che nel mese di giugno 2013 si terra', altresi',
l'elezione del presidente e del consiglio regionale della Regione
Valle D'Aosta;
Considerato che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli
candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati
alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che
cio' comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi
elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni
in relazione alle consultazioni elettorali;
Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale
(art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e
delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone cui
si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione
dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice;
Considerato che, se i dati sono raccolti presso l'interessato,
quest'ultimo deve essere previamente informato in ordine alle
finalita', alle modalita' e alle altre caratteristiche del
trattamento, salvo che per gli elementi gia' noti alla persona che
fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);
Visto che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato,
la predetta informativa e' resa all'interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);
Considerato che il Garante, qualora i dati non sono raccolti presso
l'interessato, ha il compito di dichiarare se l'adempimento
all'obbligo di rendere l'informativa, da parte di un determinato
titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di
prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma
5, lett. c), del Codice);
Visto il provvedimento generale di questa Autorita' del 7 settembre
2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n.
212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613) con il quale
sono stati indicati i presupposti in base ai quali partiti, movimenti
politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono
utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione
politica, nonche' di propaganda elettorale e referendaria;
Ritenuto, altresi', che le prescrizioni del menzionato
provvedimento devono intendersi qui integralmente richiamate, a
esclusione della lett. B) del punto 4, relativo al trattamento dei
dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi
telefonici per finalita' di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale; il trattamento di tali dati, infatti, e'
ora ammesso senza il preventivo consenso degli interessati, salvo che
gli stessi non abbiano esercitato il diritto di opposizione mediante
l'iscrizione nel «Registro pubblico delle opposizioni» disciplinato
dal d.P.R. del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 2 novembre 2010, n. 256 (art. 130, commi 3-bis e ss.,
del Codice);
Considerato che, a seguito delle predette modifiche all'art. 130
del Codice e all'istituzione del Registro pubblico delle opposizioni,
e' stata introdotta per gli intestatari di utenze pubblicate negli
elenchi telefonici una deroga al principio generale dell'obbligo di
acquisirne preventivamente il consenso libero, specifico e informato,
che opera solo per i trattamenti dei dati effettuati mediante
telefonate con operatore fisico per finalita' di invio di materiale
pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale;
Considerato che tale deroga non trova applicazione in relazione ai
trattamenti di dati personali degli intestatari di utenze pubblicate
negli elenchi telefonici effettuati per l'inoltro di messaggi
elettorali e politici in relazione alle consultazioni elettorali, per
i quali resta pertanto ferma la necessita' di acquisire
preventivamente il consenso informato degli interessati ai sensi
degli artt. 13 e 23 del Codice;
Considerato, altresi', che il consenso dell'interessato deve essere
preventivamente acquisito anche quando il trattamento dei dati
personali per finalita' di comunicazione e di propaganda elettorale
venga realizzato mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata
senza l'intervento di un operatore nonche' mediante dispositivi
quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms
o Sms, come previsto dall'art. 130, commi 1 e 2, del Codice;
Considerato che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati
con il citato provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in
relazione alle prossime consultazioni elettorali;
Considerata la necessita' di esonerare, in via temporanea,
dall'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Codice partiti,
movimenti politici, sostenitori e singoli candidati, che trattano
dati personali per esclusiva finalita' di selezione di candidati alle
elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione
politica, nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime
consultazioni elettorali;
Ritenuto che, applicando i principi affermati nel citato
provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell'obbligo di
informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli
interessati esonerare i soggetti, che utilizzano i dati per esclusivi
fini di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda
elettorale e di connessa comunicazione politica, dall'obbligo di
rendere l'informativa, sino alla data del 31 agosto 2013, solo nelle
ipotesi in cui:
I) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri,
elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza
contattare gli interessati, oppure
II) il materiale propagandistico che si intende inviare sia di
dimensioni ridotte tali che, a differenza di una lettera, non sia
possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica;
Ritenuto che, decorsa la data del 31 agosto 2013, partiti,
movimenti politici, sostenitori e singoli candidati possano
continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati
personali raccolti lecitamente secondo le modalita' indicate nel
predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalita'
di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e
di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli
interessati entro il 31 ottobre 2013, nei modi previsti dall'art. 13
del Codice;
Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici,
sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro
il predetto termine del 31 ottobre 2013 nei modi previsti dall'art.
13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;
Rilevato che l'interessato puo' esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del
trattamento e' tenuto a fornire un idoneo riscontro;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Antonello Soro;
Tutto cio' premesso il garante
1. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive
ai titolari di trattamento interessati che intendano utilizzare
lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e di
propaganda elettorale, al fine di rendere il trattamento conforme
alle disposizioni vigenti, di adottare le misure necessarie e
opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorita'
del 7 settembre 2005, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 2005, n. 212, e in www.garanteprivacy.it, doc. web n.
1165613), le cui prescrizioni si intendono integralmente richiamate
nel presente provvedimento, a esclusione della lett. B) del punto 4
(Elenchi telefonici), in conseguenza delle modifiche all'art. 130 del
Codice e dell'istituzione del «registro pubblico delle opposizioni».
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti,
movimenti politici, sostenitori e singoli candidati:
a) possono prescindere dall'obbligo di informare gli interessati
in ordine al trattamento dei dati personali che li riguardano, sino
al 31 agosto 2013, solo se:
I) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri,
elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza
contattare i medesimi interessati, oppure
II) il materiale propagandistico che si intende inviare sia di
dimensioni ridotte tali che, a differenza di una lettera, non sia
possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica;
b) possono continuare, decorsa la data del 31 agosto 2013, a
trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali
raccolti lecitamente secondo le modalita' indicate nel predetto
provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalita' di
selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di
connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati
entro il 31 ottobre 2013, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice;
c) qualora non informino gli interessati entro il predetto
termine del 31 ottobre 2013 nei modi previsti dall'art. 13 del
Codice, devono cancellare o distruggere i dati.
3. Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al
Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 24 aprile 2013
Il Presidente: Soro
Il relatore: Soro
Il segretario generale: Busia
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