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venerdì 10 maggio 2013

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELIBERA 24 aprile 2013 Trattamento di dati personali per attivita' di propaganda elettorale. Esonero dall'informativa. (Delibera n. 228).




GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 24 aprile 2013 
Trattamento di dati personali per attivita' di propaganda elettorale.
Esonero dall'informativa. (Delibera n. 228). (13A03968) 
(GU n.107 del 9-5-2013)
 
 
 
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il «Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali»,
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice); 
  Considerato che nel mese di maggio 2013 si terranno le elezioni dei
sindaci   e   dei   consigli   comunali,   nonche'    dei    consigli
circoscrizionali e che nel mese di giugno 2013 si  terra',  altresi',
l'elezione del presidente e del  consiglio  regionale  della  Regione
Valle D'Aosta; 
  Considerato che partiti, movimenti politici, sostenitori e  singoli
candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati
alle elezioni, di comunicazione e di  propaganda  elettorale,  e  che
cio' comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro  di  messaggi
elettorali e politici al fine di rappresentare le  proprie  posizioni
in relazione alle consultazioni elettorali; 
  Considerato che il diritto riconosciuto  a  tutti  i  cittadini  di
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale
(art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel  rispetto  dei  diritti  e
delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone cui
si riferiscono i dati utilizzati, con  particolare  riferimento  alla
riservatezza, all'identita' personale e al  diritto  alla  protezione
dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice; 
  Considerato che, se i  dati  sono  raccolti  presso  l'interessato,
quest'ultimo  deve  essere  previamente  informato  in  ordine   alle
finalita',  alle  modalita'  e   alle   altre   caratteristiche   del
trattamento, salvo che per gli elementi gia' noti  alla  persona  che
fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice); 
  Visto che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato,
la  predetta  informativa  e'  resa  all'interessato  all'atto  della
registrazione dei dati o, quando e' prevista la  loro  comunicazione,
non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice); 
  Considerato che il Garante, qualora i dati non sono raccolti presso
l'interessato,  ha  il  compito  di   dichiarare   se   l'adempimento
all'obbligo di rendere l'informativa,  da  parte  di  un  determinato
titolare del  trattamento,  comporta  o  meno  un  impiego  di  mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto  al  diritto  tutelato,  e  di
prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13,  comma
5, lett. c), del Codice); 
  Visto il provvedimento generale di questa Autorita' del 7 settembre
2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2005,  n.
212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n.  1165613)  con  il  quale
sono stati indicati i presupposti in base ai quali partiti, movimenti
politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono
utilizzare  lecitamente  dati  personali  a  fini  di   comunicazione
politica, nonche' di propaganda elettorale e referendaria; 
  Ritenuto,   altresi',   che   le   prescrizioni   del    menzionato
provvedimento  devono  intendersi  qui  integralmente  richiamate,  a
esclusione della lett. B) del punto 4, relativo  al  trattamento  dei
dati personali degli intestatari di utenze pubblicate  negli  elenchi
telefonici per finalita' di invio di  materiale  pubblicitario  o  di
vendita diretta o per il compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di
comunicazione commerciale; il trattamento di tali dati,  infatti,  e'
ora ammesso senza il preventivo consenso degli interessati, salvo che
gli stessi non abbiano esercitato il diritto di opposizione  mediante
l'iscrizione nel «Registro pubblico delle  opposizioni»  disciplinato
dal d.P.R. del 7 settembre  2010,  n.  178,  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale del 2 novembre 2010, n. 256 (art. 130, commi 3-bis  e  ss.,
del Codice); 
  Considerato che, a seguito delle predette  modifiche  all'art.  130
del Codice e all'istituzione del Registro pubblico delle opposizioni,
e' stata introdotta per gli intestatari di  utenze  pubblicate  negli
elenchi telefonici una deroga al principio generale  dell'obbligo  di
acquisirne preventivamente il consenso libero, specifico e informato,
che opera  solo  per  i  trattamenti  dei  dati  effettuati  mediante
telefonate con operatore fisico per finalita' di invio  di  materiale
pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche  di
mercato o di comunicazione commerciale; 
  Considerato che tale deroga non trova applicazione in relazione  ai
trattamenti di dati personali degli intestatari di utenze  pubblicate
negli  elenchi  telefonici  effettuati  per  l'inoltro  di   messaggi
elettorali e politici in relazione alle consultazioni elettorali, per
i  quali  resta   pertanto   ferma   la   necessita'   di   acquisire
preventivamente il consenso  informato  degli  interessati  ai  sensi
degli artt. 13 e 23 del Codice; 
  Considerato, altresi', che il consenso dell'interessato deve essere
preventivamente  acquisito  anche  quando  il  trattamento  dei  dati
personali per finalita' di comunicazione e di  propaganda  elettorale
venga realizzato mediante l'uso di sistemi automatizzati di  chiamata
senza l'intervento  di  un  operatore  nonche'  mediante  dispositivi
quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo  Mms
o Sms, come previsto dall'art. 130, commi 1 e 2, del Codice; 
  Considerato che il quadro di garanzie e di  adempimenti  richiamati
con il citato provvedimento del  7  settembre  2005  opera  anche  in
relazione alle prossime consultazioni elettorali; 
  Considerata  la  necessita'  di  esonerare,  in   via   temporanea,
dall'obbligo di informativa di cui all'art. 13  del  Codice  partiti,
movimenti politici, sostenitori e  singoli  candidati,  che  trattano
dati personali per esclusiva finalita' di selezione di candidati alle
elezioni,  di  propaganda  elettorale  e  di  connessa  comunicazione
politica, nel circoscritto ambito temporale concernente  le  prossime
consultazioni elettorali; 
  Ritenuto  che,  applicando  i   principi   affermati   nel   citato
provvedimento del  7  settembre  2005  a  proposito  dell'obbligo  di
informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai  diritti  degli
interessati esonerare i soggetti, che utilizzano i dati per esclusivi
fini  di  selezione  di  candidati  alle  elezioni,   di   propaganda
elettorale e di  connessa  comunicazione  politica,  dall'obbligo  di
rendere l'informativa, sino alla data del 31 agosto 2013, solo  nelle
ipotesi in cui: 
    I) i dati  siano  raccolti  direttamente  da  pubblici  registri,
elenchi,  atti  o  altri  documenti  conoscibili  da  chiunque  senza
contattare gli interessati, oppure 
    II) il materiale propagandistico che si intende  inviare  sia  di
dimensioni ridotte tali che, a differenza di  una  lettera,  non  sia
possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica; 
  Ritenuto  che,  decorsa  la  data  del  31  agosto  2013,  partiti,
movimenti  politici,  sostenitori   e   singoli   candidati   possano
continuare a trattare (anche  mediante  mera  conservazione)  i  dati
personali raccolti lecitamente  secondo  le  modalita'  indicate  nel
predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive  finalita'
di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda  elettorale  e
di  connessa  comunicazione  politica,  solo  se   informeranno   gli
interessati entro il 31 ottobre 2013, nei modi previsti dall'art.  13
del Codice; 
  Ritenuto  che,  nel  caso  in  cui  partiti,  movimenti   politici,
sostenitori e singoli candidati non informino gli  interessati  entro
il predetto termine del 31 ottobre 2013 nei modi  previsti  dall'art.
13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti; 
  Rilevato  che  l'interessato  puo'  esercitare  i  diritti  di  cui
all'art. 7 del Codice, con  riferimento  ai  quali  il  titolare  del
trattamento e' tenuto a fornire un idoneo riscontro; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il dott. Antonello Soro; 
 
                   Tutto cio' premesso il garante 
 
  1. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive
ai titolari  di  trattamento  interessati  che  intendano  utilizzare
lecitamente dati personali a fini  di  comunicazione  politica  e  di
propaganda elettorale, al fine di  rendere  il  trattamento  conforme
alle  disposizioni  vigenti,  di  adottare  le  misure  necessarie  e
opportune individuate nel provvedimento generale di questa  Autorita'
del 7 settembre 2005, (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  12
settembre 2005, n. 212,  e  in  www.garanteprivacy.it,  doc.  web  n.
1165613), le cui prescrizioni si intendono  integralmente  richiamate
nel presente provvedimento, a esclusione della lett. B) del  punto  4
(Elenchi telefonici), in conseguenza delle modifiche all'art. 130 del
Codice e dell'istituzione del «registro pubblico delle opposizioni». 
  2. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice dispone che  partiti,
movimenti politici, sostenitori e singoli candidati: 
    a) possono prescindere dall'obbligo di informare gli  interessati
in ordine al trattamento dei dati personali che li  riguardano,  sino
al 31 agosto 2013, solo se: 
      I) i dati siano raccolti  direttamente  da  pubblici  registri,
elenchi,  atti  o  altri  documenti  conoscibili  da  chiunque  senza
contattare i medesimi interessati, oppure 
      II) il materiale propagandistico che si intende inviare sia  di
dimensioni ridotte tali che, a differenza di  una  lettera,  non  sia
possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica; 
    b) possono continuare, decorsa la data  del  31  agosto  2013,  a
trattare  (anche  mediante  mera  conservazione)  i  dati   personali
raccolti lecitamente  secondo  le  modalita'  indicate  nel  predetto
provvedimento del  7  settembre  2005,  per  esclusive  finalita'  di
selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale  e  di
connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati
entro il 31 ottobre 2013, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice; 
    c) qualora  non  informino  gli  interessati  entro  il  predetto
termine del 31 ottobre  2013  nei  modi  previsti  dall'art.  13  del
Codice, devono cancellare o distruggere i dati. 
  3. Dispone la trasmissione di copia del presente  provvedimento  al
Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 24 aprile 2013 
 
                                                  Il Presidente: Soro 
 
Il relatore: Soro 
 
                                        Il segretario generale: Busia 

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