IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n.
44 recante il «Regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22
febbraio 2010 n. 24.»;
Visto l'art.16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012,
n. 221, aggiunto dall'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre
2012 n. 228;
Rilevata la necessita' di modificare l'articolo 18 del predetto
regolamento, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche della legge 21
gennaio 1994, n. 53 in tema di notificazioni per via telematica
eseguite dagli avvocati, relativamente agli atti civili e agli atti
stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
in data 20 marzo 2013, prot. n. 1508.U;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21
febbraio 2011 n. 44
1. L'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21
febbraio 2011 n. 44 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 18
(Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati)
1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalita'
telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994,
n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti
informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti
analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti
dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o
delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice
di procedura civile, la notificazione e' effettuata mediante invio
della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del
comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli
atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi
telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto
formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista
dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale,
inserendo la dichiarazione di conformita' all'originale nella
relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5,
della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui
si riferisce quando e' rilasciata su documento informatico separato
allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il
quale l'atto e' notificato. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche quando la procura alle liti e' rilasciata
su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per
immagine.
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis,
comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e' quella completa, di
cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.».
Art. 2
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 3 aprile 2013
Il Ministro: Severino
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013
registro n. 4, foglio n. 4
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