MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 maggio 2013
Disposizioni atte a garantire condizioni ottimali di sicurezza
nell'espletamento delle manovre particolari e delle prove di
frenatura, prescritte per il conseguimento delle patenti di guida
delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali. (13A04651)
(GU n.128 del 3-6-2013)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante
"Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida", e dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2,
recante "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile
2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della
direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE,
concernente la patente di guida", di seguito definito Codice della
Strada;
Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere b), c) e d) del
predetto Codice della Strada, che prevedono che le patenti di guida
delle categorie A1, A2 ed A abilitano alla guida rispettivamente di
motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11
kW e con un rapporto peso/potenza non superiore a 0,1 kW/Kg; di
motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto
peso/potenza non superiore a 0,2 kW/Kg e che non siano derivati da
una versione che sviluppa oltre, il doppio della potenza massima; di
motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a
combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione
superiore a 45 Km/h, nonche' di tricicli di potenza superiore a 15
kW;
Visto altresi' il comma 4 del predetto art. 116 del Codice della
Strada, che prevede che i mutilati e minorati fisici, anche se
affetti da piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale,
tra l'altro, delle categorie A1, A2 e A;
Visto l'art. 121, comma 2, del Codice della Strada, che stabilisce
che gli esami di idoneita' tecnica per il conseguimento della patente
di guida sono effettuati secondo direttive, modalita' e programmi
stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, ora delle
infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive della
Comunita' europea, ora Unione Europea;
Visto l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del
2011, che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di
verifica delle capacita' e dei comportamenti, utili al conseguimento
delle patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi di cui
all'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011;
Visto altresi' il comma 3 del predetto art. 23 del decreto
legislativo n. 59 del 2011, che prevede che la prova di verifica
delle capacita' e dei comportamenti per l'accesso graduale di
titolare di patente di categoria A1 alle categorie A2 o A, e'
disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato VI
dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
dell'8 gennaio 2013, pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2013, recante
"Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica
delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle
patente di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, nonche'
delle modalita' di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali
sono richieste le predette patenti";
Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del citato decreto
ministeriale che prevede che con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono dettate, in relazioni alle
manovre oggetto della prova di verifica delle capacita' e dei
comportamenti di cui all'art. 1 lettere da b) ad e) del medesimo
decreto, disposizioni atte a garantire che le stesse siano svolte in
condizioni ottimali di sicurezza, anche in relazione ai limiti di
velocita' prescritti;
Ritenuto necessario dettare disposizioni in materia di aree libere
che, in relazione a ciascun percorso di manovra, possano garantire la
sicurezza dei candidati al conseguimento delle patenti di categoria
A1, A2 ed A, in caso di cadute o perdita di controllo del veicolo,
nell'esecuzione delle predette manovre della prova di verifica delle
capacita' e dei comportamenti;
Ritenuto altresi' necessario definire tali fasce minime di
rispetto, in relazione alle velocita' minime prescritte,
dall'allegato 2, lettera B, punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5, del decreto
legislativo n. 59 del 2011 per l'esecuzione delle manovre ivi
prescritte;
Considerata la necessita' di procedere, in un'ottica di garanzia
della sicurezza dei candidati, ad una puntuale verifica della
idoneita' delle aree, gia' adibite all'espletamento delle prove di
verifica delle capacita' e dei comportamenti per le patenti delle
categorie A1 ed A, ai nuovi contenuti delle predette prove;
Considerato che, nelle more della predetta verifica e
dell'eventuale adeguamento delle stesse aree - al fine di garantire
comunque il regolare svolgimento degli esami in parola, in condizioni
di sicurezza e di uniformita' di trattamento su tutto il territorio
nazionale - e' opportuno che le operazioni di cui all'art. 2, comma
1, lettere d) ed e), del citato decreto ministeriale, per le quali e'
prescritta una velocita' di 50 Km/h, siano svolte ad una velocita' di
almeno 30 Km/h;
Decreta:
Art. 1
Disposizioni in materia di aree destinate all'effettuazione dei
percorsi di prova
1. Al fine di non pregiudicare la sicurezza dei candidati in caso
di cadute o perdita di controllo del veicolo, l'area destinata
all'effettuazione dei percorsi di prova, di cui agli allegati da 1 a
4 del presente decreto, conformi a quanto previsto dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, e'
conforme ai requisiti minimi di cui al presente decreto: essa
comprende l'area dei singoli circuiti ed, ove prevista, quella delle
relative vie di fuga, disciplinate ai sensi dei commi 2 e 3, nonche'
l'area della fascia perimetrale di rispetto, disciplinata ai sensi
del comma 4.
2. Al fine di salvaguardare l'esecuzione delle prove in sicurezza,
la superficie destinata ai circuiti di cui agli allegati 2, 3 e 4 del
presente decreto, e' incrementata di un'ulteriore superficie minima,
denominata via di fuga, stimata in relazione alla velocita' di
percorrenza e conforme a quanto indicato nei predetti allegati.
3. Fermo restando la necessita' di garantire la sequenza delle
prove, cosi' come prevista dal decreto ministeriale di cui al comma
1, le aree dei singoli circuiti, comprese le eventuali vie di fuga,
sono realizzate e combinate, in relazione agli spazi disponibili,
secondo diverse configurazioni, in modo da avere una geometria
dell'area destinata ai percorsi di prova non necessariamente
rettangolare. E' fatto divieto di sovrapporre le aree di uno o piu'
circuiti tuttavia, previa adeguata valutazione di opportunita' e
sicurezza, la via di fuga di un circuito puo' sovrapporsi con parti
di altri circuiti. Nella tabella degli allegati, sono riportate, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, possibili soluzioni di
allestimento dell'area destinata all'effettuazione dei percorsi di
prova.
4. Intorno all'area dove insistono i circuiti ed, ove previste, le
relative via di fuga, e' garantita una fascia perimetrale di
rispetto, libera da ogni tipo di ostacolo, avente larghezza almeno
pari a 3 metri, nelle zone non interessate dalla parte finale di
ciascun circuito di prova, ed almeno pari a 5 metri in tali parti
finali. La larghezza di 5 metri puo' essere ridotta a 3 metri solo a
condizione di proteggere i piu' ristretti margini con adeguate
protezioni degli ostacoli presenti.
5. L'area destinata all'effettuazione dei percorsi di prova, di cui
al comma 1, e' agevolmente accessibile con i veicoli di prova ed e'
dotata di pavimentazione in buono stato e priva di ammaloramenti: la
fascia di rispetto perimetrale puo' essere pavimentata, nella parte
esterna a partire da 1,5 metri dal lato confinante con i circuiti, ed
eventualmente con le relative vie di fuga, con materiale di tipo
diverso da quello utilizzato per l'area degli stessi, purche' la
pavimentazione risulti regolare, non sconnessa e comunque carrabile
con i veicoli utilizzati per le prove.
Art. 2
Disposizioni in materia allestimento delle aree destinate
all'effettuazione dei percorsi di prova
1. Il percorso dei singoli circuiti di prova e' delimitato da
strisce orizzontali, di larghezza compresa tra i 10 ed i 15
centimetri. In luogo delle strisce, possono essere usati appositi
coni.
2. Nelle aree destinate all'effettuazione dei percorsi di prova
devono essere presenti rilevatori di velocita', conforrni alle
prescrizioni tecniche individuate dalla Direzione Generale per la
Motorizzazione.
Art. 3
Abbigliamento tecnico del candidati
1. Al fine di tutelare l'incolumita' dei candidati, gli stessi,
durante l'esecuzione delle prove di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 del
presente decreto, indossano:
a) casco integrale;
b) guanti;
c) giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;
d) scarpe chiuse;
e) pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia.
Art. 4
Disposizioni transitorie
1. Fino alla completa verifica della idoneita' delle aree gia'
adibite all'espletamento delle prove pratiche di guida delle patenti
delle categorie A1 ed A, ai nuovi contenuti delle corrispondenti
prove delle patenti di categoria A1, A2 ed A, nonche' fino
all'eventuale adeguamento delle stesse in condizioni di sicurezza, le
operazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in premessa, per le
quali e' prescritta una velocita' di 50 Km/h, sono svolte ad una
velocita' di almeno 30 Km/h. Conseguentemente, la lunghezza dei
corridoi di accelerazione delle relative prove e' corrispondentemente
ridotta, in conformita' a quanto riportato negli allegati del
presente decreto.
2. Fino alla piena realizzazione delle disposizioni di cui all'art.
2, comma 2, il valore della velocita', qualora rilevi ai fini della
prova, e' calcolato sulla base delle competenze professionali degli
esaminatori.
Il presente decreto unitamente agli allegati ed alla tabella, che
ne costituiscono parte integrante. e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2013
Il capo del Dipartimento: Fumero
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
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