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martedì 25 giugno 2013

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 14-6-2013 n. 15151 Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 14-6-2013 n. 15151
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.

Circ. 14 giugno 2013, n. 15151 (1).

Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.



In relazione a un quesito formulato dalla Direzione generale territoriale del Nord Ovest e alla successiva ordinanza (n. 307 del 15 maggio 2013) relativa all'argomento in oggetto si fa presente quanto segue. L'effettuazione delle fermate previste nell'autorizzazione costituisce una prescrizione non derogabile dall'impresa. Infatti tra i comportamenti sanzionabili ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) rientra la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ivi compresa evidentemente l'effettuazione delle fermate. L'obbligo di prenotazione costituisce una fattispecie non vietata dalla norma ma ascrivibile alle specifiche modalità organizzative decise dal trasportatore che, tuttavia, non possono interferire con l'obbligo di effettuare le fermate nelle aree previste nell'autorizzazione. Diversamente l'impresa potrebbe decidere, ad esempio, di non esercitare la corsa se nessun passeggero ha prenotato il viaggio: il che confligge con le caratteristiche costitutive del servizio di linea. È infine il caso di accennare al fatto che la questione non pertiene al tema degli obblighi di servizio pubblico (OSP) di cui al Reg. (CE) n. 1370/2007 che ha sostituito il Reg. (CEE) n. 1191/1969.

Infatti l'autorizzazione per esercitare il servizio è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge, senza alcuna discrezionalità e senza imposizione di OSP. L'impresa presenta domanda per il rilascio dell'autorizzazione declinando autonomamente il programma di esercizio, gli orari ecc. (la cui approvazione è per il Ministero atto vincolato, sempre che il servizio proposto sia conforme alle prescrizioni di legge). Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'impresa è tenuta ad esercitare il servizio secondo le modalità ivi previste; eventuali modifiche possono essere apportate nei modi normativamente codificati (i.e., previa domanda dell'impresa e autorizzazione da parte del Ministero). Per contro l'OSP consiste (art. 2, par. 1, lett. e) del Reg. (CE) n. 1370/2007) nell'obbligo "definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso". Le autorizzazioni rilasciate ex D.Lgs. n. 285/2005 e le loro prescrizioni non costituiscono né interferiscono con gli OSP, e cioè con servizi di interesse generale individuati dall'autorità competente e in contrasto con le valutazioni economiche e commerciali dell'impresa. Ciò, anche prima che l'art. 11, comma 1-bis del D.Lgs. n. 285/2005 sancisse espressamente che i servizi interregionali non sono soggetti ad obblighi di servizio pubblico.


Si pregano codeste Direzioni generali di tenere conto delle indicazioni sopra formulate.


Il Direttore generale

Dott. Enrico Finocchi



Reg. (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, art. 2
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285, art. 11

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