Riceviamo da Ficiesse e pubblichiamo
NON SPETTANO INDENNITA’ A SEGUITO DI
SOPPRESSIONE DEL REPARTO MILITARE E TRASFERIMENTO NEL COMUNE LIMITROFO. UN
IMPEGNO DEL GOVERNO CHIARISCE LA PORTATA DELLA NORMA INTRODOTTA DAL
2013
Pubblichiamo il testo dell’ordine
del giorno accolto dal Governo il 21/12/2012 in relazione alle modifiche
introdotte dalla Legge di stabilità 2013 per quanto riguarda la soppressione di reparti delle Forze di polizia
e delle Forze armate, in relazione all’indennità di
trasferimento.
Ricordiamo che gli ordini del giorno sono istruzione al Governo per l'attuazione delle leggi, che possono essere presentati nel corso dell'esame di progetti di legge.
Ricordiamo che gli ordini del giorno sono istruzione al Governo per l'attuazione delle leggi, che possono essere presentati nel corso dell'esame di progetti di legge.
ATTO CAMERA
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05534-bis-B/035
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 738 del 21/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 21/12/2012
Stato iter:
CONCLUSO il 21/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 21/12/2012
POLILLO GIANFRANCO
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ECONOMIA E FINANZE
Fasi iter:
ACCOLTO IL 21/12/2012PARERE GOVERNO IL 21/12/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 21/12/2012
CONCLUSO IL 21/12/2012
Atto Camera
Ordine del Giorno
9/05534-bis-B/035
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Venerdì 21 dicembre 2012, seduta n. 738
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 163, introduce il comma 1-bis all'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, il quale prevede che l'indennità di cui all'articolo 1 dello stesso articolo, nonché ogni altra indennità o rimborso previsti in caso di trasferimento di autorità non competano al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre i dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o delle relative articolazioni;
il citato comma 1, dell'articolo 1, delle legge n. 86 del 2001, indica nell'ubicazione della nuova sede di servizio in un comune diverso la condizione per poter attribuire al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello appartenente alla carriera prefettizia trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio un'indennità commisurata a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza e in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi;
la citata indennità di trasferimento, in quanto parametrata nella sua consistenza economica all'indennità di missione e seguendone quindi la medesima disciplina, non compete nel caso in cui la distanza tra la sede di servizio di destinazione e di provenienza sia inferiore a dieci chilometri, sicché, soddisfatto tale requisito di distanza, l'indennità di trasferimento è invece riconosciuta all'interessato anche nel caso in cui i due comuni siano limitrofi, vale a dire confinanti;
in questo contesto non risulta sufficientemente chiaro il significato da attribuire alla locuzione «sede di servizio limitrofa», in correlazione all'ulteriore precisazione «anche se distante oltre i dieci chilometri», in mancanza della necessaria precisazione che il parametro di riferimento per stabilire la diversità della sede di servizio è costituito dalla ubicazione in comuni diversi;
la stessa IV Commissione difesa della Camera dei deputati nel rendere il proprio parere favorevole sul provvedimento lo ha condizionato proprio alla esigenza di chiarire la portata della locuzione «sede limitrofa»;
la sede di servizio limitrofa cui fa riferimento il comma 1-bis – tenuto conto che le Forze armate spesso non hanno una organizzazione articolata e diffusa sul territorio, sicché i relativi enti sono ubicati non solo in comuni distanti anche diverse centinaia di chilometri, ma anche in una diversa e lontana regione e considerata la stessa collocazione della disposizione nell'ambito dell'articolo 1 della legge n. 86 del 2011 – non può che essere intesa come sede di servizio ubicata nel comune limitrofo, anche se distante più di dieci chilometri, risiedendo la ratio dell'intervento nella necessità di limitare il riconoscimento delle indennità di trasferimento alla sussistenza di un significativo disagio, allorquando il trasferimento dell'interessato consegue a provvedimenti di soppressione o di dislocazione di enti;
per soppressione dei reparti deve intendersi qualsiasi provvedimento connesso all'esaurimento dei compiti e della missione devoluti all'ente da cui consegue lo scioglimento;
per dislocazione dei reparti o delle relative articolazioni deve intendersi qualsiasi provvedimento connesso alla revisione o all'integrazione dei compiti e della missione devoluti all'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare in nuovi organismi funzioni svolte da enti soppressi,
impegna il Governo
a interpretare correttamente la disposizione in esame, in sede applicativa, nel senso che l'indennità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 86 del 2011, nonché ogni altra indennità e rimborso previsti in caso di trasferimento, non competono nel caso in cui il dipendente sia trasferito – a seguito di provvedimenti di soppressione o dislocazione interessanti il reparto o ente di appartenenza – ad una sede di servizio ubicata in un comune confinante e questo anche nel caso in cui le sedi di servizio distino tra loro più di dieci chilometri. 9/5534-bis-B/35. Cirielli.
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Venerdì 21 dicembre 2012, seduta n. 738
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 163, introduce il comma 1-bis all'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, il quale prevede che l'indennità di cui all'articolo 1 dello stesso articolo, nonché ogni altra indennità o rimborso previsti in caso di trasferimento di autorità non competano al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre i dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o delle relative articolazioni;
il citato comma 1, dell'articolo 1, delle legge n. 86 del 2001, indica nell'ubicazione della nuova sede di servizio in un comune diverso la condizione per poter attribuire al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello appartenente alla carriera prefettizia trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio un'indennità commisurata a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza e in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi;
la citata indennità di trasferimento, in quanto parametrata nella sua consistenza economica all'indennità di missione e seguendone quindi la medesima disciplina, non compete nel caso in cui la distanza tra la sede di servizio di destinazione e di provenienza sia inferiore a dieci chilometri, sicché, soddisfatto tale requisito di distanza, l'indennità di trasferimento è invece riconosciuta all'interessato anche nel caso in cui i due comuni siano limitrofi, vale a dire confinanti;
in questo contesto non risulta sufficientemente chiaro il significato da attribuire alla locuzione «sede di servizio limitrofa», in correlazione all'ulteriore precisazione «anche se distante oltre i dieci chilometri», in mancanza della necessaria precisazione che il parametro di riferimento per stabilire la diversità della sede di servizio è costituito dalla ubicazione in comuni diversi;
la stessa IV Commissione difesa della Camera dei deputati nel rendere il proprio parere favorevole sul provvedimento lo ha condizionato proprio alla esigenza di chiarire la portata della locuzione «sede limitrofa»;
la sede di servizio limitrofa cui fa riferimento il comma 1-bis – tenuto conto che le Forze armate spesso non hanno una organizzazione articolata e diffusa sul territorio, sicché i relativi enti sono ubicati non solo in comuni distanti anche diverse centinaia di chilometri, ma anche in una diversa e lontana regione e considerata la stessa collocazione della disposizione nell'ambito dell'articolo 1 della legge n. 86 del 2011 – non può che essere intesa come sede di servizio ubicata nel comune limitrofo, anche se distante più di dieci chilometri, risiedendo la ratio dell'intervento nella necessità di limitare il riconoscimento delle indennità di trasferimento alla sussistenza di un significativo disagio, allorquando il trasferimento dell'interessato consegue a provvedimenti di soppressione o di dislocazione di enti;
per soppressione dei reparti deve intendersi qualsiasi provvedimento connesso all'esaurimento dei compiti e della missione devoluti all'ente da cui consegue lo scioglimento;
per dislocazione dei reparti o delle relative articolazioni deve intendersi qualsiasi provvedimento connesso alla revisione o all'integrazione dei compiti e della missione devoluti all'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare in nuovi organismi funzioni svolte da enti soppressi,
impegna il Governo
a interpretare correttamente la disposizione in esame, in sede applicativa, nel senso che l'indennità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 86 del 2011, nonché ogni altra indennità e rimborso previsti in caso di trasferimento, non competono nel caso in cui il dipendente sia trasferito – a seguito di provvedimenti di soppressione o dislocazione interessanti il reparto o ente di appartenenza – ad una sede di servizio ubicata in un comune confinante e questo anche nel caso in cui le sedi di servizio distino tra loro più di dieci chilometri. 9/5534-bis-B/35. Cirielli.
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