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domenica 7 luglio 2013

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 24 aprile 2013 Aggiornamento delle provvidenze economiche spettanti ai profughi italiani e loro familiari a carico. (13A05821) (GU n.157 del 6-7-2013)


 

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 aprile 2013 

Aggiornamento delle  provvidenze  economiche  spettanti  ai  profughi
italiani e loro familiari a carico. (13A05821)
(GU n.157 del 6-7-2013) 


                      IL MINISTRO DELL'INTERNO


                           di concerto con


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista la legge 26 dicembre 1981,  n.  763,  concernente  "Normativa
organica per i profughi";
  Vista la legge 15 ottobre 1991, n. 344, riguardante  "Provvedimenti
in favore dei profughi italiani";
  Visto, in particolare, l'art. 2 della legge  15  ottobre  1991,  n.
344, con il quale le provvidenze economiche in  favore  dei  profughi
italiani e dei loro familiari a carico, previste dall'art. 5, comma 1
della   predetta   legge   n.   763/1981,   sono   state    aumentate
rispettivamente nella misura di lire 4.000.000  (pari  a  € 2.065,82,
arrotondato  a  2.066,00),  quale  indennita'  di  sistemazione  "una
tantum", e di lire 40.000 (pari a € 20,658, arrotondato a  €  20,66),
quale  contributo  straordinario  "pro  capite"  giornaliero  per  un
massimo di sei mesi;
  Visto l'art. 5, comma 5, della legge 26 dicembre 1981, n.  763,  il
quale stabilisce che le provvidenze economiche in favore dei profughi
italiani sono annualmente aggiornate  in  relazione  alla  variazione
dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati relativamente all'anno precedente;
  Considerato che l'aggiornamento annuale non e' stato  effettuato  e
che pertanto occorre rivalutare le  suddette  provvidenze  economiche
dal 1991 in base agli indici nazionali dei prezzi al consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati;
  Visto il coefficiente per tradurre i valori  monetari  del  periodo
ottobre 1991 - luglio 2012, pari a 1,721;
  Vista la normativa vigente  in  materia  di  contabilita'  generale
dello Stato;
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la  "Legge  di
contabilita' e finanza pubblica" e le successive modifiche introdotte
con la legge 7 aprile 2011, n.  39,  conseguenti  alle  nuove  regole
adottate  dall'Unione  europea  in  materia  di  coordinamento  delle
politiche economiche degli Stati membri;
  Considerato che con decreto interministeriale in data 3 agosto 2012
ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 7 della legge n.  763/1991  e'  stato
dichiarato lo stato  di  necessita'  al  rimpatrio  dalla  Siria  dei
cittadini italiani ivi residenti;
  Ritenuto di dover  procedere  all'aggiornamento  delle  provvidenze
economiche come sopra specificato;

                              Decreta:

                               Art. 1


                Aggiornamento provvidenze economiche

  1. Le provvidenze economiche spettanti ai profughi italiani e  loro
familiari a carico, di cui all'art. 5 della citata legge n. 763/1981,
cosi' come modificato dall'art. 2 della legge  15  ottobre  1991,  n.
344, aggiornate alla variazione dell'indice  dei  prezzi  al  consumo
della famiglie di operai ed impiegati, sono determinate nei  seguenti
importi:
    a) indennita' di sistemazione "una tantum" pari a € 3.555,29;
    b) contributo straordinario pro capite giornaliero per un periodo
massimo di sei mesi pari a € 35,56.
  2. La spesa conseguente  all'attuazione  del  presente  decreto  e'
imputata al capitolo 2351, del bilancio del Ministero dell'interno  -
Dipartimento liberta' civili e immigrazione -  Esercizio  finanziario
2013.
  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 24 aprile 2013

                                             Il Ministro dell'interno
                                                   Cancellieri       

Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
         Grilli
 

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