MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 aprile 2013
Aggiornamento delle provvidenze economiche spettanti ai profughi
italiani e loro familiari a carico. (13A05821)
(GU n.157 del 6-7-2013)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 763, concernente "Normativa
organica per i profughi";
Vista la legge 15 ottobre 1991, n. 344, riguardante "Provvedimenti
in favore dei profughi italiani";
Visto, in particolare, l'art. 2 della legge 15 ottobre 1991, n.
344, con il quale le provvidenze economiche in favore dei profughi
italiani e dei loro familiari a carico, previste dall'art. 5, comma 1
della predetta legge n. 763/1981, sono state aumentate
rispettivamente nella misura di lire 4.000.000 (pari a € 2.065,82,
arrotondato a 2.066,00), quale indennita' di sistemazione "una
tantum", e di lire 40.000 (pari a € 20,658, arrotondato a € 20,66),
quale contributo straordinario "pro capite" giornaliero per un
massimo di sei mesi;
Visto l'art. 5, comma 5, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, il
quale stabilisce che le provvidenze economiche in favore dei profughi
italiani sono annualmente aggiornate in relazione alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativamente all'anno precedente;
Considerato che l'aggiornamento annuale non e' stato effettuato e
che pertanto occorre rivalutare le suddette provvidenze economiche
dal 1991 in base agli indici nazionali dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati;
Visto il coefficiente per tradurre i valori monetari del periodo
ottobre 1991 - luglio 2012, pari a 1,721;
Vista la normativa vigente in materia di contabilita' generale
dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la "Legge di
contabilita' e finanza pubblica" e le successive modifiche introdotte
con la legge 7 aprile 2011, n. 39, conseguenti alle nuove regole
adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle
politiche economiche degli Stati membri;
Considerato che con decreto interministeriale in data 3 agosto 2012
ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 7 della legge n. 763/1991 e' stato
dichiarato lo stato di necessita' al rimpatrio dalla Siria dei
cittadini italiani ivi residenti;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle provvidenze
economiche come sopra specificato;
Decreta:
Art. 1
Aggiornamento provvidenze economiche
1. Le provvidenze economiche spettanti ai profughi italiani e loro
familiari a carico, di cui all'art. 5 della citata legge n. 763/1981,
cosi' come modificato dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1991, n.
344, aggiornate alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
della famiglie di operai ed impiegati, sono determinate nei seguenti
importi:
a) indennita' di sistemazione "una tantum" pari a € 3.555,29;
b) contributo straordinario pro capite giornaliero per un periodo
massimo di sei mesi pari a € 35,56.
2. La spesa conseguente all'attuazione del presente decreto e'
imputata al capitolo 2351, del bilancio del Ministero dell'interno -
Dipartimento liberta' civili e immigrazione - Esercizio finanziario
2013.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2013
Il Ministro dell'interno
Cancellieri
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
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