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lunedì 8 luglio 2013

TAR: ..l'accertamento del proprio diritto ad essere trattenuto in servizio per un biennio oltre il prescritto limite di età pensionabile (65 anni), così come contemplato dalle disposizioni normative di cui all'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503;..



T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 03-07-2013, n. 6574
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9838 del 2006, proposto da:
(Lpd), rappresentato e difeso dall'avv.-
contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Corpo Forestale dello Stato;
per l'accertamento
-del proprio diritto ad essere trattenuto in servizio per un biennio oltre il prescritto limite di età pensionabile (65 anni), così come contemplato dalle disposizioni normative di cui all'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503;
nonché, per
-la condanna dell'intimata Amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi inconseguenza del diniego espresso in merito all'istanza proposta dal ricorrente relativa alla permanenza in servizio sino al compimento del 67^ anno di età.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso in esame, il ricorrente chiede:
-l'accertamento del proprio diritto ad essere trattenuto in servizio per un biennio oltre il prescritto limite di età pensionabile (65 anni), così come contemplato dalle disposizioni normative di cui all'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503;
-la condanna dell'intimata Amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi inconseguenza del diniego espresso in merito all'istanza proposta dal ricorrente relativa alla permanenza in servizio sino al compimento del 67^ anno di età.
In punto di fatto, egli espone che:
-fu nominato "Operatore Amministrativo (V livello retributivo) del Corpo Forestale dello Stato - Personale Civile dello Stato;
-in prossimità del 65^ anno di età e, quindi, prima del suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, chiese all'Amministrazione di essere trattenuto in servizio ancora per un biennio, così come previsto per i dipendenti civili dello Stato ex art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503;
-la domanda venne respinta dalla Direzione Generale delle Risorse Montane ed Idriche per la seguente motivazione: "...l'istanza ... tendente all'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 non può avere corso in quanto, a norma del comma 5 dell'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non trova applicazione nei confronti del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile tra le quali è annoverato il Corpo Forestale dello Stato";
-il giudizio fu portato inizialmente dinanzi al Tar del Lazio che, in camera di consiglio, respinse la domanda cautelare rilevando profili di difetto di giurisdizione del G.A.;
-l'interessato, a questo punto, abbandonò il giudizio dinanzi al TAR per riproporre la vertenza innanzi al giudice ordinario che, con ordinanza del 6/2/2004, concesse la misura cautelare richiesta ex art. 700 c.p.c.;
-il ricorrente venne riassunto in servizio a far data dal 1 marzo 2004 sino all'atto del suo collocamento definitivo a riposo, avvenuto al compimento del 67^ anno di età;
-nelle more, il giudizio civile cautelare fu riassunto dal ricorrente nel merito ed a conclusione del medesimo l'autorità giudiziaria, con sentenza 2624 del 24710/2005, pubblicata il 6/2/2006, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Stante l'intervenuta statuizione, il ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi al giudice amministrativo con l'odierno ricorso notificato il 27 ottobre 2006 e depositato il successivo giorno 31.
Il ricorrente deduce un unico, articolato motivo di ricorso per violazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992, del comma 5, art. 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 16, L. n. 121 del 1981 nonché eccesso di potere sotto vari profili.
Come seguono le censure:
a) l'interpretazione fornita dall'intimata Amministrazione è riduttiva ed in aperto contrasto con le disposizioni recate dall'art. 5, c. 3, D.Lgs. n. 503 del 1992 nonché dell'art. 16, L. n. 121 del 1981;
b) all'interno del personale del Corpo Forestale dello Stato, ancorché civile, convivono due diverse categorie di personale una, che svolge mansioni di polizia e l'altra che svolge attività amministrativa e tecnico strumentale;
c) l'Amministrazione è incorsa nell'errore di ignorare il diverso stato giuridico del personale addetto ad attività esclusivamente amministrative, ovvero senza qualifica di polizia giudiziaria e/o di pubblica sicurezza;
d) il quadro normativo di riferimento fa ragionevolmente concludere nel senso della inapplicabilità al caso di specie delle limitazioni recate all'art. 5, c. 3, D.Lgs. n. 502 del 1992 nei confronti dei dipendenti appartenenti ai ruoli dei tecnici e degli amministrativi del Corpo Forestale dello Stato;
e) il comportamento illegittimo della P.A. ha causato gravi danni al ricorrente sia sottoforma del danno emergente che del lucro cessante, quantificabili almeno in complessivi Euro 10.000,00: il ricorrente si è visto, infatti, sfumare il proprio diritto alla permanenza nell'impiego con l'ulteriore conseguenza della perdita del trattamento stipendiale relativo (1/12/2002 - data di cessazione per sopravvenuti limiti di età - rispetto al 1 marzo 2004 - data di riassunzione in servizio);
f) va aggiunto che l'interessato, nelle more di detto periodo, si è visto sfumare le migliorie economico-giuridiche derivanti dall'applicazione dei nuovi contratti di lavoro nel frattempo entrati in vigore per il comparto in esame;
g) egli, inoltre, ha sopportato sofferenze, umiliazioni e disagi a causa del comportamento dell'amministrazione.
Con memoria depositata il 18 marzo 2013, parte ricorrente insiste per l'accoglimento del gravame.
In data 3 aprile 2013, si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
All'udienza del 23 aprile 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Come sopra esposto, il ricorrente - premesso di svolgere attività amministrativa e/o tecnico strumentale alle dipendenze del Corpo Forestale dello Stato (in qualità di "Operatore Amministrativo, V livello retributivo), personale civile dello Stato - ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad essere trattenuto in servizio per un biennio oltre il prescritto limite di età pensionabile (65 anni), così come contemplato dalle disposizioni normative di cui all'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.
In limine, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia.
Il ricorrente, infatti, è dipendente del Corpo Forestale dello Stato il cui rapporto di pubblico impiego (e, quindi, anche le controversie riguardanti atti di natura paritetica) è interamente devoluto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 16 della L. 1 aprile 1981, n. 121 e dell'art. 133, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 104 del 2010, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr per tutte, Cons. St., sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 25; T.A.R. Lazio, sez. II, 13 dicembre 2010, n. 36298).
Come sopra anticipato, l'intimata Amministrazione ha denegato il beneficio del trattenimento in servizio del ricorrente per la seguente motivazione: "...l'istanza ... tendente all'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 non può avere corso in quanto, a norma del comma 5 dell'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non trova applicazione nei confronti del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile tra le quali è annoverato il Corpo Forestale dello Stato".
E' noto che il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è costituito dalla Polizia di Stato, dal Corpo di polizia penitenziaria e dal Corpo forestale dello Stato; mentre il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è costituito dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza.
Il ricorrente, dunque, appartiene al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dello Stato.
Nella sua qualità di "operatore amministrativo", egli invoca la corretta applicazione in sui favore dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992 nonché del comma 5, art. 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 nonché dell'art. 16 della L. n. 121 del 1981.
Il ricorso è infondato.
L'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992, recante "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", prevede che: "1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della L. 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico."
La portata applicativa di tale disposizione, la cui formulazione testuale appariva invero poco perspicua, è stata chiarita con legge di interpretazione autentica che, all'art. 4 c. 5, ha precisato che "L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto", così eliminando il rischio di ambiguità, da una norma che comunque era chiara alla luce della ratio della disposizione in esame, che consisteva, indiscutibilmente, nella inopportunità, per ovvi motivi collegati alla delicatezza delle funzioni, di consentire fino alla soglia dei settant'anni lo svolgimento di attività e di compiti attinenti alla tutela di beni fondamentali per la vita e la sicurezza della collettività, quali appunto quelli affidati alle Forze di polizia.
Il ricorrente assume l'applicabilità dell'art. 16 precitato in base all'asserita appartenenza del Corpo Forestale dello Stato al ruolo del personale civile dello Stato e, in particolare, a motivo della convivenza al suo interno di due diverse categorie di personale: una, che svolge mansioni di polizia; l'altra, che svolge attività amministrativa.
L'assunto, evidentemente, prende spunto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 804 del 12 marzo 1948 (cfr. anche memoria conclusiva) il quale prevede che "Il personale del Corpo forestale dello Stato è costituito: a) da ufficiali forestali: Direttore generale, Ispettori generali, Ispettori superiori, Ispettori capi, Ispettori principali, Ispettori, Ispettori aggiunti; b) da aiutanti forestali; c) da sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali; d) da archivisti, applicati ed alunni d'ordine forestali. Il personale di cui alle lettere a) e c) è personale tecnico con funzioni di polizia. Il personale del Corpo forestale dello Stato è, a tutti gli effetti, personale civile dello Stato ed è soggetto alle disposizioni del relativo stato giuridico".
La norma di cui sopra, tuttavia, non consente di trarre argomenti a favore della tesi di parte ricorrente atteso che, comunque, le disposizioni da costui invocate escludono dal beneficio del mantenimento in servizio il personale dipendente delle pubbliche amministrazione appartenente a "Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile", con una clausola letterale-testuale che opera, pertanto, indipendentemente dal tipo di ordinamento, militare o civile, del Corpo di appartenenza, essendo a tal fine unicamente rilevante la funzione (di forza di polizia) svolta.
La tesi del ricorrente di appartenere ad una qualifica estranea a simili funzioni non trova, pertanto, fondamento nella normativa in parola.
L'attribuzione delle suddette funzioni, e delle relative qualifiche, al personale in questione non viene sminuita dalla previsione di cui al successivo art. 9 del citato decreto 804, il quale nel demandare ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie forestali in generale, l'esercizio delle funzioni di polizia spettanti al Corpo forestale dello Stato, non priva certo il personale appartenente al livello superiore delle relative funzioni, ma vale solo ad indicare che i compiti relativi all'espletamento di tali funzioni, in aggiunta ai compiti di sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale loro specificamente demandati, debbono essere svolti dal personale contemplato in detto articolo, in quanto personale avente un ruolo principalmente operativo.
Né l'appartenenza alle forze di polizia del personale in cui il ricorrente rientra può essere messa in contestazione, come dallo stesso preteso (v. memoria conclusiva), in virtù della formulazione dell'art. 8 del sopra citato D.Lgs. n. 804 del 1948 il quale, nel prevedere che "Il personale di cui alle lettere a) e c) è personale tecnico con funzioni di polizia", precisa che detto personale "è, a tutti gli effetti, personale civile dello Stato".
L'appartenenza di un Corpo al personale civile dello Stato, anziché a quello militare, infatti, non ha alcuna incidenza con le funzioni ad esso attribuite, come palesato peraltro dalla risalente riforma introdotta con la L. n. 121 del 1 aprile 1981, con cui è stato disciplinato il "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", demilitarizzato e trasformato in ordinamento civile, come sancito dall'art. 3, ove è stabilito che "L'Amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale forza di polizia".
L'attribuzione di tali delicate funzioni è stata, peraltro, confermata anche nelle disposizioni riguardanti il riordino delle carriere dei dipendenti del Corpo forestale dello Stato disciplinato dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, emanato in attuazione dell'art. 3 della legge delega 6 marzo 1992, n. 216, ove è precisato che il personale del Corpo Forestale dello Stato deve essere considerato come "forza di polizia dello Stato", godendo, tra l'altro, dello stesso trattamento economico della forza di polizia.
Detto personale, nell'ambito di compiti istituzionali, può essere preposto ad "unità organiche operative ed organizzative con margini di iniziativa e discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, coordina e promuove l'attività di qualifiche inferiori con l'emanazione di programmi ed istruzioni specifiche per l'individuazione di obiettivi (......) nonché alla predisposizione di atti e provvedimenti di competenza degli ufficiali sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza".
Anche la L. n. 36 del 6 febbraio 2004, recante il "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato", all'art. 1 ribadisce che: "1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della L. 1 aprile 1981, n. 121, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane. 2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agro-ambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì struttura operativa nazionale di protezione civile."
Tali essendo la natura giuridica ed i compiti istituzionali del Corpo di appartenenza del ricorrente, ne consegue che lo stesso non possa invocare il beneficio del mantenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età, previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992 per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni ma con espressa esclusione "degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile".
Né appare rilevante, a tal fine, il tipo di attività amministrativa o meno svolta dal ricorrente medesimo nell'effettivo esercizio delle sue funzioni in quanto, come già affermato in precedenti analoghi (cfr Tar Lazio, sez. II, 11 luglio 2005, n. 5597; TAR Lazio, sez. II ter n. 3037 del 2001), "l'esclusione dal beneficio della protrazione a domanda della permanenza in servizio per un biennio oltre il limite d'età per il collocamento a riposo (art. 5, terzo comma, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, interpretato autenticamente dall'art. 4, quinto comma dal D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546) concerne i Corpi di Polizia nella loro unitarietà e quindi tutto il personale che ne fa parte a prescindere dalle funzioni cui il singolo è adibito".
Pertanto, non si fa alcuna distinzione tra carriere, qualifiche, funzioni mentre condizione di applicabilità è l'appartenenza ad uno dei corpi di polizia civile.
Del resto, con riferimento al Corpo Forestale dello Stato, concorrono in pari misura ad assicurare la funzionalità del Corpo medesimo sia coloro che espletano funzioni di polizia che coloro i quali disimpegnano attività di altro genere, tecniche o amministrative, le quali sono riconosciute come intrinsecamente coordinate (art. 25, primo comma del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201) ai compiti predetti.
Il ricorso impugnatorio va, pertanto, respinto perché infondato.
La sua infondatezza refluisce negativamente anche sulla domanda risarcitoria atteso che nella condotta dell'Amministrazione non sono ravvisabili i profili del danno ingiusto.
In disparte l'ultimo, decisivo, rilievo il Collegio osserva - per mera completezza sull'istanza risarcitoria - che:
-il ricorrente ha, comunque, potuto svolgere il biennio di servizio, sia pure sulla scorta di una ordinanza del giudice ordinario: tale circostanza esclude, allo stato, ogni profilo di danno patrimoniale per il ricorrente;
-i presunti danni conseguenti alle mancate migliorie contrattuali e quelli afferenti la sfera biologico-esistenziale sono stati solo genericamente allegati.
Le spese del giudizio, a motivo della complessità del giudizio e del suo particolare andamento, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Germana Panzironi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

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