T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 04-07-2013, n. 592
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2012, proposto da: (Lpd), rappresentato e difeso dagli avv.ti -
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t.,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, Servizio Amministrativo - I Divisione, in persona del legale rappresentante p.t.,
Guardia di Finanza, Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale, in persona del legale rappresentante p.t.,
Guardia di Finanza, Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale, Ufficio Amministrazione - Sezione Trattamento Economico, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota prot. n. 0130099/12 del 7 agosto 2012 di reiezione istanza del 25 gennaio 2011, successivamente reiterata il 31 luglio 2012, per l'ottenimento della corresponsione dell'indennità di trasferimento; della circolare n.199088/62131 del 14 giugno 2004;
per l'accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di trasferimento ex art. 1 comma 1 L. n. 86 del 2001 e per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione di detta indennità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2013 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con il presente ricorso s'impugna il diniego opposto al deducente - militare in S.P.E. nella G.di F - relativamente all'istanza dallo stesso avanzata in data 25.1.2011 di riconoscimento del trattamento economico, previsto dall'art. 1, comma 1 della L. n. 86 del 2001 per trasferimento di autorità in altro comune.
In punto di fatto va premesso che il ricorrente era stato trasferito d'autorità dal Re.T.LA di Formia al Centro di Cooperazione Aereonavale di Gaeta.
L'amministrazione aveva motivato il diniego, sostenendo che vi era altresì da rispettare il requisito della distanza di almeno dieci chilometri tra i due comuni e che tale distanza andava calcolata fra le due diverse case comunali, piuttosto che tra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione, come invece sosteneva il ricorrente, dimostrando la distanza di Km.11,30 quindi superiore a dieci chilometri.
A sostegno del prodotto ricorso sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnativa.
Alla udienza pubblica del 6 giugno 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Anzitutto il collegio deve darsi carico di esaminare l'eccezione preliminare di prescrizione, sollevata dal Ministero intimato.
L'eccezione deve essere disattesa, tenuto conto che il ricorrente in data 17.1.2013 ha depositato - tra l'altro - l'istanza 25.1.2011, protocollata dal Centro Navale specializzazione di Gaeta il 26 detti, prot. 13228/11 tesa ad ottenere la corresponsione dell'indennità di trasferimento di cui alla L. n. 86 del 2001.
Ne discende che, essendo il trasferimento intervenuto in data 24.7.2006, il diritto del dipendente alla indennità di trasferimento invocata non si è prescritto, non essendo decorso il termine quinquennale.
Nel merito il ricorso è fondato.
Osserva in proposito il Collegio facendo richiamo al recente orientamento giurisprudenziale secondo cui l'attribuzione della indennità di trasferimento di autorità, prevista dall'art. 1, comma 1, L.29 marzo 2001, n.86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione (di recente, Consiglio di Stato, ad.plen. 16 dicembre 2011, n.23).
A tal riguardo è stato precisato che successivamente all'entrata in vigore della L. 29 marzo 2001, n. 86, il personale previsto dall'art. 1 di tale legge ha diritto ad ottenere l'indennità di trasferimento nella sola ipotesi in cui la nuova sede di servizio sia ubicata ad una distanza superiore a 10 km rispetto a quella di provenienza (Cons. Stato, IV, 19 dicembre 2008, n.6417).
Già nel vigore della L. n. 100 del 1987, pur in mancanza di una specifica disciplina, era stato ritenuto dalla giurisprudenza (Cons. di Stato, Ad. Plen. 28 aprile 1999, n. 7; Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156) che l'indennità di trasferimento, per la parte non direttamente disciplinata, dovesse intendersi sottoposta allo stesso regime giuridico dell'indennità di missione, nel quale si colloca l'elemento della distanza minima (dieci Km) tra la sede di servizio e quella di trasferimento (v. da ultimo, Cons. Stato, IV, 26 settembre 2008, n. 4637).
Secondo l'Adunanza Plenaria richiamata, lo scopo essenziale della L. n. 86 del 2001 è quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente, il trattamento economico collegato al trasferimento di autorità, senza incidere, però, sul presupposto applicativo generale, sempre costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
Quanto alla sussistenza del requisito, la difesa erariale sostiene che esso non sussisterebbe, in quanto la distanza chilometrica tra case comunali, attestata dall'Aci, dimostra la misura inferiore ai 10 chilometri.
In contrario, va però rilevato che, in punto di diritto, la decisione della Adunanza Plenaria fa riferimento alla distanza che deve calcolarsi tra la sede di servizio e la sede di destinazione, senza ulteriori specificazioni.
Tale distanza, come riportato dalla documentazione versata in atti (cfr. nota ACI), non contrastato dalla amministrazione resistente, è della misura di Km.11,30.
Per le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve essere accolto.
Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione oggetto di controversia che impedisce una valutazione positiva sulla sussistenza dei presupposti di legge anche sotto il profilo dell'invocato art. 1226 c.c.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il diniego impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
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