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lunedì 8 luglio 2013

TAR: ..CONSIDERATO che il ricorrente, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, contesta la legittimità delle determinazioni assunte dal Comando Generale della Guardia di Finanza, con le quali è stato ridotto il periodo di sua permanenza nell'ausiliaria..


T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 01-07-2013, n. 6496
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2008, proposto da (Lpd), rappresentato e difeso dall'avvocato-
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con la quale è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
delle determinazioni assunte dal Comando Generale della Guardia di Finanza, Centro Reclutamento, Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza, di tenore e contenuto sconosciuti, con le quali è stato ridotto al ricorrente il prescritto periodo di permanenza nell'ausiliaria,
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a beneficiare per intero del prescritto periodo di permanenza nell'ausiliaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
CONSIDERATO che il ricorrente, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, contesta la legittimità delle determinazioni assunte dal Comando Generale della Guardia di Finanza, con le quali è stato ridotto il periodo di sua permanenza nell'ausiliaria, evidenziando quanto segue: A) egli è cessato dal servizio permanente effettivo in data 13 dicembre 1994; B) ai sensi dell'art. 44, comma 1, della L. n. 212 del 1983 il trattamento indennitario dell'ausiliaria, decorrente dal 1 gennaio 1995, avrebbe dovuto essere riconosciuto fino al 1 gennaio 2002, in ragione di quanto previsto dalla disposizione dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del1999; invece l'Amministrazione, errando nell'applicazione di tale disposizione, ha fatto cessare la corresponsione dell'indennità di ausiliaria a far data dal 31 dicembre 2000;
CONSIDERATO che la Difesa erariale con memoria depositata in data 9 aprile 2008 ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, evidenziando che le controversie in materia di indennità di ausiliaria sono devolute alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.
CONSIDERATO che il ricorrente con memoria depositata in data 28 maggio 2013 ha replicato alla suddetta eccezione, evidenziando che la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste quando la domanda ha ad oggetto il riconoscimento dell'an e del quantum del trattamento pensionistico e non quando - come nel caso in esame - la domanda ha ad oggetto l'accertamento del diritto del militare ad essere collocato nell'ausiliaria ovvero a permanervi per tutto il tempo stabilito dalla legge;
CONSIDERATO che l'eccezione processuale sollevata dalla Difesa erariale è fondata perché, secondo la più recente giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Roma Lazio, Sez. I-bis, 5 aprile 2011, n. 2999; idem, 1 luglio 2009, n. 6341; T.A.R. Roma Lazio, Sez. III, 3 dicembre 2007, n. 12099; TAR Puglia Lecce, Sez. III, 6 giugno 2008 n. 1665), avendo l'indennità di ausiliaria spettante ai militari natura di assegno accessorio del trattamento pensionistico, le domande relative a pretese incidenti sulla medesima indennità o comunque intese al conseguimento di un più favorevole trattamento pensionistico rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti, trattandosi di controversie sostanzialmente pensionistiche;
CONSIDERATO che, in ragione di quanto precede, al Collegio non resta che dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi di controversia pensionistica rientrante nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti;
CONSIDERATO che la definizione in rito del giudizio e le incertezze sul riparto di giurisdizione (documentate dalla giurisprudenza richiamata dal ricorrente) consente di disporre l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1114/2008, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

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