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lunedì 8 luglio 2013

TAR: ..punteggio finale riportato nella graduatoria definitiva relativa al concorso per il reclutamento di 147 allievi finanzieri, riservato ai volontari delle Forze Armate, in servizio o in congedo, che hanno espletato senza demerito la ferma triennale (VFB)..


T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 01-07-2013, n. 6494
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3112 del 2010, proposto da:
(Lpd), rappresentato e difeso dagli avv.ti -
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati ex lege;
per l'annullamento
della nota della Guardia di Finanza- Centro di reclutamento- Ufficio concorsi- sezione allievi finanzieri di cui al rot. N. 0041026/10 del 4.3.2010, con il quale è stato comunicato al sig. (Lpd) il punteggio finale riportato nella graduatoria definitiva relativa al concorso per il reclutamento di 147 allievi finanzieri, riservato ai volontari delle Forze Armate, in servizio o in congedo, che hanno espletato senza demerito la ferma triennale (VFB), ai sensi dell'articolo 25 della L. 23 agosto 2004, n. 226, nella parte in cui lo stesso è stato collocato al posto n. (Lpd) della detta graduatoria definitiva con il totale di punti n. 22,80;
della graduatoria definitiva relativa al concorso per il reclutamento di 147 allievi finanzieri, riservato ai volontari delle Forze Armate, in servizio o in congedo, che hanno espletato senza demerito la ferma triennale (VFB), ai sensi dell'articolo 25 della L. 23 agosto 2004, n. 226, nella parte in cui lo stesso è stato collocato al posto n. (Lpd) della detta graduatoria definitiva con il totale di punti n. 22,80, allegata alla nota di comunicazione di cui sopra;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Considerato che, con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. (Lpd) ha impugnato la graduatoria definitiva relativa al concorso per il reclutamento di 147 allievi finanzieri, riservato ai volontari delle Forze Armate, in servizio o in congedo, che hanno espletato senza demerito la ferma triennale (VFB), ai sensi dell'articolo 25 della L. 23 agosto 2004, n. 226, nella parte in cui lo stesso è stato collocato al posto n. (Lpd) della detta graduatoria definitiva con il totale di punti n. 22,80 nonché la relativa nota di comunicazione, deducendone l'illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'articolo 75 del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545;
Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza si sono costituiti in giudizio con comparsa di mera forma in data 20.4.2010 e hanno depositato memoria difensiva in data 26.4.2010, con la quale hanno argomentatamene dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, in quanto i motivi di censura attengono alla mancata cancellazione delle sanzioni disciplinari, le quali non sono riconducibili all'operato delle amministrazioni intimate, nonché, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto;
Considerato che, con l'ordinanza n. 1855/2010 del 29.4.2010, che non risulta essere stata impugnata nei termini, è stata respinta l'istanza di sospensione incidentale del provvedimento impugnato, atteso che il ricorso non risulta notificato ad alcuno dei controinteressati;
Considerato che, con la successiva memoria del 4.4.2013, depositata in vista dell'udienza di trattazione nel merito del ricorso, la difesa del ricorrente ha ribadito i motivi di censura di cui al ricorso introduttivo, senza tuttavia spendere alcuna argomentazione in ordine alla eventuale inammissibilità del ricorso;
Considerato che, con il ricorso in trattazione, è stata impugnata la graduatoria definitiva del concorso di cui trattatasi, lamentandosi, nella sostanza, l'erronea collocazione del ricorrente in posizione non utile, chiedendosi l'attribuzione del diverso e maggiore punteggio complessivo di n. 26,80 punti, e che è comprovato in atti che il detto ricorso non è stato notificato nei confronti di alcuno dei controinteressati, ossia di coloro che, nella predetta graduatoria definitiva, si sono collocati in posizione utile;
Considerato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia, dal quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, in sede di impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico, è controinteressato, ai fini della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il concorrente che è destinato a ricevere pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso con la conseguenza che deve quindi essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il ricorso non notificato ad alcun soggetto in qualità di controinteressato, da individuarsi tra coloro che precedono il ricorrente nella graduatoria e che verrebbero da lui sopravanzati in caso di accoglimento del ricorso (Cons. St., sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2535, e, idem, 26 gennaio 2009, n. 348);
Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del'amministrazione resistente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

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