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venerdì 27 settembre 2013

Consiglio di Stato: requisiti per l'avanzamento nella Guardia di Finanza sono: a) avere bene assolto le funzioni inerenti il grado rivestito; b) fisici, intellettuali, di cultura e di carattere necessari per adempiere degnamente le funzioni di grado superiore.


FORZE ARMATE - GUARDIA DI FINANZA
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-08-2013, n. 4137

FORZE ARMATE
Avanzamento
(impugnazione del giudizio di)

GUARDIA DI FINANZA


Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2007, proposto da:

(Lpd), rappresentato e difeso dall'avv. -;

contro

Comando Generale della Guardia di Finanza, in pesona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - Sez. staccata di Lecce - Sezione III n. 05355/2006, resa tra le parti, concernente mancata idoneità avanzamento al grado di appuntato anno 1999

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2013 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Marchini;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il finanziere scelto, sig. (Lpd), ha impugnato la determinazione del Comando generale della Guardia di Finanza del 27 marzo 2000 con la quale è stato giudicato non idoneo all'avanzamento al grado di appuntato per l'anno 1999.

I requisiti per l'avanzamento erano: a) avere bene assolto le funzioni inerenti il grado rivestito; b) fisici, intellettuali, di cultura e di carattere necessari per adempiere degnamente le funzioni di grado superiore. La Commissione lo ha giudicato inidoneo per insufficienza dei requisiti morali e di carattere di cui al punto b).

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, in proposito evidenziando che il giudizio ai fini dell'avanzamento ha carattere sintetico e complessivo, ed è frutto di una valutazione discrezionale sindacabile nei ristretti limiti della manifesta irragionevolezza, in ispecie non ravvisabile avuto riguardo al curriculum del finanziere. Né potrebbe individuarsi - secondo il TAR - un comportamento ritorsivo dei superiori, legato alla proposizione, da parte del finanziere, di iniziative giudiziarie per la tutela di diritti nascenti dal rapporto di lavoro, considerato che esse comunque si collocano nella parte terminale del quinquennio di valutazione, non influendo sul giudizio di mediocrità.

La sentenza è appellata dal sig. C.: il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che il giudizio di non idoneità è motivato non da "insufficienza" ma dalla presenza di singoli elementi negativi nell'ambito di un giudizio definito "nella media" e, in alcuni periodi, anche "superiore alla media". Tali "flessioni" - secondo l'appellante - sarebbero state tutte determinate da richieste legittime (domanda di congedo parentale, domanda di trasferimento ex L. n. 104, negli anni 98/99; domanda di accertamento di patologia dipendente da causa di servizio nel '96) sebbene sgradite ai superiori. La coincidenza della flessione nel giudizio, con il periodo di richiesta del beneficio, ne costituirebbe prova.

L'amministrazione, ritualmente costituitasi nel giudizio d'appello, nega la sussistenza di ipotesi di eccesso di potere e, dopo aver ricostruito il quadro normativo ed il procedimento valutativo, conclude per il rigetto dell'appello, avuto in particolare riguardo all'autonoma valenza della documentazione caratteristica annuale (mai impugnata) ed alla natura complessiva del giudizio di avanzamento basato su detta documentazione.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 7 maggio 2013.

L'appello non è fondato.

Giova innanzitutto precisare che, a termini dell'art. 10 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199 "Il giudizio sulla idoneità o non idoneità all'avanzamento è formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti: a) avere bene assolto le funzioni inerenti il grado rivestito; b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore. La commissione di avanzamento (ndr organo collegiale composto da ufficiali superiori e, ove occorra, da sottufficiali) esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun militare".

La documentazione consiste essenzialmente nei documenti caratteristici periodici, che per i militari di truppa sono: 1) lo specchio valutativo; il rapporto informativo, il foglio di comunicazione. Gli stessi sono compilati dall'autorità dalla quale il sottufficiale dipende.

Lo specchio valutativo è in particolare il documento in cui sono espressi giudizi sulle qualità e sul rendimento del militare (secondo un'aggettivazione predefinita) che si conclude con una delle qualifiche previste dall'art. 2 della L. 5 novembre 1962, n. 1695 (oggi, art. 1026 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) ossia "eccellente", "superiore alla media", "nella media", "inferiore alla media", "insufficiente".

Tutti i documenti caratteristici sono portati a conoscenza del militare e sottoscritti dallo stesso.

Dunque, il giudizio di idoneità all'avanzamento è per un verso una sintesi dei giudizi riportati nella documentazione caratteristica redatta nel periodo pregresso (nel caso in esame il periodo in valutazione è il quinquennio), per altro verso un giudizio prognostico avente ad oggetto la capacità (sempre in relazione alla documentazione caratteristica) di svolgere degnamente le funzioni di grado superiore.

In assenza di tempestiva contestazione dei giudizi contenuti nella documentazione caratteristica, il sindacato del giudice non può che cadere sulla (sola) attività valutativa della Commissione di avanzamento, sulla compatibilità e congruità della stessa rispetto ai giudizi riportati nella documentazione caratteristica, ed ovviamente sempre nei limiti propri del sindacato dell'eccesso di potere.

Queste considerazioni conducono ad escludere la percorribilità di una verifica (invece sollecitata dall'appellante) della legittimità dei giudizi contenuti nei singoli specchi valutativi, ed invece a concentrare, ferma restando l'intangibilità dei primi, la delibazione sulla sintesi e sulla prognosi fatta dalla Commissione ai fini dell'avanzamento.

Dalla lettura del parere di inidoneità emerge una qualifica, costantemente mantenuta nel quinquennio, di "nella media" ed una serie di giudizi negativi sugli aspetti caratteriali che inducono ad una prognosi di incapacità (ovviamente allo stato) di svolgere funzioni proprie del grado superiore.

La valutazione è esente da macroscopici vizi logici poichè basa le sue conclusioni su un quadro di normalità (qualifica "nella media") e non di eccellenza, in cui si innestano giudizi negativi su singoli profili soggettivi, giustificativi, nell'ottica propria dell'autorità militare, di una prognosi negativa. Ovviamente il merito della prognosi sfugge al sindacato giurisdizionale.

Né possono avere peso i sospetti in qualche modo adombrati dall'appellante poichè, a tacer d'altro, essi si impuntano (del tutto tardivamente) sui giudizi pregressi, nulla dicendo sull'autonomo e successivo operato della commissione d'avanzamento.

L'appello è pertanto respinto.

Avuto riguardo allo stato della giurisprudenza all'epoca di introduzione del giudizio, ed alla peculiarità delle questioni trattate, sussistono sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore




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