I bandi di concorso europei non possono contenere ingiustificate limitazioni linguistiche.
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
12 settembre 2013(*)
«Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l’assunzione di assistenti – Lingua delle prove – Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali»
Nella causa T‑218/09,
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato,
ricorrente,
sostenuta da
Repubblica di Lettonia, rappresentata da K. Drēviņa, in qualità di agente,
interveniente,
contro
Commissione europea, rappresentata inizialmente da J. Currall e J. Baquero Cruz, successivamente da J. Curall e G. Gattinara, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso di annullamento dei bandi dei concorsi generali EPSO/AST/91/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Offset», e EPSO/AST/92/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Prestampa», pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 marzo 2009 (GU C 63 A, pag. 1),
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai sigg. S. Papasavvas, presidente, V. Vadapalas (relatore) e K. ÒHiggins, giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 aprile 2013,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Il 18 marzo 2009 sono stati pubblicati, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, da un lato, il bando di concorso generale EPSO/AST/91/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Offset», destinato a coprire i posti vacanti nell’ambito del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, e, dall’altro, il bando di concorso generale EPSO/AST/92/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Prestampa», destinato a coprire i posti vacanti nell’ambito del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea, della Commissione europea, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
2 Al titolo «III. Condizioni di ammissione» dei bandi di concorso citati (in prosieguo: i «bandi di concorso controversi»), era previsto, tra l’altro, che i candidati dovessero possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente del tedesco, dell’inglese o del francese («[s]econda lingua»).
3 Al titolo «IV. Test di accesso» dei bandi di concorso controversi, era indicato che tali test si sarebbero svolti nella seconda lingua, cioè in tedesco, inglese o francese.
4 Al titolo «V. Concorso generale» dei bandi di concorso controversi, era previsto che due delle tre prove scritte, cui sarebbero stati ammessi i candidati che avessero superato i test di ammissione con il punteggio più elevato, si sarebbero svolte in tedesco, inglese o francese.
Procedimento e conclusioni delle parti
5 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 maggio 2009, la Repubblica italiana ha introdotto il presente ricorso.
6 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 settembre 2009, la Repubblica di Lettonia ha chiesto di intervenire a sostegno delle domande della Repubblica italiana. Con ordinanza del 26 ottobre 2009 il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha consentito tale intervento. La Repubblica di Lettonia tuttavia non ha presentato alcuna memoria d’intervento.
7 A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Quinta Sezione alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.
8 Con ordinanza del 10 febbraio 2011, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale, sentite le parti, ha ordinato la sospensione del procedimento nella presente causa fino alla pronuncia della decisione definitiva della Corte nella causa C‑566/10 P, Italia/Commissione.
9 Tale decisione è intervenuta con la sentenza della Corte del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta) e la Repubblica italiana è stata invitata a pronunciarsi sulle conseguenze che occorreva trarne, a suo avviso, per la presente causa. Quest’ultima non ha tuttavia presentato osservazioni entro il termine impartito a tal fine.
10 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.
11 Con lettera del 4 marzo 2013 la Commissione ha proposto che si rinunciasse all’udienza.
12 Con lettera del 21 marzo 2013 la Repubblica italiana ha chiesto che l’udienza fosse mantenuta.
13 Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle risposte ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza del 10 aprile 2013.
14 La Repubblica italiana chiede che il Tribunale voglia:
– annullare i test di accesso e il bando di concorso (EPSO/AST/91/09) per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Offset»,
– annullare i test di accesso e il bando di concorso (EPSO/AST/92/09) per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Prestampa».
15 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la Repubblica italiana alle spese.
In diritto
16 In via preliminare, occorre rilevare che i test di accesso sono previsti nel testo stesso dei bandi di concorso controversi. Si deve quindi considerare che la Repubblica italiana chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia annullare i bandi di concorso controversi.
17 A sostegno del presente ricorso, la Repubblica italiana deduce la violazione degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), degli articoli 12 CE e 290 CE, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1), dei principi di non discriminazione, di motivazione, del multilinguismo e di tutela del legittimo affidamento e afferma, sostanzialmente, che la Commissione non poteva limitare a sole tre lingue la scelta della seconda lingua per le prove dei concorsi.
18 La Commissione sostiene, in particolare, che con l’articolo 6 del regolamento n. 1, secondo il quale le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del proprio regime linguistico nei propri regolamenti interni, il Consiglio dell’Unione europea ha lasciato un margine alle istituzioni per le loro esigenze puramente interne, del quale essa ha fatto uso limitando la scelta della seconda lingua a sole tre lingue. Peraltro, tale limitazione esprimerebbe l’interesse del servizio e la Commissione non sarebbe tenuta a motivarla espressamente nei bandi di concorso controversi. Infine, dalla sentenza del Tribunale del 5 aprile 2005, Hendrickx/Consiglio (T‑376/03, RaccFP pag. I‑A‑83 e II‑379), risulterebbe che gli usi linguistici interni possono giustificare l’esigenza di conoscere talune lingue specificamente identificate.
19 A tal riguardo, va ricordato che, pur se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») prevede che il bando di concorso possa specificare eventualmente le conoscenze linguistiche richieste per la particolare natura dei posti da coprire, da tale disposizione non discende un’autorizzazione generale a derogare alle prescrizioni dell’articolo 1 del regolamento n. 1, il quale designa 24 lingue non soltanto come lingue ufficiali, ma anche come lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione (sentenza Italia/Commissione, cit., punti 81 e 84).
20 Peraltro, l’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto stabilisce che, nell’applicazione dello Statuto, è vietata qualsiasi discriminazione fondata, in particolare, sulla lingua. A norma del paragrafo 6, prima frase, del medesimo articolo, qualsiasi limitazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale (sentenza Italia/Commissione, cit., punto 82).
21 Inoltre, l’articolo 28, lettera f), dello Statuto dispone che, per la nomina a funzionario, è necessario avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione. Pur se tale disposizione precisa che la conoscenza soddisfacente di un’altra lingua è richiesta «nella misura necessaria alle funzioni» che il candidato è chiamato a svolgere, essa non indica i criteri che possono essere presi in considerazione per limitare la scelta di tale lingua nell’ambito delle 24 lingue ufficiali (sentenza Italia/Commissione, cit., punto 83).
22 Occorre quindi constatare che le disposizioni suddette non prevedono criteri espliciti che consentano di limitare la scelta della seconda lingua, indipendentemente dal fatto che tale restrizione avvenga a favore delle tre lingue imposte dai bandi di concorso controversi oppure a favore di altre lingue ufficiali (v., in tal senso, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 85).
23 Si deve aggiungere che le istituzioni interessate dai bandi di concorso controversi non sono assoggettate ad un regime linguistico specifico (v., in tal senso, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 86).
24 In primo luogo, la Commissione osserva che l’articolo 6 del regolamento n. 1, secondo il quale le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del proprio regime linguistico nei propri regolamenti interni, le consente di limitare una scelta siffatta per soddisfare le proprie esigenze interne.
25 Orbene, occorre constatare che le istituzioni interessate dai bandi di concorso controversi non hanno mai adottato norme interne ai sensi di tale disposizione. La Commissione non può quindi invocare una disposizione di cui tali istituzioni non hanno fatto uso. Peraltro, la Commissione non ha neppure invocato l’esistenza di altri atti, quali ad esempio comunicazioni che enuncino i criteri per una limitazione della scelta di una lingua come seconda lingua per partecipare ai concorsi (v., in tal senso, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 91).
26 In secondo luogo, la Commissione sostiene che l’interesse del servizio giustifica il requisito della conoscenza del tedesco, dell’inglese o del francese e che essa non era tenuta a motivare una limitazione siffatta.
27 A questo proposito, dall’insieme delle disposizioni sopra citate risulta che l’interesse del servizio può costituire un obiettivo legittimo idoneo ad essere preso in considerazione. In particolare, come si è indicato al punto 20, supra, l’articolo 1 quinquies dello Statuto autorizza limitazioni ai principi di non discriminazione e di proporzionalità. È necessario però che tale interesse del servizio sia oggettivamente giustificato e che il livello di conoscenze linguistiche richiesto risulti proporzionato alle effettive esigenze del servizio (sentenza Italia/Commissione, cit., punto 88).
28 Occorre inoltre sottolineare che eventuali norme che limitino la scelta della seconda lingua devono stabilire criteri chiari, oggettivi e prevedibili affinché i candidati possano sapere, con sufficiente anticipo, quali requisiti linguistici debbono essere soddisfatti, e ciò al fine di potersi preparare ai concorsi nelle migliori condizioni (sentenza Italia/Commissione, cit., punto 90).
29 Nel caso di specie, si deve necessariamente constatare che i bandi di concorso controversi non contengono alcuna motivazione che giustifichi la scelta, come seconda lingua per le prove dei concorsi, fra le tre lingue in questione.
30 In terzo luogo, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, la citata sentenza Hendrickx/Consiglio non suffraga la tesi secondo cui l’interesse del servizio potrebbe giustificare il requisito della conoscenza della lingua tedesca, inglese o francese indicato nei bandi di concorso controversi. Infatti, mentre nella fattispecie in esame i bandi di concorso controversi erano rivolti a cittadini dell’Unione che, in grande maggioranza, non erano abitualmente in contatto con le istituzioni, la citata sentenza Hendrickx/Consiglio riguardava un avviso di concorso interno aperto ai funzionari e agli agenti in servizio presso il segretariato generale del Consiglio con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso le Comunità. Inoltre, le funzioni da esercitare erano descritte in maniera precisa, ciò che consentiva ai funzionari e agli agenti del segretariato generale di comprendere la giustificazione delle lingue imposte per le prove e al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla scelta di tali lingue (v., in tal senso, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 92).
31 Alla luce delle considerazioni che precedono occorre annullare i bandi di concorso controversi.
32 A tal riguardo, si deve rilevare che, con la sua lettera del 4 marzo 2013, la Commissione ha auspicato che si rinunciasse all’udienza, atteso che i bandi di concorso controversi presentavano a suo avviso gli stessi vizi del bando oggetto della citata sentenza Italia/Commissione ed ha altresì sostenuto, durante l’udienza del 10 aprile 2013, che i bandi di concorso controversi non potevano che essere annullati.
33 Inoltre, la Repubblica italiana, nella sua lettera del 21 marzo 2013 e durante l’udienza, ha sollevato il problema degli effetti di tale annullamento sugli elenchi di riserva risultanti dai concorsi. Successivamente all’udienza, rispondendo ad un quesito del Tribunale, la Commissione ha precisato che tali elenchi erano stati prorogati fino al 31 dicembre 2013.
34 Infine, durante l’udienza, la Repubblica italiana ha sostenuto che spettava al Tribunale pronunciarsi o meno sulla validità degli elenchi di riserva in seguito alla citata sentenza Italia/Commissione.
35 La Repubblica italiana ha segnalato, nella sua lettera del 21 marzo 2013, che concordava con l’opinione formulata dalla Commissione nella sua lettera del 4 marzo 2013 nel considerare che la presente causa dovesse essere decisa, quanto all’annullamento dei bandi di concorso controversi, conformemente ai principi stabiliti dalla Corte nella citata sentenza Italia/Commissione, e che reputava utile una discussione, in udienza, sulle condizioni e sull’effettiva portata del principio di tutela del legittimo affidamento nella presente causa.
36 Occorre ricordare che, nella citata sentenza Italia/Commissione, la Corte ha concluso che, al fine di preservare il legittimo affidamento dei candidati prescelti con i concorsi di cui trattasi, non era opportuno rimettere in discussione i risultati dei suddetti concorsi (sentenza Italia/Commissione, cit., punto 103).
37 Di conseguenza, il Tribunale considera che, al fine di preservare il legittimo affidamento dei candidati prescelti, occorre non mettere in discussione i suddetti elenchi di riserva.
Sulle spese
38 Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nella fattispecie, la Commissione è rimasta soccombente. Tuttavia, la Repubblica italiana non ha formulato alcuna domanda in ordine alle spese. Pertanto si deve statuire che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
39 Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, dello stesso regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. La Repubblica di Lettonia sopporterà quindi le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) I bandi dei concorsi generali EPSO/AST/91/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Offset», e EPSO/AST/92/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Prestampa», pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 marzo 2009, sono annullati.
2) La Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.
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