DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 2013
Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
febbraio 2008 concernente lo «Statuto dell'Ente di assistenza per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria». (13A08205)
(GU n.242 del 15-10-2013)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che al comma
4 detta disposizioni per l'emanazione del nuovo statuto dell'ente di
assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
febbraio 2008, concernente il predetto statuto, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008 e successive
modificazioni;
Ritenuta la necessita' di conformare il suddetto decreto al
disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, il quale stabilisce che tutti gli enti e organismi pubblici
provvedano all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di
assicurare, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di
entrata in vigore del decreto-legge medesimo, che gli organi di
amministrazione e quelli di controllo, nonche' il collegio dei
revisori, siano costituiti da un numero non superiore,
rispettivamente, a cinque e a tre componenti;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
febbraio 2008, concernente lo «Statuto dell'ente di assistenza per
il personale dell'Amministrazione penitenziaria»
1. All'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 febbraio 2008, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«b) quattro componenti designati dal capo del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, scelti fra tutto il personale in
servizio presso l'Amministrazione penitenziaria di cui uno
appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria ed uno ai profili
professionali del comparto Ministeri»;
b) la lettera c) del comma 1 e' soppressa;
c) al comma 2 le parole: «e quelli supplenti» sono soppresse.
2. All'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 febbraio 2008, la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente:
«c) un revisore effettivo e un supplente, scelti fra i funzionari
contabili dell'Amministrazione penitenziaria. I revisori supplenti
non ricevono compensi e subentrano ai sensi dell'art. 2401 del codice
civile in caso di morte, rinunzia o decadenza di un revisore
effettivo.».
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 20 settembre 2013
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Letta
Il Ministro della giustizia
Cancellieri
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni
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