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venerdì 15 novembre 2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2013 Autorizzazione a bandire, per il triennio 2013-2015, procedure di reclutamento per il Ministero dell'interno - Dipartimento vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato - anno 2013 - per le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, autorizzazione ad assumere - anno 2013 - ai sensi dell'articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (13A08974) (GU n.267 del 14-11-2013)


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2013 

Autorizzazione a bandire, per il  triennio  2013-2015,  procedure  di
reclutamento per il Ministero dell'interno - Dipartimento vigili  del
fuoco, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, autorizzazione ad assumere a tempo  indeterminato
- anno 2013 - per le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa  e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo  66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, autorizzazione
ad assumere - anno 2013 - ai sensi dell'articolo 1, commi  90  e  91,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (13A08974)
(GU n.267 del 14-11-2013) 


                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010);
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita' economica;
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,
n. 135, recante disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
  Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n.  112  del
2008, aggiunto dalla predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente
modificato dall'art. 14, comma 2, del richiamato decreto-legge n.  95
del 2012, secondo cui per il triennio 2012-2014 i Corpi di polizia  e
il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  possono  procedere  ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, con  le  modalita'  di
cui al comma 10 dello stesso art. 66, nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20%  di
quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno
precedente e ad un numero di unita' pari al 20% delle unita'  cessate
dal servizio nel corso dell'anno precedente;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  ed   in
particolare il  predetto  art.  35,  comma  4,  che  prevede  che  le
determinazioni relative all'avvio di procedure di  reclutamento  sono
adottate  da  ciascuna  amministrazione  o  ente  sulla  base   della
programmazione triennale del fabbisogno di  personale  deliberata  ai
sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni e  che  per  le  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli  enti  pubblici
non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle  200
unita',  l'avvio   delle   procedure   concorsuali   e'   subordinato
all'emanazione di apposito decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, da adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto l'art. 66, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  112  del
2008, il quale richiama, ai fini dell'autorizzazione ad assumere,  la
medesima procedura prevista per le autorizzazioni a  bandire  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo;
  Visto il citato decreto-legge n. 95 del  2012,  ed  in  particolare
l'art. 2, comma  1,  che  dispone:  «Gli  uffici  dirigenziali  e  le
dotazioni organiche  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie,  degli  enti   pubblici   non
economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di  cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni  ed  integrazioni  sono  ridotti,  con  le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli  uffici
dirigenziali, di livello generale e di  livello  non  generale  e  le
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,  per  entrambe
le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per  cento  di
quelli  esistenti;  b)  le  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore  al  10
per cento della spesa complessiva relativa al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la  riduzione  di
cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni  organiche  del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi»;
  Visto l'art. 2, comma 7, del ripetuto decreto-legge n. 95 del 2012,
secondo cui restano, tra gli altri, esclusi dalla riduzione del comma
1 le strutture e il personale del  comparto  sicurezza  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
  Visto l'art. 1, comma 89, della citata legge 24 dicembre  2012,  n.
228,  il  quale  prevede,  al  fine  di   incrementare   l'efficienza
nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificita'  e  delle
peculiari  esigenze  del  comparto  sicurezza-difesa  e   del   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che i  Ministri  dell'interno,  della
difesa, dell'economia  e  delle  finanze,  della  giustizia  e  delle
politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  sulla   base   delle
metodologie  per  la   quantificazione   dei   relativi   fabbisogni,
individuate  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello  Stato,  procedono  alla
rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni  dei  programmi
di spesa delle rispettive amministrazioni;
  Visto l'art. 1, comma 90, della citata legge n.  228  del  2012  il
quale prevede che le risorse disponibili individuate sulla base delle
attivita' di cui al comma 89  sono  iscritte  in  un  apposito  fondo
istituito  presso  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni
interessate,  al  fine   di   procedere   ad   assunzioni   a   tempo
indeterminato.  Lo  stesso  comma  prevede  la  possibilita'  per  le
amministrazioni  del  comparto  sicurezza-difesa  e  per   il   Corpo
nazionale dei  vigili  del  fuoco,  di  procedere  ad  assunzioni  di
personale nel limite di un contingente complessivo  corrispondente  a
una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013  e  a
120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
  Visto l'art. 1, comma 91, della ripetuta legge n. 228 del 2012,  il
quale prevede che le predette assunzioni siano autorizzate, anche  in
deroga alle percentuali del  turn-over  di  cui  all'art.  66,  comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  percentuali  che
possono essere incrementate fino al 50 per cento per  ciascuno  degli
anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  e   la   semplificazione,   nonche'   del   Ministro
responsabile  dell'amministrazione   che   intende   procedere   alle
assunzioni;
  Vista la nota  del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
pubblica sicurezza del 24 gennaio 2013, n. 333 con la quale tutte  le
amministrazioni  interessate  hanno  raggiunto  un'intesa   su   come
suddividere il citato fondo, intesa di cui  si  tiene  conto  per  la
ripartizione del fondo riguardante le assunzioni autorizzate  con  il
presente provvedimento, ai sensi del citato art. 1, comma  91,  della
ripetuta legge n. 228 del 2012;
  Vista la nota del Ministero dell'interno - Dipartimento dei  Vigili
del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,  in  data  18
aprile 2013, n. 1364, con  la  quale  si  chiede  l'autorizzazione  a
bandire  procedure  di  reclutamento  per  n.  20  unita'  di   varie
qualifiche con specifica degli oneri da sostenere,  e  delle  risorse
finanziarie che si rendono disponibili per i relativi bandi;
  Viste le note con  le  quali  ciascuna  amministrazione  chiede  le
relative assunzioni con specifica degli  oneri  da  sostenere,  dando
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute  nell'anno  2012  e
delle  risorse  finanziarie  che  si  rendono  disponibili   per   le
assunzioni relative all'anno 2013, asseverate dai relativi organi  di
controllo, nonche' le proposte dei rispettivi Ministri con  le  quali
e' stata richiesta,  altresi',  l'autorizzazione  all'utilizzo  della
quota del fondo stanziato, con specifica degli  oneri  da  sostenere,
per le assunzioni relative all'anno 2013, con indicazione della spesa
prevista a regime;
  Visto il decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,  convertito  dalla
legge 1° febbraio 2013, n. 12 ed in particolare l'art. 2, comma 5, in
tema di utilizzo delle vacanze organiche del ruolo dei sovrintendenti
della Polizia  di  Stato  per  le  assunzioni  di  agenti,  anche  in
eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti
di cui alla tabella «A» del decreto del Presidente  della  Repubblica
24 aprile 1982, n. 335,  nonche'  la  disciplina  sul  riassorbimento
delle conseguenti posizioni di soprannumero;
  Visto il decreto-legge 20 giugno  2012,  n.  79,  convertito  dalla
legge 7 agosto 2012, n. 131, ed in particolare l'art.  4-ter  secondo
cui «Ai fini delle assunzioni nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e' prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validita'
della graduatoria relativa alla procedura selettiva,  per  titoli  ed
accertamento   della   idoneita'   motoria,   indetta   con   decreto
ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre  2007,  sia  il
termine  della  validita'  della  graduatoria  relativa  al  concorso
pubblico a  814  posti  di  vigile  del  fuoco  indetto  con  decreto
ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008»;
  Ritenuto che, in assenza di  un'esplicita  previsione,  nel  citato
art. 4-ter del decreto-legge n.  79  del  2012,  sull'utilizzo  delle
graduatorie ivi indicate, occorre fare riferimento ai  principi  piu'
volte sanciti dalla giurisprudenza costituzionale  secondo  cui,  nel
rispetto  dell'art.  97  della   Costituzione,   le   amministrazioni
pubbliche devono sempre garantire un adeguato  accesso  dall'esterno,
in misura non inferiore al 50 per  cento  delle  assunzioni  relative
alla qualifica interessata;
  Considerato che la ripartizione del fondo di cui all'art. 1,  comma
90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  l'onere  delle  assunzioni
previste per l'anno 2013, l'onere della spesa a  regime,  nonche'  le
unita' di personale autorizzate, sono  per  ciascuna  amministrazione
coerenti con i limiti imposti dalla normativa ed in  particolare  con
il vincolo secondo cui le assunzioni considerate possono, per  l'anno
2013, incrementare il turn over fino al 50 per  cento,  tenuto  conto
delle cessazioni relative all'anno precedente;
  Considerato che le compatibilita' delle  richieste  pervenute  sono
state valutate con esito favorevole rispetto al predetto regime delle
assunzioni, nonche' rispetto alle dotazioni organiche vigenti;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
27 maggio 2013 che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
pubblica amministrazione  e  la  semplificazione  Onorevole  Avvocato
Gianpiero D'Alia;
  Su proposta del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, nonche' dei Ministri interessati per le  assunzioni  di  cui
all'art. 1, comma 91, della ripetuta legge n. 228 del 2012;

                              Decreta:

                               Art. 1


             Autorizzazione a bandire triennio 2013-2015

  1. Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili  del  Fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, e' autorizzato, ai sensi
dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
fermo restando le disposizioni e gli adempimenti di cui al successivo
comma  2,  ad  avviare  nel  triennio  2013-2015,  le  procedure   di
reclutamento di cui all'allegata Tabella «A» che e' parte  integrante
del presente provvedimento.
  2. Le procedure di reclutamento di cui  al  comma  1  del  presente
articolo  possono  essere  avviate  tenendo  conto  dell'effettiva  e
concreta vacanza dei posti in organico alla data  di  emanazione  del
relativo bando di concorso. Non si possono bandire concorsi per posti
che si renderanno  disponibili  successivamente  all'indizione  della
procedura.
                               Art. 2

Autorizzazione ad assumere anno 2013, ai sensi  dell'art.  66,  comma
  9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  1. Le amministrazioni del comparto  sicurezza-difesa  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco indicate nella Tabella  «B»  allegata,
che e' parte integrante del presente provvedimento, possono procedere
per  l'anno  2013,  ai  sensi  dell'art.   66,   comma   9-bis,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato  delle  unita'  di
personale  per  ciascuna  indicate  e   per   un   onere   a   regime
corrispondente  all'importo   accanto   specificato.   Per   ciascuna
amministrazione e', altresi', indicato il limite massimo delle unita'
di personale  e  dell'ammontare  delle  risorse  disponibili  per  le
assunzioni relative all'anno 2013.
  2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere,  entro  e
non oltre il 30  giugno  2014,  per  le  necessarie  verifiche,  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica,  Ufficio  per   l'organizzazione,   il   reclutamento,   le
condizioni   di   lavoro   ed   il   contenzioso   nelle    pubbliche
amministrazioni, e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati
concernenti il personale assunto e la  spesa  annua  lorda  a  regime
effettivamente da  sostenere.  A  completamento  delle  procedure  di
assunzione  va  altresi'  fornita   da   parte   dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal  presente
decreto.
  3. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  della  difesa
(Arma dei carabinieri),  del  Ministero  della  giustizia  (Corpo  di
polizia penitenziaria) del Ministero dell'Interno (Polizia di stato e
Corpo nazionale dei vigili del fuoco), del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali (Corpo  forestale  dello  Stato)  del
Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza).
                               Art. 3

Autorizzazione ad assumere anno 2013, ai sensi dell'art. 1, commi  90
  e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

  1. Le amministrazioni del comparto  sicurezza-difesa  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco indicate nella Tabella  «C»  allegata,
che e' parte integrante del presente provvedimento, possono procedere
per l'anno 2013, in deroga alle  percentuali  del  turn-over  di  cui
all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
ai sensi dell'art. 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n.
228,  all'assunzione  di  un  contingente  di   personale   a   tempo
indeterminato pari a complessive n. 2.939 unita',  corrispondente  ad
una spesa complessiva per l'anno 2013 pari ad  € 26.262.174,34  e,  a
regime, pari ad € 119.743.818,36.
  2. Ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 1,  tenuto  conto
della  ripartizione   del   fondo   rappresentata,   puo'   procedere
all'assunzione tempo indeterminato, secondo  quanto  riportato  nella
citata Tabella «C», nel limite:
      delle unita' di personale specificate;
      dell'onere  finanziario  evidenziato  per   l'anno   2013   con
conseguente decorrenza  delle  relative  assunzioni  compatibile  con
l'onere previsto;
      della  spesa  a  regime  corrispondente   all'importo   accanto
indicato.
  3. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  2  si
provvede con le risorse previste dell'art. 1, comma 90,  della  legge
24 dicembre 2012, n. 228, iscritte in  un  apposito  fondo  istituito
presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  articolato  in
piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate.
  4. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere,  entro  e
non oltre il 30  giugno  2014,  per  le  necessarie  verifiche,  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica,  Ufficio  per   l'organizzazione,   il   reclutamento,   le
condizioni   di   lavoro   ed   il   contenzioso   nelle    pubbliche
amministrazioni, e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati
concernenti il personale assunto e la  spesa  annua  lorda  a  regime
effettivamente da  sostenere.  A  completamento  delle  procedure  di
assunzione  va  altresi'  fornita   da   parte   dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal  presente
decreto.
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 23 settembre 2013

                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione
                                       e la semplificazione          
                                              D'Alia                 

Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
        Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 244
                                                            Tabella A


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                            Tabella B


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                            Tabella C


              Parte di provvedimento in formato grafico



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