DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2013
Autorizzazione a bandire, per il triennio 2013-2015, procedure di
reclutamento per il Ministero dell'interno - Dipartimento vigili del
fuoco, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato
- anno 2013 - per le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, autorizzazione
ad assumere - anno 2013 - ai sensi dell'articolo 1, commi 90 e 91,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (13A08974)
(GU n.267 del 14-11-2013)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di
competitivita' economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012,
n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, aggiunto dalla predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente
modificato dall'art. 14, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 95
del 2012, secondo cui per il triennio 2012-2014 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, con le modalita' di
cui al comma 10 dello stesso art. 66, nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20% di
quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno
precedente e ad un numero di unita' pari al 20% delle unita' cessate
dal servizio nel corso dell'anno precedente;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede che le
determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono
adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai
sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni e che per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici
non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200
unita', l'avvio delle procedure concorsuali e' subordinato
all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione
pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, il quale richiama, ai fini dell'autorizzazione ad assumere, la
medesima procedura prevista per le autorizzazioni a bandire di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare
l'art. 2, comma 1, che dispone: «Gli uffici dirigenziali e le
dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici
dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe
le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di
quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10
per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di
organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di
cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi»;
Visto l'art. 2, comma 7, del ripetuto decreto-legge n. 95 del 2012,
secondo cui restano, tra gli altri, esclusi dalla riduzione del comma
1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'art. 1, comma 89, della citata legge 24 dicembre 2012, n.
228, il quale prevede, al fine di incrementare l'efficienza
nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificita' e delle
peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che i Ministri dell'interno, della
difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle
politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base delle
metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni,
individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, procedono alla
rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi
di spesa delle rispettive amministrazioni;
Visto l'art. 1, comma 90, della citata legge n. 228 del 2012 il
quale prevede che le risorse disponibili individuate sulla base delle
attivita' di cui al comma 89 sono iscritte in un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni
interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato. Lo stesso comma prevede la possibilita' per le
amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di procedere ad assunzioni di
personale nel limite di un contingente complessivo corrispondente a
una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a
120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
Visto l'art. 1, comma 91, della ripetuta legge n. 228 del 2012, il
quale prevede che le predette assunzioni siano autorizzate, anche in
deroga alle percentuali del turn-over di cui all'art. 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, percentuali che
possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli
anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, nonche' del Ministro
responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle
assunzioni;
Vista la nota del Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza del 24 gennaio 2013, n. 333 con la quale tutte le
amministrazioni interessate hanno raggiunto un'intesa su come
suddividere il citato fondo, intesa di cui si tiene conto per la
ripartizione del fondo riguardante le assunzioni autorizzate con il
presente provvedimento, ai sensi del citato art. 1, comma 91, della
ripetuta legge n. 228 del 2012;
Vista la nota del Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in data 18
aprile 2013, n. 1364, con la quale si chiede l'autorizzazione a
bandire procedure di reclutamento per n. 20 unita' di varie
qualifiche con specifica degli oneri da sostenere, e delle risorse
finanziarie che si rendono disponibili per i relativi bandi;
Viste le note con le quali ciascuna amministrazione chiede le
relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2012 e
delle risorse finanziarie che si rendono disponibili per le
assunzioni relative all'anno 2013, asseverate dai relativi organi di
controllo, nonche' le proposte dei rispettivi Ministri con le quali
e' stata richiesta, altresi', l'autorizzazione all'utilizzo della
quota del fondo stanziato, con specifica degli oneri da sostenere,
per le assunzioni relative all'anno 2013, con indicazione della spesa
prevista a regime;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito dalla
legge 1° febbraio 2013, n. 12 ed in particolare l'art. 2, comma 5, in
tema di utilizzo delle vacanze organiche del ruolo dei sovrintendenti
della Polizia di Stato per le assunzioni di agenti, anche in
eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti
di cui alla tabella «A» del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, nonche' la disciplina sul riassorbimento
delle conseguenti posizioni di soprannumero;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 131, ed in particolare l'art. 4-ter secondo
cui «Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e' prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validita'
della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed
accertamento della idoneita' motoria, indetta con decreto
ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il
termine della validita' della graduatoria relativa al concorso
pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto
ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008»;
Ritenuto che, in assenza di un'esplicita previsione, nel citato
art. 4-ter del decreto-legge n. 79 del 2012, sull'utilizzo delle
graduatorie ivi indicate, occorre fare riferimento ai principi piu'
volte sanciti dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui, nel
rispetto dell'art. 97 della Costituzione, le amministrazioni
pubbliche devono sempre garantire un adeguato accesso dall'esterno,
in misura non inferiore al 50 per cento delle assunzioni relative
alla qualifica interessata;
Considerato che la ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma
90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'onere delle assunzioni
previste per l'anno 2013, l'onere della spesa a regime, nonche' le
unita' di personale autorizzate, sono per ciascuna amministrazione
coerenti con i limiti imposti dalla normativa ed in particolare con
il vincolo secondo cui le assunzioni considerate possono, per l'anno
2013, incrementare il turn over fino al 50 per cento, tenuto conto
delle cessazioni relative all'anno precedente;
Considerato che le compatibilita' delle richieste pervenute sono
state valutate con esito favorevole rispetto al predetto regime delle
assunzioni, nonche' rispetto alle dotazioni organiche vigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
27 maggio 2013 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione Onorevole Avvocato
Gianpiero D'Alia;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' dei Ministri interessati per le assunzioni di cui
all'art. 1, comma 91, della ripetuta legge n. 228 del 2012;
Decreta:
Art. 1
Autorizzazione a bandire triennio 2013-2015
1. Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, e' autorizzato, ai sensi
dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
fermo restando le disposizioni e gli adempimenti di cui al successivo
comma 2, ad avviare nel triennio 2013-2015, le procedure di
reclutamento di cui all'allegata Tabella «A» che e' parte integrante
del presente provvedimento.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente
articolo possono essere avviate tenendo conto dell'effettiva e
concreta vacanza dei posti in organico alla data di emanazione del
relativo bando di concorso. Non si possono bandire concorsi per posti
che si renderanno disponibili successivamente all'indizione della
procedura.
Art. 2
Autorizzazione ad assumere anno 2013, ai sensi dell'art. 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco indicate nella Tabella «B» allegata,
che e' parte integrante del presente provvedimento, possono procedere
per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e
integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato delle unita' di
personale per ciascuna indicate e per un onere a regime
corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna
amministrazione e', altresi', indicato il limite massimo delle unita'
di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le
assunzioni relative all'anno 2013.
2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e
non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le
condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche
amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati
concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime
effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di
assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente
decreto.
3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si
provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa
(Arma dei carabinieri), del Ministero della giustizia (Corpo di
polizia penitenziaria) del Ministero dell'Interno (Polizia di stato e
Corpo nazionale dei vigili del fuoco), del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato) del
Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza).
Art. 3
Autorizzazione ad assumere anno 2013, ai sensi dell'art. 1, commi 90
e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco indicate nella Tabella «C» allegata,
che e' parte integrante del presente provvedimento, possono procedere
per l'anno 2013, in deroga alle percentuali del turn-over di cui
all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
ai sensi dell'art. 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, all'assunzione di un contingente di personale a tempo
indeterminato pari a complessive n. 2.939 unita', corrispondente ad
una spesa complessiva per l'anno 2013 pari ad € 26.262.174,34 e, a
regime, pari ad € 119.743.818,36.
2. Ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 1, tenuto conto
della ripartizione del fondo rappresentata, puo' procedere
all'assunzione tempo indeterminato, secondo quanto riportato nella
citata Tabella «C», nel limite:
delle unita' di personale specificate;
dell'onere finanziario evidenziato per l'anno 2013 con
conseguente decorrenza delle relative assunzioni compatibile con
l'onere previsto;
della spesa a regime corrispondente all'importo accanto
indicato.
3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 si
provvede con le risorse previste dell'art. 1, comma 90, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, iscritte in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in
piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate.
4. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e
non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le
condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche
amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati
concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime
effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di
assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente
decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 settembre 2013
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D'Alia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 244
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C
Parte di provvedimento in formato grafico
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