MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 ottobre 2013, n. 130
Regolamento per le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei
ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti
tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria,
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9
settembre 2010, n. 162. (13G00174)
(GU n.267 del 14-11-2013)
Vigente al: 29-11-2013 Titolo I
Concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli
degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e
dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria
Capo I
Disposizioni di carattere generale
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del
Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive
modificazioni, concernente l'ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta attivita'
tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante
l'istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria,
emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato
decreto legislativo, con appositi regolamenti del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, occorre, tra l'altro, stabilire le
modalita' di svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di
preselezione, quelle di accertamento dell'idoneita' fisica, psichica
e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le prove di esame e le modalita' di formazione della
graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse;
Ritenuto di dover procedere, ai fini di una organica disciplina
delle anzidette materie, all'emanazione di un unico regolamento
ministeriale;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia
penitenziaria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012;
Acquisito il concerto del Ministro per la Pubblica amministrazione
e la semplificazione;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 13 giugno 2013;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono:
a) per Ministro, il Ministro della giustizia;
b) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria;
c) per Provveditorato, il Provveditorato regionale
dell'Amministrazione penitenziaria;
d) per Direttore generale, il Direttore generale del personale e
della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
e) per Corpo, il Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge
15 dicembre 1990, n. 395;
f) per Laboratorio, il Laboratorio Centrale per la banca dati
nazionale del DNA, cosi' come istituito ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
Art. 2
Requisiti generali
1. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori
tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di
polizia penitenziaria, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento
dei compiti connessi con l'attivita' propria dei ruoli e della
qualifica da rivestire;
e) titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica
individuato in relazione ai ruoli ed ai diversi profili tecnici;
f) eventuale abilitazione all'esercizio professionale, ove
previsto dalle disposizioni vigenti, in relazione al profilo ed al
ruolo.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
Art. 3
Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita' per
l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnici
del Corpo di polizia penitenziaria.
1. I requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui devono essere
in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli
tecnici sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per
le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
l'espletamento dei servizi di polizia;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti
vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice
(miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva
dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e
l'astigmatismo misto.
2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per l'ammissione
ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermita' indicate
nell'allegata tabella 2.
Art. 4
Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai
ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
1. Per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnici,
l'esame attitudinale e' diretto ad accertare il possesso, ai fini del
servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso ai singoli ruoli
rispettivamente indicati nell'allegata tabella 3.
Art. 5
Bando di concorso
1. I concorsi sono indetti con decreto del Direttore generale, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel
quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso con la ripartizione tra i
vari profili professionali;
b) i requisiti per la partecipazione;
c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa
in favore di determinate categorie di concorrenti;
d) i documenti prescritti, le categorie di titoli valutabili
nonche' il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse;
e) le modalita' ed i termini di presentazione della domanda di
partecipazione e della relativa documentazione;
f) le materie oggetto delle prove d'esame;
g) il diario delle prove scritte di esame o della eventuale prova
preselettiva con l'indicazione della sede o delle sedi di
effettuazione e la ripartizione dei candidati tra le stesse, ovvero
la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sara' pubblicato il
diario delle suddette prove. La pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti;
h) la votazione minima da conseguire nell'eventuale prova
preselettiva e nelle prove d'esame;
i) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro;
j) i titoli di riserva ovvero di preferenza o precedenza previsti
dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' i termini e le modalita'
della loro presentazione.
Art. 6
Domande di partecipazione ai concorsi
1. Le domande di partecipazione ai concorsi sono presentate alla
direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine previsto dal
comma 1, il bando medesimo indica gli strumenti idonei a comprovarne
la data di trasmissione.
3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il cognome e il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) l'immunita' da condanne penali, ovvero le condanne penali
riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il possesso del titolo di studio richiesto con l'indicazione
dell'istituto o dell'universita' che lo ha rilasciato e della data in
cui e' stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) la lingua straniera, scelta tra quelle eventualmente indicate
nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova;
i) l'eventuale possesso dei titoli di riserva ovvero di
preferenza o precedenza, previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, posseduti entro la data di scadenza dei
termini previsti nel relativo bando di concorso;
l) ogni altra indicazione specificamente richiesta dal bando di
concorso.
4. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
periti e dei direttori tecnici i candidati, oltre a quanto previsto
dal comma 3, devono indicare il profilo professionale per il quale
intendono concorrere.
5. Le domande contengono, inoltre, la precisa indicazione del
recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative al concorso
e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del
recapito stesso.
6. I candidati, che intendono concorrere ai posti riservati
previsti dall'articolo 7, devono farne richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base
al quale concorrono a tali posti, ed ogni ulteriore notizia
necessaria secondo le vigenti disposizioni.
7. L'Amministrazione non e' responsabile nei casi di dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di
recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
Art. 7
Riserve di posti e preferenze
1. Ai concorsi di cui al presente Titolo, si applicano le
disposizioni previste dalle leggi speciali che istituiscono le
riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini,
subordinatamente all'accertamento dei requisiti prescritti. Tali
riserve non possono superare complessivamente la meta' dei posti
messi a concorso. Qualora, in relazione a tale limite, si renda
necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa
si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi
diritto a riserva.
2. A parita' di merito si applicano i titoli di preferenza e
precedenza indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e nelle
altre disposizioni di leggi speciali vigenti in materia. A parita' di
merito e di titoli, la preferenza e' determinata in base al disposto
del comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.
3. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
periti tecnici, di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto
legislativo 9 settembre 2010, n. 162, un quinto dei posti disponibili
e' riservato al personale appartenente al Corpo, purche' in possesso
dei prescritti requisiti e che abbia compiuto almeno tre anni di
anzianita' di servizio alla data del bando che indice il concorso, e
che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della deplorazione.
4. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
direttori tecnici, di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto
legislativo 9 settembre 2010, n. 162, un quinto dei posti disponibili
e' riservato al personale appartenente al Corpo, purche' in possesso
dei prescritti requisiti, che abbia compiuto almeno tre anni di
anzianita' di servizio alla data del bando che indice il concorso, e
che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un sanzione
disciplinare pari o piu' grave della deplorazione.
5. I posti riservati che non sono coperti per mancanza di vincitori
sono conferiti ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 8
Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. I candidati ammessi al concorso e che abbiano superato
l'eventuale prova preselettiva nei limiti di cui al comma 5
dell'articolo 9 devono essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici
ed attitudinali.
2. In relazione alle esigenze organizzative, l'Amministrazione si
riserva la facolta' di scelta se effettuare i predetti accertamenti
subito dopo la prova preselettiva ovvero dopo la o le prove scritte
o, anche, dopo la prova orale.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati
sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali di
laboratorio.
4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione
per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nominata con decreto
del Direttore generale, composta ai sensi del terzo comma
dell'articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da
cinque medici, di cui uno con funzioni di presidente, del Servizio
sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della
giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al
secondo comma dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo n.
443/92.
5. Le prove attitudinali sono effettuate da una commissione per
l'accertamento delle qualita' attitudinali, nominata con decreto del
Direttore generale, e composta da un presidente scelto tra i
funzionari con qualifica non inferiore a dirigente
dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro periti selettori
attitudinali in possesso della specifica abilitazione professionale.
6. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria dei ruoli e della qualifica da rivestire. Le prove consistono
in una serie di test, sia collettivi sia individuali, ed in un
colloquio.
7. I test sono predisposti dalla commissione per l'accertamento
delle qualita' attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei
compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso
aspira, e sono approvati con decreto del Direttore generale.
8. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 4 e
5, sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria.
9. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei
requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento
delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta, in caso di non
idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del
Direttore generale.
10. I candidati sottoposti all'accertamento dei requisiti
psico-fisici ed attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di
idoneo documento di riconoscimento nella sede o nelle sedi e nei
giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva
comunicazione.
11. Qualora il numero dei candidati superi le mille unita', le
commissioni di cui ai commi 4 e 5, unico restando il presidente,
possono essere integrate da un numero di componenti e da un
segretario aggiunto, tale da consentirne la suddivisione in
sottocommissioni.
Art. 9
Prova preselettiva
1. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei
periti tecnici e dei direttori tecnici, qualora le domande di
partecipazione siano superiori alle mille unita' per ciascun profilo
professionale messo a concorso, puo' essere prevista una prova
preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle prove
scritte.
2. La prova preselettiva, articolata in quesiti con risposta a
scelta multipla, concerne le materie oggetto delle prove d'esame. I
quesiti in cui si articola detta prova possono formare oggetto di un
archivio informatico dell'Amministrazione.
3. La prova di cui al comma 1, puo' essere svolta, per gruppi
predeterminati di candidati, in una o piu' sedi ed in giorni diversi,
secondo il calendario d'esame predisposto dall'Amministrazione e puo'
essere svolta anche mediante l'utilizzazione di videoterminali
dedicati.
4. La predisposizione dei test preselettivi puo' essere affidata a
qualificati istituti pubblici o privati e le relative prove possono
essere gestite con l'ausilio di societa' specializzate.
5. Nei concorsi indicati al comma 1, e' ammesso a sostenere le
successive prove scritte, per ciascuno dei ruoli professionali
interessati, un numero di candidati non superiore a dieci volte il
numero dei rispettivi posti messi a concorso nonche', in
soprannumero, coloro che abbiano riportato un punteggio pari
all'ultimo degli ammessi entro i limiti della suddetta aliquota.
Art. 10
Modalita' di predisposizione dei quesiti
1. Nell'archivio informatico, previsto dall'articolo 9, comma 2,
viene inserito, per il concorso per l'accesso alla qualifica iniziale
del ruolo dei periti tecnici e dei direttori tecnici, un numero di
quesiti in ragione, complessivamente, di 1.000 per ciascun profilo
indicato nella tabella 1 allegata al presente regolamento, che ne
costituisce parte integrante.
2. La formulazione dei quesiti e' curata dalla direzione generale
del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria,
che puo' avvalersi di societa' specializzate e di istituti di
ricerca, operanti nel settore della selezione e della formazione del
personale. I quesiti formulati sono approvati con decreto del
Direttore generale.
Art. 11
Svolgimento della prova preselettiva
1. Il calendario di svolgimento della prova preselettiva, nonche'
le sedi in cui essa avra' luogo, sono comunicate nella Gazzetta
Ufficiale cosi' come specificato nel bando di concorso.
2. La prova preselettiva e' effettuata per gruppi di candidati
secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio della
lettera iniziale del cognome, in base al calendario che verra'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. La durata della prova e' stabilita preventivamente dalla
commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle
domande da somministrare.
4. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati tenendo
conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di
difficolta' della domanda tra le varie materie.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva
di codici, di raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura
e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.
6. La correzione e la valutazione degli elaborati stampati sui
moduli vengono effettuati a mezzo di idonea strumentazione
automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura
ottica.
Art. 12
Presentazione dei documenti
1. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a
far pervenire al Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - direzione generale del personale
e della formazione entro il termine perentorio di venti giorni,
decorrenti dal giorno di ricevimento dell'avviso in tal senso, i
documenti attestanti i requisiti per beneficiare delle riserve dei
posti e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali
titoli di precedenza ovvero di preferenza nella nomina, gia' indicati
nella domanda di partecipazione al concorso.
3. La documentazione non e' richiesta nel caso in cui
l'Amministrazione ne sia gia' in possesso.
Art. 13
Esclusione dai concorsi
1. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
Forze Armate e di Polizia, o destituiti dai pubblici uffici,
dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento,
ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato una
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati
sottoposti a misura di prevenzione.
2. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali, o la prova preselettiva o le prove d'esame comporta
l'esclusione dal concorso.
5. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del
Direttore generale.
Capo II
Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli
operatori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria
Art. 14
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo
degli operatori tecnici, e' nominata con decreto del Direttore
generale.
2. La Commissione si compone di un presidente scelto tra i
dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro funzionari
dell'Amministrazione, di cui uno con competenze informatiche.
3. La commissione esaminatrice e' integrata da un esperto nelle
lingue straniere, se il bando di concorso prevede l'accertamento di
una lingua straniera.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria.
Art. 15
Prove d'esame
1. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un
questionario, articolato in domande a risposta sintetica ovvero a
scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti
informatici o audiovisivi. Il questionario tende ad accertare il
grado di preparazione culturale dei candidati e verte su argomenti di
cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della
scuola media dell'obbligo, nonche' sull'accertamento di un
sufficiente livello di conoscenza delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard
europei e della lingua straniera scelta dal candidato, se prevista
dal bando.
2. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
3. La durata della prova e' stabilita preventivamente dalla
commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle
domande da somministrare.
4. Il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli
preventivamente predisposti, viene scelto di volta in volta per
estrazione.
5. La predisposizione del questionario puo' essere affidata a
qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo'
essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
6. La prova si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a sei decimi.
7. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere
effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando
procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
Art. 16
Formazione ed approvazione della graduatoria
1. Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria
di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai
candidati.
2. Il Direttore generale, dopo avere riconosciuta la regolarita'
del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria finale
sulla base della votazione riportata nella prova d'esame dai
candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.
3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto
conto dei titoli di preferenza e precedenza, si sono classificati
entro il numero dei posti indicati nel bando.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici
con decreto del Direttore generale.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione
dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
personale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione e'
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Capo III
Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria
Art. 17
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo
dei revisori tecnici, nominata con decreto del Direttore generale, e'
composta da un presidente scelto tra i dirigenti e da quattro
funzionari dell'Amministrazione.
2. Per la prova relativa alla lingua straniera indicata nel bando
di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice e'
integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un funzionario
informatico dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria.
Art. 18
Prova d'esame
1. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un
questionario, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti
informatici o audiovisivi, articolato su domande tendenti ad
accertare il grado di preparazione culturale e professionale dei
candidati.
2. Il questionario puo' essere articolato in domande a risposta
sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti per il trenta per cento
su argomenti di cultura generale, per il cinquanta per cento sulle
materie di cui alla allegata tabella 1, attinenti alle mansioni del
profilo professionale per il quale si concorre, per il dieci per
cento sulla lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate
nel bando di concorso e per il restante dieci per cento sull'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse,
in linea con gli standard europei.
3. Le materie di cultura generale che possono formare oggetto del
questionario sono: lingua italiana; storia d'Italia a partire dal
1861; geografia fisica, politica ed economica dell'Italia; educazione
civica.
4. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere
effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando
procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
5. La prova si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a sette decimi.
6. La predisposizione del questionario puo' essere affidata a
qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo'
essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
7. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
8. La durata della prova e' stabilita preventivamente dalla
commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle
domande da somministrare.
9. Il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli
preventivamente predisposti, viene scelto di volta in volta per
estrazione.
Art. 19
Formazione ed approvazione della graduatoria
1. Espletata la prova d'esame, la commissione redige la graduatoria
di merito, secondo l'indicazione della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato.
2. Il Direttore generale, dopo avere riconosciuta la regolarita'
del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria finale
sulla base della votazione riportata nella prova d'esame dai
candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.
3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto
conto dei titoli di preferenza e precedenza, si sono classificati
entro il numero dei posti indicati nel bando.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore
generale.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione
dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
personale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione viene
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Capo IV
Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei periti
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria
Art. 20
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo
dei periti tecnici del Corpo e' nominata con decreto del Direttore
generale.
2. La commissione e' composta da un presidente, scelto tra i
funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a
dirigente, e da quattro membri, dei quali due scelti tra i funzionari
dell'Amministrazione e due tra esperti nelle materie relative ai
profili professionali messi a concorso, anche esterni
all'Amministrazione.
3. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando
di concorso, la commissione esaminatrice, limitatamente
all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto
nella lingua straniera prescelta dal candidato.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria.
Art. 21
Prove d'esame
1. Le prove d'esame consistono in una prova scritta ed in un
colloquio che vertono sulle materie attinenti ai tipi di
specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad
accertare il possesso della preparazione culturale e professionale
necessarie ad assolvere le funzioni proprie degli appartenenti al
ruolo dei periti tecnici.
2. Le materie relative ad ogni profilo professionale sono indicate
nella tabella 1.
3. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera, scelta
dal candidato, consiste nella traduzione senza ausilio del dizionario
di un testo ed in una conversazione.
4. La prova di informatica per l'accesso al ruolo professionale di
biologo, e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato,
di un livello adeguato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli
standard europei.
5. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una
votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta.
6. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato
nella prova scritta e' portata a conoscenza del candidato almeno
venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere il colloquio
stesso.
7. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha
riportato almeno la votazione di sette decimi.
8. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione
del voto da ciascuno riportati che e' affisso nella sede degli esami.
9. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato
nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
Art. 22
Formazione ed approvazione delle graduatorie
1. Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria
di merito finale secondo l'ordine della votazione complessiva
riportata dai candidati.
2. Il Direttore generale, dopo avere riconosciuta la regolarita'
del procedimento, con proprio decreto, approva tante graduatorie
finali, quanti sono i profili professionali previsti nel bando di
concorso, sulla base della votazione riportata nella prova d'esame
dai candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.
3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto
conto dei titoli di preferenza e precedenza, si sono classificati
entro il numero dei posti indicati nel bando.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore
generale.
5. Il decreto di approvazione delle graduatorie suddette e di
dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del personale del Ministero della giustizia. Di tale
pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Capo V
Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei
direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria
Art. 23
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso ai ruoli
dei direttori tecnici, nominata con decreto del Direttore generale,
e' presieduta da un dirigente generale dell'Amministrazione
penitenziaria, o da un consigliere di Stato, o da un magistrato o
avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, con funzioni di
presidente, ed e' composta da:
a) un dirigente dell'Amministrazione penitenziaria;
b) tre esperti nelle materie relative ai profili professionali
messi a concorso anche esterni all'Amministrazione.
2. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando
di concorso, la commissione esaminatrice, limitatamente
all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto
nelle lingue straniere.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria.
Art. 24
Prove d'esame
1. Il concorso per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici
consiste in due prove scritte, della durata massima di otto ore
ciascuna, ed una orale. Le materie relative ad ogni profilo
professionale sono indicate nella tabella 1.
2. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera, scelta
dal candidato, consiste in una traduzione (senza ausilio del
dizionario) di un testo ed in una conversazione.
3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in
media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non
inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La
commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un
punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame
dell'altro.
4. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il
possesso, da parte dei candidati che concorrono per l'accesso al
ruolo di biologo, di un livello di conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse in
linea con gli standard europei.
5. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto
riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato
almeno venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere la prova
stessa.
6. La prova orale e' superata se il candidato riporta la votazione
di almeno ventuno trentesimi.
Art. 25
Titoli valutabili
1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici le
categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio
massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
A) titoli di cultura, ulteriori a quelli richiesti per
l'ammissione al concorso, fino a punti 9:
a1) dottorato di ricerca e/o diploma di specializzazione in
materie attinenti al profilo professionale per il quale il candidato
concorre;
a2) diplomi di abilitazione all'insegnamento in materie
attinenti al profilo professionale per il quale il candidato
concorre.
B) titoli professionali, fino a punti 9:
b1) l'espletamento di incarichi e di servizi presso
amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti con
provvedimento dei competenti organi.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata dopo le prove
scritte. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
3. La Commissione esaminatrice, nell'ambito delle categorie di cui
al comma 1, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione
degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli
sono divisi per il numero dei componenti della Commissione ed i
relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra
loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per cinque ed il
quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di
merito attribuito dalla commissione.
Art. 26
Formazione ed approvazione della graduatoria
1. La commissione forma le graduatorie di merito. La votazione
complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media dei
voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova
orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
2. Il Direttore generale, dopo avere riconosciuta la regolarita'
del procedimento, con proprio decreto approva tante graduatorie
quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso,
sulla base della votazione finale riportata dai candidati risultati
idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto
conto dei titoli di preferenza e precedenza, si sono classificati
entro il numero dei posti indicati nel bando.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice direttori
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore
generale.
5. Il decreto di approvazione delle graduatorie suddette e di
dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del personale del Ministero della giustizia. Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Titolo II
Concorsi interni per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli dei revisori tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 27
Bando di concorso
1. I concorsi interni per titoli ed esame per l'accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli dei revisori tecnici sono indetti con
decreto del Direttore generale, da pubblicare nel Bollettino
Ufficiale del personale del Ministero della giustizia, nel quale sono
indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso;
b) il numero dei posti riservato al personale con qualifica di
assistente capo tecnico;
c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
d) il termine e le modalita' di presentazione delle domande di
partecipazione;
e) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi
massimi attribuibili a ciascuna di esse;
f) le materie oggetto della prova d'esame;
g) la votazione minima da conseguire nella prova d'esame;
h) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro;
i) il diario della prova di esame, con l'indicazione della sede o
delle sedi di effettuazione e la ripartizione dei candidati tra le
stesse, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sara'
pubblicato il diario della suddetta prova. La pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
Art. 28
Domande di partecipazione ai concorsi
1. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1
dell'articolo 28, redatte su carta libera, oppure compilate su
modello predisposto dall'Amministrazione, sono dirette alla Direzione
generale del personale e della formazione dell'Amministrazione
penitenziaria.
2. Nelle domande i candidati dichiarano il possesso del titolo di
studio richiesto, l'Istituto che lo ha rilasciato e la data di
conseguimento.
3. I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti
sono sottoposti esclusivamente all'accertamento dei requisiti
psico-fisici ed attitudinali specificamente previsti per il
conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio
e per impieghi speciali.
4. In relazione alle esigenze organizzative, l'Amministrazione
stabilisce le modalita' e i tempi della convocazione dei dipendenti
agli accertamenti di cui al comma 3.
Art. 29
Requisiti
1. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli
operatori tecnici in possesso dei titoli previsti per l'accesso al
ruolo al quale si concorre, che abbiano compiuto al 31 dicembre
dell'anno al quale si riferisce il concorso quattro anni di effettivo
servizio nel ruolo degli operatori tecnici e non abbiano riportato
nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della
deplorazione.
2. Il trenta per cento dei posti e' riservato al personale con
qualifica di assistente capo tecnico.
Art. 30
Esclusione dai concorsi
1. I requisiti per la partecipazione al concorso interno per titoli
ed esame per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei revisori
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, devono essere posseduti
alla data del 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il
concorso.
2. Fermo il disposto dell'articolo 94 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' altresi' escluso dal
concorso a norma dell'art. 93 del decreto legislativo citato, il
personale sospeso cautelarmente dal servizio.
3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
e' disposta, in qualsiasi momento, con decreto del Direttore
generale.
4. La mancata presentazione dei candidati nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame comporta
l'esclusione dal concorso dei medesimi.
Art. 31
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso e' composta e nominata
secondo quanto previsto dall'articolo 17.
Art. 32
Prove d'esame
1. La prova a carattere professionale consiste in un esperimento
pratico diretto ad accertare la capacita' tecnica e professionale del
candidato attraverso l'esecuzione di compiti attinenti alle mansioni
del profilo professionale, ovvero in un questionario, fornito
dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o
audiovisivi, articolato in domande a risposta a scelta multipla
tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale.
2. La predisposizione del questionario puo' essere affidata a
qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo'
essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate. Il
questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente
predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione. La
correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate
a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o
apparecchiature a lettura ottica. La durata della prova, i criteri di
valutazione e di attribuzione del punteggio sono stabiliti
preventivamente dalla commissione esaminatrice. I candidati possono
essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in
una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato
dall'Amministrazione.
3. La prova si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a sette decimi.
Art. 33
Titoli valutabili
1. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il
punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come
segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio
anteriore, fino a punti 21;
b) qualita' delle funzioni svolte con particolare riferimento
alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di
responsabilita' assunta, fino a punti 12;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico
provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante
aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza
professionale, fino a punti 8;
d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento
professionale del candidato, fino a punti 6.
Rientrano in tale categoria i corsi professionali frequentati e
superati, con esclusione dei seminari e dei corsi di formazione
obbligatori, in materie attinenti al settore tecnico di appartenenza,
nonche' gli altri corsi teorici o pratici che siano, a giudizio della
Commissione, idonei a potenziare le capacita' tecnico-professionali
ovvero operative del candidato stesso. Rientrano, inoltre, in tale
categoria i titoli di studio e le abilitazioni professionali purche'
inerenti al profilo professionale per cui si partecipa;
e) lavori originali elaborati per il servizio, fino a punti 6.
Sono da considerare lavori originali elaborati per il servizio
quelli che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie
attribuzioni o per speciale incarico conferitogli
dall'amministrazione di appartenenza e che vertono su problemi
tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti al
profilo professionale di appartenenza;
f) speciali riconoscimenti, fino a punti 4;
g) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 14.
2. Nell'ambito delle suddette categorie la Commissione esaminatrice
determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
3. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i
relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da
tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui
costituiscono parte integrante.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli
sono divisi per il numero dei componenti della Commissione ed i
relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra
loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per cinque ed il
quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di
merito attribuito dalla commissione.
5. La valutazione dei titoli viene effettuata dopo la prova d'esame
e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Art. 34
Formazione ed approvazione della graduatoria
1. La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla
somma della votazione riportata nella prova d'esame e del punteggio
attribuito ai titoli.
2. A parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica,
l'anzianita' nella qualifica, l'ordine di ruolo.
3. Al termine del concorso il Direttore generale, dopo avere
riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto,
approva la graduatoria finale sulla base del punteggio derivante
dalla somma di cui al comma 1.
4. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto
conto della riserva di cui all'articolo 28, comma 1, lett. b), si
sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando.
5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore
generale.
6. Il decreto di approvazione della graduatoria finale e di
dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico e' pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della giustizia. Di
tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Titolo III
Disposizioni finali e di rinvio
Art. 35
Disposizioni finali e di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni, in quanto compatibili.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 ottobre 2013
Il Ministro della giustizia
Cancellieri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
e la semplificazione
D'Alia
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2013
Giustizia, registro n. 8 foglio n. 355
Tabella 1
(di cui agli articoli 10, 18, 21 e 24)
Materie di esame
A) Ruolo dei Direttori tecnici
A1) Profilo professionale Biologo
1^ prova scritta: fondamenti di biologia molecolare e di genetica
umana.
2^ prova scritta: tecniche di analisi del DNA e sue applicazioni
forensi.
Prova orale:
materie delle prove scritte
ordinamento penitenziario
diritto pubblico
elementi di diritto e procedura penale con particolare
riferimento alla prova penale scientifica
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del
personale della Polizia penitenziaria
elementi di informatica
lingua inglese, francese, tedesco, spagnolo (a scelta del
candidato).
A2) Profilo professionale Informatico
1^ prova scritta: sistemi operativi; infrastrutture di
comunicazioni integrate; infrastrutture elaborative; infrastrutture
applicative; linguaggi e metodi di sviluppo software; Web e internet;
security;
2^ prova scritta: tecniche di produzione ed elaborazione di
documenti progettuali; tecniche di gestione e pianificazione di
progetto
Prova orale:
materie delle prove scritte
ordinamento penitenziario
diritto pubblico
elementi di diritto e procedura penale con particolare
riferimento alla prova penale scientifica
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del
personale della Polizia penitenziaria
lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo, a
scelta del candidato.
B) Ruolo dei Periti tecnici
B1) Profilo professionale Biologo:
Prova scritta: biologia, microbiologia, chimica biologica
Prova orale:
materie della prove scritta
ordinamento penitenziario
elementi di diritto pubblico
elementi di diritto e procedura penale con particolare
riferimento alla prova penale scientifica
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del
personale della Polizia penitenziaria
elementi di informatica
lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo, a
scelta del candidato.
B2) Profilo professionale Informatico:
Prova scritta: elementi di informatica; architettura dei sistemi
di elaborazione; sistemi operativi; reti di elaboratori e protocolli
di comunicazione; linguaggi di programmazione; basi di dati; concetti
di sicurezza e protezione logica dei dati e dei programmi,
crittografia dei dati e firma digitale.
Prova orale:
materie della prove scritta
ordinamento penitenziario
elementi di diritto pubblico
elementi di diritto e procedura penale con particolare
riferimento alla prova penale scientifica
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del
personale della Polizia penitenziaria
lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo, a
scelta del candidato.
C) Ruolo dei Revisori tecnici
Prova d'esame:
cultura generale
nozioni di biologia forense
nozioni di ordinamento penitenziario
nozioni di diritto pubblico
nozioni di diritto e procedura penale
elementi di informatica
lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo, a
scelta del candidato.
D) Ruolo degli Operatori tecnici
Prova d'esame:
cultura generale
nozioni di informatica
lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo, a
scelta del candidato e se prevista nel bando di concorso.
Tabella 2
(ai sensi dell'articolo 3)
Cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi pubblici per
l'accesso ai ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia
penitenziaria.
1. Le sindromi da immunodeficienza croniche e loro complicanze.
2. Le infermita' e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose
visibili:
a) le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e
degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino
alterazioni funzionali o fisiognomiche;
b) tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o
quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro
contenuto siano indice di personalita' abnorme.
3. Le infermita' ed imperfezioni degli organi del capo:
a) alterazioni morfologiche congenite o acquisite delle ossa
del cranio che determinano deformita' o disturbi funzionali;
b) le malformazioni e malattie della bocca, ad incidenza
funzionale ed estetica in particolare le malocclusioni dentarie con
alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto;
disfonie;
c) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti
di lesioni delle palpebre e delle ciglia, delle ghiandole e delle vie
lacrimali, dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi, anche se
limitate a un solo occhio, quando siano causa di disturbi funzionali;
disturbi della motilita' dei muscoli oculari estrinseci; il glaucoma
e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente
glaucomatogene; l'emeralopia; retinopatie degenerative; esiti di
interventi per correzione delle ametropie comportanti deficit della
capacita' visiva;
d) stenosi e poliposi nasale anche monolaterale; sinusopatie
croniche;
e) le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite
dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno,
quando siano deturpanti o causa di disturbi funzionali; otite media
purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale;
perforazione timpanica; ipoacusie monolaterali permanenti con una
soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz
superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con un soglia
audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz
superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure
superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale
totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma
acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz superiore a 50
decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti
croniche; le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe,
della laringe e della trachea, quando siano causa di disturbi
funzionali.
4. Le infermita' dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche e
malattie croniche pleuropolmonari; asma bronchiale; cisti o tumori
polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato
pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di
sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in fase aclinica o di
devianza ematochimica; dismorfismi della gabbia toracica con
alterazioni funzionali respiratorie.
5. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato
cardio-circolatorio:
a) malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio;
b) disturbi del ritmo e della conduzione dello stimolo a
possibile incidenza sulla emodinamica. Ipertensione arteriosa;
c) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;
d) le altre patologie delle arterie, dei capillari, dei vasi e
dei gangli linfatici e i loro esiti a rilevanza trofica e funzionale,
varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose.
6. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato digerente e
dell'addome:
a) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e
dei dotti salivari che producono disturbi funzionali;
b) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i
loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas
e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano disturbi
funzionali;
c) le ernie viscerali;
d) la splenectomia a possibile incidenza sulla crasi ematica.
7. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e
muscolare: le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica,
dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture
capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali
causa di dismorfismi o alterazioni della meccanica articolare.
8. Le imperfezioni ed infermita' dell'apparato neuro-psichico:
a) patologie neurologiche: patologie del sistema nervoso
centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale,
epilessia anche pregressa, miopatie a rilevante impegno funzionale;
b) disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche
generali. Disturbi d'ansia attuali o pregressi; disturbi somatoformi
e da conversione attuali o pregressi; disturbi fittizi e da
simulazione attuali o pregressi; schizofrenia ed altri disturbi
psicotici attuali o pregressi; disturbi dell'umore attuali o
pregressi; disturbi dissociativi attuali o pregressi; disturbi
sessuali e disturbi dell'identita' di genere attuali o pregressi;
disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi da
tic; disturbi dell'adattamento; problemi relazionali a rilevanza
clinica; disturbi di personalita'; disturbi del controllo degli
impulsi attuali o pregressi; disturbi della condotta alimentare
attuali o pregressi.
9. Uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive
(droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi.
10. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le
malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene,
della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa
di alterazioni funzionali, le malformazioni, le malposizioni, le
patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile
che sono causa di rilevante alterazione funzionale.
11. Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del
sistema reticolo-istiocitario congenite o acquisite di apprezzabile
entita'.
12. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole
endocrine.
13. Neoplasie:
a) i tumori maligni (ad evoluzione incerta o sfavorevole);
b) i tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume,
estensione o numero siano deturpanti o producano alterazioni
strutturali o funzionali.
14. Le malattie da agenti infettivi e da parassiti: le malattie
da agenti infettivi e da parassiti ed i loro esiti che siano causa di
disturbi funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente
compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica e che
abbiano caratteristiche di cronicita' o di evolutivita'.
15. Altre cause di non idoneita': il complesso di imperfezioni o
infermita' che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono,
considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneita' ma
che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo
al servizio nella Polizia penitenziaria.
Tabella 3
(ai sensi dell'articolo 4)
Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai
ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
1. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso ai ruoli
degli operatori tecnici e dei revisori tecnici:
a) una evoluzione globale che esprima una sintonica
integrazione della personalita', con riferimento alla maturazione
globale, all'esperienza di vita, alla stima di se' ed al senso di
responsabilita';
b) una stabilita' emotiva che consenta di contenere le proprie
reazioni emotivo-comportamentali mantenendo una adeguata efficienza
operativa anche in circostanze ansiogene;
c) delle facolta' intellettive che favoriscano un positivo
impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che implicano
anche capacita' di osservazione, attenzione e memorizzazione;
d) un comportamento sociale che evidenzi una capacita' di
stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto
conto dell'adattabilita', della predisposizione al gruppo e della
motivazione.
2. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo
dei periti tecnici:
a) una evoluzione globale contraddistinta da una adeguata
capacita' di impegnarsi con continuita' assumendo all'occorrenza, e
nei limiti consentiti, responsabili iniziative e decisioni;
b) una stabilita' emotiva che esprima una adeguata sicurezza
interiore favorita da un funzionale autocontrollo
emotivo-comportamentale;
c) delle facolta' intellettive che consentano di risolvere
problemi di modesta complessita' con soluzioni che denotino capacita'
di osservazione nonche' adeguati poteri mnemonici ed attentivi;
d) un comportamento sociale connotato da una adeguata
disinvoltura e dalla disposizione ad assumere ruoli di gestione e
coordinazione nell'ambito del gruppo, tenuto conto della motivazione
al lavoro e dello spirito di adattamento.
3. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso ai ruoli
dei direttori tecnici:
a) una evoluzione globale intesa come personalita'
armonicamente integrata, caratterizzata da uno spiccato senso di
responsabilita', adeguata esperienza di vita, capacita' direttiva e
decisionale;
b) una stabilita' emotiva contraddistinta da una fiducia in
se', equilibrio nel tono dell'umore e autodominio dinanzi a
difficolta' ansiogene;
c) delle facolta' intellettive che consentano di valutare
criticamente i problemi e di elaborare idonee strategie risolutive;
una capacita' ideativa sostenuta da adeguati poteri di sintesi e di
giudizio;
d) un comportamento sociale connotato da spigliatezza,
capacita' nel gestire i rapporti interpersonali e disposizione ad
assumere posizioni di rilievo nell'ottica di un funzionale impegno
lavorativo del personale dell'ufficio.
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