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venerdì 15 novembre 2013

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 9 ottobre 2013, n. 130 Regolamento per le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. (13G00174) (GU n.267 del 14-11-2013)


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 ottobre 2013, n. 130 

Regolamento per le modalita' di accesso alla qualifica  iniziale  dei
ruoli degli operatori  tecnici,  dei  revisori  tecnici,  dei  periti
tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di  polizia  penitenziaria,
ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  9
settembre 2010, n. 162. (13G00174)
(GU n.267 del 14-11-2013)  
 Vigente al: 29-11-2013    Titolo I

Concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli
degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e
dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria

Capo I

Disposizioni di carattere generale





                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA


                           di concerto con


                     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
                AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395,  recante  istituzione  del
Corpo di polizia penitenziaria;
  Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e  successive
modificazioni, concernente l'ordinamento del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337,  e  successive  modificazioni,  concernente  l'ordinamento   del
personale   della   Polizia   di   Stato   che   espleta    attivita'
tecnico-scientifica o tecnica;
  Visto il decreto legislativo 9  settembre  2010,  n.  162,  recante
l'istituzione dei ruoli tecnici del corpo di  polizia  penitenziaria,
emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85;
  Considerato che, ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,  del  citato
decreto legislativo, con  appositi  regolamenti  del  Ministro  della
giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,  occorre,  tra  l'altro,  stabilire  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di
preselezione, quelle di accertamento dell'idoneita' fisica,  psichica
e  attitudinale  al  servizio,  la  composizione  delle   commissioni
esaminatrici, le prove di esame e le modalita'  di  formazione  della
graduatoria  finale,  le  categorie  dei  titoli   da   ammettere   a
valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse;
  Ritenuto di dover procedere, ai fini  di  una  organica  disciplina
delle anzidette  materie,  all'emanazione  di  un  unico  regolamento
ministeriale;
  Sentite le organizzazioni sindacali  del  personale  della  Polizia
penitenziaria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012;
  Acquisito il concerto del Ministro per la Pubblica  amministrazione
e la semplificazione;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 13 giugno 2013;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intendono:
    a) per Ministro, il Ministro della giustizia;
    b) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria;
    c)    per    Provveditorato,    il    Provveditorato    regionale
dell'Amministrazione penitenziaria;
    d) per Direttore generale, il Direttore generale del personale  e
della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
    e) per Corpo, il Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge
15 dicembre 1990, n. 395;
    f) per Laboratorio, il Laboratorio Centrale  per  la  banca  dati
nazionale del DNA, cosi' come istituito  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 2, della legge 30 giugno 2009, n. 85,  presso  il  Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
                               Art. 2


                         Requisiti generali

  1. Per la partecipazione ai concorsi pubblici  per  l'accesso  alla
qualifica iniziale dei ruoli degli operatori  tecnici,  dei  revisori
tecnici, dei periti tecnici e dei  direttori  tecnici  del  Corpo  di
polizia penitenziaria, sono richiesti i seguenti requisiti:
    a) cittadinanza italiana;
    b) godimento dei diritti politici;
    c)  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta   previste
dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165;
    d) idoneita' fisica, psichica  ed  attitudinale  all'espletamento
dei compiti connessi  con  l'attivita'  propria  dei  ruoli  e  della
qualifica da rivestire;
    e) titolo  di  studio  richiesto  per  l'accesso  alla  qualifica
individuato in relazione ai ruoli ed ai diversi profili tecnici;
    f)  eventuale  abilitazione  all'esercizio   professionale,   ove
previsto dalle disposizioni vigenti, in relazione al  profilo  ed  al
ruolo.
  2. I requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
                               Art. 3

Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita' per
  l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso  ai  ruoli  tecnici
  del Corpo di polizia penitenziaria.

  1. I requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui devono  essere
in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso  ai  ruoli
tecnici sono i seguenti:
    a) sana e robusta costituzione fisica;
    b) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m.  1,61  per
le donne. Il rapporto altezza-peso,  il  tono  e  l'efficienza  delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono  rispecchiare  un'armonia  atta  a  configurare   la   robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento dei servizi di polizia;
    c) senso cromatico e  luminoso  normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti
vizi  di  rifrazione:  miopia,  ipermetropia,  astigmatismo  semplice
(miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale  somma  complessiva
dei  singoli  vizi  di  rifrazione  per  l'astigmatismo  composto   e
l'astigmatismo misto.
  2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per  l'ammissione
ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e  infermita'  indicate
nell'allegata tabella 2.
                               Art. 4

Requisiti attitudinali dei candidati ai  concorsi  per  l'accesso  ai
  ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

  1. Per i candidati ai concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  tecnici,
l'esame attitudinale e' diretto ad accertare il possesso, ai fini del
servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso ai  singoli  ruoli
rispettivamente indicati nell'allegata tabella 3.
                               Art. 5


                          Bando di concorso

  1. I concorsi sono indetti con decreto del Direttore  generale,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana,  nel
quale sono indicati:
    a) il numero dei posti messi a concorso con la ripartizione tra i
vari profili professionali;
    b) i requisiti per la partecipazione;
    c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa
in favore di determinate categorie di concorrenti;
    d) i documenti prescritti,  le  categorie  di  titoli  valutabili
nonche' il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse;
    e) le modalita' ed i termini di presentazione  della  domanda  di
partecipazione e della relativa documentazione;
    f) le materie oggetto delle prove d'esame;
    g) il diario delle prove scritte di esame o della eventuale prova
preselettiva  con  l'indicazione  della  sede   o   delle   sedi   di
effettuazione e la ripartizione dei candidati tra le  stesse,  ovvero
la data della Gazzetta Ufficiale  nella  quale  sara'  pubblicato  il
diario delle suddette prove. La pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti;
    h)  la  votazione  minima  da  conseguire  nell'eventuale   prova
preselettiva e nelle prove d'esame;
    i) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,
che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso  al
lavoro;
    j) i titoli di riserva ovvero di preferenza o precedenza previsti
dall'articolo 5, commi 4  e  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' i termini  e  le  modalita'
della loro presentazione.
                               Art. 6


                Domande di partecipazione ai concorsi

  1. Le domande di partecipazione ai concorsi  sono  presentate  alla
direzione generale del personale e della formazione del  Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria entro  il  termine  perentorio  di
trenta giorni,  che  decorre  dal  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del bando di concorso nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana.
  2. Ai fini della verifica del rispetto  del  termine  previsto  dal
comma 1, il bando medesimo indica gli strumenti idonei a  comprovarne
la data di trasmissione.
  3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
    a) il cognome e il nome;
    b) la data e il luogo di nascita;
    c) il possesso della cittadinanza italiana;
    d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali  ovvero  il
motivo  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
    e) l'immunita' da condanne  penali,  ovvero  le  condanne  penali
riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;
    f) il possesso del titolo di studio richiesto  con  l'indicazione
dell'istituto o dell'universita' che lo ha rilasciato e della data in
cui e' stato conseguito;
    g) i servizi eventualmente prestati  come  dipendenti  presso  le
pubbliche amministrazioni e le cause  di  risoluzione  di  precedenti
rapporti di pubblico impiego;
    h) la lingua straniera, scelta tra quelle eventualmente  indicate
nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova;
    i)  l'eventuale  possesso  dei  titoli  di  riserva   ovvero   di
preferenza o precedenza, previsti dall'articolo 5, commi 4 e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni, posseduti entro la  data  di  scadenza  dei
termini previsti nel relativo bando di concorso;
    l) ogni altra indicazione specificamente richiesta dal  bando  di
concorso.
  4. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
periti e dei direttori tecnici i candidati, oltre a  quanto  previsto
dal comma 3, devono indicare il profilo professionale  per  il  quale
intendono concorrere.
  5. Le domande  contengono,  inoltre,  la  precisa  indicazione  del
recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative al concorso
e l'impegno a far conoscere le successive  eventuali  variazioni  del
recapito stesso.
  6.  I  candidati,  che  intendono  concorrere  ai  posti  riservati
previsti dall'articolo 7, devono farne  richiesta  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base
al  quale  concorrono  a  tali  posti,  ed  ogni  ulteriore   notizia
necessaria secondo le vigenti disposizioni.
  7. L'Amministrazione non e' responsabile nei casi di dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatte od  incomplete  indicazioni  di
recapito  da  parte  del  candidato  o  di  mancata  oppure   tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
di eventuali disguidi postali o telegrafici non  imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa.
                               Art. 7


                    Riserve di posti e preferenze

  1.  Ai  concorsi  di  cui  al  presente  Titolo,  si  applicano  le
disposizioni  previste  dalle  leggi  speciali  che  istituiscono  le
riserve  di  posti  a  favore  di  talune  categorie  di   cittadini,
subordinatamente  all'accertamento  dei  requisiti  prescritti.  Tali
riserve non possono superare  complessivamente  la  meta'  dei  posti
messi a concorso. Qualora, in  relazione  a  tale  limite,  si  renda
necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo  legge,  essa
si attua in misura proporzionale per  ciascuna  categoria  di  aventi
diritto a riserva.
  2. A parita' di merito  si  applicano  i  titoli  di  preferenza  e
precedenza indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e nelle
altre disposizioni di leggi speciali vigenti in materia. A parita' di
merito e di titoli, la preferenza e' determinata in base al  disposto
del  comma  5  dell'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.
  3. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
periti  tecnici,  di  cui  all'articolo  18,  comma  2,  del  decreto
legislativo 9 settembre 2010, n. 162, un quinto dei posti disponibili
e' riservato al personale appartenente al Corpo, purche' in  possesso
dei prescritti requisiti e che abbia  compiuto  almeno  tre  anni  di
anzianita' di servizio alla data del bando che indice il concorso,  e
che non abbia  riportato,  nei  tre  anni  precedenti,  una  sanzione
disciplinare pari o piu' grave della deplorazione.
  4. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
direttori tecnici, di cui  all'articolo  26,  comma  3,  del  decreto
legislativo 9 settembre 2010, n. 162, un quinto dei posti disponibili
e' riservato al personale appartenente al Corpo, purche' in  possesso
dei prescritti requisiti, che  abbia  compiuto  almeno  tre  anni  di
anzianita' di servizio alla data del bando che indice il concorso,  e
che non  abbia  riportato,  nei  tre  anni  precedenti,  un  sanzione
disciplinare pari o piu' grave della deplorazione.
  5. I posti riservati che non sono coperti per mancanza di vincitori
sono conferiti ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.
                               Art. 8


              Accertamenti psico-fisici ed attitudinali

  1.  I  candidati  ammessi  al  concorso  e  che  abbiano   superato
l'eventuale  prova  preselettiva  nei  limiti  di  cui  al  comma   5
dell'articolo 9 devono essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici
ed attitudinali.
  2. In relazione alle esigenze organizzative,  l'Amministrazione  si
riserva la facolta' di scelta se effettuare i  predetti  accertamenti
subito dopo la prova preselettiva ovvero dopo la o le  prove  scritte
o, anche, dopo la prova orale.
  3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati
sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali  di
laboratorio.
  4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione
per l'accertamento dei requisiti psico-fisici  nominata  con  decreto
del  Direttore  generale,  composta  ai   sensi   del   terzo   comma
dell'articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da
cinque medici, di cui uno con funzioni di  presidente,  del  Servizio
sanitario nazionale operanti presso  strutture  del  Ministero  della
giustizia, ovvero  individuabili  secondo  le  modalita'  di  cui  al
secondo comma dell'articolo 120 del medesimo decreto  legislativo  n.
443/92.
  5. Le prove attitudinali sono effettuate  da  una  commissione  per
l'accertamento delle qualita' attitudinali, nominata con decreto  del
Direttore  generale,  e  composta  da  un  presidente  scelto  tra  i
funzionari    con    qualifica    non    inferiore    a     dirigente
dell'Amministrazione penitenziaria  e  da  quattro  periti  selettori
attitudinali in possesso della specifica abilitazione professionale.
  6. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del
candidato allo  svolgimento  dei  compiti  connessi  con  l'attivita'
propria dei ruoli e della qualifica da rivestire. Le prove consistono
in una serie di test,  sia  collettivi  sia  individuali,  ed  in  un
colloquio.
  7. I test sono predisposti  dalla  commissione  per  l'accertamento
delle qualita'  attitudinali,  tenuto  conto  delle  funzioni  e  dei
compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il  candidato  stesso
aspira, e sono approvati con decreto del Direttore generale.
  8. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 4  e
5, sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria.
  9. Il giudizio espresso dalla commissione  per  l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici ovvero dalla  commissione  per  l'accertamento
delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta, in caso di non
idoneita',  l'esclusione  dal  concorso,  disposta  con  decreto  del
Direttore generale.
  10.  I  candidati   sottoposti   all'accertamento   dei   requisiti
psico-fisici ed attitudinali sono tenuti  a  presentarsi,  muniti  di
idoneo documento di riconoscimento nella sede  o  nelle  sedi  e  nei
giorni ed ore indicati nel  bando  di  concorso  o  nella  successiva
comunicazione.
  11. Qualora il numero dei candidati  superi  le  mille  unita',  le
commissioni di cui ai commi 4 e  5,  unico  restando  il  presidente,
possono  essere  integrate  da  un  numero  di  componenti  e  da  un
segretario  aggiunto,  tale  da  consentirne   la   suddivisione   in
sottocommissioni.
                               Art. 9


                         Prova preselettiva

  1. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei
periti tecnici  e  dei  direttori  tecnici,  qualora  le  domande  di
partecipazione siano superiori alle mille unita' per ciascun  profilo
professionale messo  a  concorso,  puo'  essere  prevista  una  prova
preselettiva per determinare i  candidati  da  ammettere  alle  prove
scritte.
  2. La prova preselettiva, articolata  in  quesiti  con  risposta  a
scelta multipla, concerne le materie oggetto delle prove  d'esame.  I
quesiti in cui si articola detta prova possono formare oggetto di  un
archivio informatico dell'Amministrazione.
  3. La prova di cui al comma  1,  puo'  essere  svolta,  per  gruppi
predeterminati di candidati, in una o piu' sedi ed in giorni diversi,
secondo il calendario d'esame predisposto dall'Amministrazione e puo'
essere  svolta  anche  mediante  l'utilizzazione  di   videoterminali
dedicati.
  4. La predisposizione dei test preselettivi puo' essere affidata  a
qualificati istituti pubblici o privati e le relative  prove  possono
essere gestite con l'ausilio di societa' specializzate.
  5. Nei concorsi indicati al comma 1,  e'  ammesso  a  sostenere  le
successive  prove  scritte,  per  ciascuno  dei  ruoli  professionali
interessati, un numero di candidati non superiore a  dieci  volte  il
numero  dei  rispettivi  posti   messi   a   concorso   nonche',   in
soprannumero,  coloro  che  abbiano  riportato  un   punteggio   pari
all'ultimo degli ammessi entro i limiti della suddetta aliquota.
                               Art. 10


              Modalita' di predisposizione dei quesiti

  1. Nell'archivio informatico, previsto dall'articolo  9,  comma  2,
viene inserito, per il concorso per l'accesso alla qualifica iniziale
del ruolo dei periti tecnici e dei direttori tecnici,  un  numero  di
quesiti in ragione, complessivamente, di 1.000  per  ciascun  profilo
indicato nella tabella 1 allegata al  presente  regolamento,  che  ne
costituisce parte integrante.
  2. La formulazione dei quesiti e' curata dalla  direzione  generale
del personale e della formazione dell'Amministrazione  penitenziaria,
che puo'  avvalersi  di  societa'  specializzate  e  di  istituti  di
ricerca, operanti nel settore della selezione e della formazione  del
personale.  I  quesiti  formulati  sono  approvati  con  decreto  del
Direttore generale.
                               Art. 11


                Svolgimento della prova preselettiva

  1. Il calendario di svolgimento della prova  preselettiva,  nonche'
le sedi in cui essa  avra'  luogo,  sono  comunicate  nella  Gazzetta
Ufficiale cosi' come specificato nel bando di concorso.
  2. La prova preselettiva e'  effettuata  per  gruppi  di  candidati
secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio  della
lettera iniziale del  cognome,  in  base  al  calendario  che  verra'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  3.  La  durata  della  prova  e'  stabilita  preventivamente  dalla
commissione esaminatrice del concorso, in relazione al  numero  delle
domande da somministrare.
  4. I quesiti da sottoporre ai candidati  sono  individuati  tenendo
conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado  di
difficolta' della domanda tra le varie materie.
  5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva
di codici, di raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi  natura
e di strumenti idonei alla  memorizzazione  di  informazioni  o  alla
trasmissione di dati.
  6. La correzione e la  valutazione  degli  elaborati  stampati  sui
moduli  vengono  effettuati  a   mezzo   di   idonea   strumentazione
automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura
ottica.
                               Art. 12


                     Presentazione dei documenti

  1. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati  a
far  pervenire  al   Ministero   della   giustizia   -   Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - direzione generale del personale
e della formazione entro  il  termine  perentorio  di  venti  giorni,
decorrenti dal giorno di ricevimento  dell'avviso  in  tal  senso,  i
documenti attestanti i requisiti per beneficiare  delle  riserve  dei
posti e quelli necessari per  dimostrare  il  possesso  di  eventuali
titoli di precedenza ovvero di preferenza nella nomina, gia' indicati
nella domanda di partecipazione al concorso.
  3.  La  documentazione  non  e'   richiesta   nel   caso   in   cui
l'Amministrazione ne sia gia' in possesso.
                               Art. 13


                       Esclusione dai concorsi

  1. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
Forze  Armate  e  di  Polizia,  o  destituiti  dai  pubblici  uffici,
dispensati dall'impiego  per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero decaduti da un impiego statale, ai  sensi  dell'articolo  127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica
10 gennaio 1957,  n.  3,  nonche'  coloro  che  hanno  riportato  una
condanna a pena detentiva  per  delitto  non  colposo  o  sono  stati
sottoposti a misura di prevenzione.
  2. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare  il  requisito
della condotta  e  delle  qualita'  morali  e  quello  dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al  servizio,  nonche'  le  cause  di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
  3. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per sostenere  gli  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali, o la prova preselettiva o  le  prove  d'esame  comporta
l'esclusione dal concorso.
  5. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto  motivato  del
Direttore generale.
Capo II

Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli
operatori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria


                               Art. 14


                      Commissione esaminatrice

  1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al  ruolo
degli operatori  tecnici,  e'  nominata  con  decreto  del  Direttore
generale.
  2. La  Commissione  si  compone  di  un  presidente  scelto  tra  i
dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro  funzionari
dell'Amministrazione, di cui uno con competenze informatiche.
  3. La commissione esaminatrice e' integrata  da  un  esperto  nelle
lingue straniere, se il bando di concorso prevede  l'accertamento  di
una lingua straniera.
  4. Svolge le funzioni di segretario un  funzionario  del  Corpo  di
polizia penitenziaria.
                               Art. 15


                            Prove d'esame

  1. La prova  d'esame  del  concorso  consiste  in  risposte  ad  un
questionario, articolato in domande a  risposta  sintetica  ovvero  a
scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti
informatici o audiovisivi. Il  questionario  tende  ad  accertare  il
grado di preparazione culturale dei candidati e verte su argomenti di
cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi  della
scuola  media   dell'obbligo,   nonche'   sull'accertamento   di   un
sufficiente livello  di  conoscenza  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, in  linea  con  gli  standard
europei e della lingua straniera scelta dal  candidato,  se  prevista
dal bando.
  2.  La  commissione  stabilisce  preventivamente   i   criteri   di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
  3.  La  durata  della  prova  e'  stabilita  preventivamente  dalla
commissione esaminatrice del concorso, in relazione al  numero  delle
domande da somministrare.
  4.  Il  questionario  da  sottoporre  ai  candidati,   fra   quelli
preventivamente predisposti, viene  scelto  di  volta  in  volta  per
estrazione.
  5. La predisposizione  del  questionario  puo'  essere  affidata  a
qualificati istituti pubblici o privati  e  la  relativa  prova  puo'
essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
  6. La prova  si  intende  superata  se  il  candidato  riporta  una
votazione non inferiore a sei decimi.
  7. La correzione e la valutazione degli  elaborati  possono  essere
effettuate a mezzo di  strumentazione  automatizzata  ed  utilizzando
procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
                               Art. 16


            Formazione ed approvazione della graduatoria

  1. Espletata la prova d'esame, la commissione forma la  graduatoria
di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata  dai
candidati.
  2. Il Direttore generale, dopo avere  riconosciuta  la  regolarita'
del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria  finale
sulla  base  della  votazione  riportata  nella  prova  d'esame   dai
candidati  risultati  idonei  agli   accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali.
  3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto
conto dei titoli di preferenza e  precedenza,  si  sono  classificati
entro il numero dei posti indicati nel bando.
  4. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici
con decreto del Direttore generale.
  5. Il decreto di approvazione della graduatoria e di  dichiarazione
dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
personale del Ministero della giustizia.  Di  tale  pubblicazione  e'
data notizia mediante avviso nella Gazzetta  Ufficiale.  L'avviso  ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Capo III

Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria


                               Art. 17


                      Commissione esaminatrice

  1. La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al  ruolo
dei revisori tecnici, nominata con decreto del Direttore generale, e'
composta da un  presidente  scelto  tra  i  dirigenti  e  da  quattro
funzionari dell'Amministrazione.
  2. Per la prova relativa alla lingua straniera indicata  nel  bando
di  concorso  e  all'informatica,  la  commissione  esaminatrice   e'
integrata da un esperto nelle lingue straniere e  da  un  funzionario
informatico dell'Amministrazione penitenziaria.
  3. Svolge le funzioni di segretario un  funzionario  del  Corpo  di
polizia penitenziaria.
                               Art. 18


                            Prova d'esame

  1. La prova  d'esame  del  concorso  consiste  in  risposte  ad  un
questionario, fornito dall'Amministrazione  anche  mediante  supporti
informatici  o  audiovisivi,  articolato  su  domande   tendenti   ad
accertare il grado di  preparazione  culturale  e  professionale  dei
candidati.
  2. Il questionario puo' essere articolato  in  domande  a  risposta
sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti per il trenta per  cento
su argomenti di cultura generale, per il cinquanta  per  cento  sulle
materie di cui alla allegata tabella 1, attinenti alle  mansioni  del
profilo professionale per il quale si  concorre,  per  il  dieci  per
cento sulla lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate
nel bando di concorso e per il  restante  dieci  per  cento  sull'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse,
in linea con gli standard europei.
  3. Le materie di cultura generale che possono formare  oggetto  del
questionario sono: lingua italiana; storia  d'Italia  a  partire  dal
1861; geografia fisica, politica ed economica dell'Italia; educazione
civica.
  4. La correzione e la valutazione degli  elaborati  possono  essere
effettuate a mezzo di  strumentazione  automatizzata  ed  utilizzando
procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
  5. La prova  si  intende  superata  se  il  candidato  riporta  una
votazione non inferiore a sette decimi.
  6. La predisposizione  del  questionario  puo'  essere  affidata  a
qualificati istituti pubblici o privati  e  la  relativa  prova  puo'
essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
  7.  La  commissione  stabilisce  preventivamente   i   criteri   di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
  8.  La  durata  della  prova  e'  stabilita  preventivamente  dalla
commissione esaminatrice del concorso, in relazione al  numero  delle
domande da somministrare.
  9.  Il  questionario  da  sottoporre  ai  candidati,   fra   quelli
preventivamente predisposti, viene  scelto  di  volta  in  volta  per
estrazione.
                               Art. 19


            Formazione ed approvazione della graduatoria

  1. Espletata la prova d'esame, la commissione redige la graduatoria
di  merito,  secondo  l'indicazione   della   votazione   complessiva
riportata da ciascun candidato.
  2. Il Direttore generale, dopo avere  riconosciuta  la  regolarita'
del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria  finale
sulla  base  della  votazione  riportata  nella  prova  d'esame   dai
candidati  risultati  idonei  agli   accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali.
  3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto
conto dei titoli di preferenza e  precedenza,  si  sono  classificati
entro il numero dei posti indicati nel bando.
  4. I vincitori del concorso sono  nominati  allievi  vice  revisori
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del  Direttore
generale.
  5. Il decreto di approvazione della graduatoria e di  dichiarazione
dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
personale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione  viene
data notizia mediante avviso nella Gazzetta  Ufficiale.  L'avviso  ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Capo IV

Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei periti
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria


                               Art. 20


                      Commissione esaminatrice

  1. La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al  ruolo
dei periti tecnici del Corpo e' nominata con  decreto  del  Direttore
generale.
  2. La commissione e'  composta  da  un  presidente,  scelto  tra  i
funzionari  dell'Amministrazione  con  qualifica  non   inferiore   a
dirigente, e da quattro membri, dei quali due scelti tra i funzionari
dell'Amministrazione e due tra  esperti  nelle  materie  relative  ai
profili   professionali   messi    a    concorso,    anche    esterni
all'Amministrazione.
  3. Per le prove relative alle lingue straniere indicate  nel  bando
di   concorso,    la    commissione    esaminatrice,    limitatamente
all'espletamento delle predette prove, e'  integrata  da  un  esperto
nella lingua straniera prescelta dal candidato.
  4. Svolge le funzioni di segretario un  funzionario  del  Corpo  di
polizia penitenziaria.
                               Art. 21


                            Prove d'esame

  1. Le prove d'esame consistono  in  una  prova  scritta  ed  in  un
colloquio  che  vertono  sulle   materie   attinenti   ai   tipi   di
specializzazione richiesti  dal  bando  di  concorso  e  tendenti  ad
accertare il possesso della preparazione  culturale  e  professionale
necessarie ad assolvere le funzioni  proprie  degli  appartenenti  al
ruolo dei periti tecnici.
  2. Le materie relative ad ogni profilo professionale sono  indicate
nella tabella 1.
  3. L'accertamento della conoscenza della lingua  straniera,  scelta
dal candidato, consiste nella traduzione senza ausilio del dizionario
di un testo ed in una conversazione.
  4. La prova di informatica per l'accesso al ruolo professionale  di
biologo, e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato,
di un livello adeguato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni  informatiche  piu'  diffuse,  in  linea  con  gli
standard europei.
  5. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato  una
votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta.
  6. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del  voto  riportato
nella prova scritta e' portata  a  conoscenza  del  candidato  almeno
venti giorni prima di quello in cui  dovra'  sostenere  il  colloquio
stesso.
  7. Il colloquio non si intende superato  se  il  candidato  non  ha
riportato almeno la votazione di sette decimi.
  8. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio  la  commissione
esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione
del voto da ciascuno riportati che e' affisso nella sede degli esami.
  9. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto  riportato
nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
                               Art. 22


            Formazione ed approvazione delle graduatorie

  1. Espletate le prove d'esame, la commissione forma la  graduatoria
di  merito  finale  secondo  l'ordine  della  votazione   complessiva
riportata dai candidati.
  2. Il Direttore generale, dopo avere  riconosciuta  la  regolarita'
del procedimento, con  proprio  decreto,  approva  tante  graduatorie
finali, quanti sono i profili professionali  previsti  nel  bando  di
concorso, sulla base della votazione riportata  nella  prova  d'esame
dai candidati risultati  idonei  agli  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali.
  3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto
conto dei titoli di preferenza e  precedenza,  si  sono  classificati
entro il numero dei posti indicati nel bando.
  4. I vincitori del  concorso  sono  nominati  allievi  vice  periti
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del  Direttore
generale.
  5. Il decreto di  approvazione  delle  graduatorie  suddette  e  di
dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del  personale  del  Ministero  della  giustizia.  Di  tale
pubblicazione viene  data  notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Capo V

Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei
direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria


                               Art. 23


                      Commissione esaminatrice

  1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso ai  ruoli
dei direttori tecnici, nominata con decreto del  Direttore  generale,
e'  presieduta  da   un   dirigente   generale   dell'Amministrazione
penitenziaria, o da un consigliere di Stato, o  da  un  magistrato  o
avvocato dello Stato di corrispondente  qualifica,  con  funzioni  di
presidente, ed e' composta da:
    a) un dirigente dell'Amministrazione penitenziaria;
    b) tre esperti nelle materie relative  ai  profili  professionali
messi a concorso anche esterni all'Amministrazione.
  2. Per le prove relative alle lingue straniere indicate  nel  bando
di   concorso,    la    commissione    esaminatrice,    limitatamente
all'espletamento delle predette prove, e'  integrata  da  un  esperto
nelle lingue straniere.
  3. Svolge le funzioni di segretario un  funzionario  del  Corpo  di
polizia penitenziaria.
                               Art. 24


                            Prove d'esame

  1. Il  concorso  per  l'accesso  ai  ruoli  dei  direttori  tecnici
consiste in due prove scritte,  della  durata  massima  di  otto  ore
ciascuna,  ed  una  orale.  Le  materie  relative  ad  ogni   profilo
professionale sono indicate nella tabella 1.
  2. L'accertamento della conoscenza della lingua  straniera,  scelta
dal  candidato,  consiste  in  una  traduzione  (senza  ausilio   del
dizionario) di un testo ed in una conversazione.
  3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in
media  una  votazione  non  inferiore  a  ventuno  trentesimi  e  non
inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove  scritte.  La
commissione, qualora abbia attribuito ad uno  dei  due  elaborati  un
punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame
dell'altro.
  4. La prova  orale  di  informatica  e'  diretta  ad  accertare  il
possesso, da parte dei candidati  che  concorrono  per  l'accesso  al
ruolo  di  biologo,  di  un  livello  di  conoscenza  dell'uso  delle
apparecchiature e delle applicazioni  informatiche  piu'  diffuse  in
linea con gli standard europei.
  5. La convocazione alla prova orale,  con  l'indicazione  del  voto
riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del  candidato
almeno venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere la prova
stessa.
  6. La prova orale e' superata se il candidato riporta la  votazione
di almeno ventuno trentesimi.
                               Art. 25


                          Titoli valutabili

  1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli  dei  direttori  tecnici  le
categorie di titoli  da  ammettere  a  valutazione  ed  il  punteggio
massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
    A)  titoli  di  cultura,  ulteriori  a   quelli   richiesti   per
l'ammissione al concorso, fino a punti 9:
      a1) dottorato di ricerca e/o  diploma  di  specializzazione  in
materie attinenti al profilo professionale per il quale il  candidato
concorre;
      a2)  diplomi  di  abilitazione  all'insegnamento   in   materie
attinenti  al  profilo  professionale  per  il  quale  il   candidato
concorre.
    B) titoli professionali, fino a punti 9:
      b1)  l'espletamento  di   incarichi   e   di   servizi   presso
amministrazioni pubbliche o enti di diritto  pubblico  conferiti  con
provvedimento dei competenti organi.
  2. La  valutazione  dei  titoli  viene  effettuata  dopo  le  prove
scritte. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso.
  3. La Commissione esaminatrice, nell'ambito delle categorie di  cui
al comma 1, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione
degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.
  4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna  categoria  di  titoli
sono divisi per il numero  dei  componenti  della  Commissione  ed  i
relativi quozienti, calcolati  al  cinquantesimo,  sono  sommati  tra
loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi  diviso  per  cinque  ed  il
quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce  il  punteggio  di
merito attribuito dalla commissione.
                               Art. 26


            Formazione ed approvazione della graduatoria

  1. La commissione forma le  graduatorie  di  merito.  La  votazione
complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media  dei
voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto  nella  prova
orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
  2. Il Direttore generale, dopo avere  riconosciuta  la  regolarita'
del procedimento,  con  proprio  decreto  approva  tante  graduatorie
quanti sono i profili professionali previsti nel bando  di  concorso,
sulla base della votazione finale riportata dai  candidati  risultati
idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
  3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto
conto dei titoli di preferenza e  precedenza,  si  sono  classificati
entro il numero dei posti indicati nel bando.
  4. I vincitori del concorso sono nominati  allievi  vice  direttori
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del  Direttore
generale.
  5. Il decreto di  approvazione  delle  graduatorie  suddette  e  di
dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del  personale  del  Ministero  della  giustizia.  Di  tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Titolo II

Concorsi interni per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli dei revisori tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria

Capo I

Disposizioni di carattere generale


                               Art. 27


                          Bando di concorso

  1. I concorsi interni  per  titoli  ed  esame  per  l'accesso  alla
qualifica iniziale dei ruoli dei revisori tecnici  sono  indetti  con
decreto  del  Direttore  generale,  da  pubblicare   nel   Bollettino
Ufficiale del personale del Ministero della giustizia, nel quale sono
indicati:
    a) il numero dei posti messi a concorso;
    b) il numero dei posti riservato al personale  con  qualifica  di
assistente capo tecnico;
    c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
    d) il termine e le modalita' di presentazione  delle  domande  di
partecipazione;
    e) le categorie di titoli ammessi a  valutazione  ed  i  punteggi
massimi attribuibili a ciascuna di esse;
    f) le materie oggetto della prova d'esame;
    g) la votazione minima da conseguire nella prova d'esame;
    h) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,
che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso  al
lavoro;
    i) il diario della prova di esame, con l'indicazione della sede o
delle sedi di effettuazione e la ripartizione dei  candidati  tra  le
stesse, ovvero la data della Gazzetta  Ufficiale  nella  quale  sara'
pubblicato il diario della suddetta prova. La pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
                               Art. 28


                Domande di partecipazione ai concorsi

  1. Le domande di partecipazione ai  concorsi  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 28,  redatte  su  carta  libera,  oppure  compilate  su
modello predisposto dall'Amministrazione, sono dirette alla Direzione
generale  del  personale  e  della  formazione   dell'Amministrazione
penitenziaria.
  2. Nelle domande i candidati dichiarano il possesso del  titolo  di
studio richiesto, l'Istituto che  lo  ha  rilasciato  e  la  data  di
conseguimento.
  3. I candidati non esclusi dal concorso per difetto  dei  requisiti
sono  sottoposti  esclusivamente   all'accertamento   dei   requisiti
psico-fisici  ed  attitudinali   specificamente   previsti   per   il
conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio
e per impieghi speciali.
  4. In  relazione  alle  esigenze  organizzative,  l'Amministrazione
stabilisce le modalita' e i tempi della convocazione  dei  dipendenti
agli accertamenti di cui al comma 3.
                               Art. 29


                              Requisiti

  1. Al  concorso  sono  ammessi  gli  appartenenti  al  ruolo  degli
operatori tecnici in possesso dei titoli previsti  per  l'accesso  al
ruolo al quale si concorre,  che  abbiano  compiuto  al  31  dicembre
dell'anno al quale si riferisce il concorso quattro anni di effettivo
servizio nel ruolo degli operatori tecnici e  non  abbiano  riportato
nei due  anni  precedenti  sanzioni  disciplinari  piu'  gravi  della
deplorazione.
  2. Il trenta per cento dei posti  e'  riservato  al  personale  con
qualifica di assistente capo tecnico.
                               Art. 30


                       Esclusione dai concorsi

  1. I requisiti per la partecipazione al concorso interno per titoli
ed esame per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei revisori
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, devono  essere  posseduti
alla data  del  31  dicembre  dell'anno  al  quale  si  riferisce  il
concorso.
  2. Fermo il disposto dell'articolo 94 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  e'  altresi'  escluso  dal
concorso a norma dell'art. 93  del  decreto  legislativo  citato,  il
personale sospeso cautelarmente dal servizio.
  3. L'esclusione dal concorso per difetto dei  requisiti  prescritti
e'  disposta,  in  qualsiasi  momento,  con  decreto  del   Direttore
generale.
  4. La mancata presentazione dei candidati nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora  stabiliti  per  sostenere   la   prova   d'esame   comporta
l'esclusione dal concorso dei medesimi.
                               Art. 31


                      Commissione esaminatrice

  1. La Commissione esaminatrice del concorso e' composta e  nominata
secondo quanto previsto dall'articolo 17.
                               Art. 32


                            Prove d'esame

  1. La prova a carattere professionale consiste  in  un  esperimento
pratico diretto ad accertare la capacita' tecnica e professionale del
candidato attraverso l'esecuzione di compiti attinenti alle  mansioni
del  profilo  professionale,  ovvero  in  un  questionario,   fornito
dall'Amministrazione   anche   mediante   supporti   informatici    o
audiovisivi, articolato in  domande  a  risposta  a  scelta  multipla
tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale.
  2. La predisposizione  del  questionario  puo'  essere  affidata  a
qualificati istituti pubblici o privati  e  la  relativa  prova  puo'
essere  gestita  con  l'ausilio   di   societa'   specializzate.   Il
questionario da sottoporre ai candidati, fra  quelli  preventivamente
predisposti, viene scelto  di  volta  in  volta  per  estrazione.  La
correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate
a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o
apparecchiature a lettura ottica. La durata della prova, i criteri di
valutazione  e  di  attribuzione   del   punteggio   sono   stabiliti
preventivamente dalla commissione esaminatrice. I  candidati  possono
essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in
una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo  il  calendario  fissato
dall'Amministrazione.
  3. La prova  si  intende  superata  se  il  candidato  riporta  una
votazione non inferiore a sette decimi.
                               Art. 33


                          Titoli valutabili

  1. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed  il
punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come
segue:
    a)  rapporti  informativi  e  giudizi  complessivi  del  triennio
anteriore, fino a punti 21;
    b) qualita' delle funzioni  svolte  con  particolare  riferimento
alla specifica competenza professionale dimostrata  ed  al  grado  di
responsabilita' assunta, fino a punti 12;
    c)  incarichi  e  servizi  speciali   conferiti   con   specifico
provvedimento  dell'Amministrazione,  che  comportino  un   rilevante
aggravio  di  lavoro  e  presuppongano  una  particolare   competenza
professionale, fino a punti 8;
    d)  titoli  attinenti  alla  formazione  ed  al   perfezionamento
professionale del candidato, fino a punti 6.
  Rientrano in tale categoria i  corsi  professionali  frequentati  e
superati, con esclusione dei  seminari  e  dei  corsi  di  formazione
obbligatori, in materie attinenti al settore tecnico di appartenenza,
nonche' gli altri corsi teorici o pratici che siano, a giudizio della
Commissione, idonei a potenziare le  capacita'  tecnico-professionali
ovvero operative del candidato stesso. Rientrano,  inoltre,  in  tale
categoria i titoli di studio e le abilitazioni professionali  purche'
inerenti al profilo professionale per cui si partecipa;
    e) lavori originali elaborati per il servizio, fino a punti 6.
  Sono da considerare lavori  originali  elaborati  per  il  servizio
quelli che  il  candidato  ha  svolto  nell'esercizio  delle  proprie
attribuzioni     o     per     speciale     incarico     conferitogli
dall'amministrazione  di  appartenenza  e  che  vertono  su  problemi
tecnici ovvero su  questioni  di  particolare  rilievo  attinenti  al
profilo professionale di appartenenza;
    f) speciali riconoscimenti, fino a punti 4;
    g) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 14.
  2. Nell'ambito delle suddette categorie la Commissione esaminatrice
determina i  titoli  valutabili  ed  i  criteri  di  massima  per  la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
  3. La Commissione  esaminatrice  annota  i  titoli  valutati  ed  i
relativi punteggi su  apposite  schede  individuali  sottoscritte  da
tutti i componenti  ed  allegate  ai  verbali  del  concorso  di  cui
costituiscono parte integrante.
  4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna  categoria  di  titoli
sono divisi per il numero  dei  componenti  della  Commissione  ed  i
relativi quozienti, calcolati  al  cinquantesimo,  sono  sommati  tra
loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi  diviso  per  cinque  ed  il
quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce  il  punteggio  di
merito attribuito dalla commissione.
  5. La valutazione dei titoli viene effettuata dopo la prova d'esame
e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
                               Art. 34


            Formazione ed approvazione della graduatoria

  1. La valutazione complessiva di ciascun candidato  e'  data  dalla
somma della votazione riportata nella prova d'esame e  del  punteggio
attribuito ai titoli.
  2. A parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine,  la  qualifica,
l'anzianita' nella qualifica, l'ordine di ruolo.
  3. Al termine  del  concorso  il  Direttore  generale,  dopo  avere
riconosciuta la regolarita' del procedimento,  con  proprio  decreto,
approva la graduatoria finale  sulla  base  del  punteggio  derivante
dalla somma di cui al comma 1.
  4. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto
conto della riserva di cui all'articolo 28, comma  1,  lett.  b),  si
sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando.
  5. I vincitori del concorso sono  nominati  allievi  vice  revisori
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del  Direttore
generale.
  6. Il  decreto  di  approvazione  della  graduatoria  finale  e  di
dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico e'  pubblicato  sul
Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della giustizia.  Di
tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella  Gazzetta
Ufficiale. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Titolo III

Disposizioni finali e di rinvio


                               Art. 35


                   Disposizioni finali e di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.  443,  e  le
disposizioni del decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni, in quanto compatibili.
  2. Il presente decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 ottobre 2013

                                          Il Ministro della giustizia
                                                   Cancellieri       

Il Ministro per la pubblica
      amministrazione
   e la semplificazione
          D'Alia

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri


Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2013
Giustizia, registro n. 8 foglio n. 355

                                                            Tabella 1

                               (di cui agli articoli 10, 18, 21 e 24)

                          Materie di esame

A) Ruolo dei Direttori tecnici
  A1) Profilo professionale Biologo
    1^ prova scritta: fondamenti di biologia molecolare e di genetica
umana.
    2^ prova scritta: tecniche di analisi del DNA e sue  applicazioni
forensi.
    Prova orale:
      materie delle prove scritte
      ordinamento penitenziario
      diritto pubblico
      elementi  di  diritto  e  procedura  penale   con   particolare
riferimento alla prova penale scientifica
      norme sullo stato giuridico degli  appartenenti  ai  ruoli  del
personale della Polizia penitenziaria
      elementi di informatica
      lingua inglese,  francese,  tedesco,  spagnolo  (a  scelta  del
candidato).
  A2) Profilo professionale Informatico
    1^  prova   scritta:   sistemi   operativi;   infrastrutture   di
comunicazioni integrate; infrastrutture  elaborative;  infrastrutture
applicative; linguaggi e metodi di sviluppo software; Web e internet;
security;
    2^ prova scritta:  tecniche  di  produzione  ed  elaborazione  di
documenti progettuali;  tecniche  di  gestione  e  pianificazione  di
progetto
    Prova orale:
      materie delle prove scritte
      ordinamento penitenziario
      diritto pubblico
      elementi  di  diritto  e  procedura  penale   con   particolare
riferimento alla prova penale scientifica
      norme sullo stato giuridico degli  appartenenti  ai  ruoli  del
personale della Polizia penitenziaria
      lingua  straniera:  inglese,  francese,  tedesco,  spagnolo,  a
scelta del candidato.
B) Ruolo dei Periti tecnici
  B1) Profilo professionale Biologo:
    Prova scritta: biologia, microbiologia, chimica biologica
    Prova orale:
      materie della prove scritta
      ordinamento penitenziario
      elementi di diritto pubblico
      elementi  di  diritto  e  procedura  penale   con   particolare
riferimento alla prova penale scientifica
      norme sullo stato giuridico degli  appartenenti  ai  ruoli  del
personale della Polizia penitenziaria
      elementi di informatica
      lingua  straniera:  inglese,  francese,  tedesco,  spagnolo,  a
scelta del candidato.
  B2) Profilo professionale Informatico:
    Prova scritta: elementi di informatica; architettura dei  sistemi
di elaborazione; sistemi operativi; reti di elaboratori e  protocolli
di comunicazione; linguaggi di programmazione; basi di dati; concetti
di  sicurezza  e  protezione  logica  dei  dati  e   dei   programmi,
crittografia dei dati e firma digitale.
    Prova orale:
      materie della prove scritta
      ordinamento penitenziario
      elementi di diritto pubblico
      elementi  di  diritto  e  procedura  penale   con   particolare
riferimento alla prova penale scientifica
      norme sullo stato giuridico degli  appartenenti  ai  ruoli  del
personale della Polizia penitenziaria
      lingua  straniera:  inglese,  francese,  tedesco,  spagnolo,  a
scelta del candidato.
C) Ruolo dei Revisori tecnici
    Prova d'esame:
      cultura generale
      nozioni di biologia forense
      nozioni di ordinamento penitenziario
      nozioni di diritto pubblico
      nozioni di diritto e procedura penale
      elementi di informatica
      lingua  straniera:  inglese,  francese,  tedesco,  spagnolo,  a
scelta del candidato.
D) Ruolo degli Operatori tecnici
    Prova d'esame:
      cultura generale
      nozioni di informatica
      lingua  straniera:  inglese,  francese,  tedesco,  spagnolo,  a
scelta del candidato e se prevista nel bando di concorso.
                                                            Tabella 2

                                           (ai sensi dell'articolo 3)

Cause di non idoneita' per  l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  per
  l'accesso ai ruoli tecnici  del  personale  del  Corpo  di  polizia
  penitenziaria.

    1. Le sindromi da immunodeficienza croniche e loro complicanze.
    2. Le infermita' e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose
visibili:
      a) le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute  e
degli annessi, estese o gravi o che, per sede o  natura,  determinino
alterazioni funzionali o fisiognomiche;
      b) tatuaggi sulle parti del corpo non coperte  dall'uniforme  o
quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti  o  per  il  loro
contenuto siano indice di personalita' abnorme.
    3. Le infermita' ed imperfezioni degli organi del capo:
      a) alterazioni morfologiche congenite o  acquisite  delle  ossa
del cranio che determinano deformita' o disturbi funzionali;
      b) le  malformazioni  e  malattie  della  bocca,  ad  incidenza
funzionale ed estetica in particolare le malocclusioni  dentarie  con
alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia  del  volto;
disfonie;
      c) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o  gli  esiti
di lesioni delle palpebre e delle ciglia, delle ghiandole e delle vie
lacrimali, dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi,  anche  se
limitate a un solo occhio, quando siano causa di disturbi funzionali;
disturbi della motilita' dei muscoli oculari estrinseci; il  glaucoma
e  le   disfunzioni   dell'idrodinamica   endoculare   potenzialmente
glaucomatogene;  l'emeralopia;  retinopatie  degenerative;  esiti  di
interventi per correzione delle ametropie comportanti  deficit  della
capacita' visiva;
      d) stenosi e poliposi nasale  anche  monolaterale;  sinusopatie
croniche;
      e) le  malformazioni  ed  alterazioni  congenite  ed  acquisite
dell'orecchio esterno, dell'orecchio  medio,  dell'orecchio  interno,
quando siano deturpanti o causa di disturbi funzionali;  otite  media
purulenta  cronica  anche   se   non   complicata   e   monolaterale;
perforazione timpanica; ipoacusie  monolaterali  permanenti  con  una
soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz
superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con un soglia
audiometrica media sulle frequenze 500  -  1000  -  2000  -  4000  Hz
superiore a 30  decibel  dall'orecchio  che  sente  di  meno,  oppure
superiore a 45 decibel come somma dei due lati  (perdita  percentuale
totale biauricolare superiore al  20%);  deficit  uditivi  da  trauma
acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz superiore a  50
decibel  (trauma  acustico  lieve   secondo   Klochoff);   tonsilliti
croniche; le malformazioni e le alterazioni acquisite della  faringe,
della laringe  e  della  trachea,  quando  siano  causa  di  disturbi
funzionali.
    4. Le infermita' dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche  e
malattie croniche pleuropolmonari; asma bronchiale;  cisti  o  tumori
polmonari; segni radiologici di  malattie  tubercolari  dell'apparato
pleuropolmonare in atto o  pregresse,  qualora  gli  esiti  siano  di
sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in fase aclinica o di
devianza  ematochimica;  dismorfismi  della   gabbia   toracica   con
alterazioni funzionali respiratorie.
    5.    Le     infermita'     ed     imperfezioni     dell'apparato
cardio-circolatorio:
      a) malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio;
      b) disturbi del  ritmo  e  della  conduzione  dello  stimolo  a
possibile incidenza sulla emodinamica. Ipertensione arteriosa;
      c) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;
      d) le altre patologie delle arterie, dei capillari, dei vasi  e
dei gangli linfatici e i loro esiti a rilevanza trofica e funzionale,
varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose.
    6.  Le  infermita'  ed  imperfezioni  dell'apparato  digerente  e
dell'addome:
      a) le malformazioni e le malattie croniche  delle  ghiandole  e
dei dotti salivari che producono disturbi funzionali;
      b) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i
loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas
e del peritoneo che, per natura,  sede  e  grado  producano  disturbi
funzionali;
      c) le ernie viscerali;
      d) la splenectomia a possibile incidenza sulla crasi ematica.
    7. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e
muscolare: le patologie ed i loro esiti, anche di natura  traumatica,
dell'apparato   scheletrico,    dei    muscoli,    delle    strutture
capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse  sinoviali
causa di dismorfismi o alterazioni della meccanica articolare.
    8. Le imperfezioni ed infermita' dell'apparato neuro-psichico:
      a)  patologie  neurologiche:  patologie  del  sistema   nervoso
centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale,
epilessia anche pregressa, miopatie a rilevante impegno funzionale;
      b) disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche
generali. Disturbi d'ansia attuali o pregressi; disturbi  somatoformi
e  da  conversione  attuali  o  pregressi;  disturbi  fittizi  e   da
simulazione attuali  o  pregressi;  schizofrenia  ed  altri  disturbi
psicotici  attuali  o  pregressi;  disturbi  dell'umore   attuali   o
pregressi;  disturbi  dissociativi  attuali  o  pregressi;   disturbi
sessuali e disturbi dell'identita' di  genere  attuali  o  pregressi;
disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi  da
tic; disturbi  dell'adattamento;  problemi  relazionali  a  rilevanza
clinica; disturbi  di  personalita';  disturbi  del  controllo  degli
impulsi attuali  o  pregressi;  disturbi  della  condotta  alimentare
attuali o pregressi.
    9. Uso anche saltuario  o  occasionale  di  sostanze  psicoattive
(droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi.
    10. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale:  le
malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene,
della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa
di alterazioni funzionali,  le  malformazioni,  le  malposizioni,  le
patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile
che sono causa di rilevante alterazione funzionale.
    11. Le malattie  del  sangue,  degli  organi  emopoietici  e  del
sistema reticolo-istiocitario congenite o acquisite  di  apprezzabile
entita'.
    12. Le sindromi dipendenti da alterata funzione  delle  ghiandole
endocrine.
    13. Neoplasie:
      a) i tumori maligni (ad evoluzione incerta o sfavorevole);
      b) i tumori benigni ed i loro esiti quando  per  sede,  volume,
estensione  o  numero  siano  deturpanti  o   producano   alterazioni
strutturali o funzionali.
    14. Le malattie da agenti infettivi e da parassiti:  le  malattie
da agenti infettivi e da parassiti ed i loro esiti che siano causa di
disturbi funzionali oppure siano accompagnate da grave e  persistente
compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica e  che
abbiano caratteristiche di cronicita' o di evolutivita'.
    15. Altre cause di non idoneita': il complesso di imperfezioni  o
infermita' che,  specificate  o  non  nell'elenco,  non  raggiungono,
considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneita' ma
che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo
al servizio nella Polizia penitenziaria.
                                                            Tabella 3

                                           (ai sensi dell'articolo 4)

Requisiti attitudinali dei candidati ai  concorsi  per  l'accesso  ai
  ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

    1. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso  ai  ruoli
degli operatori tecnici e dei revisori tecnici:
      a)  una  evoluzione   globale   che   esprima   una   sintonica
integrazione della personalita',  con  riferimento  alla  maturazione
globale, all'esperienza di vita, alla stima di se'  ed  al  senso  di
responsabilita';
      b) una stabilita' emotiva che consenta di contenere le  proprie
reazioni emotivo-comportamentali mantenendo una  adeguata  efficienza
operativa anche in circostanze ansiogene;
      c) delle facolta'  intellettive  che  favoriscano  un  positivo
impegno in compiti  prevalentemente  dinamico-pratici  che  implicano
anche capacita' di osservazione, attenzione e memorizzazione;
      d) un comportamento  sociale  che  evidenzi  una  capacita'  di
stabilire rapporti soddisfacenti con  l'ambiente  di  lavoro,  tenuto
conto dell'adattabilita', della predisposizione  al  gruppo  e  della
motivazione.
    2. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso  al  ruolo
dei periti tecnici:
      a) una  evoluzione  globale  contraddistinta  da  una  adeguata
capacita' di impegnarsi con continuita' assumendo  all'occorrenza,  e
nei limiti consentiti, responsabili iniziative e decisioni;
      b) una stabilita' emotiva che esprima  una  adeguata  sicurezza
interiore     favorita     da     un     funzionale     autocontrollo
emotivo-comportamentale;
      c) delle facolta'  intellettive  che  consentano  di  risolvere
problemi di modesta complessita' con soluzioni che denotino capacita'
di osservazione nonche' adeguati poteri mnemonici ed attentivi;
      d)  un  comportamento  sociale  connotato   da   una   adeguata
disinvoltura e dalla disposizione ad assumere  ruoli  di  gestione  e
coordinazione nell'ambito del gruppo, tenuto conto della  motivazione
al lavoro e dello spirito di adattamento.
    3. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso  ai  ruoli
dei direttori tecnici:
      a)   una   evoluzione   globale   intesa   come    personalita'
armonicamente integrata, caratterizzata  da  uno  spiccato  senso  di
responsabilita', adeguata esperienza di vita, capacita'  direttiva  e
decisionale;
      b) una stabilita' emotiva contraddistinta  da  una  fiducia  in
se',  equilibrio  nel  tono  dell'umore  e  autodominio   dinanzi   a
difficolta' ansiogene;
      c) delle  facolta'  intellettive  che  consentano  di  valutare
criticamente i problemi e di elaborare idonee  strategie  risolutive;
una capacita' ideativa sostenuta da adeguati poteri di sintesi  e  di
giudizio;
      d)  un  comportamento  sociale   connotato   da   spigliatezza,
capacita' nel gestire i rapporti  interpersonali  e  disposizione  ad
assumere posizioni di rilievo nell'ottica di  un  funzionale  impegno
lavorativo del personale dell'ufficio.

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