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domenica 24 novembre 2013

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CONCORSO Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 32 unita' di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell'area funzionale III - fascia economica iniziale F1 - profilo professionale ingegnere-architetto. (GU n.92 del 22-11-2013)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CONCORSO

Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per l'assunzione di  32
  unita' di personale da inquadrare a tempo  pieno  ed  indeterminato
  nell'area funzionale III - fascia economica iniziale F1  -  profilo
  professionale ingegnere-architetto.
(GU n.92 del 22-11-2013) 

                        IL DIRETTORE GENERALE
               PER GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a  favore
dei privi di vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle   pubbliche   amministrazioni   e
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Visto il decreto del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  28  novembre  2000  contenente   la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
    Ritenuto di dover precisare che si intende:
      per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata  non
inferiore  a  quattro  anni,  conseguito  secondo   gli   ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
      per laurea (L) il titolo accademico di durata triennale;
      per laurea specialistica (LS) il titolo accademico,  di  durata
normale di  due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di  durata
triennale, ora denominata laurea magistrale (LM) ai  sensi  dell'art.
3, comma 1, lettera B), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.
270;
    Visto il decreto 5  maggio  2004  del  Ministero  dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca  con  il  quale  e'  stata  disposta
l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL)  secondo  il  preesistente
ordinamento alle nuove classi delle  lauree  specialistiche  (LS)  ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
    Visto  il  decreto  22  ottobre  2004,  n.  270   del   Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca contenente modifiche
al regolamento di cui al decreto 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,  recante  il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   norme    generali    e
sull'ordinamento  del  lavoro   alle   dipendenze   delle   pubbliche
amministrazioni;
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per  disciplinare
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professione, a norma dell'art. 3, comma 1, della  legge  14  novembre
2000, n. 331, con particolare riferimento agli articoli 18 e 26;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  recante  il  codice  in  materia  di
protezione di dati personali;
    Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  «Codice
dell'Amministrazione digitale»;
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n.  211,  relativo  alla   riorganizzazione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti;
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
    Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1  (in  supplemento
ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  19
del 24 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo
2012, n. 27 recante: «Disposizioni urgenti  per  la  concorrenza,  lo
sviluppo  delle  infrastrutture  e  la   competitivita'».   (Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 - supplemento ordinario n.  53)  ed
in particolare l'art. 55, comma 1-ter  con  il  quale  «il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, anche in  deroga
alle normativa vigente, all'assunzione a tempo  indeterminato  di  32
unita'  di  personale  al  fine  di   svolgere   le   necessarie   ed
indifferibili attivita' di vigilanza e controllo delle  grandi  dighe
nonche' per l'attivita' di controllo delle  opere  di  derivazione  a
valle e delle condotte forzate»;
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5  (in  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  33  del  9
febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012,
n. 35, recante: «Disposizioni urgenti in materia di'  semplificazione
e di' sviluppo»;
    Visto il decreto-legge 7  maggio  2012,  n.  52,  convertito  con
modificazioni e integrazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
    Visto l'art. 25, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  che,   ai   fini
dell'applicazione della normativa speciale costituita  dall'art.  55,
comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  ha  stabilito
l'incremento del  numero  corrispondente  di  posti  della  dotazione
organica del personale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
    Ritenuto di procedere, nell'ambito dell'autorizzazione di cui  al
citato art. 55, comma  1-ter,  all'indizione  di  un  concorso  unico
pubblico, per titoli ed esami,  per  l'assunzione  di  32  unita'  di
personale - ingegneri - a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare
nella  terza  area   funzionale,   fascia   economica   F1,   profilo
professionale di ingegnere-architetto;
    Considerato  che  le  predette  32  unita'  di   personale   sono
destinate, ai sensi dell'art. 55, comma 1-ter della  legge  24  marzo
2012, n. 27 a svolgere i compiti di vigilanza e controllo  attribuiti
dalla normativa speciale di settore alla Direzione  generale  per  le
dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche di  questo  Ministero
ed  agli  uffici  tecnici  per  le  dighe  da   essa   funzionalmente
dipendenti;
    Considerato che  detta  attivita'  concerne  la  vigilanza  e  il
controllo sull'esercizio delle grandi dighe  e  delle  infrastrutture
connesse, l'approvazione tecnica dei progetti e  il  controllo  della
costruzione e manutenzione  delle  opere,  nonche'  la  rivalutazione
delle loro condizioni di sicurezza sismica ed idraulica;
    Considerato che per tale attivita'  professionale  specialistica,
altamente qualificata in relazione  alle  competenze  indicate  nelle
premesse, e' indispensabile avvalersi di 32 tecnici  in  possesso  di
laurea con percorso quinquennale in specifici settori dell'ingegneria
civile e ambientale, abilitati  all'esercizio  della  professione  di
ingegnere con iscrizione al relativo albo,  esulando  tali  attivita'
dalle competenze professionali di tecnici aventi titoli di  studio  e
abilitazione diversi da quelli richiesti;
    Considerato che le materie di esame sono di natura  specialistica
stante la disciplina speciale tecnica e amministrativa che regola  il
settore delle grandi dighe;
    Ritenuto che per  le  esigenze  sopraindicate  non  e'  possibile
attingere a graduatorie in corso di validita', essendo tuttora valida
la sola graduatoria del concorso speciale  «RIPAM  Abruzzo»,  bandito
con avviso pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'1l  settembre
2012, che prevede, per il profilo professionale  predetto,  requisiti
di ammissione e titoli di studio  diversi  da  quelli  richiesti  dal
presente bando nonche' prove selettive su materie non attinenti  alla
professionalita' qui richiesta per lo svolgimento delle  mansioni  da
svolgere;
    Visti i Contratti collettivi nazionali  di  lavoro  del  comparto
Ministeri;
    Visto  il  vigente  Contratto  integrativo  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti;
    Esperiti gli adempimenti previsti dall'art.  34-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                              Decreta:


                               Art. 1


                          Posti a concorso


    1. E' indetto un concorso pubblico unico, per titoli ed esami, da
svolgersi in Roma, per l'assunzione di  32  unita'  di  personale  da
inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell'Area  funzionale  III,
fascia    economica    iniziale     F1,     profilo     professionale
ingegnere-architetto,    nell'organico    del     Ministero     delle
infrastrutture e dei  trasporti,  per  le  esigenze  della  Direzione
generale per le dighe, le infrastrutture  idriche  ed  elettriche  da
assegnare presso le seguenti sedi:
    quattro posti sede di lavoro Torino (presso l'Ufficio tecnico per
le dighe di Torino);
    quattro posti sede di lavoro Milano (presso l'Ufficio tecnico per
le dighe di Milano);
    quattro posti sede di lavoro Venezia  (presso  l'Ufficio  tecnico
per le dighe di Venezia);
    due posti sede di lavoro Firenze (presso l'Ufficio tecnico per le
dighe di Firenze);
    due posti sede di lavoro Perugia (presso l'Ufficio tecnico per le
dighe di Perugia);
    quattro posti sede di lavoro Napoli (presso l'Ufficio tecnico per
le dighe di Napoli);
    due posti sede di lavoro Cagliari (presso l'Ufficio  tecnico  per
le dighe di Cagliari);
    dieci posti sede di lavoro Roma (presso la Direzione generale per
le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche).
    2. E' prevista ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, la riserva del cinque per cento dei posti messi
a concorso a favore del personale interno, appartenente  all'organico
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in  possesso  dei
requisiti previsti per l'accesso dall'esterno.
    3. Sono previste, ove applicabili, le riserve di  posti  indicate
dalla legge 12  marzo  1999,  n.  68,  quelle  indicate  dal  decreto
legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni  e
in favore dei militari di truppa delle forze armate, congedati  senza
demerito, di cui all'art. 1014, comma 3, del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66 nonche' in favore degli ufficiali di complemento in
ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata congedati  senza
demerito  di  cui  all'art.  678,  comma  9,  del  medesimo   decreto
legislativo, ove in possesso dei requisiti di ammissione al  concorso
di cui all'art. 2 del presente bando.
    4. Le riserve di posti non possono superare  complessivamente  la
meta' dei posti messi a concorso.
    5. I posti  riservati,  che  non  dovessero  essere  coperti  per
mancanza di aventi  titolo,  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che
abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
    6. Coloro che intenderanno avvalersi delle riserve  indicate  nel
presente articolo, oppure che  risulteranno  essere  in  possesso  di
titoli di precedenza e/o preferenza previsti dalla normativa  vigente
dovranno farne espressa  dichiarazione,  pena  la  mancata  presa  in
considerazione del relativo titolo, nella domanda  di  partecipazione
al concorso.
    7. Si terra', altresi',  conto  delle  preferenze  a  parita'  di
merito  previste  dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  n.  487/1994  citato  nelle  premesse,  graduate  secondo
l'ordine stabilito dalla norma citata. In caso di  ulteriore  parita'
sara' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
                               Art. 2


                       Requisiti di ammissione


    1. Al  concorso  saranno  ammessi,  a  domanda,  i  candidati  in
possesso dei seguenti requisiti alla data  di  scadenza  del  termine
previsto   per   la   presentazione   della   relativa   domanda   di
partecipazione al concorso:
      a) laurea magistrale in ingegneria civile o ingegneria edile  o
ingegneria  dei  sistemi  edilizi  o  ingegneria  della  sicurezza  o
ingegneria per l'ambiente ed il territorio - classi LM23, LM4,  LM24,
LM26 e LM35; ovvero  laurea  specialistica  in  ingegneria  civile  o
ingegneria edile o ingegneria  per  l'ambiente  ed  il  territorio  -
classi 28S, 4S e 38S; ovvero diploma di laurea  quinquennale  secondo
il previgente ordinamento in ingegneria civile o ingegneria  edile  o
ingegneria per l'ambiente ed il territorio.
    I  titoli  accademici  rilasciati  dalle  universita'   straniere
saranno considerati utili purche' riconosciuti equiparati alle lauree
suddette, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165. A  tal  fine,  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso devono  essere  presentati,  a  pena  di  esclusione,  copia
dell'istanza di equiparazione  del  titolo  di  studio  rivolta  alle
amministrazioni competenti. Le equiparazioni devono  sussistere  alla
data di scadenza per la presentazione della domanda;
    b) abilitazione all'esercizio della professione di' ingegnere  ed
iscrizione all'albo professionale degli ingegneri;
    c) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
    d) godimento  dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza;
    e)  idoneita'  fisica  all'impiego,   sia   presso   gli   uffici
dell'amministrazione che per le attivita' di  ispezione  e  controllo
sulle dighe ed opere di derivazione nonche' sulle  condotte  forzate,
anche con caratteristiche di disagio.
    L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso;
      f) posizione regolare nei confronti  degli  obblighi  militari,
per i cittadini soggetti agli obblighi di leva.
    Non potranno essere ammessi al concorso coloro che:
    siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
    siano stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
    siano stati  dichiarati  decaduti  o  licenziati  da  un  impiego
statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo  unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
    siano interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza;
    abbiano riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto
di lavoro o di impiego ai sensi  dell'art.  32-quinquies  del  codice
penale;
    siano incompatibili, ai sensi della  normativa  vigente,  con  lo
status di dipendente pubblico.
    2. L'ammissione alle prove concorsuali avverra' con la piu' ampia
riserva  di  successivo  accertamento  del  possesso  dei   requisiti
prescritti.
    3. In ogni momento della procedura, con  provvedimento  motivato,
potra' essere disposta l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei
requisiti prescritti.
    4. I requisiti prescritti dal presente articolo  dovranno  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
                               Art. 3


    Presentazione delle domande - Termini, contenuti e modalita'.


    1.  Per  la  presentazione  della  domanda  il  candidato  dovra'
accedere al sito istituzionale del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti: www.mit.gov.it, ove e' presente, nel riquadro centrale
«news» dell'home page, il link per accedere al modulo di domanda;  in
alternativa,    il    candidato    potra'    accedere    al     sito:
concorsodighe.mit.gov.it  ove  e'  presente   il   modulo   predetto,
parimenti da compilare.
    Dopo aver compilato il modulo  di  partecipazione,  il  candidato
dovra':
      a) verificare la  correttezza  dei  dati  inseriti  (il  modulo
consente la modifica dei dati in caso di errori, omissioni ecc.);
      b) procedere all'invio (mediante l'apposito comando);
      c) salvare il file generato in formato pdf (la stampa del  file
medesimo e' un'operazione consigliata ma non obbligatoria),
inviare  dal  proprio  indirizzo  personale  di   posta   elettronica
certificata  (PEC),   una   e-mail   al   seguente   indirizzo   PEC:
concorsi-div2@pec.mit.gov.it nella quale  dovra',  obbligatoriamente,
essere allegato il file in formato pdf precedentemente salvato  (vedi
punto c); nella e-mail, alla voce «oggetto», dovra' essere  riportato
il codice indicato nella prima riga del file pdf piu' volte citato.
    La compilazione on-line e l'invio  della  domanda  esclusivamente
tramite PEC devono essere effettuati entro le ore 24  del  trentesimo
giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed  esami».  Allo
scadere del termine utile  per  la  presentazione  della  domanda  il
sistema  non  permettera'  piu'  l'accesso  e  l'invio   del   modulo
elettronico.
    2. La ricezione dell'istanza verra' attestata, in automatico,  da
apposita ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che il candidato
dovra' stampare e presentare all'atto dell'identificazione il  giorno
della  prova  preselettiva  o  della  prima  prova  scritta  ove   la
preselezione non abbia luogo. In  tale  sede,  i  candidati  dovranno
sottoscrivere la predetta  ricevuta  e  la  firma  cosi'  apposta  ha
validita' anche come sottoscrizione delle  dichiarazioni  sostitutive
contenute nella domanda.
    Alla domanda dovra' essere allegato, a pena  di  nullita',  copia
del documento di riconoscimento del candidato, in corso di validita',
ai sensi dell'art. 38, comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000.
    3. La comunicazione di eventuali cambiamenti dei «Dati domicilio»
indicati nella domanda, verificatosi dopo la scadenza dei termini per
l'iscrizione alla procedura concorsuale,  dovra'  pervenire,  con  le
stesse modalita' di cui al precedente comma 1.
    4. La domanda inviata a mezzo PEC e'  considerata  equivalente  a
quella sottoscritta con firma autografa, ai sensi dell'art. 65, comma
2, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005.
    5. Nella domanda di partecipazione il candidato, sotto la propria
responsabilita', dovra'  dichiarare,  come  indicato  nel  modulo  in
formato elettronico:
    a) cognome e nome;
    b) il luogo e la data di nascita;
    c) il codice fiscale (se cittadino italiano);
    d) la residenza, con l'indicazione della via, del numero  civico,
del comune, della provincia, del codice di avviamento postale e dello
Stato;
    e) il domicilio o recapito  (con  l'indicazione  di  via,  numero
civico, comune, provincia, c.a.p., Stato) presso il quale indirizzare
le eventuali comunicazioni relative al concorso corredato  di  e-mail
(P.E.C.);
    f) recapiti telefonici;
    g) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero,  per
i soggetti appartenenti agli Stati  membri  dell'Unione  europea,  di
essere in possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza;
    h) il godimento dei diritti civili e politici;
    i) di  non  avere  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti penali pendenti, ovvero le condanne penali riportate  ed
i procedimenti penali eventualmente pendenti, anche all'estero;
    j) il possesso del titolo di studio  richiesto  dall'art.  2  del
presente bando, con  l'esatta  indicazione  della  durata,  dell'anno
accademico e dell'istituto universitario  e  dello  Stato  presso  il
quale e' stato conseguito entro e non oltre la  scadenza  del  bando,
con indicazione del voto di laurea;
    k) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della  professione
di  ingegnere  e   dell'iscrizione   all'albo   professionale   degli
ingegneri;
    l) gli eventuali servizi prestati nello  stesso  profilo  per  il
quale concorre presso pubbliche amministrazioni indicando se a  tempo
indeterminato o a tempo  determinato  nonche'  le  decorrenze  ed  il
numero complessivo di mesi secondo  quanto  indicato  nel  successivo
art. 10, punto 2;
    m) i titoli professionali posseduti di cui all'art. 10,  punto  3
del presente bando;
    n) le cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego, con esplicita dichiarazione:
        di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego,
presso una pubblica amministrazione,  per  persistente  insufficiente
rendimento;
        di non essere stato dichiarato decaduto o  licenziato  da  un
impiego statale ai sensi dell'art. 127,  comma  1,  lettera  d),  del
testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  per  averlo
conseguito mediante la produzione di documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile;
        di non avere riportato la pena accessoria dell'estinzione del
rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art.  32-quinquies  del
codice penale;
        di non essere incompatibile, in base alla normativa  vigente,
con lo status di dipendente pubblico;
        di non essere interdetto dai pubblici  uffici  a  seguito  di
sentenza;
    o) la propria posizione nei confronti degli obblighi militari;
    p) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed  incondizionato
nell'impiego  per  il  quale   concorre   sia   presso   gli   uffici
dell'amministrazione che per le attivita' di  vigilanza  e  controllo
sulle dighe ed opere di derivazione nonche' sulle  condotte  forzate,
tale da permettere di svolgere  le  funzioni  proprie  per  le  quale
concorre;
    q) l'impegno a permanere nella sede di assegnazione, in  caso  di
stipula del contratto individuale di lavoro, per almeno 5 anni;
    r)  lingua  straniera  prescelta  per  la  prova  tra  inglese  e
francese;
    s) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita'
e con le modalita' di cui  alla  legge  30  giugno  2003,  n.  196  e
successive modificazioni;
    t) l'eventuale possesso di titoli  che  danno  luogo  a  riserva,
precedenza o, a parita' di  punteggio,  a  preferenza.  Tali  titoli,
qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non
saranno  presi  in  considerazione  in  sede  di   formazione   della
graduatoria generale di merito.
    6. I candidati diversamente abili dovranno, ai sensi dell'art. 20
della legge n. 104/1992, specificare, in relazione al proprio  stato,
l'ausilio  necessario  nonche'  l'eventuale   necessita'   di   tempi
aggiuntivi  in  relazione  allo  svolgimento  delle  prove   d'esame.
Dovranno, inoltre, allegare una certificazione rilasciata da apposita
struttura sanitaria che, in relazione alla specifica  disabilita'  ed
al tipo di  prova  da  sostenere,  indichi  gli  elementi  essenziali
occorrenti per  la  fruizione  dei  benefici  richiesti  al  fine  di
consentire all'amministrazione di predispone per tempo i mezzi e  gli
strumenti  atti   a   garantire   agli   interessati   una   regolare
partecipazione al concorso.
                               Art. 4


                  Cause di esclusione dal concorso


    1.  Non  saranno  prese   in   considerazione   le   domande   di
partecipazione che risultino incomplete o irregolari, che  non  siano
state  trasmesse  secondo  le  modalita'  indicate  dall'art.  3  del
presente bando o che non contengano tutte  le  indicazioni  richieste
dal medesimo articolo.
    2. L'amministrazione non sara' responsabile del mancato  recapito
di  comunicazioni  in  merito  al  concorso  qualora  dipendente   da
incompleta e/o inesatta dichiarazione da parte del candidato circa il
proprio recapito, oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento del recapito rispetto a quello  indicato  nella  domanda,
nonche'  in  caso  di  eventuali  disguidi  informatici,  postali   o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
    3.  L'amministrazione  si  riserva  la   facolta'   di   disporre
l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura  del
concorso, con apposito provvedimento motivato che  verra'  comunicato
all'interessato.
    4. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al  concorso
avranno valore di autocertificatone; nel caso di falsita' in  atti  e
dichiarazioni mendaci si procedera', tra  l'altro,  ad  informare  le
competenti autorita'  ai  fini  delle  eventuali  applicazioni  delle
sanzioni previste dalla normativa vigente.
                               Art. 5


                      Commissione esaminatrice


    1. Con successivo provvedimento  sara'  nominata  la  Commissione
esaminatrice del concorso ai sensi della normativa vigente.
                               Art. 6


                            Preselezione


    1. L'amministrazione si riserva la facolta',  qualora  il  numero
delle domande sia superiore a venti volte il numero totale dei  posti
messi a concorso,  di  effettuare  una  prova  preselettiva  ai  fini
dell'ammissione alle prove scritte.
    2. La preselezione consistera' nella  risoluzione  di  quesiti  a
risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte/orali  di
cui all'art. 7, comma 5.
    3. Verranno ammessi alle prove scritte i primi 320 candidati  che
abbiano  superato  la  preselezione  e  tutti  coloro   che   avranno
conseguito il medesimo punteggio del trecentoventesimo candidato.
    4. Il punteggio conseguito nella prova  preselettiva  non  verra'
valutato ai fini della formazione della graduatoria di merito finale.
    5. Per l'espletamento della prova preselettiva  l'amministrazione
potra' avvalersi dell'ausilio di sistemi  elettronici  e  di  aziende
specializzate in selezione del personale.
    6. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne  sia
la causa, comportera' l'esclusione dal concorso.
                               Art. 7


                            Prove d'esame


    1. Gli esami consisteranno in due prove  scritte,  ed  una  prova
orale:
    la prima prova scritta, a contenuto teorico, consistera'  in  una
serie di quesiti a risposta sintetica e/o multipla per  accertare  la
conoscenza delle materie di esame di cui al successivo comma 5;
    la  seconda  prova  scritta  a  contenuto  teorico-pratico  sara'
diretta ad accertare  l'attitudine  dei  concorrenti  alla  soluzione
corretta di problematiche relative alle materie  d'esame  di  cui  al
successivo comma 5.
    2. La durata della prima prova scritta e' fissata in tre ore;  la
durata della seconda prova scritta e' fissata in quattro ore.
    3. Saranno ammessi alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato in ciascuna delle prove  scritte  il  punteggio  di  almeno
ventuno/trentesimi.
    4. La prova orale sara' diretta ad accertare il possesso da parte
del candidato delle capacita' di base necessarie  per  sviluppare  la
competenza attinente alla professionalita' richiesta e vertera' sulle
materie di esame programma di cui al successivo comma 5.
    5. Le prove scritte e la prova orale  verteranno  sulle  seguenti
materie:
    a)  idrologia,  idraulica,  costruzioni  idrauliche,  scienza   e
tecnica delle costruzioni, geologia, geotecnica;  materie  sviluppate
con particolare riguardo al settore delle dighe;
    b) dighe  e  traverse,  con  particolare  riguardo  agli  aspetti
strutturali e ai controlli per la sicurezza;
    c) opere di scarico delle dighe e impianti elettromeccanici;
    d) condotte forzate ed opere di derivazione;
    e) materiali e tecniche di costruzione delle dighe;
    f) strutture di tenuta idraulica delle dighe in elevazione  e  in
fondazione,
    g) stabilita' dei pendii e dei fronti di scavo; stabilita'  delle
sponde dei serbatoi artificiali;
    h) analisi idrologiche e verifiche idrauliche;
    i) legislazione tecnico-amministrativa in  materia  di  opere  di
sbarramento;
    j) legislazione in  materia  di  protezione  civile,  ambiente  e
difesa del suolo;
    k)  legislazione  in  materia   di   progettazione,   esecuzione,
direzione, contabilita' e collaudo delle opere di sbarramento  ed  in
generale delle opere pubbliche;
    l) codice dei contratti pubblici relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture (decreto legislativo n. 163/2006 e relativo regolamento);
    m) normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e prevenzione
degli infortuni nei cantieri e nei luoghi di lavoro  con  particolare
riferimento alle attivita' di  ispezione  e  controllo  sulle  dighe,
invaso e opere di derivazione;
    6. Nel corso della prova  orale  verra'  richiesta,  inoltre,  la
conoscenza delle seguenti materie:
    1) informatica;
    2) lingua straniera scelta tra inglese e francese.
                               Art. 8


               Valutazione finale delle prove d'esame
              e formazione della graduatoria di merito


    1. La votazione  complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove d'esame.
    2. La graduatoria di  merito  del  concorso  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente  del  voto  finale  complessivo  conseguito  da
ciascun candidato.
                               Art. 9


             Modalita' e calendario delle prove d'esame


    1. I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame muniti  di
un documento di riconoscimento in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e della copia della ricevuta di avvenuta  iscrizione  al
concorso.
    2. Verra' data comunicazione dei giorni, dell'ora e dei locali in
cui si svolgera' l'eventuale prova preselettiva o  le  prove  scritte
con successivo  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» del  17
gennaio 2014 e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e
trasporti (www.mit.gov.it).
    3. Tali pubblicazioni  hanno  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti.
    4. Saranno ammessi, con riserva  di  accertamento  dei  requisiti
prescritti, tutti i candidati ai quali  non  sara'  stata  comunicata
l'esclusione dal concorso.
    5. Nel corso  delle  prove  ai  candidati  e'  fatto  divieto  di
avvalersi di  telefoni  cellulari,  palmari,  strumenti  idonei  alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati,  supporti
cartacei di ogni tipo compresi i testi stampati, appunti manoscritti,
vocabolari e manuali nonche' di  comunicare  tra  loro.  In  caso  di
violazione la  Commissione  esaminatrice  deliberera',  tra  l'altro,
l'immediata esclusione dal concorso.
    6.  L'elenco  dei  candidati  ammessi  alle   prove   scritte   e
successivamente alla prova  orale  verra'  pubblicato  sul  sito  del
Ministero delle infrastrutture  e  trasporti:  www.mit.gov.it  almeno
venti giorni prima di quello nel quale dovranno  sostenere  la  prova
stessa. Dopo il superamento delle prove scritte sara' resa nota - per
ogni candidato - la sede, il giorno e  l'orario  di  svolgimento  del
colloquio.
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
    7. La mancata presentazione dei candidati nella sede nel giorno e
nell'orario di esame fissato per le prove,  comportera'  l'automatica
esclusione dal concorso degli stessi.
    8. Nel corso della prova orale saranno accertate:
    a)  la  valutazione  della  conoscenza  della  lingua   straniera
prescelta dal candidato tra inglese e francese. La prova comprendera'
esercizi di lettura, traduzione e conversazione;
    b)  la  valutazione   della   conoscenza   a   livello   avanzato
dell'utilizzo dei sistemi  applicativi  informatici  di  piu'  comune
impiego, anche attraverso una verifica pratica.
    9. La prova  orale  si  intendera'  superata  dai  candidati  che
conseguiranno un punteggio non  inferiore  a  ventuno/trentesimi;  il
punteggio terra' conto anche della conoscenza della lingua  straniera
e dell'informatica dimostrata dal concorrente.
    10. Al termine della seduta  relativa  alla  prova  orale,  sara'
affisso nella sede  di  esame  l'elenco  dei  concorrenti  che  hanno
sostenuto gli esami, con l'indicazione  del  voto  riportato  per  la
stessa prova orale.
                               Art. 10


                         Valutazione titoli


    La commissione esaminatrice assegna per detti titoli  i  seguenti
punteggi:
      1) laurea di cui all'art. 2, lettera a) del presente bando:
    voto di laurea fino a 90/110 e/o equiparato - punti 0,50;
    voto di laurea da 91/110 a 100/110 e/o equiparato - punti 1,00;
    voto di laurea da 101/110 a 104/110 e/o equiparato - punti 1,30;
    voto di laurea da 105/110 a 107/110 e/o equiparato - punti 1,60;
    voto di laurea da 108/110 a 110 e/o equiparato - punti 1,90;
    voto di laurea 110 e lode punti e/o equiparato - 2,00.
    In caso di universita' che attribuiscono i  voti  di  laurea  con
differenti voti minimo  e  massimo,  e/o  con  diverse  modalita',  i
relativi punteggi saranno attribuiti proporzionalmente a quelli sopra
indicati;
      2) 0,60 punti per ogni anno o frazione superiore a 6 (sei) mesi
in caso di servizio prestato con  rapporto  di  lavoro  dipendente  a
tempo indeterminato a decorrere da cinque anni prima  della  data  di
scadenza del termine previsto per la presentazione della  domanda  di
partecipazione al presente bando presso amministrazione  pubblica  di
cui all'art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  nello
stesso profilo professionale per il quale si concorre; 0,50 punti per
ogni anno o frazione superiore a 6 (sei) mesi, in  caso  di  servizio
prestato con  rapporto  di  lavoro  dipendente  a  tempo  determinato
tramite procedure selettive a decorrere da cinque  anni  prima  della
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione al presente  bando  presso  amministrazione
pubblica di cui all'art. l, comma 2 della legge 31 dicembre 2009,  n.
196,  anche  se  non  in  modo  continuativo,  nello  stesso  profilo
professionale per il quale si concorre;
      3) 1 punto se il concorrente  e'  in  possesso,  alla  data  di
scadenza del termine previsto per la presentazione della  domanda  di
partecipazione al presente bando, o di Master  di  II  livello  o  di
dottorato di ricerca o di diploma universitario di  specializzazione.
Questi titoli devono essere attinenti alle lauree di cui alla lettera
a), art. 2 del presente bando e devono essere stati conseguiti presso
universita' pubbliche;
      4) il possesso di piu' lauree di cui all'art.  2  del  presente
bando e piu' titoli di cui al punto  3)  del  presente  articolo  non
comporta punteggi aggiuntivi.
    L'assegnazione dei punteggi di cui ai precedenti punti 1),  2)  e
3) da parte della commissione esaminatrice  avverra'  in  ragione  di
quanto  i  candidati  avranno  dichiarato  nella  domanda   inoltrata
on-line.
    La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove  scritte  e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati (art.  8,
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693).
                               Art. 11


    Presentazione di titoli di riserva, precedenza e/o preferenza


    1. I candidati che avranno superato la prova  orale  e  intendano
far valere i titoli di riserva, precedenza, preferenza a  parita'  di
valutazione, dovranno spedire, con le  stesse  modalita'  di  cui  al
comma 1 del  precedente  art.  3,  entro  il  termine  perentorio  di
quindici giorni decorrenti dal giorno  successivo  a  quello  in  cui
hanno sostenuto il colloquio, i documenti che attestino  il  possesso
di  tali  titoli,  purche'   gia'   dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione.
                               Art. 12


      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito


    1. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione,  fino  a
concorrenza  dei  posti  messi  a  concorso,  i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria, tenuto conto dei titoli che danno  luogo
a precedenza, riserva o preferenza.
    2. La graduatoria di merito sara' approvata secondo la  normativa
vigente, la stessa verra' pubblicata nel sito internet del  Ministero
delle infrastrutture e trasporti: www.mit.gov.it.
    3. Di tale  pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale  -  della
Repubblica italiana. Dalla data  di  pubblicazione  di  detto  avviso
decorreranno i termini per eventuali impugnative.
                               Art. 13


                 Costituzione del rapporto di lavoro


    1. I candidati dichiarati vincitori  del  concorso,  prima  della
stipula del contratto individuale  di  lavoro,  saranno  invitati  ad
indicare per iscritto, secondo l'ordine di preferenza  personale,  le
sedi fra quelle indicate all'art. 1  del  presente  bando  presso  le
quali sono disposti ad assumere servizio. Ai  fini  dell'assegnazione
della sede, l'amministrazione terra' conto della  posizione  occupata
nella graduatoria di merito in relazione alle preferenze espresse dal
candidato.
    2. Nel rispetto della normativa vigente,  i  candidati  ingegneri
dichiarati vincitori del concorso saranno  invitati  a  stipulare  un
contratto individuale di lavoro, a tempo pieno ed  indeterminato,  ai
sensi  della  normativa  vigente  e  saranno   inquadrati   nell'Area
funzionale III, fascia economica iniziale F1, nel pertinente  profilo
professionale «ingegnere-architetto».
    3. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una
dichiarazione   circa    l'insussistenza    delle    situazioni    di
incompatibilita' previste dall'art. 53  del  decreto  legislativo  n.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
    4. I vincitori dovranno altresi'  presentare  una  dichiarazione,
sottoscritta sotto la  propria  responsabilita'  ed  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000 e successive modificazione ed integrazioni,  attestante  che
gli stati, fatti e  qualita'  personali,  suscettibili  di  modifica,
autocertificati  nella  domanda  di  ammissione  non   hanno   subito
variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000,  l'amministrazione  effettuera'  idonei
controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicita'  delle   predette
dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli  75  e
76 del citato decreto, in caso di dichiarazioni  rispettivamente  non
veritiere o mendaci.
    5. L'amministrazione si  riserva  di  accertare,  anche  dopo  la
stipula del contratto individuale di lavoro il possesso dei requisiti
previsti dal presente bando per l'ammissione all'impiego, in mancanza
dei  quali  il  rapporto  di  lavoro  ed  il  relativo  contratto  si
intenderanno risolti a tutti gli effetti.
    6.  I  vincitori  del  concorso  che  non  si  presentino,  senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto  individuale
di lavoro saranno considerati rinunciatari. Qualora  i  medesimi  non
assumano  servizio,  senza  giustificato  motivo,  entro  il  termine
stabilito   nel   contratto   individuale   di   lavoro    decadranno
dall'assunzione.
    7. I vincitori assunti in servizio a tempo indeterminato  saranno
soggetti a un periodo  di  prova  della  durata  di  quattro  mesi  e
dovranno permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo di
5 anni.
                               Art. 14


                     Trattamento dati personali


    1. Ai sensi dell'art. 13, comma  1  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno
raccolti presso l'amministrazione per le finalita'  di  gestione  del
concorso e saranno  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata
finalizzata anche alla gestione del rapporto medesimo.
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato.
    4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7  del  decreto
legislativo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso  ai
dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra  cui
il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare  i
dati erronei, incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alla
legge, nonche' il diritto di opporsi per  motivi  legittimi  al  loro
trattamento.
    5. Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti
dell'amministrazione in argomento.
                               Art. 15


                        Norma di salvaguardia


    1. Per quanto non previsto dal presente bando  si  osservano,  in
quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali  vigenti
in  materia  di  svolgimento  di  concorsi  e  di  reclutamento   del
personale.
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».

      Roma, 29 ottobre 2013

                                                Il direttore generale

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