LEGGE 9 dicembre 2013, n. 135
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre
2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle
Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione. (13G00179)
(GU n.288 del 9-12-2013)
Vigente al: 10-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione
e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali
per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Bonino, Ministro degli affari esteri
Mauro, Ministro della difesa
Alfano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10
OTTOBRE 2013, N. 114
All'articolo 1:
al comma 13, dopo le parole: «partecipazione di personale
militare» sono inserite le seguenti: «nonche' civile, ove ne
ricorrano le condizioni,»;
al comma 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
vincolata alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese
effettuate dalle medesime associazioni nelle forme e nei modi
finalizzati a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente
legislazione in materia di protezione dei dati personali»;
dopo il comma 25 e' aggiunto il seguente:
«25-bis. Per le finalita' di cui al comma 25 e' altresi'
autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 300.000 euro. Al relativo
onere, pari a 300.000 euro per l'anno 2013, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. La spesa di cui
al presente comma e' soggetta ai medesimi vincoli di rendicontazione
e di pubblicazione di cui al comma 25».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. (Obblighi informativi verso le Camere). - 1. Al
fine di informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli
obiettivi nel tempo di ciascuna missione di cui all'articolo 1, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.
130, la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata
da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza
del termine di applicazione del presente decreto che indichi
espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato
internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale
impiegato, scadenza nonche' i dettagli attualizzati della missione.
La relazione e' integrata dai pertinenti elementi di valutazione
fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare
riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione,
dai contingenti italiani».
All'articolo 2, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio dei
flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la
repressione della tratta degli esseri umani nonche' la protezione
delle vittime, anche per far fronte alle esigenze connesse alle
missioni internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze,
con proprio decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
stabilisce le modalita' con cui gli ufficiali del ruolo normale del
Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche
specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore
aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo».
All'articolo 5:
al comma 1:
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nell'ambito
dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi
con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la
prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, la tutela dei
loro diritti e la promozione del lavoro femminile»;
al secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto,» sono
inserite le seguenti: «da trasmettere alle Camere,»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutti gli
interventi previsti dal presente comma sono adottati coerentemente
con le direttive del Comitato di aiuto allo sviluppo
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in
materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di
sviluppo del Millennio e con i principi del diritto internazionale in
materia»;
al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio
e viaggi del personale in missione sono resi pubblici nelle forme e
nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto
della vigente legislazione in materia di protezione dei dati
personali».
All'articolo 6:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio
decreto» sono inserite le seguenti: «da trasmettere alle Camere»;
dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. L'ammontare del trattamento economico e le spese per
vitto, alloggio e viaggi del personale impiegato nelle missioni di
cui al presente articolo sono resi pubblici nelle forme e nei modi
previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente
legislazione in materia di protezione dei dati personali».
All'articolo 7:
al comma 3, alinea, le parole: «Senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica,» sono soppresse e le parole: «all'articolo
30» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 7-bis»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 8, comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «dall'articolo 1,» sono inserite le
seguenti: «ad esclusione del comma 25-bis,»;
alla lettera d), dopo la parola: «rimodulabili» sono inserite
le seguenti: «di parte corrente».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2013, n. 114
Testo del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 238 del 10 ottobre 2013), coordinato
con la legge di conversione 9 dicembre 2013, n. 135 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali
per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.».
(13A10043)
(GU n.288 del 9-12-2013)
Vigente al: 9-12-2013 Capo I
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 124.536.000 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 40.237.496 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 22.447.777 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n.
227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n.
12, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 75.320 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 5.090.340 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 285.997 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 30.550 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre
2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2013, n. 12.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 63.425 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo
1, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 66.961 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
(UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 11.424.069 per la proroga della
partecipazione di personale militare all'operazione militare
dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO
denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 5.509.576 per la proroga dell'impiego
di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar
e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di
cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n.
227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n.
12.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 3.689.030 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione
europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonche' nell'ambito
delle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional
maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano
occidentale, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 2.547.405 per la partecipazione di
personale militare ((nonche' civile, ove ne ricorrano le
condizioni,)) alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata
European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di
cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, e
per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di
assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1,
comma 14, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 96.139 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza
dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui
all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 42.470 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations
Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all'articolo 1, comma 16, del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 726.003 per la partecipazione di
personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali,
denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization
Mission in Mali (MINUSMA), di cui alla risoluzione 2100 (2013) del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 aprile 2013, e per
la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni
dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui
all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 1.346.502 per la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 20, del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 373.640 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in
Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 16.070 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12.
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 33.220 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police
Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui
all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 91.430 per la partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in
Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya
(EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del
22 maggio 2013.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 2.895.192 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle
unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo
svolgimento di attivita' addestrativa del personale della Guardia
costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il
Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno
dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di
cui all'articolo 1, comma 25, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n.
227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n.
12.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 4.000.000 per il mantenimento del
dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto
2007, n. 124.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 265.442 per l'impiego di personale
appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere
volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto
sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli
Emirati Arabi Uniti.
24. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2013, a
cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di
Gibuti n. 4 veicoli blindati leggeri. Per la finalita' di cui al
presente comma e' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro
192.000.
25. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2013, a
erogare contributi in favore delle associazioni combattentistiche di
cui all'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno
2013, la spesa di euro 674.000((, vincolata alla rendicontazione e
alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni
nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza, nel
rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati
personali)).
((25-bis. Per le finalita' di cui al comma 25 e' altresi'
autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 300.000 euro. Al relativo
onere, pari a 300.000 euro per l'anno 2013, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. La spesa di cui
al presente comma e' soggetta ai medesimi vincoli di rendicontazione
e di pubblicazione di cui al comma 25.))
((Art. 1-bis
Obblighi informativi verso le Camere
1. Al fine di informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento
degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione di cui all'articolo 1,
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011,
n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.
130, la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata
da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza
del termine di applicazione del presente decreto che indichi
espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato
internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale
impiegato, scadenza nonche' i dettagli attualizzati della missione.
La relazione e' integrata dai pertinenti elementi di valutazione
fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare
riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione,
dai contingenti italiani.))
Art. 2
Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a
9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1,
alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella
misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30
per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto
e alloggio gratuiti.
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito
elencate, l'indennita' di missione di cui al comma 2 e' calcolata
sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale
facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite,
nonche' il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein,
in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per
il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria
prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla
Turchia;
d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM
Mali, MINUSMA e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la
Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano
indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica
del Congo.
4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1,
commi 5 e 10, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego
e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in
deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.
171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3,
della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo
1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di
impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
((4-bis. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi
migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la
repressione della tratta degli esseri umani nonche' la protezione
delle vittime, anche per far fronte alle esigenze connesse alle
missioni internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze,
con proprio decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
stabilisce le modalita' con cui gli ufficiali del ruolo normale del
Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche
specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore
aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo.))
Art. 3
Disposizioni in materia penale
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonche'
al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi
1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. All'articolo 4, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2009, n. 197, dopo le parole «missioni militari all'estero»,
sono inserite le seguenti: «o di utilizzazione programmata nell'anno
di riferimento con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza
armata».
3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, dopo
le parole «svolte nel corso di missioni internazionali», sono
inserite le seguenti: «ovvero al di fuori del territorio nazionale o
nell'alto mare o negli spazi aerei internazionali».
Art. 4
Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali
senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate,
dispone l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle
spese autorizzate dagli articoli 1, 5 e 6, a valere sullo
stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.
Capo II
Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione
Art. 5
Iniziative di cooperazione allo sviluppo
1. Per iniziative di cooperazione volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il
sostegno alla ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq,
Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e
Paesi ad essi limitrofi e' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre
2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 23.600.000, ad
integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987,
n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013). ((Nell'ambito dello
stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi con
particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la
prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, la tutela dei
loro diritti e la promozione del lavoro femminile.)) Nell'ambito del
predetto stanziamento e nel periodo di applicazione delle
disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro degli affari
esteri con proprio decreto, ((da trasmettere alle Camere,)) puo'
destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, ad
iniziative di cooperazione in altre aree di crisi e puo' costituire
strutture operative temporanee per assicurare il coordinamento delle
attivita' e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative
previste. ((Tutti gli interventi previsti dal presente comma sono
adottati coerentemente con le direttive del Comitato di aiuto allo
sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli
Obiettivi di sviluppo del Millennio e con i principi del diritto
internazionale in materia.))
2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, puo'
essere inviato o reclutato in loco personale presso la sede della
cooperazione civile italiana ad Herat, e, previa verifica delle
condizioni di sicurezza, puo' essere inviato personale nel territorio
della Repubblica Federale Somala. Detto personale e' coordinato
dall'unita' tecnica competente per territorio, istituita ai sensi
dell'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
3. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad
agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che
intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1.
4. E' autorizzata la spesa di euro 750.000 per la realizzazione di
programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7
marzo 2001, n. 58, nei Paesi di cui al comma 1, nonche' in altre aree
e territori.
5. Agli stanziamenti di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 229 (legge di bilancio 2013).
6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il
funzionamento delle unita' tecniche, di cui all'articolo 13 della
legge 26 febbraio 1987, n 49, e delle Sezioni distaccate, di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
12 aprile 1988, n. 177, delle medesime strutture, il Ministero degli
affari esteri e' autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio
strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei
Paesi di cui al comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere
alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione.
Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, e
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
nonche' all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 138, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, all'articolo 1, commi 141 e 143, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1, commi da 1 a 4, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto derivante sui saldi
di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di
spesa di cui al presente articolo. ((L'ammontare del trattamento
economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale in
missione sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a
garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in
materia di protezione dei dati personali.))
Art. 6
Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 4.160.000 per interventi a sostegno
del processo di stabilizzazione nei Paesi in situazione di
fragilita', di conflitto o post-conflitto. Nell'ambito dello
stanziamento di cui al presente comma, il Ministro degli affari
esteri, con proprio decreto ((da trasmettere alle Camere)), puo'
destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali
emergano urgenti necessita' di intervento nel periodo di applicazione
delle disposizioni recate dal presente articolo.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 139.872 per l'invio in missione di un
funzionario diplomatico nell'area di confine turco-siriana. Al
medesimo funzionario sono corrisposti un'indennita' pari all'ottanta
per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e il
rimborso forfettario degli oneri commisurato alla diaria per i viaggi
di servizio all'interno della Turchia. Per l'espletamento delle sue
attivita' il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due
unita' di personale, da reperire in loco.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del
contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il
Libano.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 600.000 per assicurare la
partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO
destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano, al fondo del
NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico, al fondo
fiduciario NATO-Serbia IV per la distruzione delle munizioni
convenzionali in eccedenza ed esplosivi e al fondo fiduciario
NATO-Moldova III per la distruzione di pesticidi e agenti chimici
pericolosi.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 151.600 per assicurare la
partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della
pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(OSCE).
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 1.500.000 ad integrazione degli
stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2013 per l'attuazione della
legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle
iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della
sicurezza nei Paesi dell'Africa sub-sahariana.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 1.150.000 per il coordinamento delle
politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatica Ionica
(IAI) finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale
nell'area e per assicurare la partecipazione italiana al Fondo
fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 4.288.027 per la prosecuzione degli
interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla
tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori
bellici, nelle aree ad alto rischio e nei Paesi di conflitto e
post-conflitto.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 1.052.562 per il rafforzamento delle
misure di sicurezza attiva, passiva e per la messa in sicurezza
informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta
conflittualita'. Alle spese di cui al presente comma non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 40.000
per il rafforzamento del contingente dei Carabinieri con compiti di
protezione e scorta del personale operante nelle sedi esposte ad alto
rischio sicurezza. Se ragioni di sicurezza lo impongono, il Ministero
degli affari esteri e' autorizzato a provvedere alla sistemazione, in
alloggi provvisori del personale del Ministero degli affari esteri in
servizio in Libia. Per la copertura dei relativi oneri e'
autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre
2013, la spesa di euro 395.250.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 303.907 per l'invio in missione di
personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in
Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre
aree di crisi. Al predetto personale e' corrisposta una indennita',
senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
Al personale inviato in missione e' riconosciuto il viaggio aereo
nella classe spettante.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 78.190 per la partecipazione di
personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e
gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al
predetto personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella
eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per
cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in
missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il
trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice
del medesimo contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1°
ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 36.152 per
i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive
modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in
servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan,
Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi
nel corso del periodo.
((11-bis. L'ammontare del trattamento economico e le spese per
vitto, alloggio e viaggi del personale impiegato nelle missioni di
cui al presente articolo sono resi pubblici nelle forme e nei modi
previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente
legislazione in materia di protezione dei dati personali.))
Art. 7
Regime degli interventi
1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti
temporali di cui agli articoli 5 e 6 , si applica la disciplina di
cui all'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10, del decreto-legge 28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
febbraio 2013, n. 12. Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135,
all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto
derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle
autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6.
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, sono
convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni
gia' effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente decreto. Le somme di cui agli
articoli 5 e 6 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12,
possono essere impegnate nell'intero esercizio 2013.
3. ((All'articolo 7-bis)) della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo
il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Il trattamento economico del personale militare comandato
presso l'Autorita' nazionale - UAMA e' a carico del Ministero della
difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero
degli affari esteri per le competenze accessorie.».
((3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
Capo III
Disposizioni finali
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, ((ad esclusione del comma
25-bis,)) dall'articolo 5, commi 1 e 4 e dall'articolo 6, pari
complessivamente a euro 265.801.614 per l'anno 2013, si provvede:
a) quanto a euro 66.387.523 mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;
b) quanto a euro 154.650.000 mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre
2012, n. 228;
c) quanto a euro 5.700.000 mediante riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri;
d) quanto a euro 39.064.091 mediante utilizzo delle somme relative
ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite,
quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane
nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui
all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono state
versate all'entrata e non ancora riassegnate al fondo di cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Tali somme restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata,
l'importo di 39.064.091 milioni di euro e' accantonato e reso
indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle
spese rimodulabili ((di parte corrente)) delle missioni di spesa del
ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli
accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse
necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera
d).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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