Translate

martedì 10 dicembre 2013

LEGGE 9 dicembre 2013, n. 135 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (13G00179) (GU n.288 del 9-12-2013)


LEGGE 9 dicembre 2013, n. 135 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre
2013, n. 114, recante proroga  delle  missioni  internazionali  delle
Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno  ai  processi  di  ricostruzione   e   partecipazione   alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il  consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione. (13G00179)
(GU n.288 del 9-12-2013)  
 Vigente al: 10-12-2013    
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

  1. Il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga  delle
missioni internazionali delle Forze armate e di  polizia,  iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione
e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni  internazionali
per il consolidamento dei processi di pace e di  stabilizzazione,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 9 dicembre 2013

                             NAPOLITANO

                         Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

                         Bonino, Ministro degli affari esteri        

                         Mauro, Ministro della difesa                

                         Alfano, Ministro dell'interno               

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
                                                             Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  10
                        OTTOBRE 2013, N. 114

    All'articolo 1:
      al comma 13,  dopo  le  parole:  «partecipazione  di  personale
militare»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  civile,  ove   ne
ricorrano le condizioni,»;
      al comma 25 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
vincolata alla  rendicontazione  e  alla  pubblicazione  delle  spese
effettuate  dalle  medesime  associazioni  nelle  forme  e  nei  modi
finalizzati a garantire la trasparenza, nel  rispetto  della  vigente
legislazione in materia di protezione dei dati personali»;
      dopo il comma 25 e' aggiunto il seguente:
        «25-bis. Per le finalita' di cui  al  comma  25  e'  altresi'
autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 300.000 euro.  Al  relativo
onere, pari a 300.000 euro per  l'anno  2013,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. La spesa  di cui
al presente comma e' soggetta ai medesimi vincoli di  rendicontazione
e di pubblicazione di cui al comma 25».
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
      «Art. 1-bis. (Obblighi informativi verso le  Camere). -  1.  Al
fine di informare il Parlamento sullo stato di  raggiungimento  degli
obiettivi nel tempo di ciascuna missione di cui  all'articolo  1,  ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio  2011, n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  agosto  2011,  n.
130, la relazione analitica sulle missioni deve  essere  accompagnata
da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza
del  termine  di  applicazione  del  presente  decreto  che   indichi
espressamente  per  ciascuna  missione  i  seguenti   dati:   mandato
internazionale, durata, sede, personale  nazionale  e  internazionale
impiegato, scadenza nonche' i dettagli attualizzati  della  missione.
La relazione e' integrata  dai  pertinenti  elementi  di  valutazione
fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare
riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione,
dai contingenti italiani».
    All'articolo 2, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
      «4-bis. Al fine di  potenziare  l'azione  di  monitoraggio  dei
flussi migratori nel bacino del Mediterraneo,  la  prevenzione  e  la
repressione della tratta degli esseri  umani  nonche'  la  protezione
delle vittime, anche per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  alle
missioni internazionali, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
con proprio decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
stabilisce le modalita' con cui gli ufficiali del ruolo  normale  del
Corpo  della  guardia  di  finanza,   in   possesso   di   specifiche
specializzazioni e documentate esperienze professionali  nel  settore
aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo».
    All'articolo 5:
      al comma 1:
      dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «Nell'ambito
dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi
con particolare riguardo a programmi  aventi  tra  gli  obiettivi  la
prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, la tutela  dei
loro diritti e la promozione del lavoro femminile»;
      al secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto,» sono
inserite le seguenti: «da trasmettere alle Camere,»;
      e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   «Tutti   gli
interventi previsti dal presente comma  sono  adottati  coerentemente
con   le   direttive   del   Comitato   di   aiuto   allo    sviluppo
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo  economico  in
materia di  aiuto  pubblico  allo  sviluppo,  con  gli  Obiettivi  di
sviluppo del Millennio e con i principi del diritto internazionale in
materia»;
      al  comma  6,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio
e viaggi del personale in missione sono resi pubblici nelle  forme  e
nei modi previsti e atti a  garantire  la  trasparenza  nel  rispetto
della  vigente  legislazione  in  materia  di  protezione  dei   dati
personali».
    All'articolo 6:
      al comma 1, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «con  proprio
decreto» sono inserite le seguenti: «da trasmettere alle Camere»;
      dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
      «11-bis. L'ammontare del trattamento economico e le  spese  per
vitto, alloggio e viaggi del personale impiegato  nelle  missioni  di
cui al presente articolo sono resi pubblici nelle forme  e  nei  modi
previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente
legislazione in materia di protezione dei dati personali».
    All'articolo 7:
      al comma 3, alinea, le parole: «Senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica,» sono soppresse e le  parole:  «all'articolo
30» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 7-bis»;
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
      «3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  3
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
    All'articolo 8, comma 1:
      all'alinea, dopo le parole: «dall'articolo 1,» sono inserite le
seguenti: «ad esclusione del comma 25-bis,»;
      alla lettera d), dopo la parola: «rimodulabili»  sono  inserite
le seguenti: «di parte corrente».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2013, n. 114 

Testo  del  decreto-legge  10  ottobre  2013,  n.  114  (in  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 238 del 10 ottobre 2013),  coordinato
con la legge di conversione 9 dicembre 2013, n. 135 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1),  recante:  «Proroga  delle  missioni
internazionali  delle  Forze  armate  e  di  polizia,  iniziative  di
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione  e
partecipazione alle iniziative  delle  organizzazioni  internazionali
per il consolidamento dei processi di pace  e  di  stabilizzazione.».
(13A10043)
(GU n.288 del 9-12-2013)  
 Vigente al: 9-12-2013    Capo I

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia



Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.

                               Art. 1

                       Missioni internazionali
                   delle Forze armate e di polizia

  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro  124.536.000  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alle  missioni  in  Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force  (ISAF)  ed  EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto-legge  28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
febbraio 2013, n. 12.
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di  euro  40.237.496  per  la  proroga  della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione  delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim  Force  in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita'  navali  nella  UNIFIL
Maritime  Task  Force,  di  cui  all'articolo   1,   comma   2,   del
decreto-legge   28   dicembre   2012,   n.   227,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di  euro  22.447.777  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alle missioni  nei  Balcani,  di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre  2012,  n.
227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013,  n.
12, di seguito elencate:
  a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security  Force  Training  Plan  in
Kosovo;
  b) Joint Enterprise.
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  75.320  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la  missione  denominata  Integrated  Police  Unit  (IPU),   di   cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n.  227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa  di  euro  5.090.340  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alla missione  nel  Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui  all'articolo  1,  comma  5,  del
decreto-legge   28   dicembre   2012,   n.   227,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013,  la  spesa  di  euro  285.997  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla   missione   denominata
Temporary  International  Presence  in   Hebron   (TIPH2),   di   cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n.  227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  30.550  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea  di  assistenza  alle  frontiere  per  il  valico  di  Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in  Rafah  (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre
2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  febbraio
2013, n. 12.
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  63.425  per  la  proroga  della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni
Unite  e   dell'Unione   Africana   in   Sudan,   denominata   United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo
1, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n.  227,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  66.961  per  la  proroga  della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni
Unite  denominata  United  Nations  Peacekeeping  Force   in   Cyprus
(UNFICYP), di cui all'articolo  1,  comma  9,  del  decreto-legge  28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
febbraio 2013, n. 12.
  10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di  euro  11.424.069  per  la  proroga  della
partecipazione  di   personale   militare   all'operazione   militare
dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione  della  NATO
denominata Ocean Shield per il  contrasto  della  pirateria,  di  cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 5.509.576 per la proroga dell'impiego
di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar
e a Tampa per esigenze connesse con le missioni  in  Afghanistan,  di
cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 28 dicembre 2012,  n.
227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013,  n.
12.
  12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa  di  euro  3.689.030  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alle  missioni   dell'Unione
europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor,  nonche'  nell'ambito
delle  ulteriori  iniziative  dell'Unione  europea  per  la  Regional
maritime capacity building nel Corno d'Africa e  nell'Oceano  indiano
occidentale, di cui all'articolo 1, comma 13,  del  decreto-legge  28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
febbraio 2013, n. 12.
  13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 2.547.405 per  la  partecipazione  di
personale  militare   ((nonche'   civile,   ove   ne   ricorrano   le
condizioni,)) alla missione dell'Unione europea in Libia,  denominata
European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM  Libya),  di
cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013,  e
per la proroga dell'impiego di personale  militare  in  attivita'  di
assistenza, supporto e formazione in Libia, di  cui  all'articolo  1,
comma 14, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  96.139  per  la  proroga  della
partecipazione di  personale  militare  alla  missione  di  vigilanza
dell'Unione europea in  Georgia,  denominata  EUMM  Georgia,  di  cui
all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  42.470  per  la  proroga  della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni
Unite nella Repubblica  del  Sud  Sudan,  denominata  United  Nations
Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all'articolo 1, comma 16, del
decreto-legge   28   dicembre   2012,   n.   227,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro  726.003  per  la  partecipazione  di
personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni  Unite  in  Mali,
denominata United Nations Multidimensional  Integrated  Stabilization
Mission in Mali (MINUSMA), di cui alla risoluzione  2100  (2013)  del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 aprile 2013, e  per
la proroga della partecipazione di personale militare  alle  missioni
dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui
all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 1.346.502  per  la  prosecuzione  dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in  Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 20, del
decreto-legge   28   dicembre   2012,   n.   227,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013,  la  spesa  di  euro  373.640  per  la  proroga  della
partecipazione di personale della  Polizia  di  Stato  alla  missione
dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission  in
Kosovo  (EULEX  Kosovo)  e  di  euro  16.070  per  la  proroga  della
partecipazione di personale della  Polizia  di  Stato  alla  missione
delle Nazioni Unite  denominata  United  Nations  Mission  in  Kosovo
(UNMIK), di cui  all'articolo  1,  comma  21,  del  decreto-legge  28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
febbraio 2013, n. 12.
  19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  33.220  per  la  proroga  della
partecipazione di personale della  Polizia  di  Stato  alla  missione
dell'Unione europea in Palestina, denominata  European  Union  Police
Mission  for  the  Palestinian  Territories  (EUPOL  COPPS),  di  cui
all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di  euro  91.430  per  la  partecipazione  di
personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in
Libia, denominata European Union Border Assistance Mission  in  Libya
(EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio  del
22 maggio 2013.
  21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa  di  euro  2.895.192  per  la  proroga  della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di  finanza  alla
missione in Libia, per  garantire  la  manutenzione  ordinaria  delle
unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per  lo
svolgimento di attivita' addestrativa  del  personale  della  Guardia
costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione  tra  il
Governo italiano e il Governo libico  per  fronteggiare  il  fenomeno
dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri  umani,  di
cui all'articolo 1, comma 25, del decreto-legge 28 dicembre 2012,  n.
227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013,  n.
12.
  22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 4.000.000  per  il  mantenimento  del
dispositivo  info-operativo  dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza
esterna  (AISE)  a  protezione  del  personale  delle  Forze   armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma  2,  della  legge  3  agosto
2007, n. 124.
  23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 265.442 per  l'impiego  di  personale
appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere
volontarie della Croce Rossa Italiana per  le  esigenze  di  supporto
sanitario  delle  missioni  internazionali  in  Afghanistan  e  negli
Emirati Arabi Uniti.
  24. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per  l'anno  2013,  a
cedere, a titolo gratuito, alle  Forze  armate  della  Repubblica  di
Gibuti n. 4 veicoli blindati leggeri. Per  la  finalita'  di  cui  al
presente comma e' autorizzata, per l'anno  2013,  la  spesa  di  euro
192.000.
  25. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per  l'anno  2013,  a
erogare contributi in favore delle associazioni combattentistiche  di
cui all'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66.
Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per  l'anno
2013, la spesa di euro 674.000((, vincolata  alla  rendicontazione  e
alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni
nelle forme e nei modi finalizzati a garantire  la  trasparenza,  nel
rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati
personali)).
  ((25-bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  25  e'  altresi'
autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 300.000 euro.  Al  relativo
onere, pari a 300.000 euro per  l'anno  2013,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. La spesa di  cui
al presente comma e' soggetta ai medesimi vincoli di  rendicontazione
e di pubblicazione di cui al comma 25.))
                            ((Art. 1-bis

                Obblighi informativi verso le Camere

  1. Al fine di informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento
degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione di cui all'articolo 1,
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio  2011,
n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011,  n.
130, la relazione analitica sulle missioni deve  essere  accompagnata
da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza
del  termine  di  applicazione  del  presente  decreto  che   indichi
espressamente  per  ciascuna  missione  i  seguenti   dati:   mandato
internazionale, durata, sede, personale  nazionale  e  internazionale
impiegato, scadenza nonche' i dettagli attualizzati  della  missione.
La relazione e' integrata  dai  pertinenti  elementi  di  valutazione
fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare
riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione,
dai contingenti italiani.))
                               Art. 2

                Disposizioni in materia di personale

  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea,  a
9, della legge 3 agosto 2009, n. 108,  l'articolo  3,  comma  6,  del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
  2. L'indennita' di  missione,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
alinea, della legge 3 agosto  2009,  n.  108,  e'  corrisposta  nella
misura del 98 per cento o nella misura intera,  incrementata  del  30
per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di  vitto
e alloggio gratuiti.
  3.  Per  il  personale  che  partecipa  alle  missioni  di  seguito
elencate, l'indennita' di missione di cui al  comma  2  e'  calcolata
sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
  a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il  personale
facente parte della  struttura  attivata  presso  le  Nazioni  Unite,
nonche' il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein,
in Qatar,  a  Tampa  e  in  servizio  di  sicurezza  presso  le  sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento  ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
  b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per
il personale impiegato presso l'Head  Quarter  di  Northwood:  diaria
prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
  c) missione EUMM Georgia:  diaria  prevista  con  riferimento  alla
Turchia;
  d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor,  EUCAP  Sahel  Niger,  EUTM
Mali, MINUSMA e  ulteriori  iniziative  dell'Unione  europea  per  la
Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e  nell'Oceano
indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica  democratica
del Congo.
  4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo  1,
commi 5 e 10, del presente decreto e all'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego
e la  retribuzione  per  lavoro  straordinario  sono  corrisposti  in
deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo  9,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica  11  settembre  2007,  n.
171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10,  comma  3,
della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di  cui  all'articolo
1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario  di
impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo  9,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
  ((4-bis. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio dei  flussi
migratori  nel  bacino  del  Mediterraneo,  la   prevenzione   e   la
repressione della tratta degli esseri  umani  nonche'  la  protezione
delle vittime, anche per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  alle
missioni internazionali, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
con proprio decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
stabilisce le modalita' con cui gli ufficiali del ruolo  normale  del
Corpo  della  guardia  di  finanza,   in   possesso   di   specifiche
specializzazioni e documentate esperienze professionali  nel  settore
aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo.))
                               Art. 3

                   Disposizioni in materia penale

  1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonche'
al personale inviato in supporto alle medesime missioni si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2009, n. 12, e successive  modificazioni,  e  all'articolo  4,  commi
1-sexies e 1-septies, del decreto-legge  4  novembre  2009,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
  2. All'articolo 4, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge  4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2009, n. 197, dopo le parole «missioni militari all'estero»,
sono inserite le seguenti: «o di utilizzazione programmata  nell'anno
di riferimento con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza
armata».
  3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30,  dopo
le  parole  «svolte  nel  corso  di  missioni  internazionali»,  sono
inserite le seguenti: «ovvero al di fuori del territorio nazionale  o
nell'alto mare o negli spazi aerei internazionali».
                               Art. 4

                  Disposizioni in materia contabile

  1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della  guardia  di  finanza  di  cui  al
presente decreto si applicano le disposizioni  in  materia  contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge  4  novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2009, n. 197.
  2. Per assicurare la  prosecuzione  delle  missioni  internazionali
senza soluzione di continuita', entro  dieci  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  su  richiesta  delle  Amministrazioni   interessate,
dispone l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle
spese  autorizzate  dagli  articoli  1,  5  e  6,  a   valere   sullo
stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.
Capo II

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione


                               Art. 5

              Iniziative di cooperazione allo sviluppo

  1.  Per  iniziative  di  cooperazione  volte   ad   assicurare   il
miglioramento  delle  condizioni  di  vita  della  popolazione  e  il
sostegno alla ricostruzione civile in favore  di  Afghanistan,  Iraq,
Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan,  Sud  Sudan  e
Paesi ad essi limitrofi e' autorizzata, a decorrere  dal  1°  ottobre
2013 e fino al 31 dicembre 2013, la  spesa  di  euro  23.600.000,  ad
integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26  febbraio  1987,
n. 49, come determinati  dalla  Tabella  C  allegata  alla  legge  24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013). ((Nell'ambito dello
stanziamento di cui al presente comma, sono promossi  interventi  con
particolare  riguardo  a  programmi  aventi  tra  gli  obiettivi   la
prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, la tutela  dei
loro diritti e la promozione del lavoro femminile.)) Nell'ambito  del
predetto  stanziamento  e   nel   periodo   di   applicazione   delle
disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro  degli  affari
esteri con proprio decreto,  ((da  trasmettere  alle  Camere,))  puo'
destinare risorse, fino ad un massimo  del  quindici  per  cento,  ad
iniziative di cooperazione in altre aree di crisi e  puo'  costituire
strutture operative temporanee per assicurare il coordinamento  delle
attivita' e l'organizzazione  degli  interventi  e  delle  iniziative
previste. ((Tutti gli interventi previsti  dal  presente  comma  sono
adottati coerentemente con le direttive del Comitato  di  aiuto  allo
sviluppo  dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
economico in  materia  di  aiuto  pubblico  allo  sviluppo,  con  gli
Obiettivi di sviluppo del Millennio e  con  i  principi  del  diritto
internazionale in materia.))
  2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al  comma  1,  puo'
essere inviato o reclutato in loco personale  presso  la  sede  della
cooperazione civile italiana  ad  Herat,  e,  previa  verifica  delle
condizioni di sicurezza, puo' essere inviato personale nel territorio
della Repubblica  Federale  Somala.  Detto  personale  e'  coordinato
dall'unita' tecnica competente per  territorio,  istituita  ai  sensi
dell'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
  3. Il Ministro degli affari esteri identifica le  misure  volte  ad
agevolare  l'intervento  di  organizzazioni   non   governative   che
intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1.
  4. E' autorizzata la spesa di euro 750.000 per la realizzazione  di
programmi integrati di sminamento umanitario, di  cui  alla  legge  7
marzo 2001, n. 58, nei Paesi di cui al comma 1, nonche' in altre aree
e territori.
  5. Agli stanziamenti di cui al presente articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 24  dicembre
2012, n. 229 (legge di bilancio 2013).
  6. Nei limiti  degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio  per  il
funzionamento delle unita' tecniche, di  cui  all'articolo  13  della
legge 26 febbraio 1987, n 49, e  delle  Sezioni  distaccate,  di  cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica
12 aprile 1988, n. 177, delle medesime strutture, il Ministero  degli
affari esteri e' autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio
strettamente indispensabili per il personale inviato in missione  nei
Paesi di cui al comma 1, che per motivi  di  sicurezza  debba  essere
alloggiato in locali comunque  a  disposizione  dell'Amministrazione.
Alle spese per il  funzionamento  delle  medesime  strutture  non  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  comma  14,  e
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nonche' all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 138, all'articolo 5, comma 2,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, all'articolo  1,  commi  141  e  143,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228,  e  all'articolo  1,  commi  da  1  a  4,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto derivante sui saldi
di finanza pubblica si provvede  a  valere  sulle  autorizzazioni  di
spesa di cui al  presente  articolo.  ((L'ammontare  del  trattamento
economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi  del  personale  in
missione sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti  a
garantire la trasparenza nel rispetto della vigente  legislazione  in
materia di protezione dei dati personali.))
                               Art. 6

Sostegno  ai  processi  di  ricostruzione   e   partecipazione   alle
  iniziative   delle    organizzazioni    internazionali    per    il
  consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 4.160.000 per interventi  a  sostegno
del  processo  di  stabilizzazione  nei  Paesi   in   situazione   di
fragilita',  di  conflitto  o   post-conflitto.   Nell'ambito   dello
stanziamento di cui al  presente  comma,  il  Ministro  degli  affari
esteri, con proprio decreto  ((da  trasmettere  alle  Camere)),  puo'
destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali
emergano urgenti necessita' di intervento nel periodo di applicazione
delle disposizioni recate dal presente articolo.
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 139.872 per l'invio in missione di un
funzionario  diplomatico  nell'area  di  confine  turco-siriana.   Al
medesimo funzionario sono corrisposti un'indennita' pari  all'ottanta
per cento di  quella  determinata  ai  sensi  dell'articolo  171  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e  il
rimborso forfettario degli oneri commisurato alla diaria per i viaggi
di servizio all'interno della Turchia. Per l'espletamento  delle  sue
attivita' il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di  due
unita' di personale, da reperire in loco.
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  800.000  per  l'erogazione  del
contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per  il
Libano.
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  600.000   per   assicurare   la
partecipazione finanziaria italiana al Fondo  fiduciario  della  NATO
destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano,  al  fondo  del
NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico,  al  fondo
fiduciario  NATO-Serbia  IV  per  la  distruzione   delle   munizioni
convenzionali  in  eccedenza  ed  esplosivi  e  al  fondo  fiduciario
NATO-Moldova III per la distruzione di  pesticidi  e  agenti  chimici
pericolosi.
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  151.600   per   assicurare   la
partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento  della
pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di  cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza  e  la  Cooperazione  in  Europa
(OSCE).
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa  di  euro  1.500.000  ad  integrazione  degli
stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2013  per  l'attuazione  della
legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la  partecipazione  italiana  alle
iniziative a sostegno dei processi di pace e di  rafforzamento  della
sicurezza nei Paesi dell'Africa sub-sahariana.
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 1.150.000 per il coordinamento  delle
politiche dei  Paesi  partecipanti  all'Iniziativa  Adriatica  Ionica
(IAI)  finalizzate  al  rafforzamento  della  cooperazione  regionale
nell'area e  per  assicurare  la  partecipazione  italiana  al  Fondo
fiduciario  InCE  istituito  presso   la   Banca   europea   per   la
ricostruzione e lo sviluppo
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 4.288.027 per la  prosecuzione  degli
interventi operativi di  emergenza  e  di  sicurezza  destinati  alla
tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori
bellici, nelle aree ad alto  rischio  e  nei  Paesi  di  conflitto  e
post-conflitto.
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 1.052.562 per il rafforzamento  delle
misure di sicurezza attiva, passiva  e  per  la  messa  in  sicurezza
informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad  alta
conflittualita'. Alle spese di cui al presente comma non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. E' altresi' autorizzata la spesa di euro  40.000
per il rafforzamento del contingente dei Carabinieri con  compiti  di
protezione e scorta del personale operante nelle sedi esposte ad alto
rischio sicurezza. Se ragioni di sicurezza lo impongono, il Ministero
degli affari esteri e' autorizzato a provvedere alla sistemazione, in
alloggi provvisori del personale del Ministero degli affari esteri in
servizio  in  Libia.  Per  la  copertura  dei   relativi   oneri   e'
autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino  al  31  dicembre
2013, la spesa di euro 395.250.
  10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 303.907 per l'invio  in  missione  di
personale del  Ministero  degli  affari  esteri  presso  le  sedi  in
Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre
aree di crisi. Al predetto personale e' corrisposta  una  indennita',
senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e  successive  modificazioni.
Al personale inviato in missione e'  riconosciuto  il  viaggio  aereo
nella classe spettante.
  11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di  euro  78.190  per  la  partecipazione  di
personale  del  Ministero  degli  affari   esteri   alle   operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni  PESD  e
gli  Uffici  dei  Rappresentanti  Speciali  dell'Unione  Europea.  Al
predetto personale  e'  corrisposta  un'indennita',  detratta  quella
eventualmente   concessa   dall'organizzazione   internazionale    di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari  all'ottanta  per
cento di quella determinata ai sensi dell'articolo  171  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e  successive
modificazioni.  Per  incarichi  presso  il  contingente  italiano  in
missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque  superare  il
trattamento attribuito per la stessa missione all'organo  di  vertice
del medesimo contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1°
ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 36.152  per
i viaggi di servizio, ai sensi  dell'articolo  186  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.   18   del   1967,   e   successive
modificazioni, del personale del Ministero  degli  affari  esteri  in
servizio presso gli uffici situati in  Afghanistan,  Iraq,  Pakistan,
Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero  manifestarsi
nel corso del periodo.
  ((11-bis. L'ammontare del trattamento  economico  e  le  spese  per
vitto, alloggio e viaggi del personale impiegato  nelle  missioni  di
cui al presente articolo sono resi pubblici nelle forme  e  nei  modi
previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente
legislazione in materia di protezione dei dati personali.))
                               Art. 7

                       Regime degli interventi

  1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita'  e  nei  limiti
temporali di cui agli articoli 5 e 6 , si applica  la  disciplina  di
cui all'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10,  del  decreto-legge  28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1
febbraio 2013, n.  12.  Non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135,
all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e
all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.  All'effetto
derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede  a  valere  sulle
autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6.
  2. Nei limiti delle risorse di  cui  agli  articoli  5  e  6,  sono
convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e  le  prestazioni
gia' effettuate dal 1° ottobre 2013 fino  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente  decreto.  Le  somme  di  cui  agli
articoli  5  e  6  del  decreto-legge  28  dicembre  2012,  n.   227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio  2013,  n.  12,
possono essere impegnate nell'intero esercizio 2013.
  3. ((All'articolo 7-bis)) della legge 9 luglio 1990, n.  185,  dopo
il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. Il trattamento economico del personale  militare  comandato
presso l'Autorita' nazionale - UAMA e' a carico del  Ministero  della
difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero
degli affari esteri per le competenze accessorie.».
  ((3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma  3  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
Capo III

Disposizioni finali


                               Art. 8

                        Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, ((ad esclusione del  comma
25-bis,)) dall'articolo 5, commi  1  e  4  e  dall'articolo  6,  pari
complessivamente a euro 265.801.614 per l'anno 2013, si provvede:
  a) quanto a euro 66.387.523 mediante riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;
  b) quanto a euro 154.650.000 mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228;
  c) quanto a euro 5.700.000 mediante  riduzione  dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri;
  d) quanto a euro 39.064.091 mediante utilizzo delle somme  relative
ai rimborsi  corrisposti  dall'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,
quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze  armate  italiane
nell'ambito  delle  operazioni  internazionali  di   pace,   di   cui
all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  che
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono  state
versate  all'entrata  e  non  ancora  riassegnate  al  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296.
Tali somme restano acquisite all'entrata del  bilancio  dello  Stato.
Nelle more dell'accertamento  dei  predetti  versamenti  in  entrata,
l'importo di  39.064.091  milioni  di  euro  e'  accantonato  e  reso
indisponibile, in termini di competenza e  cassa,  nell'ambito  delle
spese rimodulabili ((di parte corrente)) delle missioni di spesa  del
ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5,  lettera  b),
della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  In  base  agli  esiti  degli
accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
provvede al disaccantonamento ovvero  alla  riduzione  delle  risorse
necessarie per assicurare la copertura di cui alla  presente  lettera
d).
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 9

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

Nessun commento: