MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
tre guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del
Corpo sanitario militare marittimo, per laureati in biologia o in
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e per laureati
in medicina veterinaria.
(GU n.100 del 20-12-2013)
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, modificato con
i decreti interdirigenziali 2 maggio 2002 e 5 luglio 2010, recante,
fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina a Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della
Marina Militare e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante il
regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita'
e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni di Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della Sanita' Militare, e successive modifiche e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della Sanita' Militare, e successive modifiche e
integrazioni, per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare", e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove
selettive;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2013 - 2015;
Ravvisata la necessita' di indire per il 2014, al fine di
soddisfare specifiche esigenze della Marina Militare, un concorso
straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di 3 (tre)
Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo
Sanitario Militare Marittimo;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390,
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il Personale Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 3 (tre) Guardiamarina in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo con la seguente
ripartizione di posti:
a) 1 (uno) per laureati in biologia o in biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche;
b) 2 (due) per laureati in medicina veterinaria.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In ogni caso
la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4^ serie speciale.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La predetta Direzione generale si riserva altresi' la
facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso pubblicato nel portale dei
concorsi online di cui al successivo art. 3 e nei siti internet
www.persomil.difesa.it, www.marina.difesa.it, definendone le
modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare
concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4,
comma 1:
a) sono cittadini italiani;
b) non hanno superato il giorno di compimento del 32° anno di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) sono in possesso di una delle seguenti lauree magistrali,
del diploma di abilitazione all'esercizio della professione e dove
richiesto del diploma di specializzazione:
per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a): laurea magistrale in biologia (L.M. 6) o in biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche (L.M. 9), diploma di
abilitazione all'esercizio della professione di biologo e diploma di
specializzazione (DS) in patologia clinica o in microbiologia o in
biochimica;
per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
laurea magistrale/specialistica in medicina veterinaria (L.M. 42) e
diploma di abilitazione all'esercizio della professione di
veterinario.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le
lauree specialistiche (LS) conseguiti secondo i precedenti
ordinamenti, equiparati ai sensi del decreto interministeriale 9
luglio 2009 alle predette lauree magistrali, ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti validi
i titoli accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi
per l'accesso al pubblico impiego, sono dichiarati equipollenti a
quelli richiesti. Allo scopo, gli interessati avranno cura di
allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di
equipollenza. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno
conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata
al riconoscimento, da parte del Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, dell'equiparazione dei titoli
precedentemente elencati. All'uopo gli interessati avranno cura di
allegare alla domanda di partecipazione al concorso, con le modalita'
sopraindicate, l'attestazione di equiparazione al titolo di studio
previsto in Italia;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o
di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
f) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art.
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno
che, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati
collocati in congedo secondo le norme previste per il servizio di
leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di
rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso
maschile);
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga
fino al conseguimento della nomina a Guardiamarina in servizio
permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalita'
indicate nel successivo art. 5, comma 3;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
a) al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale al
servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali della Marina Militare, da accertarsi
con le modalita' prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il
riconoscimento del possesso di tale idoneita' dovra' comunque
avvenire entro la data di approvazione della graduatoria di merito di
cui al successivo art. 14;
b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), dovranno
essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Guardiamarina in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3
Portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa, la procedura di concorso di cui all'art.
1 del presente bando sara' gestita tramite il portale dei concorsi
on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3, che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento
del personale militare, anche di futura pubblicazione, potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate
dalla Direzione generale per il Personale Militare o da Ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, con una
delle seguenti modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero
utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita';
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851), ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non
consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere
al proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta
ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali
di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e'
pubblicato nel citato portale, dovra' essere compilata
necessariamente on-line ed inviata entro il termine perentorio di 30
(trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno
accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al
quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di
partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza della
stessa che dovra' essere completata ed inviata in un secondo momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1.
Per esigenze tecniche connesse con la possibilita' offerta ai
concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione dichiarazioni
sostitutive atte a dimostrare il possesso di titoli di merito
ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 9,
il sistema consente il salvataggio in locale (sul PC del concorrente)
della domanda non ancora inviata/presentata. Tale copia, riportante
la filigrana "DA INVIARE TELEMATICAMENTE", non puo' essere utilizzata
in sostituzione della partecipazione inoltrata tramite il portale.
I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini (file in
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato)
dei documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli
di cui al successivo art. 9, ovvero quelle attestanti l'equiparazione
del titolo di studio posseduto a quello richiesto per la
partecipazione al concorso. Sara' cura del candidato assegnare a tali
files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso
contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf, corso
perfezionamento.pdf, ecc.).
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione. Tale
messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda,
dovra' essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado
di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla prima
prova concorsuale. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno
anche scaricare una copia della stessa.
Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la
procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di
titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse potranno
essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel
successivo art. 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate anche in via telematica
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che
il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al
portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verra'
ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, la Direzione generale per il Personale Militare si
riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di
giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2 del presente bando.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il Personale Militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
stesso. Nella stessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli
articoli 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e n. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti che
ne facciano espressa richiesta potranno sostenere nel primo giorno
feriale successivo le prove previste nei giorni di festivita'
religiose ebraiche rese note annualmente con decreto del Ministro
dell'Interno. In caso di impossibilita' materiale o giuridica di
svolgimento differito delle prove per i concorrenti che ne facciano
richiesta, queste saranno fissate per tutti i concorrenti in un
giorno che non coincida con quello di riposo sabbatico o di altre
festivita' religiose riconosciute dalla legge.
9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il
concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle
comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica
relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di
modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove
scritte, calendari di svolgimento delle selezioni
fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle
prove orali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese
disponibili le comunicazioni di carattere personale relative al
medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero con sms. Le
comunicazioni di carattere collettivo, inserite nell'area pubblica
del portale dei concorsi, hanno valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata
(se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma ovvero con
qualsiasi altro mezzo che garantisca contezza della data di ricezione
da parte del candidato.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale, saranno anche
pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o
modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante
messaggi di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un
account di PE - o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando
esclusivamente un account di PEC - rispettivamente agli indirizzi:
persomil@persomil.difesa.it e persomil@postacert.difesa.it, indicando
il concorso al quale partecipano. A tali messaggi dovra' comunque
essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con
dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna
responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile
da parte dei candidati.
Art. 6
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e militare e una
di cultura tecnico-scientifica);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) prova di efficienza fisica;
f) prova orale;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia e in corso di validita', rilasciato da una
Amministrazione dello Stato.
2. All'atto dell'approvazione, con il decreto dirigenziale di cui
al successivo art. 14, comma 2, delle graduatorie di merito del
concorso (indicativamente entro la fine di luglio 2014), distinte
secondo la ripartizione di cui al precedente art. 1, tutti i
concorrenti, compresi quelli di sesso femminile per i quali la
positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi
dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, dovranno essere risultati idonei in
tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente
comma 1.
3. L'Amministrazione della Difesa non risponde di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui
al comma 1 del presente articolo.
Art. 7
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la
valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione delle
graduatorie di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per l'accertamento attitudinale;
d) la commissione per la prova di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico del Corpo Sanitario Militare Marittimo
di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo di
grado non inferiore a Capitano di Fregata in servizio, membri;
c) un docente o esperto, membro aggiunto per ognuno dei profili
professionali di cui all'art. 1;
d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un Primo Maresciallo della Marina Militare ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa appartenente alla
terza area funzionale, con profilo non inferiore a "Funzionario di
Amministrazione", segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado
non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Militare
Marittimo, membri;
c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano
di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali della Marina Militare specialisti in selezione
attitudinale militare, membri;
c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina Militare.
5. La commissione per la prova di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un Ufficiale superiore della Marina Militare in servizio,
presidente;
b) un Ufficiale in servizio della Marina Militare, membro;
c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, membro e segretario.
Detta commissione si potra' avvalere del supporto di Ufficiali
e/o Sottufficiali esperti di settore della Marina Militare, ovvero di
esperti di settore esterni alla Forza Armata.
Art. 8
Prove scritte
1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1
dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale e militare;
b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica,
entrambe della durata massima di sei ore.
I relativi programmi d'esame sono riportati nell'allegato A al
presente bando.
Dette prove scritte avranno luogo presso l'Accademia Navale di
Livorno - viale Italia n. 72, nei giorni 5 e 6 febbraio 2014.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte saranno rese note, a partire dal 27 gennaio 2014,
mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale e nei siti www.marina.difesa.it e
www.persomil.difesa.it.
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le
07.30 dei giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e
potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta
acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con gli estremi
di acquisizione, rilasciati al concorrente medesimo con le modalita'
di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto.
Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro indelebile
blu o nero. L'occorrente per l'espletamento della prova sara' loro
fornito sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13,
14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
2. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30.
L'esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di
convocazione e le modalita' di presentazione degli ammessi alle prove
di cui al successivo art. 10, del presente decreto saranno resi noti
a partire dal 15 febbraio 2014, con avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sara',
inoltre, consultabile nei siti www.marina.difesa.it e
www.persomil.difesa.it, e avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Sara' anche possibile
chiedere informazioni al riguardo allo Stato Maggiore della Marina,
Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma,
tel. 0636804442/3084 (mail: mariugp.urp@marina.difesa.it) o Ministero
della Difesa - Direzione generale per il Personale Militare - Sezione
Relazioni con il Pubblico numero 06517051012 (mail:
urp@persomil.difesa.it).
Art. 9
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art.
7, comma 1, lettera a) valutera', previa identificazione dei relativi
criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno
idonei alle prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver
corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo
da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il
riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la
valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice
valutera' i titoli posseduti alla data di cadenza del termine di
presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le
modalita' indicate nel precedente art. 4.
Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla
descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta
insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e
completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le
modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente decreto.
Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta da
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle
societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella domanda i percorsi
(URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete
la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i
concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione,
dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova
scritta di cultura generale.
2. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a
ciascun concorrente fino a un massimo di 10/30, secondo quanto di
seguito riportato:
a) attivita' professionale svolta presso Enti Pubblici o
assimilati: massimo punti 4/30;
b) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4/30;
c) attivita' svolta senza demerito nell'ambito delle Forze
Armate, Forze di Polizia o Corpi Armati dello Stato o in altre
strutture pubbliche e/o private: massimo punti 2/30.
Art. 10
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che supereranno le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di Selezione
della Marina Militare di Ancona, via della Marina n. 1,
indicativamente nel periodo aprile/maggio 2014 (durata presunta 3-4
giorni). La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara'
effettuata con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 07.00 del giorno indicato nella
predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello
Stato.
Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso.
2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare,
pena l'esclusione dal concorso:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di
tipo B in corso di validita' (non antecedente a un anno dall'atto di
presentazione) rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
Medico-Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario
Nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport;
b) se ne siano gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto effettuato in data non
anteriore ai sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti
psicofisici (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della
commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato presso il
Centro di Selezione);
c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV,
in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per gli
accertamenti;
d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi da quella di presentazione;
e) referto originale degli esami sottoelencati, effettuati in
data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio Sanitario Nazionale:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV.
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia del referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui
sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge.
3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso
femminile dovranno presentare:
a) ecografia pelvica con relativo referto in originale,
eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita,
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Sara' altresi'
ritenuta valida, in alternativa, copia del referto relativo all'esame
effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione
di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
La mancata presentazione del suddetto certificato comportera'
l'esclusione dei concorrenti di sesso femminile agli accertamenti
psico-fisici;
b) referto di test di gravidanza, mediante analisi su sangue o
urine, eseguito, in data non anteriore a cinque giorni lavorativi
precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto
saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al
successivo comma 4, al test di gravidanza che escluda la sussistenza
di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla
concorrente di essere sottoposta alle prove e determinera' l'effetto
indicato al successivo comma 4, lettera b).
4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b):
a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2 e 3
del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psicofisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera d) e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, la Direzione generale per il Personale Militare procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione della graduatoria di cui al successivo art. 14. Se in
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che
escludera' il candidato dal concorso, per impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per
cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) visita ortopedica;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine,
cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
8) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
9) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
10) visita medica generale: in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per
la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
11) ogni ulteriore indagine clinico specialistica,
laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiografico),
ritenuta utile per consentire l'adeguata valutazione clinica e
medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato
edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al
modello riportato nell'allegato C.
5. Sulla scorta del vigente "Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare" di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e delle vigenti direttive applicative emanate dalla
Direzione generale della Sanita' Militare, la suddetta commissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) dovra' accertare il
possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non
superiore a m. 1,95 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 e
non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile;
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa
entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da
6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalle
predette direttive tecniche della Direzione generale della Sanita'
Militare.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. Saranno
giudicati:
a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopraccitati
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato
respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare
superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per
l'apparato visivo VS e per l'apparato uditivo AU valgono gli
specifici requisiti precedentemente indicati;
b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
2) imperfezioni e infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare ai sensi dell'art. 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva
tecnica del 5 dicembre 2005 del Direttore Generale della Sanita'
Militare, fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal
presente decreto;
3) abuso sistematico di alcool;
4) uso anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
5) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
6) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o
quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli
esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva
in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
7) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
8) tutte quelle malformazioni e infermita' non contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale della Marina Militare.
La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli, per presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) "idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina Militare", con indicazione del profilo
sanitario;
b) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina Militare", con indicazione della causa di
inidoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei
e esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante
agli interessati.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 11
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente art. 10, i concorrenti giudicati idonei saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti
nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo
inserimento nella Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale
valutazione, svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite
"Norme per gli accertamenti attitudinali" e con riferimento alla
direttiva tecnica "Profili attitudinali del personale della Marina
Militare", entrambe emanate dal Comando Scuole della Marina Militare
e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articola
nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli
specifici indicatori attitudinali:
a) area "stile di pensiero": analisi, predisposizione al
cambiamento, struttura;
b) area "emozioni e relazioni": autonomia e adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di
gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area "produttivita' e competenze gestionali": livelli di
energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di
gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area "motivazionale": bisogni e aspettative connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto
della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e
dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale
e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti
dai diversi momenti valutativi.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di "inidoneita'" verra' espresso
nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello
attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90.
4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) "idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina Militare";
b) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina Militare" con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio incrementale
utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito. Pertanto,
i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 12
Prova di efficienza fisica
1. Al termine degli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1,
lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno
presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e/o
presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona.
Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle
singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di
settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla
Forza Armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consisteranno:
a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
nuoto 25 metri (qualunque stile);
piegamenti sulle braccia;
b) nell'esecuzione a scelta di uno dei seguenti esercizi:
addominali;
corsa piana 1000 metri.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento
degli esercizi (obbligatori e a scelta) e le disposizioni sui
comportamenti da tenersi in caso di precedente infortunio o
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.
4. Per conseguire l'idoneita' alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' essere risultato idoneo nelle prove obbligatorie e
in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso giudizio di
inidoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sara'
comunicato per iscritto ai concorrenti interessati a cura della
commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), e' definitivo e
inappellabile. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
d) redigera' il relativo verbale.
6. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli accertamenti
attitudinali e delle prove di efficienza fisica dovranno essere
inviati, dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il
tramite del Centro di Selezione della Marina Militare, al Ministero
della Difesa, Direzione generale per il Personale Militare, I
Reparto, 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali, 2^
Sezione, viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino,
entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i
concorrenti.
Art. 13
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli argomenti previsti
dal programma riportato nell'allegato A al presente decreto. Tale
prova avra' luogo presso l'Accademia Navale di Livorno - Viale Italia
n. 72, indicativamente nel mese di maggio/giugno 2014. I candidati
ammessi alla prova orale, riceveranno, prima dello svolgimento della
stessa, comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 del presente
bando contenente il punteggio conseguito nelle prove scritte e nella
valutazione dei titoli.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due lingue
scelte fra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca), della
durata massima di quindici minuti per ognuna delle lingue scelte, che
sara' svolta con le seguenti modalita':
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato:
a) fino a 20/30: 0 punti;
b) 21/30: 0,05 punti;
c) 22/30: 0,10 punti;
d) 23/30: 0,15 punti;
e) 24/30: 0,20 punti;
f) 25/30: 0,25 punti;
g) 26/30: 0,30 punti;
h) 27/30: 0,35 punti;
i) 28/30: 0,40 punti;
l) 29/30: 0,45 punti;
m) 30/30: 0,50 punti.
Art. 14
Graduatoria di merito
1. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della
ripartizione dei posti a concorso di cui all'art. 1 del presente
decreto, sara' formata dalla commissione esaminatrice, secondo
l'ordine del punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto
sommando:
a) la media dei punti riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio assegnato per ciascuna prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e dichiarati nella domanda di partecipazione o in
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' o in
assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu'
giovane d'eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 76
della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9, della
legge n. 191/1998.
3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili
professionali per insufficienza di candidati idonei potranno essere
devoluti ai concorrenti idonei negli altri profili professionali a
concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
4. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1,
comma 2, i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti,
si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sara'
pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Inoltre, esso sara' pubblicato nel Foglio
d'Ordini della Marina e nel sito «www.persomil.difesa.it».
Art. 15
Nomina
1. I vincitori del concorso, acquisito l'atto autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo,
con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che
sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando.
3. I vincitori, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2, saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dal Comando Scuole della Marina
Militare.
All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno:
produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni
effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato, entro trenta giorni
dalla data di ammissione al corso, da strutture sanitarie pubbliche;
contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari
Marittimi con una ferma di cinque anni decorrente dalla data di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo medesimo. Il rifiuto di
sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno scoperti
per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il
Personale Militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro
1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti candidati idonei,
secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 14.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Guardiamarina in
servizio permanente del Corpo Sanitario Militare Marittimo che,
trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare il corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al
superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita' relativa degli Ufficiali di cui al precedente comma 5,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina.
6. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
7. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere
chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 16
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il Personale
Militare provvedera' a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed
Enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito d'ufficio il
certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Art. 17
Esclusioni
1. La Direzione generale per il Personale Militare puo' escludere
in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in
possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi
decaduti dalla nomina a Guardiamarina in servizio permanente, se il
difetto dei requisiti verra' accertato dopo la nomina.
Art. 18
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie per completare la varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche
se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal
precedente art. 6 del presente decreto, nonche' quelli necessari per
il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci
giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le
prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza
straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della Difesa, Direzione generale per il
Personale Militare, I Reparto, l^ Divisione Reclutamento Ufficiali e
Sottufficiali per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di
esito positivo, gli enti previdenziali.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione generale per il personale
Militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile del
trattamento dei dati, ognuno per la parte di propria competenza:
a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7;
b) il Direttore della 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e
Sottufficiali della Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 10 dicembre 2013
Gen. C.A.: Francesco Tarricone
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