MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 ottobre 2013
Approvazione del programma, per la regione Lazio, per la
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (13A09838)
(GU n.286 del 6-12-2013)
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha
proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di Stato,
sig. Paolo Fadda;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del
sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato e' delegato alla
trattazione ed alla firma degli atti relativi alla materia della
salute mentale, limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente
disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma
della legge n. 419 del 1998;
Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina
penitenziaria, definisce le modalita' e i criteri di trasferimento
dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia
al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei
rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2008, recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti
di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni
strumentali in materia di sanita' penitenziaria», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126;
Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante
«Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva
determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;
Visto in particolare l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013
il termine per il completamento del processo di superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari;
Visto, altresi', il comma 2, del suddetto art. 3-ter, che dispone
che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad
integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai
profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere
le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura
e custodia;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la
definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997 di ulteriori requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai i profili
di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le
persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura
e custodia;
Visto il citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2012, n. 9, che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l'anno
2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono
assegnate alle regioni e provincie autonome mediante la procedura di
attuazione del programma straordinario di investimenti di cui
all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67»;
Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale
di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di
realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e
soggetti non autosufficienti;
Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre
1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma di investimenti, nonche' le tabelle F ed E delle leggi
finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28
dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n.
350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre
2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23
dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n.
183 e 24 dicembre 2012 n. 228;
Visto il decreto- legge 13 settembre 2012, n. 158, recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante
un piu' alto livello di tutela della salute»;
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-ter, comma 6, del
decreto- legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, con il seguente:
«le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del
programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro
della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo
proposto dalla medesima regione. All'erogazione delle risorse si
provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le provincie
autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;
Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento
dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla
legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60
milioni ai sensi del citato art. 3-ter del decreto-legge n. 211/2011
e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del
decreto-legge n. 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00
euro, sono state operate riduzioni e accantonamenti complessivamente
pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi
dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Preso atto che sull'importo e' stato applicato proporzionalmente
all'importo, previsto per l'anno 2012, di 120 milioni di euro per il
finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il 10,1% del
valore complessivo di 1.190.435.413,00 euro), la predetta riduzione
di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;
Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60
milioni di euro e' stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00
euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma
1-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi
dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di
bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter, comma 6, del
decreto-legge n. 211/2011:
esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;
esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,
per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a
173.807.991,00 euro;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013, di
riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-ter, comma 6,
della legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle
disposizioni su indicate;
Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28
dicembre 2012 ripartisce alla regione Lazio la somma di
€ 16.820.110,07;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, recante
«Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;
Dato atto che l'art. 1, comma 2, del citato decreto 28 dicembre
2012 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola regione,
con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno
specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;
Visto il programma presentato dalla regione Lazio con nota prot. n.
CZ53 del 30 aprile 2013, di utilizzo delle risorse ripartite dal
citato decreto 28 dicembre 2012;
Vista la nota prot. n. CZ 292 del 20 maggio 2013, l'e-mail del 31
maggio 2013 e del 14 giugno 2013, con le quali la regione Lazio
fornisce i chiarimenti e i riscontri richiesti da questo Ministero
con nota prot. n. 12002 dell'8 maggio 2013, con e-mail del 27 maggio
2013 e 6 giugno 2013;
Visto il documento SIVEAS prot. n. 285 del 4 luglio 2013 con il
quale il commissario ad acta con decreto n. U00300 del 3 luglio 2013
approva il programma per la realizzazione di strutture sanitarie
extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari;
Preso atto che il programma definitivo, presentato con le note di
cui al punto precedente, prevede la realizzazione degli interventi
denominati:
1) «Restauro e risanamento conservativo dell'immobile di via
Bartolomeo Capitanio snc da destinare a REMS: due moduli maschili e
percorso riabilitativo» - ASL RM A, per un importo a carico dello
Stato pari a € 10.740.300,07;
2) «Ristrutturazione edilizia dei locali attualmente destinati a
SPDC dell'ospedale di Subiaco da destinare a REMS: due moduli
maschili» - ASL RM G, per un importo a carico dello Stato pari a
€ 4.347.200,00;
3) «Restauro e risanamento conservativo dell'immobile di via
Clarice Tartufari da destinare a REMS - modulo femminile» - ASL RM C,
per un importo a carico dello Stato pari a e 1.732.610,00;
Acquisito, verbale prot. n. 124142133 del 3 luglio 2013, il parere
espresso dagli uffici competenti delle Direzioni generali della
programmazione sanitaria e della prevenzione, sulla base dei
requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre 2012,
dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e di quanto previsto
dal decreto-legge n. 24/2013, convertito in legge n. 57/2013, con
particolare riferimento all'art. 3-ter della legge n. 9/2012;
Dato atto che nel parere si evidenzia che il progetto relativo ad
una delle tre strutture oggetto del programma, in particolare quella
sita nella ASL RM A, prevede la ristrutturazione di complessivi circa
5.000 mq, di cui soltanto 3.000 destinati alla residenza alternativa
all'OPG. Una porzione dell'edificio di circa 2.000 mq sara' destinata
ad attivita' sociali e produttive correlate alla riabilitazione e a
percorsi di integrazione ed inclusione sociale;
Acquisito il concerto tecnico-finanziario del Ministero
dell'economia e delle finanze, prot. n. 20858 dell'11 settembre 2013,
sull'importo pari a € 16.820.110,07, da assegnare alla regione Lazio;
Decreta:
Art. 1
E' approvato il programma presentato dalla regione Lazio, che
prevede la realizzazione dei seguenti interventi:
1) «Restauro e risanamento conservativo dell'immobile di via
Bartolomeo Capitanio snc da destinare a REMS: due moduli maschili e
percorso riabilitativo» - ASL RMA, per un importo a carico dello
Stato di € 10.740.300,07;
2) «Ristrutturazione edilizia dei locali attualmente destinati a
SPDC dell'ospedale di Subiaco da destinare a REMS: due moduli
maschili« - ASL RM G, per un importo a carico dello Stato pari a
€ 4.347.200,00;
3) «Restauro e risanamento conservativo dell'immobile di via
Clarice Tartufari da destinare a REMS - modulo femminile» - ASL RM C,
per un importo a carico dello Stato pari a € 1.732.610,00. Il
programma, allegato al presente decreto per costituirne parte
integrante e sostanziale, e' composto da:
1) decreto del Commissario ad acta n. U00300 del 3 luglio 2013
(pagine n. 10);
2) programma per la realizzazione delle strutture sanitarie (pagine
n. 12).
Art. 2
1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e
delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera c) della legge
23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge
del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonche' le tabelle F ed E delle leggi
finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28
dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n.
350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre
2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23
dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n.
183 e 24 dicembre 2012 n. 228, e' assegnato alla regione Lazio
l'importo complessivo di € 16.820.110,07 per lo svolgimento del
programma di realizzazione dei tre interventi di cui all'art. 1.
2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia
e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.
Art. 3
1. La regione Lazio trasmette al Ministero della salute l'atto di
approvazione del progetto di realizzazione dei tre interventi di cui
all'art. 1.
2. La regione Lazio da' comunicazione al Ministero della salute
dell'indizione della gara di appalto.
3. La regione Lazio da' comunicazione al Ministero della salute
della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori.
4. La regione Lazio da' comunicazione al Ministero della salute
dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli
stessi e dell'avvenuta messa in esercizio della struttura.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo secondo
la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 2013
Il Sottosegretario di Stato: Fadda
Avvertenza:
Gli allegati citati nell'art. 1 e non pubblicati in Gazzetta
Ufficiale, saranno pubblicati nel sito internet del Ministero della
salute.
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