Ministero dell'interno
Circ. 20-3-2014 n. 11/2014
D.M. 12 febbraio 2014 del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, recante modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile, nonché tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Circ. 20 marzo 2014, n. 11/2014 (1).
D.M. 12 febbraio 2014 del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, recante modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile, nonché tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del governo per la provincia di
Trento
Al
Sig. Commissario del governo per la provincia di
Bolzano
Al
Sig. Presidente della regione autonoma Valle d’Aosta
Servizio affari di prefettura
Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello stato per la regione Siciliana
Palermo
Al
Rappresentante del governo per la regione Sardegna
Cagliari
Al
Ministero degli affari esteri
Direzione generale italiani all’estero e politiche migratorie
Roma
Al
Ministero della giustizia
Roma
All’
Ufficio legislativo del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Roma
All’
Agenzia per l’Italia digitale
Roma
Al
Gabinetto dell’on. Ministro
Sede
Ai
Dipartimento della pubblica sicurezza
Sede
Ai
Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione
Sede
All’
Ispettorato generale di amministrazione
Roma
Alla
S.S.A.I.
Roma
All’
A.N.C.I.
Roma
All’
A.N.U.S.C.A
Castel san pietro terme (BO)
Alla
DeA - Demografici associati
Cascina (PI)
Nella Gazzetta Ufficiale n. 46, del 25 febbraio u.s., è stato pubblicato il decreto interministeriale indicato in oggetto, recante la disciplina delle modalità di attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
Il citato art. 6, rubricato "comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni", stabilisce che alcune comunicazioni, previste da leggi e regolamenti, siano effettuate esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, recato dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).
Tra tali comunicazioni, da effettuare con il solo strumento telematico sono incluse quelle - oggetto del decreto in argomento - previste dal regolamento sull’ordinamento dello stato civile e dal regolamento anagrafico (art. 6, c. 1, lett. a), nonché le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell’atto di matrimonio ai sensi dell’art. 162, codice civile ( art. 6, c. 1, lett. c).
In particolare, per quanto riguarda le comunicazioni in materia anagrafica, l'art. 2 del decreto fa espressamente salve le modalità di comunicazione che saranno introdotte in attuazione della disciplina istitutiva dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, in relazione ai servizi che saranno dalla stessa erogati, ai sensi dell’art. 62 del CAD. Il medesimo art. 2 prevede che i comuni, in applicazione dell’articolo 47, comma 2, del CAD, utilizzino sistemi di posta elettronica istituzionale o di cooperazione applicativa, secondo una delle seguenti modalità:
a) sottoscrizione con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) segnatura di protocollo di cui all’art. 55, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
c) quando è comunque possibile accertarne la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD;
d) in caso di trasmissione attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Con riguardo alle comunicazioni e trasmissioni previste dal regolamento dello stato civile, di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, l'art. 3 del decreto ne dispone l’effettuazione mediante i sistemi indicati agli articoli 1 e 2, sempre ai sensi dell’art. 47, comma 1, del CAD.
In base all’articolo 4, infine, le comunicazioni e le trasmissioni degli atti dai notai ai comuni, anche ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali di cui al summenzionato art. 162 del codice civile, sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata e gli atti, trasmessi unitamente alla comunicazione, sono firmati digitalmente per attestarne la conformità all’originale.
Nell’occasione, si richiama l’attenzione sul peculiare regime di pubblicità delle citate convenzioni matrimoniali che, per consolidata giurisprudenza (Corte di Cassazione, SS. UU., sentenza 13 ottobre 2009, n. 21658; Sez. I Civile, sentenza 22 gennaio 1986, n. 397) sono opponibili ai terzi proprio per effetto dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio: tale adempimento presso gli uffici dello stato civile, quindi, dovrà essere sempre accurato e tempestivo, non appena la convenzione pervenga dal notaio stipulante, al fine di prevenire ogni possibile ipotesi di responsabilità risarcitoria nei riguardi dei terzi interessati dalla convenzione.
Si pregano le SS.LL. di informare i Sigg. Sindaci su quanto riportato, assumendo ogni opportuna iniziativa tesa a garantire l’esatto adempimento delle previsioni in esame.
Il Direttore centrale
Torraco
c.c. art. 162
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 6
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
D.M. 12 febbraio 2014
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