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martedì 27 maggio 2014

Ministero dell'interno Circ. 20-3-2014 n. 11/2014 D.M. 12 febbraio 2014 del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, recante modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile, nonché tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.



Ministero dell'interno
Circ. 20-3-2014 n. 11/2014
D.M. 12 febbraio 2014 del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, recante modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile, nonché tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.

Circ. 20 marzo 2014, n. 11/2014 (1).

D.M. 12 febbraio 2014 del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, recante modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile, nonché tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.





Ai


Sigg. Prefetti della Repubblica


Loro sedi


Al


Sig. Commissario del governo per la provincia di


Trento


Al


Sig. Commissario del governo per la provincia di


Bolzano


Al


Sig. Presidente della regione autonoma Valle d’Aosta


Servizio affari di prefettura


Aosta

e, p.c.:


Al


Commissario dello stato per la regione Siciliana


Palermo


Al


Rappresentante del governo per la regione Sardegna


Cagliari


Al


Ministero degli affari esteri


Direzione generale italiani all’estero e politiche migratorie


Roma


Al


Ministero della giustizia


Roma


All’


Ufficio legislativo del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione


Roma


All’


Agenzia per l’Italia digitale


Roma


Al


Gabinetto dell’on. Ministro


Sede


Ai


Dipartimento della pubblica sicurezza


Sede


Ai


Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione


Sede


All’


Ispettorato generale di amministrazione


Roma


Alla


S.S.A.I.


Roma


All’


A.N.C.I.


Roma


All’


A.N.U.S.C.A


Castel san pietro terme (BO)


Alla


DeA - Demografici associati


Cascina (PI)




Nella Gazzetta Ufficiale n. 46, del 25 febbraio u.s., è stato pubblicato il decreto interministeriale indicato in oggetto, recante la disciplina delle modalità di attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

Il citato art. 6, rubricato "comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni", stabilisce che alcune comunicazioni, previste da leggi e regolamenti, siano effettuate esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, recato dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).

Tra tali comunicazioni, da effettuare con il solo strumento telematico sono incluse quelle - oggetto del decreto in argomento - previste dal regolamento sull’ordinamento dello stato civile e dal regolamento anagrafico (art. 6, c. 1, lett. a), nonché le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell’atto di matrimonio ai sensi dell’art. 162, codice civile ( art. 6, c. 1, lett. c).

In particolare, per quanto riguarda le comunicazioni in materia anagrafica, l'art. 2 del decreto fa espressamente salve le modalità di comunicazione che saranno introdotte in attuazione della disciplina istitutiva dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, in relazione ai servizi che saranno dalla stessa erogati, ai sensi dell’art. 62 del CAD. Il medesimo art. 2 prevede che i comuni, in applicazione dell’articolo 47, comma 2, del CAD, utilizzino sistemi di posta elettronica istituzionale o di cooperazione applicativa, secondo una delle seguenti modalità:

a) sottoscrizione con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) segnatura di protocollo di cui all’art. 55, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

c) quando è comunque possibile accertarne la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD;

d) in caso di trasmissione attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

Con riguardo alle comunicazioni e trasmissioni previste dal regolamento dello stato civile, di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, l'art. 3 del decreto ne dispone l’effettuazione mediante i sistemi indicati agli articoli 1 e 2, sempre ai sensi dell’art. 47, comma 1, del CAD.

In base all’articolo 4, infine, le comunicazioni e le trasmissioni degli atti dai notai ai comuni, anche ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali di cui al summenzionato art. 162 del codice civile, sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata e gli atti, trasmessi unitamente alla comunicazione, sono firmati digitalmente per attestarne la conformità all’originale.

Nell’occasione, si richiama l’attenzione sul peculiare regime di pubblicità delle citate convenzioni matrimoniali che, per consolidata giurisprudenza (Corte di Cassazione, SS. UU., sentenza 13 ottobre 2009, n. 21658; Sez. I Civile, sentenza 22 gennaio 1986, n. 397) sono opponibili ai terzi proprio per effetto dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio: tale adempimento presso gli uffici dello stato civile, quindi, dovrà essere sempre accurato e tempestivo, non appena la convenzione pervenga dal notaio stipulante, al fine di prevenire ogni possibile ipotesi di responsabilità risarcitoria nei riguardi dei terzi interessati dalla convenzione.

Si pregano le SS.LL. di informare i Sigg. Sindaci su quanto riportato, assumendo ogni opportuna iniziativa tesa a garantire l’esatto adempimento delle previsioni in esame.


Il Direttore centrale

Torraco



c.c. art. 162
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 6
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
D.M. 12 febbraio 2014

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