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martedì 27 maggio 2014

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Circ. 11-4-2014 n. 37 D.Lgs. n. 39 del 2014 - lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori.



Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circ. 11-4-2014 n. 37
D.Lgs. n. 39 del 2014 - lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.

Circ. 11 aprile 2014, n. 37 (1).

D.Lgs. n. 39 del 2014 - lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.



In attuazione della L. n. 96 del 2013 - recante "delega al Governo per il recepimento delle direttive europee ed altri atti dell'Unione Europea" - il Governo ha emanato il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2014 - in vigore dal 6 aprile 2014.

Il Decreto ha lo scopo di dettare nuove disposizioni relative alla lotta contro la pornografia minorile, l'abuso e lo sfruttamento dei minori, dando puntuale attuazione alla Direttiva europea 2011/93/EU.

In particolare l'art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 2014 interviene sul D.P.R. n. 313 del 2002, introducendo l'art. 25-bis secondo il quale "chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale" deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne di cui agli articoli citati.

Nel richiamare alcuni orientamenti interpretativi già formulati dal Ministero della Giustizia con Circ. 3 aprile 2014, sulla base di due note di chiarimento dell'Ufficio legislativo dello stesso Ministero, si ritiene qui necessario, per i profili di competenza, approfondire ulteriori aspetti della nuova disposizione, fornendo indicazioni di carattere operativo al personale ispettivo delle Direzioni del lavoro.



Campo applicativo

Va anzitutto chiarito che, in adesione all'orientamento già assunto dal Ministero della Giustizia, l'adempimento in questione riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile u.s. e non si applica a tutti i rapporti già in essere a tale data.

In ordine alla dizione di "impiego al lavoro" si ritiene inoltre che una corretta applicazione della previsione non possa essere limitata alle sole tipologie di lavoro subordinato ma che ricomprenda anche quelle forme di attività di natura autonoma che comportino, ovviamente, un contatto continuativo con i minori fra le quali, in primo luogo, eventuali ipotesi di collaborazione anche a progetto, associazione in partecipazione ecc.

Rimangono invece fuori dalla sfera di operatività dell'intervento normativo, quantomeno sotto il profilo sanzionatorio, i rapporti diversi da quelli di lavoro in senso stretto e cioè i rapporti di volontariato. Pertanto, per le organizzazioni di volontariato, l'obbligo di richiedere il certificato sussiste nei soli casi in cui le stesse, per lo svolgimento di attività volontarie organizzate, assumono la veste di datori di lavoro.

Di ciò si ha conferma dalla lettura del comma 2 dell'art. 25-bis del D.P.R. in questione, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al "datore di lavoro".

Da ultimo si ritiene che rimangano esclusi dal campo applicativo della disposizione i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter o comunque di persone impiegate in attività che comportino "contatti diretti e regolari con minor"; ciò in quanto il Legislatore ha inteso tutelare i minori quando gli stessi sono al di fuori dell'ambito familiare, ambito nel quale il genitore "datore di lavoro" può direttamente con maggior efficacia attuare tutte le cautele necessarie nei confronti del bambino/ragazzo.



Personale interessato

L'obbligo in questione riguarda datori di lavoro che impieghino personale per lo svolgimento di attività professionali "che comportino contatti diretti e regolari con minori", ivi comprese le agenzie di somministrazione qualora dal relativo contratto di fornitura risulti evidente l'impiego del lavoratore nelle attività in questione.

Il personale interessato dalla disposizione è solo quello che ha un contatto non mediato e continuativo con i minori e pertanto l'obbligo non riguarda anche i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall'operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela.

Si ritiene altresì che l'adempimento vada circoscritto alle sole attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori e cioè quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all'interno di mense scolastiche ecc.). Rimangono pertanto al di fuori della previsione normativa quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dove è comunque "possibile" la presenza di minori.



Modalità operative

Come chiarito dal Ministero della Giustizia, in attesa del rilascio del certificato del casellario che va comunque richiesto - acquisito il consenso dell'interessato - prima dell'impiego al lavoro utilizzando la relativa modulistica già indicata dallo stesso Ministero e qui in allegato, appare comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da esibire eventualmente agli organi di vigilanza.


Per delega

Il Segretario generale

Dott. Paolo Pennesi






c.p. art. 600-bis
c.p. art. 600-ter
c.p. art. 600-quater
c.p. art. 600-quinquies
c.p. art. 609-undecies
Circ. 3 aprile 2014
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, art. 2
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 25-bis

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