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mercoledì 14 maggio 2014

Tasi, Tari, Tariffa rifiuti: indicazione dei codici tributo








Agenzia delle Entrate
Ris. 24-4-2014 n. 45/E
Ridenominazione dei codici tributo TARES e della tariffa per il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa - articolo 1, commi 639 e 668, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.

Ris. 24 aprile 2014, n. 45/E (1).

Ridenominazione dei codici tributo TARES e della tariffa per il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa - articolo 1, commi 639 e 668, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.



L' articolo 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, prevede che "È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."

Il successivo comma 668 stabilisce che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI".

Il comma 688 del medesimo articolo dispone che il versamento della TARI e della tariffa è effettuato anche secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti (TARI) e della tariffa di cui ai citati commi 639 e 668, sono ridenominati i codici tributo "3944", "3950", "3945", "3946", "3951", "3952", istituiti con la Ris. 27 maggio 2013, n. 37/E, nel modo seguente:

- "3944" denominato "TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147 del 2013 TARES - art. 14 D.L. n. 201 del 2011"

- "3950" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147 del 2013 - art. 14, c. 29 D.L. n. 201 del 2011"

- "3945" denominato "TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147 del 2013 TARES - art. 14 D.L. n. 201 del 2011 - INTERESSI"

- "3946" denominato "TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147 del 2013- TARES - art. 14 D.L. n. 201 del 2011 - SANZIONI"

- "3951" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147 del 2013 - art. 14, c. 29 D.L. n. 201 del 2011 - INTERESSI"

- "3952" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147 del 2013 - art. 14, c. 29 D.L. n. 201 del 2011 - SANZIONI"

Tali codici tributo possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati". In particolare:

- nello spazio "codice ente/codice comune", indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;

- nello spazio "Ravv.", barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

- nello spazio "numero immobili", indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

- nello spazio "rateazione/mese rif", indicare il numero della rata nel formato "NNRR" dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con "0101";

- nello spazio "anno di riferimento", indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.


Il Direttore centrale



D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, c. 639
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, c. 668
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, c. 688

Agenzia delle Entrate
Ris. 24-4-2014 n. 46/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili TASI - articolo 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.

Ris. 24 aprile 2014, n. 46/E (1).

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili TASI - articolo 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.



L' articolo 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prevede che "È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."

Il comma 688 del medesimo articolo 1 dispone che il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all' articolo 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- "3958" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze - art. 1, c. 639, L. n. 147 del 2013 e succ. modif."

- "3959" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale - art. 1, c. 639, L. n. 147 del 2013 e succ. modif."

- "3960" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili - art. 1, c. 639, L. n. 147 del 2013 e succ. modif."

- "3961" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati - art. 1, c. 639, L. n. 147 del 2013 e succ. modif."

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo.

Per consentire ai contribuenti di effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell'attività di controllo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- "3962" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147 del 2013 e succ. modif. - INTERESSI"

- "3963" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147 del 2013 e succ. modif. - SANZIONI"

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:

- nello spazio "codice ente/codice comune", indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;

- nello spazio "Ravv.", barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

- nello spazio "Acc", barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;

- nello spazio "Saldo", barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

- nello spazio "Numero immobili", indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

- nello spazio "Anno di riferimento", indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.


Il Direttore centrale



D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, c. 639
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, c. 688
Agenzia delle Entrate
Ris. 24-4-2014 n. 47/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili TASI, e ridenominazione dei codici tributo "365E", "368E", "366E", "367E", "369E" e "370E" per il versamento della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa - articolo 1, commi 639 e 668, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.

Ris. 24 aprile 2014, n. 47/E (1).

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili TASI, e ridenominazione dei codici tributo "365E", "368E", "366E", "367E", "369E" e "370E" per il versamento della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa - articolo 1, commi 639 e 668, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.



L' articolo 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prevede che "È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."

Il successivo comma 668 stabilisce che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI".

Il comma 688 del medesimo articolo dispone che il versamento della TASI, della TARI e della tariffa è effettuato anche secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Per consentire il versamento, tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- "374E" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale - art. 1, c. 639, L. n. 147 del 2013 e succ. modif.";

- "375E" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili - art. 1, c. 639, L. n. 147 del 2013 e succ. modif.";

- "376E" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati art. 1, c. 639, L. n. 147 del 2013 e succ. modif.".

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo.

Per consentire il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell'attività di controllo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- "377E" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147 del 2013 e succ. modif. - INTERESSI";

- "378E" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147 del 2013 e succ. modif. - SANZIONI".

In sede di compilazione del modello F24EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "IMU-TASI" (valore G), con l'indicazione:

- nel campo "codice", del codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.;

- nel campo "estremi identificativi", nessun valore;

- nel campo "riferimento A" (composto da sei caratteri), nel primo carattere, di un valore a scelta tra "A" (acconto), "S" (saldo), "U" (unica soluzione); nel secondo carattere, di un valore a scelta tra "R" (ravvedimento) oppure "N" (no ravvedimento); nel terzo carattere, di un valore a scelta tra "V" (immobili variati) oppure "N" (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, del numero degli immobili, da 001 a 999;

- nel campo "riferimento B", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

Per consentire il versamento, tramite modello F24EP, della tassa sui rifiuti (TARI) e della tariffa, di cui ai citati commi 639 e 668, sono ridenominati i codici tributo "365E", "368E", "366E", "367E", "369E" e "370E", istituiti con la risoluzione 28 giugno 2013, n. 42/E, nel modo seguente:

- "365E" - denominato "TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147 del 2013 TARES - art. 14 D.L. n. 201 del 2011";

- "368E" - denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147 del 2013 - art. 14, c. 29, D.L. n. 201 del 2011";

- "366E" denominato "TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147 del 2013 TARES - art. 14 D.L. n. 201 del 2011 - INTERESSI";

- "367E" denominato "TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147 del 2013 TARES - art. 14 D.L. n. 201 del 2011 - SANZIONI";

- "369E" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147 del 2013 - art. 14, c. 29 D.L. n. 201 del 2011 - INTERESSI";

- "370E" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147 del 2013 - art. 14, c. 29 D.L. n. 201 del 2011 - SANZIONI".

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo.

In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "TARES-TARI" (valore 5), con l'indicazione:

- nel campo "codice", del codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.;

- nel campo "estremi identificativi", nessun valore;

- nel campo "riferimento A" (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, di un valore a scelta tra "RA" (versamento a titolo di ravvedimento) e "00" (versamento ordinario); nei successivi quattro caratteri, dell'anno di riferimento, nel formato "AAAA";

- nel campo "riferimento B" (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, del numero di rata in pagamento, nel formato "NN", nei successivi due caratteri, del numero di rate totali, nel formato "RR". In caso di pagamento in un'unica soluzione, tale campo, per i primi quattro caratteri, è valorizzato con "0101", per gli ultimi due caratteri, è valorizzato da 01 a 99 in base al numero degli immobili a cui si riferisce il versamento.


Il Direttore centrale



D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, c. 639
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, c. 668
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, c. 688

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