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mercoledì 25 giugno 2014

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 12 giugno 2014 Consultazione diretta del sistema informativo del casellario da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 313/2012. (14A04683) (GU n.145 del 25-6-2014)



         MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 giugno 2014 
Consultazione diretta del sistema informativo del casellario da parte
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai
sensi dell'articolo 39 del decreto del  Presidente  della  Repubblica
313/2012. (14A04683) 
(GU n.145 del 25-6-2014)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia penale 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
               per i sistemi informativi automatizzati 
 
  Visto di decreto dirigenziale 5 dicembre 2012,  recante  le  regole
procedurali di carattere tecnico  operativo  per  l'attuazione  della
consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da
parte delle amministrazioni  pubbliche  e  dei  gestori  di  pubblici
servizi ai sensi  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313,  d'ora   in   poi   decreto
dirigenziale; 
  Visto l'art. 5  del  decreto  dirigenziale  ove  e'  previsto,  tra
l'altro  che  l'accesso  al  SIC  da  parte   delle   Amministrazioni
interessate e'  subordinato  all'espletamento  di  una  procedura  di
registrazione   sul   sistema,   secondo   le   modalita'    indicate
nell'allegato tecnico, e previa stipula di specifica convenzione; 
  Viste le disposizioni transitorie di cui all'art.  16  del  decreto
dirigenziale  secondo  le  quali   le   Amministrazioni   interessate
all'accesso diretto  al  SIC  che  non  abbiano  ancora  attivato  la
procedura di cui all'art. 5 del decreto  dirigenziale,  continuano  a
richiedere i certificati agli uffici locali del casellario secondo le
modalita' indicate nello stesso articolo, in vigore fino al 30 giugno
2014; 
  Verificato che alla  data  odierna  e'  stata  stipulata  una  sola
convenzione con l'Autorita' di Vigilanza sui  Contratti  Pubblici  di
lavori, servizi e forniture,  per  le  esigenze  certificative  delle
stazioni appaltanti, e sottoscritti due protocolli  d'intesa  con  il
Ministero  dell'Interno  per   l'avvio   della   procedura   in   via
sperimentale ai fini dell'acquisizione del certificato del casellario
per la concessione della cittadinanza ed il rilascio delle patenti di
guida; 
  Considerato che e' ancora in via di  definizione  la  procedura  di
stipula  con   l'Associazione   Nazionale   Comuni   Italiani   della
convenzione tipo cui dovranno aderire le circa  8000  amministrazioni
comunali; 
  Considerato che e' tuttora  aperto  un  tavolo  di  lavoro  con  il
Ministero dell'Interno per le esigenze  certificative  di  competenza
dei suoi Dipartimenti, che sono in corso i primi contatti con  alcune
Regioni e con vari Ordini professionali,  che  altre  amministrazioni
pubbliche o gestori  di  pubblici  servizi  hanno  inviato  richiesta
d'accesso, ma che tantissime altre non lo hanno ancora fatto; 
  Considerato che per ciascuna istanza di accesso  sono  da  definire
preliminarmente i procedimenti amministrativi di competenza  di  ogni
amministrazione interessata per i quali le stesse hanno necessita' di
acquisire i certificati del casellario secondo  specifica  previsione
normativa che ne stabilisca anche il contenuto, in modo da poter  poi
procedere  per  la  realizzazione  della  procedura  informatica  che
garantisca  la  produzione  da  parte  del  SIC  di  un   certificato
selettivo; 
  Ritenuto pertanto impossibile che nel termine fissato del 30 giugno
2014 tutte le amministrazioni pubbliche  ed  i  gestori  di  pubblici
servizi possano aver  stipulato  con  il  Ministero  della  giustizia
specifica convenzione per accedere al SIC secondo le  regole  dettate
dal decreto dirigenziale in premessa e  che  pertanto  detto  termine
deve  essere  prorogato  al  fine  di   consentire   alla   pubbliche
amministrazione di continuare ad acquisire i certificati  secondo  le
modalita' attuali; 
  Vista la circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 62 del  30
aprile 2013 recante le «Linee  guida  per  il  contrassegno  generato
elettronicamente ai sensi dell'art. 23-ter, comma 5, del CAD; 
  Rilevato che e' stato  implementato  sul  SIC  un  sistema  per  la
generazione,  l'apposizione,  la  lettura  e  la   verifica   di   un
contrassegno, basato su codici  grafici  bidimensionali  (glifo)  con
all'interno la firma digitale del Direttore del casellario, che va  a
sostituire  la  semplice  firma  digitale  attualmente  apposta   sui
certificati,  in  modo  da   consentirne   la   verifica   automatica
dell'autenticita' a norma dell'art. 23-ter, comma 5, del CAD; 
  Visti gli allegati tecnici A e B al decreto dirigenziale -  recanti
le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'accesso ai
servizi disponibili in cooperazione applicativa tramite la tecnologia
web- service e tramite la Posta Elettronica Certificata; 
  Ritenuto quindi di dover conseguentemente modificare  gli  articoli
2, 3, comma 1 lett. e) e 4, comma 4, 5 e 7 nonche' l'art.  16,  comma
5, del decreto dirigenziale e gli allegati tecnici A e B,  nei  quali
si fa riferimento alla sola firma digitale; 
  Visti gli esiti della fase in  cui  si  e'  sperimentato  l'accesso
tramite cooperazione  applicativa  e  ritenuto  necessario  apportare
alcune conseguenti integrazioni all'allegato tecnico A; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Proroga disposizioni transitorie 
 
  1. Il termine del 30 giugno 2014 fissato  per  la  validita'  delle
disposizioni transitorie di cui all'art. 16,  comma  8,  del  decreto
dirigenziale 5  dicembre  2102,  recante  le  regole  procedurali  di
carattere tecnico  operativo  per  l'attuazione  della  consultazione
diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da  parte  delle
amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai  sensi
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre
2002, n. 313, e' prorogato al 30 giugno 2016. 
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. All'art. 2 del decreto dirigenziale sono  aggiunte  le  seguenti
definizioni: 
    hh) «documento informatico» e' la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
    ii)  «glifo»  e'  un  contrassegno   generato   elettronicamente,
costituito da una sequenza di bit, codificata  mediante  una  tecnica
grafica  e  idonea  a  rappresentare  un   documento   amministrativo
informatico o un suo estratto o una sua copia o un suo duplicato o  i
suoi dati identificativi. A tutti gli effetti di legge sostituisce la
sottoscrizione autografa della copia analogica. 
                               Art. 3 
 
 
Apposizione del  contrassegno  generato  elettronicamente  con  firma
                              digitale 
 
  1. All'art. 3, comma 1 lett. e) del decreto  dirigenziale  dopo  la
parola «digitale» sono aggiunte le seguenti parole:  «all'interno  di
un contrassegno generato elettronicamente (glifo) costituito  da  una
sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e  idonea  a
rappresentare il documento amministrativo informatico originale o con
sola firma digitale in caso di malfunzionamento  della  procedura  di
apposizione del glifo». 
  2. All'art. 4: 
    il comma 4 - e' cosi' sostituito: «I certificati di cui al  comma
1 del presente articolo sono prodotti in formato PDF e,  al  fine  di
garantirne l'autenticita' e l'integrita', sugli stessi e' apposto, ai
sensi degli articoli 23-ter, comma 5, e 71 del CAD,  un  contrassegno
generato elettronicamente (glifo) costituito da una sequenza di  bit,
codificata mediante una tecnica grafica  e  contenente  il  documento
informatico originale e la firma digitale del Direttore  dell'Ufficio
del casellario centrale»; 
    al comma 5 - eliminata la frase «, al di sotto della  quale  sono
riportati i riferimenti della firma digitale applicata». Aggiunta  la
frase: «Una volta stampati i certificati recano  su  ogni  pagina  il
glifo contenente il documento informatico originale.» 
    al comma 7 - dopo la parola «verifica» e' aggiunto quanto  segue:
«,tramite apposito software messo a disposizione sul sito CERPA-WEB»,
cosi'  come  indicato  nella  specifica  avvertenza   in   calce   al
certificato.»; 
  3. All'art. 16, il comma 5 e' cosi' sostituito: «Il sistema elabora
le informazioni ricevute e consente l'estrazione dei certificati, che
sono prodotti in formato  PDF  con  apposizione  di  un  contrassegno
generato elettronicamente (glifo) costituito da una sequenza di  bit,
codificata mediante una tecnica grafica  e  contenente  il  documento
informatico originale e la firma digitale del Direttore  dell'Ufficio
del casellario centrale. 
  Qualora motivi tecnici  impediscano  l'apposizione  del  glifo  sul
certificato, i certificati sono prodotti: 
    a) in formato PDF  con  la  sola  firma  digitale  del  Direttore
dell'Ufficio   del   casellario   centrale   nell'ipotesi   in    cui
l'Amministrazione interessata  abbia  optato,  nella  richiesta,  per
l'invio dei certificati tramite PEC; 
  oppure 
    b) in formato  PDF  con  firma  autografa  del  responsabile  del
servizio certificativo sostituita, ai  sensi  dell'art.  3  d.lgs  12
febbraio 1993, n. 39, dall'indicazione a stampa del nominativo  dello
stesso  nell'ipotesi  in  cui  l'Amministrazione  interessata   abbia
optato, nella richiesta, per la consegna dei certificati su carta.». 
                               Art. 4 
 
 
                       Integrazioni allegato A 
 
  1. L'allegato A al decreto dirigenziale 5 dicembre 2012, recante le
regole procedurali di carattere tecnico operativo  per  l'accesso  ai
servizi disponibili in cooperazione applicativa tramite la tecnologia
Web service, e' integrato come segue: 
    al paragrafo 1 Definizioni ed acronimi e'  aggiunta  la  seguente
definizione: «Glifo - e' un contrassegno  generato  elettronicamente,
costituito da una sequenza di bit, codificata  mediante  una  tecnica
grafica  e  idonea  a  rappresentare  un   documento   amministrativo
informatico o un suo estratto o una sua copia o un suo duplicato o  i
suoi dati identificativi. A tutti gli effetti di legge sostituisce la
sottoscrizione autografa della copia analogica»; 
    al paragrafo 6.1.13 - DatiNascita (Casellario Giudiziale) dopo la
tabella ivi riportata e' inserita la frase: «Per i soggetti con Stato
di nascita sconosciuto e' possibile richiedere il certificato tramite
la procedura CERPA inserendo il codice catastale fittizio Z998.»; 
    al paragrafo 7 - Gestione esiti ed errori, dopo il codice 007  e'
aggiunto il codice «102 - Errore nell'emissione del certificato.»; 
    al paragrafo 7.2.1 - Errori, nella prima tabella ivi riportata e'
aggiunto il codice «102 - Errore nell'emissione del certificato.»; 
    al paragrafo 7.2.2 - Esiti, dopo la prima tabella  ivi  riportata
e' inserita la frase: «Nel caso di presenza di sinonimi (codici 002 e
004) con Stato di nascita «Luogo Sconosciuto» e' possibile richiedere
il  certificato  tramite  la  procedura  CERPA  inserendo  il  codice
catastale fittizio Z998.» 
                               Art. 5 
 
 
                       Integrazioni allegato B 
 
  1. Tra le definizioni e acronimi e' inserita la seguente: «Glifo  -
e' un  contrassegno  generato  elettronicamente,  costituito  da  una
sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e  idonea  a
rappresentare  un  documento  amministrativo  informatico  o  un  suo
estratto  o  una  sua  copia  o  un  suo  duplicato  o  i  suoi  dati
identificativi.  A  tutti  gli  effetti  di  legge   sostituisce   la
sottoscrizione autografa della copia analogica». 
  2. Al paragrafo 2 - Servizi di certificazione tramite PEC, la' dove
sono descritti gli oggetti messi a disposizione sul sito CERPA_WEB e'
aggiunto il seguente punto: «3. il  modulo  software  Viewer  per  la
verifica  della  firma  digitale  contenuta   nel   glifo   e   della
corrispondenza  della   copia   analogica   rispetto   al   documento
informatico originale.» 
                               Art. 6 
 
 
                            Norma finale 
 
  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 giugno 2014 
 
                                               Il direttore  generale 
                                               della giustizia penale 
                                                     Calvanese        
        Il direttore generale 
per i sistemi informativi autorizzati 
             Intravaia 

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