MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 giugno 2014, n. 107Regolamento recante le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per la nomina alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. (14G00119)(GU n.175 del 30-7-2014)
Vigente al: 14-8-2014
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
CORSI DI FORMAZIONE PER LA NOMINA
AD AGENTE TECNICO
CORSI DI FORMAZIONE PER LA NOMINA
A VICE REVISORE TECNICO
CORSI DI FORMAZIONE PER LA NOMINA
A VICE PERITO TECNICO
CORSO DI FORMAZIONE PER LA NOMINA
A VICE DIRETTORE TECNICO
DISPOSIZIONI FINALI COMUNI
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta attivita'
tecnico-scientifica o tecnica;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del
Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive
modificazioni, concernente l'ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante
l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria,
emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato
decreto legislativo, con appositi regolamenti del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, occorre stabilire le modalita' di
svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni
tecniche previste, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2013;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia
penitenziaria maggiormente rappresentative a livello nazionale in
data 15 gennaio 2014;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
prot. n. 4472 del 21 maggio 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono se non diversamente
specificato:
a) per Ministro, il Ministro della giustizia;
b) per Capo del Dipartimento, il Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria;
c) per Direttore generale, il Direttore generale del personale e
della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
d) per Direttore dell'Istituto, il Direttore dell'Istituto
Superiore di Studi penitenziari;
e) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria;
f) per Provveditorato, il Provveditorato regionale
dell'Amministrazione penitenziaria;
g) per Istituto, l'Istituto Superiore di Studi penitenziari;
h) per Corpo, il Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge
15 dicembre 1990, n. 395;
i) per Laboratorio, il Laboratorio Centrale per la banca dati
nazionale del DNA, cosi' come istituito ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di svolgimento dei
corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste, e
quelle di svolgimento degli esami di fine corso per la nomina ad
agente tecnico, a vice revisore tecnico, a vice perito tecnico e a
vice direttore tecnico del ruolo dei biologi e del ruolo degli
informatici del Corpo.
Art. 3
Programmi formativi
1. I programmi formativi dei corsi sono stabiliti dal Direttore
generale e dal Direttore dell'Istituto, ciascuno nel proprio ambito
di competenza, e sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento,
in coerenza con i profili professionali dei ruoli tecnici di cui al
d.m. 22 dicembre 2012, n. 268.
2. I corsi hanno carattere residenziale e si svolgono nelle
strutture dell'Amministrazione dedicate alla formazione.
3. I programmi formativi sono volti all'acquisizione e allo
sviluppo delle competenze individuate dagli articoli 4, 10, 16 e 25
del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e dal d.m. 22
dicembre 2012, n. 268.
4. I programmi formativi privilegiano la conoscenza operativa degli
argomenti, nell'ambito degli aspetti teorici fondamentali, e la
consapevolezza delle responsabilita' connesse all'esercizio della
funzione.
5. I programmi formativi possono prevedere l'applicazione del
personale in formazione presso le strutture dell'Amministrazione
penitenziaria nonche' presso le altre Amministrazioni dello Stato, le
Universita', gli organismi di ricerca pubblici e privati, italiani e
stranieri, al fine di assicurare il perfezionamento delle competenze
e l'uso dei sistemi tecnologici avanzati relativi alle attivita' del
Laboratorio, come individuato dall'articolo 5 delle legge 30 giugno
2009, n. 85.
6. I programmi formativi possono svolgersi anche attraverso la
stipula di apposite convenzioni a titolo gratuito con le strutture di
cui al comma 5, e possono prevedere per i partecipanti l'acquisizione
di crediti formativi spendibili in percorsi culturali e la
possibilita' di conseguire master di primo e secondo livello.
Titolo II CORSI DI FORMAZIONE PER LA NOMINA
AD AGENTE TECNICO
Art. 4
Corsi per la nomina ad agente tecnico del Corpo
1. Gli allievi agenti tecnici frequentano un corso della durata di
quattro mesi.
2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un
periodo di tirocinio sul posto di lavoro.
3. Al termine del corso, gli allievi agenti tecnici, che abbiano
ottenuto il giudizio globale di idoneita' sulla base dei risultati
conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e che
siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria,
sono ammessi agli esami finali.
4. Gli allievi agenti tecnici gia' appartenenti al Corpo, che hanno
frequentato il corso di formazione, non compiono la prova di
idoneita' al servizio di polizia penitenziaria.
Art. 5
Nomina ad agente tecnico del Corpo
1. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami finali
sono nominati agenti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria
ed avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica della
durata di mesi tre.
Titolo III CORSI DI FORMAZIONE PER LA NOMINA
A VICE REVISORE TECNICO
Art. 6
Corsi per la nomina a vice revisore tecnico del Corpo
1. Gli allievi vice revisori tecnici, che abbiano superato le prove
previste all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 9 settembre 2010, n. 162, frequentano un corso di
formazione di durata non inferiore a sei mesi.
2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un
periodo di tirocinio sul posto di lavoro.
3. Al termine del corso, gli allievi vice revisori tecnici di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo di cui
al primo comma, che abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia penitenziaria quali vice revisori tecnici e
abbiano superate le prove teorico-pratiche conclusive, sono nominati
vice revisori tecnici in prova.
4. Gli allievi vice revisori tecnici di cui all'articolo 11, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, che
abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive, conseguono la
nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale
del corso formata con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3,
del predetto decreto legislativo.
Titolo IV CORSI DI FORMAZIONE PER LA NOMINA
A VICE PERITO TECNICO
Art. 7
Corsi per la nomina ad allievo vice perito tecnico del Corpo
1. Gli allievi vice periti tecnici frequentano un corso della
durata non inferiore a sei mesi.
2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un
periodo di tirocinio sul posto di lavoro.
3. Il Direttore dell'Istituto, con proprio decreto, istituisce il
corso e, se necessario in relazione al ruolo di appartenenza, puo'
suddividere i partecipanti in distinte sezioni didattiche.
4. Al termine del corso gli allievi vice periti tecnici di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 2010,
n. 162, svolgono una prova teorico-pratica finalizzata al
conseguimento del giudizio di idoneita'. Gli allievi che abbiano
superato la prova teorico-pratica ed ottenuto il giudizio di
idoneita' sono nominati vice periti in prova secondo l'ordine di
graduatoria all'esito dell'esame finale.
5. Gli allievi vice periti tecnici di cui all'articolo 18, comma 2,
del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, che abbiano
superato l'esame finale e siano riconosciuti idonei alla funzione del
ruolo, conseguono la nomina a vice perito nell'ordine della
graduatoria finale del corso.
Titolo V CORSO DI FORMAZIONE PER LA NOMINA
A VICE DIRETTORE TECNICO
Art. 8
Corsi per la nomina a vice direttore tecnico del Corpo
1. I vice direttori tecnici in prova frequentano un corso della
durata di dodici mesi.
2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un
periodo di tirocinio sul posto di lavoro.
3. Il Direttore dell'Istituto, con proprio decreto, istituisce il
corso e, se necessario in relazione al ruolo di appartenenza, puo'
suddividere i partecipanti in distinte sezioni didattiche.
4. Alla direzione del corso e' preposto un funzionario del Corpo,
in servizio nello stesso Istituto, con qualifica superiore a quelle
dei corsisti.
Art. 9
Articolazione del percorso formativo
1. Il corso comprende un periodo di formazione pratica ed un
periodo di tirocinio sul posto di lavoro.
2. Il calendario didattico settimanale delle attivita', le
attivita' programmate per il tirocinio e le modalita' concernenti la
gestione amministrativa dei corsisti sono definite con decreto del
Direttore dell'Istituto.
3. Nell'ambito dei moduli didattici i partecipanti sostengono
verifiche dell'apprendimento e dell'efficacia del percorso svolto
nelle attivita' individuate al comma 2.
Art. 10
Esame finale
1. Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale.
2. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi redatta
individualmente da ciascun vice direttore tecnico in prova e in un
colloquio su tutte le materie fondamentali del corso, tenuto conto
dei diversi profili professionali dei corsisti.
3. L'argomento della tesi e' assegnato dal Direttore dell'Istituto
ai vice direttori tecnici in prova almeno sessanta giorni prima della
data di conclusione del corso.
4. La commissione d'esame fissa, in relazione al calendario degli
esami, il termine per la consegna degli elaborati.
5. Il giudizio finale e' costituito da un voto espresso in
trentesimi che valuta complessivamente la tesi e la discussione della
stessa da parte del candidato, nonche' l'esito del colloquio.
Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI COMUNI
Art. 11
Tirocinio
1. I tirocini sono svolti presso le strutture di cui all'articolo
3, comma 5, del presente decreto.
2. La durata dei tirocini e' stabilita all'inizio del corso di
formazione, sulla base dell'articolazione del calendario del percorso
formativo.
3. I contenuti formativi dei tirocini sono fissati in sede di
predisposizione dei programmi dei corsi, ai sensi dell'articolo 3,
coerentemente con gli obiettivi dei singoli moduli.
4. Le attivita' di tirocinio sono svolte secondo le direttive
impartite a seconda dei casi dalla Direzione generale o
dall'Istituto.
5. Durante le attivita' di tirocinio, i corsisti sono affidati al
personale, anche di altre amministrazioni dello Stato, che svolga le
funzioni previste dal decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.
6. I vice direttori tecnici in prova partecipano alle attivita'
operative in qualita' di osservatori, sotto la responsabilita' e la
guida del personale di cui al comma 5.
Art. 12
Commissioni giudicatrici degli esami finali
1. Le commissioni giudicatrici degli esami finali dei corsi sono
nominate con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del
Direttore generale per i corsi di cui ai Titoli II, III, IV, e del
Direttore dell'Istituto per i corsi di cui al Titolo V.
2. Le commissioni sono composte da un presidente, scelto tra i
dipendenti dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a quella
dirigenziale, e un numero pari di componenti, non inferiore a
quattro, scelti tra i docenti del corso ed esperti nelle materie
oggetto del programma.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Corpo.
4. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i componenti ed
un segretario supplenti, in caso di impedimento dei titolari.
5. La composizione delle commissioni giudicatrici avviene nel
rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 35, comma 3,
lett. e), e 57, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 13
Sessioni suppletive e straordinarie
1. I partecipanti, che non si presentano all'esame finale, senza
giustificato motivo accertato dal presidente della commissione di
esami, vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
2. I partecipanti che, per malattia o per altro grave motivo
accertato dal presidente della commissione di esame, non abbiano
potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una
sessione straordinaria da effettuarsi entro il termine di sessanta
giorni dalla conclusione dell'esame medesimo, superato il quale
vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
Art. 14
Entrata in vigore
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 11 giugno 2014
Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni,
reg.ne - prev. n. 2120
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