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venerdì 1 agosto 2014

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 11 giugno 2014, n. 107 Regolamento recante le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per la nomina alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. (14G00119) (GU n.175 del 30-7-2014) Vigente al: 14-8-2014



         MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 giugno 2014, n. 107 
Regolamento  recante  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi   di
formazione per la nomina alle qualifiche  iniziali  dei  ruoli  degli
operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei  periti  tecnici  e  dei
direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. (14G00119) 
(GU n.175 del 30-7-2014)

 
 Vigente al: 14-8-2014  
 
Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337,  e  successive  modificazioni,  concernente  l'ordinamento   del
personale   della   Polizia   di   Stato   che   espleta    attivita'
tecnico-scientifica o tecnica; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395,  recante  istituzione  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
  Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e  successive
modificazioni, concernente l'ordinamento del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
  Visto il decreto legislativo 9  settembre  2010,  n.  162,  recante
l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di  polizia  penitenziaria,
emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85; 
  Considerato che, ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,  del  citato
decreto legislativo, con  appositi  regolamenti  del  Ministro  della
giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  occorre  stabilire  le  modalita'  di
svolgimento dei corsi  di  formazione,  in  relazione  alle  mansioni
tecniche previste, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2013; 
  Sentite le organizzazioni sindacali  del  personale  della  Polizia
penitenziaria maggiormente rappresentative  a  livello  nazionale  in
data 15 gennaio 2014; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
prot. n. 4472 del 21 maggio 2014; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intendono se  non  diversamente
specificato: 
    a) per Ministro, il Ministro della giustizia; 
    b)  per  Capo  del  Dipartimento,  il   Capo   del   Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria; 
    c) per Direttore generale, il Direttore generale del personale  e
della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; 
    d)  per  Direttore  dell'Istituto,  il  Direttore   dell'Istituto
Superiore di Studi penitenziari; 
    e) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria; 
    f)    per    Provveditorato,    il    Provveditorato    regionale
dell'Amministrazione penitenziaria; 
    g) per Istituto, l'Istituto Superiore di Studi penitenziari; 
    h) per Corpo, il Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge
15 dicembre 1990, n. 395; 
    i) per Laboratorio, il Laboratorio Centrale  per  la  banca  dati
nazionale del DNA, cosi' come istituito  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 2, della legge 30 giugno 2009, n. 85,  presso  il  Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. 
                               Art. 2 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di  svolgimento  dei
corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste,  e
quelle di svolgimento degli esami di fine  corso  per  la  nomina  ad
agente tecnico, a vice revisore tecnico, a vice perito  tecnico  e  a
vice direttore tecnico del  ruolo  dei  biologi  e  del  ruolo  degli
informatici del Corpo. 
                               Art. 3 
 
 
                         Programmi formativi 
 
  1. I programmi formativi dei corsi  sono  stabiliti  dal  Direttore
generale e dal Direttore dell'Istituto, ciascuno nel  proprio  ambito
di competenza, e sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento,
in coerenza con i profili professionali dei ruoli tecnici di  cui  al
d.m. 22 dicembre 2012, n. 268. 
  2. I  corsi  hanno  carattere  residenziale  e  si  svolgono  nelle
strutture dell'Amministrazione dedicate alla formazione. 
  3.  I  programmi  formativi  sono  volti  all'acquisizione  e  allo
sviluppo delle competenze individuate dagli articoli 4, 10, 16  e  25
del decreto legislativo 9 settembre 2010,  n.  162,  e  dal  d.m.  22
dicembre 2012, n. 268. 
  4. I programmi formativi privilegiano la conoscenza operativa degli
argomenti, nell'ambito  degli  aspetti  teorici  fondamentali,  e  la
consapevolezza delle  responsabilita'  connesse  all'esercizio  della
funzione. 
  5. I  programmi  formativi  possono  prevedere  l'applicazione  del
personale in  formazione  presso  le  strutture  dell'Amministrazione
penitenziaria nonche' presso le altre Amministrazioni dello Stato, le
Universita', gli organismi di ricerca pubblici e privati, italiani  e
stranieri, al fine di assicurare il perfezionamento delle  competenze
e l'uso dei sistemi tecnologici avanzati relativi alle attivita'  del
Laboratorio, come individuato dall'articolo 5 delle legge  30  giugno
2009, n. 85. 
  6. I programmi formativi  possono  svolgersi  anche  attraverso  la
stipula di apposite convenzioni a titolo gratuito con le strutture di
cui al comma 5, e possono prevedere per i partecipanti l'acquisizione
di  crediti  formativi  spendibili  in  percorsi   culturali   e   la
possibilita' di conseguire master di primo e secondo livello. 
Titolo II

CORSI DI FORMAZIONE PER LA NOMINA
AD AGENTE TECNICO

                               Art. 4 
 
 
           Corsi per la nomina ad agente tecnico del Corpo 
 
  1. Gli allievi agenti tecnici frequentano un corso della durata  di
quattro mesi. 
  2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un
periodo di tirocinio sul posto di lavoro. 
  3. Al termine del corso, gli allievi agenti  tecnici,  che  abbiano
ottenuto il giudizio globale di idoneita' sulla  base  dei  risultati
conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e che
siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria,
sono ammessi agli esami finali. 
  4. Gli allievi agenti tecnici gia' appartenenti al Corpo, che hanno
frequentato  il  corso  di  formazione,  non  compiono  la  prova  di
idoneita' al servizio di polizia penitenziaria. 
                               Art. 5 
 
 
                 Nomina ad agente tecnico del Corpo 
 
  1. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami finali
sono nominati agenti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria
ed avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica della
durata di mesi tre. 
Titolo III

CORSI DI FORMAZIONE PER LA NOMINA
A VICE REVISORE TECNICO

                               Art. 6 
 
 
        Corsi per la nomina a vice revisore tecnico del Corpo 
 
  1. Gli allievi vice revisori tecnici, che abbiano superato le prove
previste all'articolo 11, comma 1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
legislativo 9  settembre  2010,  n.  162,  frequentano  un  corso  di
formazione di durata non inferiore a sei mesi. 
  2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un
periodo di tirocinio sul posto di lavoro. 
  3. Al termine del corso, gli allievi vice revisori tecnici  di  cui
all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo di  cui
al primo comma, che abbiano ottenuto  il  giudizio  di  idoneita'  al
servizio di polizia  penitenziaria  quali  vice  revisori  tecnici  e
abbiano superate le prove teorico-pratiche conclusive, sono  nominati
vice revisori tecnici in prova. 
  4. Gli allievi vice revisori tecnici di cui all'articolo 11,  comma
1, lettera a), del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162,  che
abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive, conseguono  la
nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della  graduatoria  finale
del corso formata con le modalita' di cui all'articolo 11,  comma  3,
del predetto decreto legislativo. 
Titolo IV

CORSI DI FORMAZIONE PER LA NOMINA
A VICE PERITO TECNICO

                               Art. 7 
 
 
    Corsi per la nomina ad allievo vice perito tecnico del Corpo 
 
  1. Gli allievi vice  periti  tecnici  frequentano  un  corso  della
durata non inferiore a sei mesi. 
  2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un
periodo di tirocinio sul posto di lavoro. 
  3. Il Direttore dell'Istituto, con proprio decreto,  istituisce  il
corso e, se necessario in relazione al ruolo  di  appartenenza,  puo'
suddividere i partecipanti in distinte sezioni didattiche. 
  4. Al termine del corso gli allievi  vice  periti  tecnici  di  cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9  settembre  2010,
n.  162,  svolgono   una   prova   teorico-pratica   finalizzata   al
conseguimento del giudizio di  idoneita'.  Gli  allievi  che  abbiano
superato  la  prova  teorico-pratica  ed  ottenuto  il  giudizio   di
idoneita' sono nominati vice periti  in  prova  secondo  l'ordine  di
graduatoria all'esito dell'esame finale. 
  5. Gli allievi vice periti tecnici di cui all'articolo 18, comma 2,
del decreto  legislativo  9  settembre  2010,  n.  162,  che  abbiano
superato l'esame finale e siano riconosciuti idonei alla funzione del
ruolo,  conseguono  la  nomina  a  vice  perito   nell'ordine   della
graduatoria finale del corso. 
Titolo V

CORSO DI FORMAZIONE PER LA NOMINA
A VICE DIRETTORE TECNICO

                               Art. 8 
 
 
       Corsi per la nomina a vice direttore tecnico del Corpo 
 
  1. I vice direttori tecnici in prova  frequentano  un  corso  della
durata di dodici mesi. 
  2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un
periodo di tirocinio sul posto di lavoro. 
  3. Il Direttore dell'Istituto, con proprio decreto,  istituisce  il
corso e, se necessario in relazione al ruolo  di  appartenenza,  puo'
suddividere i partecipanti in distinte sezioni didattiche. 
  4. Alla direzione del corso e' preposto un funzionario  del  Corpo,
in servizio nello stesso Istituto, con qualifica superiore  a  quelle
dei corsisti. 
                               Art. 9 
 
 
                Articolazione del percorso formativo 
 
  1. Il corso comprende  un  periodo  di  formazione  pratica  ed  un
periodo di tirocinio sul posto di lavoro. 
  2.  Il  calendario  didattico  settimanale  delle   attivita',   le
attivita' programmate per il tirocinio e le modalita' concernenti  la
gestione amministrativa dei corsisti sono definite  con  decreto  del
Direttore dell'Istituto. 
  3. Nell'ambito  dei  moduli  didattici  i  partecipanti  sostengono
verifiche dell'apprendimento e  dell'efficacia  del  percorso  svolto
nelle attivita' individuate al comma 2. 
                               Art. 10 
 
 
                            Esame finale 
 
  1. Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale. 
  2. L'esame finale consiste nella discussione di  una  tesi  redatta
individualmente da ciascun vice direttore tecnico in prova  e  in  un
colloquio su tutte le materie fondamentali del  corso,  tenuto  conto
dei diversi profili professionali dei corsisti. 
  3. L'argomento della tesi e' assegnato dal Direttore  dell'Istituto
ai vice direttori tecnici in prova almeno sessanta giorni prima della
data di conclusione del corso. 
  4. La commissione d'esame fissa, in relazione al  calendario  degli
esami, il termine per la consegna degli elaborati. 
  5. Il  giudizio  finale  e'  costituito  da  un  voto  espresso  in
trentesimi che valuta complessivamente la tesi e la discussione della
stessa da parte del candidato, nonche' l'esito del colloquio. 
Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI COMUNI

                               Art. 11 
 
 
                              Tirocinio 
 
  1. I tirocini sono svolti presso le strutture di  cui  all'articolo
3, comma 5, del presente decreto. 
  2. La durata dei tirocini e'  stabilita  all'inizio  del  corso  di
formazione, sulla base dell'articolazione del calendario del percorso
formativo. 
  3. I contenuti formativi dei  tirocini  sono  fissati  in  sede  di
predisposizione dei programmi dei corsi, ai  sensi  dell'articolo  3,
coerentemente con gli obiettivi dei singoli moduli. 
  4. Le attivita' di  tirocinio  sono  svolte  secondo  le  direttive
impartite  a  seconda   dei   casi   dalla   Direzione   generale   o
dall'Istituto. 
  5. Durante le attivita' di tirocinio, i corsisti sono  affidati  al
personale, anche di altre amministrazioni dello Stato, che svolga  le
funzioni previste dal decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. 
  6. I vice direttori tecnici in  prova  partecipano  alle  attivita'
operative in qualita' di osservatori, sotto la responsabilita'  e  la
guida del personale di cui al comma 5. 
                               Art. 12 
 
 
             Commissioni giudicatrici degli esami finali 
 
  1. Le commissioni giudicatrici degli esami finali  dei  corsi  sono
nominate con decreto del  Capo  del  Dipartimento,  su  proposta  del
Direttore generale per i corsi di cui ai Titoli II, III,  IV,  e  del
Direttore dell'Istituto per i corsi di cui al Titolo V. 
  2. Le commissioni sono composte da  un  presidente,  scelto  tra  i
dipendenti dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a  quella
dirigenziale, e  un  numero  pari  di  componenti,  non  inferiore  a
quattro, scelti tra i docenti del  corso  ed  esperti  nelle  materie
oggetto del programma. 
  3. Le funzioni di segretario sono  svolte  da  un  funzionario  del
Corpo. 
  4. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i  componenti  ed
un segretario supplenti, in caso di impedimento dei titolari. 
  5. La  composizione  delle  commissioni  giudicatrici  avviene  nel
rispetto delle disposizioni previste  dagli  articoli  35,  comma  3,
lett. e), e 57, comma 1, lett. a), del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
                               Art. 13 
 
 
                 Sessioni suppletive e straordinarie 
 
  1. I partecipanti, che non si presentano  all'esame  finale,  senza
giustificato motivo accertato dal  presidente  della  commissione  di
esami, vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso. 
  2. I partecipanti che,  per  malattia  o  per  altro  grave  motivo
accertato dal presidente della  commissione  di  esame,  non  abbiano
potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una
sessione straordinaria da effettuarsi entro il  termine  di  sessanta
giorni dalla  conclusione  dell'esame  medesimo,  superato  il  quale
vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso. 
                               Art. 14 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 11 giugno 2014 
 
                                          Il Ministro della giustizia 
                                                    Orlando           
 
Il Ministro per la semplificazione 
   e la pubblica amministrazione   
               Madia               
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e  affari  esterni,
reg.ne - prev. n. 2120 

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