MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 giugno 2014, n. 107Regolamento recante le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per la nomina alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. (14G00119)(GU n.175 del 30-7-2014)
Vigente al: 14-8-2014
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
CORSI DI FORMAZIONE PER LA NOMINA
AD AGENTE TECNICO
CORSI DI FORMAZIONE PER LA NOMINA
A VICE REVISORE TECNICO
CORSI DI FORMAZIONE PER LA NOMINA
A VICE PERITO TECNICO
CORSO DI FORMAZIONE PER LA NOMINA
A VICE DIRETTORE TECNICO
DISPOSIZIONI FINALI COMUNI
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85; Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, con appositi regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, occorre stabilire le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2013; Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia penitenziaria maggiormente rappresentative a livello nazionale in data 15 gennaio 2014; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 4472 del 21 maggio 2014; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intendono se non diversamente specificato: a) per Ministro, il Ministro della giustizia; b) per Capo del Dipartimento, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; c) per Direttore generale, il Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; d) per Direttore dell'Istituto, il Direttore dell'Istituto Superiore di Studi penitenziari; e) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria; f) per Provveditorato, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria; g) per Istituto, l'Istituto Superiore di Studi penitenziari; h) per Corpo, il Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395; i) per Laboratorio, il Laboratorio Centrale per la banca dati nazionale del DNA, cosi' come istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
Art. 2 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso per la nomina ad agente tecnico, a vice revisore tecnico, a vice perito tecnico e a vice direttore tecnico del ruolo dei biologi e del ruolo degli informatici del Corpo.
Art. 3 Programmi formativi 1. I programmi formativi dei corsi sono stabiliti dal Direttore generale e dal Direttore dell'Istituto, ciascuno nel proprio ambito di competenza, e sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, in coerenza con i profili professionali dei ruoli tecnici di cui al d.m. 22 dicembre 2012, n. 268. 2. I corsi hanno carattere residenziale e si svolgono nelle strutture dell'Amministrazione dedicate alla formazione. 3. I programmi formativi sono volti all'acquisizione e allo sviluppo delle competenze individuate dagli articoli 4, 10, 16 e 25 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e dal d.m. 22 dicembre 2012, n. 268. 4. I programmi formativi privilegiano la conoscenza operativa degli argomenti, nell'ambito degli aspetti teorici fondamentali, e la consapevolezza delle responsabilita' connesse all'esercizio della funzione. 5. I programmi formativi possono prevedere l'applicazione del personale in formazione presso le strutture dell'Amministrazione penitenziaria nonche' presso le altre Amministrazioni dello Stato, le Universita', gli organismi di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, al fine di assicurare il perfezionamento delle competenze e l'uso dei sistemi tecnologici avanzati relativi alle attivita' del Laboratorio, come individuato dall'articolo 5 delle legge 30 giugno 2009, n. 85. 6. I programmi formativi possono svolgersi anche attraverso la stipula di apposite convenzioni a titolo gratuito con le strutture di cui al comma 5, e possono prevedere per i partecipanti l'acquisizione di crediti formativi spendibili in percorsi culturali e la possibilita' di conseguire master di primo e secondo livello.Titolo II
CORSI DI FORMAZIONE PER LA NOMINA
AD AGENTE TECNICO
Art. 4 Corsi per la nomina ad agente tecnico del Corpo 1. Gli allievi agenti tecnici frequentano un corso della durata di quattro mesi. 2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un periodo di tirocinio sul posto di lavoro. 3. Al termine del corso, gli allievi agenti tecnici, che abbiano ottenuto il giudizio globale di idoneita' sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e che siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono ammessi agli esami finali. 4. Gli allievi agenti tecnici gia' appartenenti al Corpo, che hanno frequentato il corso di formazione, non compiono la prova di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria.
Art. 5 Nomina ad agente tecnico del Corpo 1. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami finali sono nominati agenti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria ed avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica della durata di mesi tre.Titolo III
CORSI DI FORMAZIONE PER LA NOMINA
A VICE REVISORE TECNICO
Art. 6 Corsi per la nomina a vice revisore tecnico del Corpo 1. Gli allievi vice revisori tecnici, che abbiano superato le prove previste all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, frequentano un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. 2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un periodo di tirocinio sul posto di lavoro. 3. Al termine del corso, gli allievi vice revisori tecnici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo di cui al primo comma, che abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria quali vice revisori tecnici e abbiano superate le prove teorico-pratiche conclusive, sono nominati vice revisori tecnici in prova. 4. Gli allievi vice revisori tecnici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive, conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso formata con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, del predetto decreto legislativo.Titolo IV
CORSI DI FORMAZIONE PER LA NOMINA
A VICE PERITO TECNICO
Art. 7 Corsi per la nomina ad allievo vice perito tecnico del Corpo 1. Gli allievi vice periti tecnici frequentano un corso della durata non inferiore a sei mesi. 2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un periodo di tirocinio sul posto di lavoro. 3. Il Direttore dell'Istituto, con proprio decreto, istituisce il corso e, se necessario in relazione al ruolo di appartenenza, puo' suddividere i partecipanti in distinte sezioni didattiche. 4. Al termine del corso gli allievi vice periti tecnici di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, svolgono una prova teorico-pratica finalizzata al conseguimento del giudizio di idoneita'. Gli allievi che abbiano superato la prova teorico-pratica ed ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice periti in prova secondo l'ordine di graduatoria all'esito dell'esame finale. 5. Gli allievi vice periti tecnici di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, che abbiano superato l'esame finale e siano riconosciuti idonei alla funzione del ruolo, conseguono la nomina a vice perito nell'ordine della graduatoria finale del corso.Titolo V
CORSO DI FORMAZIONE PER LA NOMINA
A VICE DIRETTORE TECNICO
Art. 8 Corsi per la nomina a vice direttore tecnico del Corpo 1. I vice direttori tecnici in prova frequentano un corso della durata di dodici mesi. 2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un periodo di tirocinio sul posto di lavoro. 3. Il Direttore dell'Istituto, con proprio decreto, istituisce il corso e, se necessario in relazione al ruolo di appartenenza, puo' suddividere i partecipanti in distinte sezioni didattiche. 4. Alla direzione del corso e' preposto un funzionario del Corpo, in servizio nello stesso Istituto, con qualifica superiore a quelle dei corsisti.
Art. 9 Articolazione del percorso formativo 1. Il corso comprende un periodo di formazione pratica ed un periodo di tirocinio sul posto di lavoro. 2. Il calendario didattico settimanale delle attivita', le attivita' programmate per il tirocinio e le modalita' concernenti la gestione amministrativa dei corsisti sono definite con decreto del Direttore dell'Istituto. 3. Nell'ambito dei moduli didattici i partecipanti sostengono verifiche dell'apprendimento e dell'efficacia del percorso svolto nelle attivita' individuate al comma 2.
Art. 10 Esame finale 1. Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale. 2. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi redatta individualmente da ciascun vice direttore tecnico in prova e in un colloquio su tutte le materie fondamentali del corso, tenuto conto dei diversi profili professionali dei corsisti. 3. L'argomento della tesi e' assegnato dal Direttore dell'Istituto ai vice direttori tecnici in prova almeno sessanta giorni prima della data di conclusione del corso. 4. La commissione d'esame fissa, in relazione al calendario degli esami, il termine per la consegna degli elaborati. 5. Il giudizio finale e' costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi e la discussione della stessa da parte del candidato, nonche' l'esito del colloquio.Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI COMUNI
Art. 11 Tirocinio 1. I tirocini sono svolti presso le strutture di cui all'articolo 3, comma 5, del presente decreto. 2. La durata dei tirocini e' stabilita all'inizio del corso di formazione, sulla base dell'articolazione del calendario del percorso formativo. 3. I contenuti formativi dei tirocini sono fissati in sede di predisposizione dei programmi dei corsi, ai sensi dell'articolo 3, coerentemente con gli obiettivi dei singoli moduli. 4. Le attivita' di tirocinio sono svolte secondo le direttive impartite a seconda dei casi dalla Direzione generale o dall'Istituto. 5. Durante le attivita' di tirocinio, i corsisti sono affidati al personale, anche di altre amministrazioni dello Stato, che svolga le funzioni previste dal decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. 6. I vice direttori tecnici in prova partecipano alle attivita' operative in qualita' di osservatori, sotto la responsabilita' e la guida del personale di cui al comma 5.
Art. 12 Commissioni giudicatrici degli esami finali 1. Le commissioni giudicatrici degli esami finali dei corsi sono nominate con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore generale per i corsi di cui ai Titoli II, III, IV, e del Direttore dell'Istituto per i corsi di cui al Titolo V. 2. Le commissioni sono composte da un presidente, scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a quella dirigenziale, e un numero pari di componenti, non inferiore a quattro, scelti tra i docenti del corso ed esperti nelle materie oggetto del programma. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo. 4. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i componenti ed un segretario supplenti, in caso di impedimento dei titolari. 5. La composizione delle commissioni giudicatrici avviene nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 35, comma 3, lett. e), e 57, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 13 Sessioni suppletive e straordinarie 1. I partecipanti, che non si presentano all'esame finale, senza giustificato motivo accertato dal presidente della commissione di esami, vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso. 2. I partecipanti che, per malattia o per altro grave motivo accertato dal presidente della commissione di esame, non abbiano potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame medesimo, superato il quale vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
Art. 14 Entrata in vigore Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 giugno 2014 Il Ministro della giustizia Orlando Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, reg.ne - prev. n. 2120
Nessun commento:
Posta un commento