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sabato 29 novembre 2014

Agenzia delle Entrate Ris. 27-11-2014 n. 105/E Tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima.



Agenzia delle Entrate
Ris. 27-11-2014 n. 105/E
Tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.

Ris. 27 novembre 2014, n. 105/E (1).

Tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima.

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.



Da più parti sono stati chiesti chiarimenti in ordine al pagamento della tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima.

In particolare, si riscontrano alcune criticità in ordine all’individuazione del momento impositivo nel caso in cui a seguito della richiesta di rinnovo della licenza di pesca, le Autorità competenti provvedono a rilasciare una attestazione provvisoria.

Al riguardo, si osserva che la disciplina del rilascio delle licenze di pesca è contenuta nel decreto del 26 luglio 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (ora Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), che all'articolo 2 prevede che "la licenza è rilasciata dal Ministero all’interessato, iscritto nel registro delle imprese di pesca..." (comma 1), "...è valida per un periodo di otto anni ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato" (comma 3).

Le modalità da seguire per la richiesta di rinnovo sono disciplinate dall’articolo 3 del decreto 26 gennaio 2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che, con la Circ. n. 19168 del 26 luglio 2012, ha specificato, tra l’altro, che, a seguito della richiesta dell’interessato, l’Autorità Marittima rilascia una attestazione provvisoria delle "autorizzazioni alle attività di pesca già previste dalla licenza per la quale è stato richiesto il rinnovo...".

Quanto agli obblighi fiscali, l’articolo 1 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 641 stabilisce che "I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa".

In particolare, l’articolo 8 della Tariffa, annessa al citato decreto, prevede il pagamento della tassa per il rilascio della "Licenza per la pesca professionale marittima (...): per ogni unità adibita...", nella misura di € 404,00.

Il presupposto applicativo della tassa sorge, dunque, nel momento in cui viene rilasciato il titolo amministrativo (licenza).

Non è chiaro, tuttavia, se e quando debba essere corrisposta la tassa di concessione governativa nel caso di rinnovo della licenza.

Al riguardo, tenuto conto del citato articolo 8 della Tariffa, si precisa che la tassa sulle concessioni governative corrisposta per il rilascio della licenza di pesca non deve essere nuovamente assolta fino al momento della naturale scadenza del titolo abilitativo, salvo che non si verifichi un’ipotesi di mutamento sostanziale dello stesso. Ciò, in quanto la tassa sulle concessioni governative, corrisposta ai sensi del citato articolo 8, non ha una sua propria validità ma segue la validità della licenza, per la cui emanazione è stata corrisposta.

L’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, stabilisce, inoltre, che "La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere".

Come chiarito con la risoluzione n. 391 del 20 ottobre 2008, il presupposto applicativo della tassa sorge nel momento in cui si rende necessario rinnovare il titolo amministrativo, poiché il precedente ha cessato di avere validità.

Pertanto, nel caso in cui, a seguito della richiesta di rinnovo della licenza di pesca, venga rilasciata al richiedente l’attestazione provvisoria, in attesa della definitiva emanazione della licenza di pesca, è dovuta comunque la tassa sulle concessioni governative.

La medesima tassa, tuttavia, non dovrà essere nuovamente corrisposta al momento del rilascio della licenza in quanto copre anche il periodo di utilizzo dell’attestazione provvisoria.


Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.


Il Direttore centrale

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