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sabato 29 novembre 2014

Dec. 27-11-2014 n. 2014/835/UE DECISIONE DEL CONSIGLIO riguardante la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia. Pubblicata nella G.U.U.E. 28 novembre 2014, n. L 343.



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Dec. 27-11-2014 n. 2014/835/UE
DECISIONE DEL CONSIGLIO riguardante la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia.
Pubblicata nella G.U.U.E. 28 novembre 2014, n. L 343.

Dec. 27 novembre 2014, n. 2014/835/UE   (1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO riguardante la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia.

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 28 novembre 2014, n. L 343.



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) Il 10 luglio 2001 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita dalla Commissione, a negoziare degli accordi con la Norvegia e l'Islanda relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale sulla base degli articoli 24 e 38 del trattato sull'Unione europea. Tale autorizzazione è stata modificata con decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002. La presidenza, assistita dalla Commissione, ha negoziato un accordo relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia.

(2) In conformità della decisione 2006/697/CE del Consiglio del 27 giugno 2006 (3), l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia («l'accordo») è stato firmato il 28 giugno 2006, con riserva della sua conclusione.

(3) L'accordo non è ancora stato concluso. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, le procedure che l'Unione deve seguire al fine di concludere l'accordo sono previste dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(4) È opportuno approvare l'accordo.

(5) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(2)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 170.

(3)  GU L 292 del 21.10.2006, pag. 1.



Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione l'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia (2).

(2)  Decisione 2006/697/CE del Consiglio, del 27 giugno 2006, concernente la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri del'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia (GU L 292 del 21.10.2006, pag. 1).



Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 38, paragrafo 1 dell'accordo, allo scopo di impegnare l'Unione (2).

(2)  La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A. GIACOMELLI 

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