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sabato 29 novembre 2014

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175 Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. (14G00190) (GU n.277 del 28-11-2014) Vigente al: 13-12-2014





DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175

Semplificazione fiscale e  dichiarazione  dei  redditi  precompilata.
(14G00190)

(GU n.277 del 28-11-2014)


 Vigente al: 13-12-2014



Capo I

Semplificazioni per le persone fisiche




                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo  per
un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla crescita;
  Visto in particolare l'articolo 1 della predetta legge  n.  23  del
2014, a mente del quale  i  decreti  legislativi  sono  adottati  nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli  articoli  3  e  53,
nonche' del diritto dell'Unione europea e di quelli dello statuto dei
diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
  Visto in particolare l'articolo 7 della predetta legge  n.  23  del
2014,  che  nel  delegare  il  Governo  alla  adozione   di   decreti
legislativi in  materia  di  semplificazione  stabilisce  che  questi
debbano  essere  orientati,  fra  l'altro,   alla   revisione   degli
adempimenti, con particolare riferimento a  quelli  superflui  o  che
diano luogo a duplicazioni, ovvero a quelli che risultino  di  scarsa
utilita' per l'Amministrazione finanziaria ai fini della attivita' di
controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio  di
proporzionalita', nonche' alla revisione delle funzioni dei centri di
assistenza fiscale, i quali  debbono  fornire  adeguate  garanzie  di
idoneita' tecnico-organizzative;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2014;
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri espressi pareri
in data 7 agosto 2014 dalla VI Commissione Finanze della  Camera  dei
deputati ed in data 1° agosto 2014 della  VI  Commissione  Finanze  e
Tesoro del Senato della Repubblica;
  Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge  n.  23  del  2014,
secondo cui qualora il Governo  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 19 settembre 2014;
  Acquisiti i pareri della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato
della Repubblica, e della VI Commissione  Finanze  della  Camera  dei
deputati espressi nei termini di cui all'articolo 1, comma  7,  della
citata legge n. 23 del 2014;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 2014;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1


               Dichiarazione dei redditi precompilata

  1. A decorrere dal  2015,  in  via  sperimentale,  l'Agenzia  delle
entrate,  utilizzando  le  informazioni   disponibili   in   Anagrafe
tributaria, i dati trasmessi da parte di  soggetti  terzi  e  i  dati
contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo  4,  comma  6-ter,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,
rende disponibile telematicamente, entro  il  15  aprile  di  ciascun
anno, ai titolari  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati
indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis),  d),
g),  con  esclusione  delle  indennita'  percepite  dai  membri   del
Parlamento europeo, i) ed l),  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  la  dichiarazione  precompilata  relativa  ai
redditi prodotti nell'anno precedente, che puo'  essere  accettata  o
modificata.
  2.  L'Agenzia  delle  entrate,  mediante  un'apposita   unita'   di
monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi  informativi  utili
per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone
la completezza, la qualita' e la  tempestivita'  della  trasmissione,
anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente  un  sistema  di
precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui  al  comma
1.
  3. La dichiarazione precompilata e' resa  disponibile  direttamente
al contribuente, mediante i  servizi  telematici  dell'Agenzia  delle
entrate o, conferendo apposita delega, tramite il  proprio  sostituto
d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un  centro  di
assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed
f), del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  o  un  iscritto
nell'albo  dei  consulenti  del  lavoro  o  in  quello  dei   dottori
commercialisti e degli esperti contabili abilitati  allo  svolgimento
dell'assistenza  fiscale.  Per  lo  svolgimento   dell'attivita'   di
assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli da 2 a  6,
si applicano le  disposizioni  previste  dal  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241,  e  dal  relativo  decreto  del  Ministro  delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164,  nonche'  dall'articolo  51-bis,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.  Con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate,  sentita  l'Autorita'  Garante  per  la
protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' tecniche
per consentire al contribuente o agli altri soggetti  autorizzati  di
accedere alla dichiarazione  precompilata  resa  disponibile  in  via
telematica  dall'Agenzia  delle  entrate.   Con   provvedimento   del
Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'   individuati
eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente
la propria dichiarazione precompilata.
  4. Resta ferma la possibilita' di presentare la  dichiarazione  dei
redditi autonomamente compilata con le modalita' ordinarie.  In  caso
di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalita'  di
cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31  maggio
1999,  n.  164,  ad  un  centro  di  assistenza  fiscale   o   a   un
professionista di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 5, comma 3, e 6 del presente decreto.

                               Art. 2


               Trasmissione all'Agenzia delle entrate
        delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta

  1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio  1998,
n. 322, all'articolo 4,  dopo  il  comma  6-quater,  e'  aggiunto  il
seguente: «6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter  sono
trasmesse in via telematica all'Agenzia  delle  entrate  entro  il  7
marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i  valori  sono
stati corrisposti Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si
applica la sanzione  di  cento  euro  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  472.
Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non
si applica  se  la  trasmissione  della  corretta  certificazione  e'
effettuata entro i cinque giorni successivi  alla  scadenza  indicata
nel primo periodo.».
  2. Nell'articolo 16, comma  4-bis,  lettera  b),  del  decreto  del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole:  «entro  il
31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei  CAF  ed
ha valore fino alla data di revoca;» sono sostituite dalle  seguenti:
«entro il 7 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei
CAF unitamente alle  certificazioni  di  cui  all'articolo  4,  comma
6-ter, del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
1998, n. 322. Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono individuati i termini e le modalita' per  la  variazione
delle scelte da parte dei sostituti d'imposta;».

                               Art. 3

Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi  di
  dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti
  1. All'articolo 78 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 25 e' sostituito dal seguente:
  «25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi  da
parte dell'Agenzia delle entrate nonche' dei  controlli  sugli  oneri
deducibili e sugli oneri detraibili, i  soggetti  che  erogano  mutui
agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti  previdenziali,
le forme  pensionistiche  complementari,  trasmettono,  entro  il  28
febbraio di  ciascun  anno  all'Agenzia  dell'entrate,  per  tutti  i
soggetti del  rapporto,  una  comunicazione  contenente  i  dati  dei
seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:
  a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per  mutui
in corso;
  b) premi di assicurazione sulla vita,  causa  morte  e  contro  gli
infortuni;
  c) contributi previdenziali ed assistenziali;
  d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis),  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
  b) nel comma 26 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
modalita'  e  il  contenuto  della  trasmissione  sono  definite  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.  In  caso  di
omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25  si
applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga  a
quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la  sanzione
non si applica se la trasmissione dei  dati  corretti  e'  effettuata
entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui  al  comma  25,
ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle  entrate,
entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.».
  2. Ai fini della  elaborazione  della  dichiarazione  dei  redditi,
l'Agenzia delle entrate puo' utilizzare i dati  di  cui  all'articolo
50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei  redditi,  le
aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere,  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici  universitari,
le  farmacie,  pubbliche  e  private,  i  presidi  di   specialistica
ambulatoriale, le strutture per  l'erogazione  delle  prestazioni  di
assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e
strutture accreditati per l'erogazione dei  servizi  sanitari  e  gli
iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli  odontoiatri,  inviano
al Sistema tessera  sanitaria,  secondo  le  modalita'  previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  26  marzo  2008,
attuativo  dell'articolo  50,  comma  5-bis,  del  decreto-legge   30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,  i  dati  relativi
alle prestazioni erogate  nel  2015  ad  esclusione  di  quelle  gia'
previste nel comma  2,  ai  fini  della  loro  messa  a  disposizione
dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche  tecniche  e  le  modalita'
operative relative alla trasmissione telematica dei dati,  sono  rese
disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.
  4. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
individuati i termini e le modalita' per la  trasmissione  telematica
all'Agenzia delle entrate dei dati  relativi  alle  spese  che  danno
diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse  da
quelle indicate nei commi 1, 2 e 3.
  5. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
sentita l'Autorita' garante per la  protezione  dei  dati  personali,
sono stabilite le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di  cui  ai
commi 2 e 3.
  6. L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulla correttezza dei
dati trasmessi dai soggetti terzi con i poteri di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

                               Art. 4


                       Accettazione e modifica
                  della dichiarazione precompilata

  1. La dichiarazione  precompilata  relativa  al  periodo  d'imposta
precedente puo' essere accettata ovvero modificata dal contribuente.
  2. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio  1999,  n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 13, comma 1:
  1) alla lettera a), le parole:  «entro  il  mese  di  aprile»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;
  2) alla lettera b), le parole:  «entro  il  mese  di  maggio»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;
    b) all'articolo 16, comma 1:
  1) alla lettera a) e alla lettera  c),  le  parole:  «entro  il  30
giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;
  2) alla lettera b), le parole: «entro il 15 giugno di ciascun anno»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «prima  della  trasmissione  della
dichiarazione e comunque entro il 7 luglio»;
    c) all'articolo 17, comma 1:
  1) alla lettera b), le parole: «entro il 31 maggio di ciascun anno»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «prima  della  trasmissione  della
dichiarazione e comunque entro il 7 luglio»;
  2) alla lettera c) le parole: «entro il 30 giugno» sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 7 luglio».
  3. La dichiarazione precompilata e' presentata entro il termine  di
cui all'articolo 13, comma 1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto  del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164:
  a) all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica;
  b) al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
  c) a un  CAF  o  a  un  professionista  indicati  nell'articolo  1,
presentando anche la relativa documentazione. L'attivita' di verifica
di conformita' e' effettuata, ai sensi della lettera c) del  comma  3
dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  sui
dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione
precompilata e comporta assunzione  di  responsabilita'  ai  fini  di
quanto previsto dall'articolo 6, comma 1.
  4. La dichiarazione  precompilata  relativa  al  periodo  d'imposta
precedente e' presentata dai soggetti di cui all'articolo 51-bis  del
decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 7 luglio, con le modalita'
indicate alle lettere a) e c) del comma  3.  Se  dalla  dichiarazione
emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le
modalita' ed entro i termini previsti per il versamento  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche.
  5. In presenza dei requisiti indicati nell'articolo  13,  comma  4,
del decreto del Ministro delle finanze 31  maggio  1999,  n.  164,  i
coniugi possono congiungere  le  proprie  dichiarazioni  in  sede  di
accettazione o modifica. In caso di dichiarazione precompilata  messa
a disposizione di  uno  solo  dei  coniugi,  puo'  essere  presentata
dichiarazione congiunta a un CAF o  a  un  professionista  ovvero  al
sostituto d'imposta indicati nell'articolo 1.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
individuati sistemi alternativi di accettazione o modifica  da  parte
del contribuente della dichiarazione precompilata.
  7. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelli di  cui
al presente articolo, commi da 2 a 4, possono essere  modificati  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  8. I commi 103 e 104 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono abrogati con effetto per le  dichiarazioni  dei  redditi
presentate a decorrere dall'anno 2015, relative al periodo  d'imposta
2014.

                               Art. 5


                    Limiti ai poteri di controllo

  1. Nel caso  di  presentazione  della  dichiarazione  precompilata,
direttamente  ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che   presta
l'assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo:
  a)  formale  sui  dati   relativi   agli   oneri   indicati   nella
dichiarazione  precompilata  forniti  dai  soggetti  terzi   di   cui
all'articolo  3.  Su  tali  dati  resta  fermo  il  controllo   della
sussistenza  delle  condizioni  soggettive  che  danno  diritto  alle
detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
  b) di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre  2013,
n. 147.
  2. Nel  caso  di  presentazione,  direttamente  ovvero  tramite  il
sostituto  d'imposta   che   presta   l'assistenza   fiscale,   della
dichiarazione  precompilata  con   modifiche   che   incidono   sulla
determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le  esclusioni
dal controllo di cui al comma 1, lettera a).
  3. Nel caso  di  presentazione  della  dichiarazione  precompilata,
anche con modifiche, effettuata mediante  CAF  o  professionista,  il
controllo  formale  e'  effettuato  nei  confronti  del  CAF  o   del
professionista, anche con riferimento ai dati  relativi  agli  oneri,
forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.
Resta  fermo  il  controllo  nei  confronti  del  contribuente  della
sussistenza  delle  condizioni  soggettive  che  danno  diritto  alle
detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

                               Art. 6


                        Visto di conformita'

  1. Nell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) nel comma 1, lettera a), dopo il primo periodo sono  aggiunti  i
seguenti:  «Salvo  il  caso   di   presentazione   di   dichiarazione
rettificativa, se il visto infedele e'  relativo  alla  dichiarazione
dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo  13,  del
decreto ministeriale 31 maggio 1999,  n.  164,  i  soggetti  indicati
nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del  diverso
ente  impositore  al  pagamento  di  una   somma   pari   all'importo
dell'imposta, della sanzione e degli interessi  che  sarebbero  stati
richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che
il visto infedele non sia  stato  indotto  dalla  condotta  dolosa  o
gravemente colposa del  contribuente.  Costituiscono  titolo  per  la
riscossione mediante ruolo di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con  le  quali
sono richieste le somme  di  cui  al  periodo  precedente.  Eventuali
controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Se entro il
10 novembre dell'anno in cui la violazione e' stata commessa il CAF o
il  professionista  trasmette  una  dichiarazione  rettificativa  del
contribuente ovvero, se il contribuente  non  intende  presentare  la
nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione  dei  dati  relativi
alla rettifica il cui contenuto e'  definito  con  provvedimento  del
Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  la  somma  dovuta  e'  pari
all'importo della sola sanzione. La sanzione e' ridotta nella  misura
prevista  dall'articolo  13,  comma  1,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento e'  effettuato
entro la stessa data del 10 novembre.»;
  b) nel comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
  «a-bis) se il visto infedele e'  relativo  alla  dichiarazione  dei
redditi presentata con le  modalita'  di  cui  all'articolo  13,  del
decreto ministeriale 31 maggio  1999,  n.  164,  non  si  applica  la
sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a);
  a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al  comma
1, lettera a), il contribuente e' tenuto al versamento della maggiore
imposta dovuta e dei relativi interessi.».
  2. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,  n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) nell'articolo 6, comma 1, le parole: «due miliardi di lire» sono
sostituite dalle seguenti: «tre milioni di euro» e  dopo  le  parole:
«provocati  dall'assistenza  fiscale  prestata»  sono   aggiunte   le
seguenti: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le
somme di cui all'articolo  39,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
  b) nell'articolo 22, comma 1, le parole:  «due  miliardi  di  lire»
sono sostituite dalle seguenti: «tre  milioni  di  euro»  e  dopo  le
parole:  «provocati  dall'attivita'  prestata»   sono   aggiunte   le
seguenti: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le
somme di cui  all'articolo  39,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
  c) nell'articolo 26, il comma 3-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
«3-bis. Ai fini della verifica del visto di conformita', entro il  31
dicembre del secondo anno successivo a quello di  trasmissione  della
dichiarazione, l'Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le
richieste di documenti e di chiarimenti relative  alle  dichiarazioni
di  cui  all'articolo  13  al  centro  di  assistenza  fiscale  e  al
responsabile dell'assistenza  fiscale  o  al  professionista  che  ha
rilasciato il visto  di  conformita',  per  la  trasmissione  in  via
telematica all'Agenzia delle  entrate  entro  sessanta  giorni  della
documentazione e dei chiarimenti richiesti.»;
  d) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti:
  «3-ter. L'esito del controllo di cui al comma 3-bis, e'  comunicato
in via telematica al centro di assistenza fiscale e  al  responsabile
dell'assistenza fiscale o al  professionista  con  l'indicazione  dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati  contenuti  nella
dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali  dati
ed elementi non  considerati  o  valutati  erroneamente  in  sede  di
controllo del visto di conformita' entro i sessanta giorni successivi
al ricevimento della comunicazione.
  3-quater. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli  di
cui al comma 3-bis, possono essere pagate entro sessanta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione prevista  dal  comma  3-ter,  con  le
modalita' indicate nell'articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. In tal caso, l'ammontare delle  somme  dovute  e'  pari
all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo  giorno  del  mese
antecedente a quello dell'elaborazione  della  comunicazione  e  alla
sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18  dicembre
1997, n. 471, ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva  delle
somme  si  applicano  le  disposizioni  previste  dal   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,   n.   602,   con
riferimento alle somme dovute  ai  sensi  dell'articolo  36-ter,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto del  Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificate dal comma 2, si
applicano a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.  Per
l'attivita' di assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre  2014,
continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato  articolo  26
nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallo stesso
comma 2.

                               Art. 7


                          Modifica compensi

  1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, il primo periodo e' soppresso.
  2. All'articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, il  comma  1
e' abrogato.
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro il 30 novembre 2014, sono rimodulate, senza incremento
di oneri per il  bilancio  dello  Stato  e  per  i  contribuenti  che
presentano la dichiarazione secondo quanto previsto dall'articolo  4,
comma  3,  lettere  a)  e  b),  le  misure  dei   compensi   previste
dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei  CAF  e
dei professionisti  di  cui  all'articolo  1.  Le  nuove  misure  dei
compensi  trovano  applicazione  a  partire  dall'assistenza  fiscale
prestata nel 2015.

                               Art. 8


         Semplificazioni in materia di addizionali comunali
                        e regionali all'Irpef

  1. All'articolo 50 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Ai  fini
della  semplificazione  delle  dichiarazioni  e  delle  funzioni  dei
sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche'  degli
altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul  sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo
28 settembre 1998, n. 360,  entro  il  31  gennaio  dell'anno  a  cui
l'addizionale si riferisce, i dati  contenuti  nei  provvedimenti  di
variazione dell'addizionale regionale, individuati  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano.  Il  mancato
inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai  fini
della determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilita'  di
sanzioni e di interessi.»;
  b) al comma 5 le parole: «31 dicembre dell'anno  cui  si  riferisce
l'addizionale  stessa  ovvero  relativamente  ai  redditi  di  lavoro
dipendente e a quelli assimilati a questi  alla  regione  in  cui  il
sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle
operazioni di conguaglio relative a detti  redditi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio dell'anno cui si riferisce  l'addizionale
stessa».
  2. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, le parole:  «salvo  che  la  pubblicazione
della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente  l'anno
di riferimento» sono soppresse.
  3. Ai  fini  della  semplificazione  delle  dichiarazioni  e  delle
funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di  assistenza  fiscale
nonche' degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio
dei regolamenti e delle delibere  relative  all'addizionale  comunale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  sono  tenuti  ad
inviare, esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento
nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,  ai  fini
della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma
3, del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  i  dati
contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   di   natura   non
regolamentare,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie
locali. Restano ferme le disposizioni in  ordine  alla  pubblicazione
dei regolamenti e delle delibere che  devono  essere  inseriti  nella
predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.
  4. In sede di prima applicazione i  decreti  di  cui  al  comma  1,
lettera a), e al comma 3 sono emanati entro 30 giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.

                               Art. 9


                 Disposizioni di attuazione e finali

  1. Con uno o piu' provvedimenti del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono individuati i termini e le modalita'  applicative  delle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8.
  2. Alle funzioni previste dagli articoli da 1 a 8, l'Agenzia  delle
entrate provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica.

                               Art. 10


            Spese di vitto e alloggio dei professionisti

  1. All'articolo 54, comma 5, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le
prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti  e  bevande
acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in
natura per il professionista.». La disposizione  di  cui  al  periodo
precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al
31 dicembre 2015.

                               Art. 11


                    Dichiarazione di successione:
                   esoneri e documenti da allegare

  1. Al testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle
successioni e donazioni di cui  al  decreto  legislativo  31  ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 28:
  1) al  comma  6,  dopo  le  parole:  «diverso  da  quelli  indicati
all'articolo  13,  comma  4,»   sono   inserite   le   seguenti:   «e
dall'erogazione di rimborsi fiscali»;
  2)  al  comma  7,  le  parole:  «a  lire  cinquanta  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «a euro centomila»;
    b) all'articolo 30, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
  «3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono
essere sostituiti anche da copie non autentiche con la  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 47,  del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  attestante  che  le  stesse
costituiscono  copie  degli  originali.  Resta  salva   la   facolta'
dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in  originale  o
in copia autentica.»;
    c) all'articolo 33, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, nonche' dei rimborsi fiscali di cui allo  stesso  articolo
28,  comma  6,  erogati  successivamente  alla  presentazione   della
dichiarazione di successione».

                               Art. 12

Abrogazione della  comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate  per  i
  lavori che proseguono per piu'  periodi  di  imposta  ammessi  alla
  detrazione IRPEF delle  spese  sostenute  per  la  riqualificazione
  energetica degli edifici
  1. Il comma 6 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, e' abrogato.

Capo II

Semplificazioni per i rimborsi

                               Art. 13


                     Esecuzione dei rimborsi IVA

  1. L'articolo 38-bis, del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - 1.  I  rimborsi  previsti
nell'articolo 30  sono  eseguiti,  su  richiesta  fatta  in  sede  di
dichiarazione annuale,  entro  tre  mesi  dalla  presentazione  della
dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli  interessi  in
ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo  giorno
successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione,  non
computando il periodo intercorrente tra la  data  di  notifica  della
richiesta di documenti e la data della loro consegna,  quando  superi
quindici giorni.
  2. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi
inferiori all'anno nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del
secondo comma dell'articolo 30, nonche' nelle  ipotesi  di  cui  alla
lettera c) del medesimo secondo comma  quando  effettua  acquisti  ed
importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due
terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle  importazioni
di  beni  e  servizi  imponibili  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lettera d)  del  secondo  comma
del citato articolo 30 quando effettua,  nei  confronti  di  soggetti
passivi non stabiliti nel territorio  dello  Stato,  per  un  importo
superiore al 50 per  cento  dell'ammontare  di  tutte  le  operazioni
effettuate,  prestazioni  di  lavorazione  relative  a  beni   mobili
materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di
intermediazione, prestazioni di servizi accessorie  ai  trasporti  di
beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di
servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare
superiore a 15.000 euro  sono  eseguiti  previa  presentazione  della
relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a
rimborso  recante  il  visto  di  conformita'  o  la   sottoscrizione
alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo,
del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla  dichiarazione
o istanza e'  allegata  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta', a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle
seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive  del
contribuente:
  a) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto  alle  risultanze
contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la
consistenza  degli  immobili  non  si  e'  ridotta,   rispetto   alle
risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di  oltre  il  40
per  cento  per  cessioni  non  effettuate  nella  normale   gestione
dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non e' cessata  ne'  si
e' ridotta per effetto di cessioni  di  aziende  o  rami  di  aziende
compresi nelle suddette risultanze contabili;
  b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e'  presentata
da societa'  di  capitali  non  quotate  nei  mercati  regolamentati,
nell'anno precedente la richiesta,  azioni  o  quote  della  societa'
stessa per un ammontare  superiore  al  50  per  cento  del  capitale
sociale;
  c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali  e
assicurativi.
  4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al  comma
5 i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro quando richiesti:
  a) da soggetti passivi che  esercitano  un'attivita'  d'impresa  da
meno di due anni diversi dalle imprese  start-up  innovative  di  cui
all'articolo  25  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  b) da soggetti passivi  ai  quali,  nei  due  anni  antecedenti  la
richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o
di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli
importi  accertati  e  quelli  dell'imposta  dovuta  o  del   credito
dichiarato superiore:
  1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non  superano
150.000 euro;
  2) al 5 per cento  degli  importi  dichiarati  se  questi  superano
150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
  3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque  a  150.000
euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
  c) da soggetti passivi  che  nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  3,
presentano la dichiarazione  o  istanza  da  cui  emerge  il  credito
richiesto  a  rimborso  priva  del  visto  di  conformita'  o   della
sottoscrizione  alternativa,  o  non  presentano   la   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta';
  d) da soggetti passivi che richiedono  il  rimborso  dell'eccedenza
detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attivita'.
  5. La garanzia di cui al comma 4 e' prestata per una durata pari  a
tre anni dall'esecuzione  del  rimborso,  ovvero,  se  inferiore,  al
periodo mancante al termine  di  decadenza  dell'accertamento,  sotto
forma di cauzione in titoli di Stato  o  garantiti  dallo  Stato,  al
valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o  da
una  impresa  commerciale   che   a   giudizio   dell'Amministrazione
finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' ovvero di polizza
fideiussoria  rilasciata  da  un'impresa  di  assicurazione.  Per  le
piccole e medie imprese, definite secondo  i  criteri  stabiliti  dal
decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle  attivita'  produttive,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005,  n.  238,  dette
garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative  di
garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre
1991, n. 317,  iscritti  nell'albo  previsto  dall'articolo  106  del
decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385.  Per  i  gruppi  di
societa',  con  patrimonio  risultante   dal   bilancio   consolidato
superiore a 250 milioni di euro, la  garanzia  puo'  essere  prestata
mediante la diretta assunzione da parte della societa'  capogruppo  o
controllante  di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  della
obbligazione di integrale restituzione  della  somma  da  rimborsare,
comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione  finanziaria,
anche  in  caso  di  cessione  della  partecipazione  nella  societa'
controllata o collegata.  In  ogni  caso  la  societa'  capogruppo  o
controllante  deve   comunicare   in   anticipo   all'Amministrazione
finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella societa'
controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti  relativi
ad annualita' precedenti maturati  nel  periodo  di  validita'  della
garanzia stessa.
  6. Relativamente  alla  dichiarazione  da  cui  emerge  il  credito
richiesto a rimborso non e' obbligatoria l'apposizione del  visto  di
conformita' o la sottoscrizione  alternativa  previsti  dal  comma  3
quando e' prestata la garanzia di cui al comma 5.
  7. Ai rimborsi di cui al presente articolo  e  al  pagamento  degli
interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle  entrate.
Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio.
  8. Nel caso in cui nel  periodo  relativo  al  rimborso  sia  stato
constatato uno dei reati di cui agli  articoli  2  e  8  del  decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'esecuzione dei rimborsi di cui al
presente articolo  e'  sospesa,  fino  a  concorrenza  dell'ammontare
dell'imposta  indicata   nelle   fatture   o   in   altri   documenti
illecitamente  emessi  od  utilizzati,  fino  alla  definizione   del
relativo procedimento penale.
  9. Se  successivamente  al  rimborso  o  alla  compensazione  viene
notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente,  entro
sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che  in  base  all'avviso
stesso risultano indebitamente rimborsate o  compensate,  oltre  agli
interessi del 2 per cento annuo  dalla  data  del  rimborso  o  della
compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5
fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.
  10. Con decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
individuate,  anche  progressivamente,  in  relazione   all'attivita'
esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate,  le  categorie
di contribuenti per i quali i rimborsi di cui  al  presente  articolo
sono eseguiti in via prioritaria.
  11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le  ulteriori  modalita'  e  termini  per  l'esecuzione  dei
rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta
dei rimborsi relativi a periodi inferiori  all'anno  e  per  la  loro
esecuzione.».

                               Art. 14


                   Rimborso dei crediti d'imposta
                 e degli interessi in conto fiscale

  1. All'articolo 78, comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
concernente l'esecuzione dei rimborsi da  parte  degli  agenti  della
riscossione, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a) l'erogazione del rimborso e' effettuata entro sessanta giorni
sulla base di apposita richiesta, sottoscritta  dal  contribuente  ed
attestante il diritto al  rimborso,  ovvero  entro  20  giorni  dalla
ricezione  di  apposita  comunicazione  dell'ufficio   competente   e
contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati
gli interessi nella misura  determinata  dalle  specifiche  leggi  in
materia;».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai rimborsi erogati
a partire dal 1° gennaio 2015.

                               Art. 15


              Compensazione dei rimborsi da assistenza

  1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le  operazioni
poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal  1°  gennaio
2015:
    a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di
liquidazione  delle  dichiarazioni  dei  redditi  e   dei   risultati
contabili trasmessi dai  CAF  e  dai  professionisti  abilitati  sono
compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalita' di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,
nel mese successivo a quello in cui e' stato effettuato il  rimborso,
nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello  stesso  decreto
legislativo  n.  241  del  1997.  Dette  somme  non  concorrono  alla
determinazione del limite di cui  all'articolo  34,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    b) in deroga a quanto previsto dall'articolo  17,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 241 del 1997 le  eccedenze  di  versamento  di
ritenute e di imposte  sostitutive  sono  scomputate  dai  successivi
versamenti esclusivamente con le modalita' di cui all'articolo 17 del
citato  decreto  legislativo  n.  241  del  1997.  Dette  somme   non
concorrono alla determinazione del limite  di  cui  all'articolo  34,
comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 445;
    c) nell'articolo 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica
10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) il comma 1 e' abrogato;
      2) nel comma 4,  le  parole:  «che  non  trova  capienza  nelle
ritenute  da  versare  nel  periodo  d'imposta  successivo  o»,  sono
soppresse.

Capo III

Semplificazioni per le societa'

                               Art. 16


                   Razionalizzazione comunicazioni
                      dell'esercizio di opzione

  1. All'articolo 115, comma 4, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro il primo  dei  tre  esercizi
sociali predetti, secondo le modalita' indicate in  un  provvedimento
del Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con la dichiarazione presentata nel  periodo  d'imposta  a
decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione».
  2. All'articolo 119, comma 1, lettera d),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro il  sedicesimo
giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo  d'imposta
precedente  al  primo  esercizio   cui   si   riferisce   l'esercizio
dell'opzione stessa secondo le modalita' previste dal decreto di  cui
all'articolo  129»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «con   la
dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal  quale
si intende esercitare l'opzione».
  3. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  le  parole:  «entro  tre  mesi
dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne
con le modalita' di cui al decreto previsto dall'articolo  161»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «con  la  dichiarazione  presentata  nel
periodo  d'imposta  a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare
l'opzione».
  4. All'articolo  5-bis,  comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «le modalita' e  nei
termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle
entrate da emanare entro il 31 marzo 2008.»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta
a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.».
  5. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  1  a  4  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2014.

                               Art. 17

Razionalizzazione delle modalita' di presentazione e dei  termini  di
  versamento nelle  ipotesi  di  operazioni  straordinarie  poste  in
  essere da societa' di persone
  1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  e  successive
modificazioni,  le  parole:  «relativamente  ai   soggetti   di   cui
all'articolo 2, comma 2,» sono soppresse.
  2. All'articolo 17, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e  successive  modificazioni,  il
primo periodo e' sostituito dal seguente: «1. Il versamento del saldo
dovuto con riferimento alla dichiarazione dei  redditi  ed  a  quella
dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  da  parte  delle
persone fisiche, e delle societa' o associazioni di cui  all'articolo
5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella
unificata,  e'  effettuato  entro   il   16   giugno   dell'anno   di
presentazione della dichiarazione stessa; le societa' o  associazioni
di cui all'articolo 5  del  citato  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e  5-bis,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano  i
predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo  a  quello
di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.».

                               Art. 18


                   Societa' in perdita sistematica

  1. All'articolo 2, comma 36-decies,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011,  n.  148,  le  parole:  «tre»  e   «quarto»   sono   sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «cinque» e «sesto».
  2. All'articolo 2, comma 36-undecies, del decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011,  n.  148,  la  parola:  «due»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«quattro».
  3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000,
n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1  e  2  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.

Capo IV

Semplificazioni riguardanti la fiscalita' internazionale

                               Art. 19

Semplificazione delle dichiarazioni delle societa'  o  enti  che  non
  hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato
  1. Il comma 2 dell'articolo 4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  e'
abrogato.

                               Art. 20


               Comunicazione all'Agenzia delle entrate
             dei dati contenuti nelle lettere d'intento

  1. All'articolo 1,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto-legge  29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: «consegnata o  spedita  al  fornitore  o  prestatore,
ovvero  presentata  in  dogana»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«trasmessa telematicamente all'Agenzia delle  entrate,  che  rilascia
apposita  ricevuta  telematica.  La  dichiarazione,  unitamente  alla
ricevuta di  presentazione  rilasciata  dall'Agenzia  delle  entrate,
sara' consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in  dogana.  Entro
120  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
l'Agenzia delle  entrate  mette  a  disposizione  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per
dispensare dalla  consegna  in  dogana  della  copia  cartacea  delle
predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.»;
  b) l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Nella  prima
ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga  nella  dichiarazione  IVA
annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.».
  2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. E' punito  con  la
sanzione prevista nel comma 3 il cedente o  prestatore  che  effettua
cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1,  lettera  c),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
prima di aver ricevuto da parte  del  cessionario  o  committente  la
dichiarazione di intento  e  riscontrato  telematicamente  l'avvenuta
presentazione all'Agenzia delle entrate,  prevista  dall'articolo  1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.».
  3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  alle
dichiarazioni d'intento relative  ad  operazioni  senza  applicazione
dell'imposta da effettuare a  decorrere  dal  1°  gennaio  2015.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione sono definite le modalita' applicative, anche di  natura
tecnica, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono  definiti  i
requisiti cui e' subordinato il  rilascio  della  ricevuta  da  parte
dell'Agenzia delle  entrate.  Con  successivi  provvedimenti  possono
essere definiti ulteriori requisiti.

                               Art. 21


              Comunicazione delle operazioni intercorse
                        con paesi black list

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  le  parole:  «comunicano  telematicamente   all'Agenzia   delle
entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano annualmente  per
via telematica all'Agenzia delle entrate»;
  b) le parole: «di importo superiore a  euro  500»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il cui importo complessivo annuale e'  superiore  ad
euro 10.000».
  2. Le modifiche di cui al comma  1  si  applicano  alle  operazioni
indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
poste in essere nell'anno solare in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente provvedimento.

                               Art. 22


                     Richiesta di autorizzazione
             per effettuare operazioni intracomunitarie

  1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
    «7-bis. L'opzione di cui al comma 2,  lettera  e-bis),  determina
l'immediata inclusione nella banca  dati  dei  soggetti  passivi  che
effettuano operazioni intracomunitarie, di cui  all'articolo  17  del
regolamento (CE) n. 904/2010, del  Consiglio,  del  7  ottobre  2010;
fatto salvo quanto disposto dal  comma  15-bis,  si  presume  che  un
soggetto   passivo   non   intende   piu'    effettuare    operazioni
intracomunitarie  qualora   non   abbia   presentato   alcun   elenco
riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data
di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine  l'Agenzia  delle
entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati  di
cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione  al
soggetto passivo.»;
  b) il comma 7-ter e' abrogato;
  c) al comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti periodi: «Gli  Uffici,
avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano  che  i
dati  forniti  da  soggetti  per  la  loro  identificazione  ai  fini
dell'IVA, siano completi  ed  esatti.  In  caso  di  esito  negativo,
l'Ufficio emana provvedimento  di  cessazione  della  partiva  IVA  e
provvede all'esclusione della stessa dalla banca  dati  dei  soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le  modalita'
operative per l'inclusione delle partite IVA  nella  banca  dati  dei
soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie,  nonche'
i  criteri  e  le  modalita'  di  cessazione  della  partita  IVA   e
dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima.»;
  d) il comma 15-quater e' abrogato.

                               Art. 23


              Semplificazione elenchi intrastat servizi

  1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle  entrate  e
d'intesa con l'Istituto nazionale di  statistica,  da  emanare  entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai
sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del  decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427, sono apportate le modifiche al contenuto degli  elenchi
riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da  quelle
di  cui  agli  articoli  7-quater  e  7-quinquies  del  decreto   del
Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  rese  nei
confronti di soggetti passivi stabiliti  in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute,  al  fine  di
ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i
numeri di identificazione IVA delle controparti ed il  valore  totale
delle transazioni suddette, il  codice  identificativo  del  tipo  di
prestazione resa o ricevuta ed il Paese di pagamento.

                               Art. 24


               Termini di presentazione della denuncia
             dei premi incassati dagli operatori esteri

  1. All'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961,  n.  1216,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di
ciascun anno,  con  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  la  denuncia  dei  premi  ed
accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi
stessi per categoria e per  aliquota  applicabile.  Si  applicano  al
rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 9.»;
    b) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le
imprese assicuratrici che  operano  nel  territorio  dello  Stato  in
regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano  di  un
rappresentante fiscale, presentano entro  il  31  maggio  di  ciascun
anno, con le modalita'  stabilite  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle  entrate,  la  denuncia  dei  premi  ed  accessori
incassati nell'anno solare precedente, distinguendo  i  premi  stessi
per  categoria  e  per  aliquota   applicabile.   Si   applicano   al
rappresentante  fiscale  eventualmente   nominato   le   disposizioni
dell'articolo 9.».

                               Art. 25


                Sanzioni per omissione o inesattezza
               dati statistici degli elenchi intrastat

  1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio  1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo  1995,  n.
85, e' sostituito dal seguente:
  «5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo  9
del regolamento (CE) del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  n.
638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le  sanzioni  amministrative
alle sole imprese che rispondono ai requisiti  indicati  nei  decreti
del  Presidente  della  Repubblica  emanati  annualmente   ai   sensi
dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6  settembre  1989,
n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali  la  mancata
fornitura dei dati  si  configura  come  violazione  dell'obbligo  di
risposta,  ai  sensi  degli  articoli  7  e  11  del  citato  decreto
legislativo n. 322 del 1989. Le  sanzioni  sono  applicate  una  sola
volta per ogni elenco  intrastat  mensile  inesatto  o  incompleto  a
prescindere dal numero di transazioni mancanti o  riportate  in  modo
errato nell'elenco stesso.».

Capo V

Eliminazione di adempimenti superflui

                               Art. 26


       Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta
             di autorizzazione all'Agenzia delle entrate

  1. All'articolo 104, comma 4,  secondo  periodo,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  le  parole:  «con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse.

                               Art. 27


                 Ritenute su agenti - comunicazione
                 di avvalersi di dipendenti o terzi

  1. All'articolo 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,  n.  600,  il  settimo  comma  e'  sostituito  dal
seguente:
  «Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
determinati i criteri, i termini e le modalita' per la  presentazione
della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalita' devono
prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata
della predetta  dichiarazione.  La  dichiarazione  non  potra'  avere
limiti di tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita
dei  requisiti  da  parte   del   contribuente.   L'omissione   della
comunicazione relativa alle variazioni che comportano il  venir  meno
delle predette  condizioni  comporta  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n. 471, e successive modificazioni.».

                               Art. 28


         Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione
          di disposizioni in materia di obblighi tributari

  1. All'articolo  35  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  i
commi da 28 a 28-ter sono abrogati.
  2.  All'articolo  29,  comma  2,  ultimo   periodo,   del   decreto
legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  dopo  le   parole:   «Il
committente che ha eseguito il pagamento» sono inserite le  seguenti:
«e' tenuto, ove previsto, ad assolvere  gli  obblighi  del  sostituto
d'imposta ai sensi delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e».
  3. Al fine di potenziare le attivita'  di  controllo  sul  corretto
adempimento degli obblighi fiscali in materia di  ritenute  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rende  disponibile
all'Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi  alle
aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite
dall'Istituto stesso.
  4. Ai soli fini della validita'  e  dell'efficacia  degli  atti  di
liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei  tributi  e
contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societa' di  cui
all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque  anni
dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
  5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma primo e' sostituito dal seguente:  «I  liquidatori  dei
soggetti all'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche  che  non
adempiono all'obbligo di pagare, con le attivita' della liquidazione,
le imposte dovute per il periodo della liquidazione  medesima  e  per
quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se
non provano di aver soddisfatto  i  crediti  tributari  anteriormente
all'assegnazione di  beni  ai  soci  o  associati,  ovvero  di  avere
soddisfatto crediti di ordine  superiore  a  quelli  tributari.  Tale
responsabilita' e' commisurata all'importo dei crediti d'imposta  che
avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.»;
  b) al comma terzo e' aggiunto il seguente periodo: «Il  valore  del
denaro e  dei  beni  sociali  ricevuti  in  assegnazione  si  presume
proporzionalmente equivalente alla quota  di  capitale  detenuta  dal
socio od associato, salva la prova contraria.».
  6. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e  5
non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi  rispetto  a
quelli vigenti.
  7. All'articolo 19, comma 1, del decreto  legislativo  26  febbraio
1999, n. 46, le parole: «, 36» sono soppresse.

Capo VI

Semplificazioni e coordinamenti normativi

                               Art. 29


      Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione

  1. All'articolo 74, sesto comma, terzo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  le  parole:
«prestazioni di sponsorizzazione e» e «in misura pari  ad  un  decimo
per le operazioni di sponsorizzazione ed» sono soppresse.

                               Art. 30


            Spese di rappresentanza - adeguamento valore
       di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 2,  secondo  comma,  n.  4),  le  parole:  «a  lire
cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro cinquanta»;
  b) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole:  «a  lire
cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro cinquanta»;
  c) all'articolo 19-bis1, primo comma, lettera  h),  le  parole:  «a
lire  cinquantamila»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «ad   euro
cinquanta».

                               Art. 31


                 Rettifica IVA crediti non riscossi

  1. All'articolo 26, secondo comma,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  dopo  le  parole:  «procedure
esecutive rimaste  infruttuose»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  a
seguito di un accordo di ristrutturazione  dei  debiti  omologato  ai
sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo  comma,
lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  pubblicato  nel
registro delle imprese».

                               Art. 32


                 Regime fiscale dei beni sequestrati

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2014,  all'articolo  51  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  recante  codice  delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2
della legge 13 agosto 2010, n. 136, il comma 3-bis e' sostituito  dal
seguente:
  «3-bis.  Durante  la  vigenza  dei  provvedimenti  di  sequestro  e
confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei  beni
a cui si riferiscono, e' sospeso il versamento di  imposte,  tasse  e
tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro  il
cui presupposto impositivo consista nella titolarita' del diritto  di
proprieta' o nel possesso  degli  stessi.  Gli  atti  e  i  contratti
relativi agli immobili di  cui  al  precedente  periodo  sono  esenti
dall'imposta di registro di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,  dalle  imposte  ipotecarie  e
catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n.  347,  e
dall'imposta  di  bollo  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642.  Durante  la   vigenza   dei
provvedimenti di sequestro e confisca  e,  comunque  fino  alla  loro
assegnazione  o   destinazione,   non   rilevano,   ai   fini   della
determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni
immobili oggetto di sequestro situati nel territorio  dello  Stato  e
dai  beni  immobili  situati  all'estero,  anche  se  locati,  quando
determinati secondo le disposizioni  del  capo  II  del  titolo  I  e
dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.  I
medesimi  redditi  non  rilevano,  altresi',  nell'ipotesi   di   cui
all'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo testo
unico. Se la confisca e' revocata,  l'amministratore  giudiziario  ne
da'  comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate  e  agli  altri  enti
competenti che provvedono alla liquidazione delle  imposte,  tasse  e
tributi,  dovuti  per  il  periodo  di  durata   dell'amministrazione
giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.».

                               Art. 33


         Allineamento definizione prima casa IVA - registro

  1. Al n. 21 della Tabella A, Parte  II,  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:  «non
di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei  lavori
pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  218
del 27 agosto 1969» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione  di
quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

                               Art. 34

Disposizioni per la cooperazione nell'attivita' di rilevazione  delle
  violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica
  1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al terzo periodo dopo le parole:  «dall'obbligo  di  presentare»
sono inserite le seguenti: «al Ministero dello sviluppo economico»;
  b) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:  «L'Agenzia  delle
entrate, sulla  base  di  apposite  intese  con  il  Ministero  dello
sviluppo  economico,  individua,  nel   quadro   delle   informazioni
disponibili acquisite con la registrazione  nel  sistema  informativo
dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini  del
procedimento sanzionatorio di cui alla legge  24  novembre  1981,  n.
689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso  Ministero  dello
sviluppo  economico  per  l'accertamento  e  la  contestazione  della
violazione.».
  2. Sulla base  delle  apposite  intese  di  cui  al  comma  1  sono
stabiliti  altresi'  i  tempi  e  le  modalita'  di  trasmissione  al
Ministero dello sviluppo economico  delle  informazioni  indicate  al
medesimo comma relativamente  ai  contratti  registrati  a  decorrere
dall'entrata in vigore del decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

                               Art. 35

Requisiti per l'autorizzazione  allo  svolgimento  dell'attivita'  di
  assistenza fiscale e requisiti delle  societa'  richiedenti  e  dei
  Centri autorizzati
  1. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,  n.  164,
concernente regolamento recante norme per l'assistenza  fiscale  resa
dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per  i  dipendenti,
dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai  sensi  dell'articolo
40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 7:
  1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Procedimento  per
l'autorizzazione  allo  svolgimento  dell'attivita'   di   assistenza
fiscale  e  requisiti  delle  societa'  richiedenti  e   dei   Centri
autorizzati»;
  2) nel comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d)  le
sedi e gli uffici periferici presso le quali e' svolta l'attivita' di
assistenza fiscale, compresi quelli di cui all'articolo 11 che, per i
centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d),  e)
ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  devono  essere
presenti  in  almeno  un  terzo  delle  province.  Per  i  centri  di
assistenza  fiscale  riconducibili  alla  medesima  associazione   od
organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi  dell'articolo
32 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  il  requisito
indicato nella presente lettera e' considerato complessivamente;»;
  3) nel comma 2, la lettera d) e'  sostituita  dalla  seguente:  «d)
relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti  sulle
garanzie di  idoneita'  tecnico-organizzativa  del  centro  anche  in
relazione a quanto previsto dal  comma  1,  lettera  d),  la  formula
organizzativa  assunta  anche  in  ordine  ai  rapporti   di   lavoro
dipendente  utilizzati  nel  rispetto  del  decreto   legislativo   6
settembre 2001, n. 368, e  successive  modificazioni,  i  sistemi  di
controllo interno volti a garantire  la  correttezza  dell'attivita',
anche in ordine all'affidamento a terzi dell'attivita' di  assistenza
fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio nonche'  il  piano
di formazione del  personale  differenziato  in  base  alle  funzioni
svolte dalle diverse figure professionali che operano nei centri. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite  le
modalita' dell'attivita' formativa tenendo conto delle diverse figure
professionali, l'unita' di misura per la valutazione della formazione
e le modalita' di attestazione e di verifica dello svolgimento  della
formazione;»;
  4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. I centri costituiti ai sensi  dell'articolo  32,  comma  1,
lettere d), e) ed f), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997,
dopo il primo anno di attivita', presentano entro il 31 gennaio,  con
riferimento  all'anno  precedente,  una  relazione  sulla   capacita'
operativa e sulle risorse  umane  utilizzate  anche  in  ordine  alla
tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione  svolta,
sull'affidamento a terzi dell'attivita' di assistenza fiscale  e  sui
controlli effettuati volti a garantire la qualita' del  prodotto,  la
qualita' e l'adeguatezza dei  livelli  di  servizio,  sul  numero  di
dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle entrate.
  2-ter.  L'Agenzia  delle  entrate  verifica  che  il  numero  delle
dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari
all'uno  per  cento  del  rapporto  risultante  tra  la  media  delle
dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la media
delle  dichiarazioni  complessivamente  trasmesse  dai  soggetti  che
svolgono attivita' di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i
centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione
od  organizzazione  o  a  strutture  da  esse   delegate   ai   sensi
dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  il
requisito   indicato    nel    presente    comma    e'    considerato
complessivamente.»;
  b) nell'articolo 10, comma 3, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Se dalle verifiche effettuate emerge la mancanza di  almeno
uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), e comma
2-ter,   la   decadenza    dall'autorizzazione    allo    svolgimento
dell'assistenza fiscale interviene successivamente  al  completamento
dell'attivita' di assistenza in corso allo scadere del termine di cui
al comma 3.»;
  c) nell'articolo 11, dopo il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Per l'attivita' di assistenza fiscale, oltre alle societa' di
servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi  esclusivamente
di lavoratori  autonomi  individuati  tra  gli  intermediari  di  cui
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome  e  per
conto del centro stesso.».
  2. I centri di assistenza fiscale gia'  autorizzati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto presentano la relazione di cui
al comma 1, lettera a), numero 3), entro il 31 gennaio 2015.
  3. Per i centri autorizzati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il requisito del numero di dichiarazioni
trasmesse nei primi tre anni di attivita' si considera soddisfatto se
e' trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno  per
cento, con uno scostamento massimo del 10  per  cento,  del  rapporto
risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno  dei
tre anni e la media delle  dichiarazioni  complessivamente  trasmesse
dai  soggetti  che  svolgono  attivita'  di  assistenza  fiscale  nel
triennio precedente, compreso  quello  considerato.  Le  disposizioni
indicate nel periodo precedente si applicano anche per  i  centri  di
assistenza fiscale gia' autorizzati alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto con  riferimento  alle  dichiarazioni  trasmesse
negli anni 2015, 2016 e 2017.
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo  possono
essere modificati con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23
agosto 1988, n. 400.

                               Art. 36


                      Soppressione dell'obbligo
                  di depositare copia dell'appello

  1. E' soppresso il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 53 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

                               Art. 37


                      Disposizione finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18, pari a  40,6  milioni  di
euro per l'anno 2015 e a 23,2 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2016, si provvede mediante utilizzo di parte delle  maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 28 del presente provvedimento.  La  quota  di
maggiori entrate eccedenti le predette risorse utilizzate a copertura
ai sensi del periodo precedente, pari  a  9,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2015 e a 26,8 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2016
confluiscono nell'apposito fondo istituito nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo
16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo  2014,  n.  23.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 21 novembre 2014

                             NAPOLITANO


                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

                       Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

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