DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2014, n. 169
Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto
effettuato con autobus. (14G00182)
(GU n.271 del 21-11-2014)
Vigente al: 6-12-2014
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri
nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento
(CE) n. 2006/2004;
Visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i
consumatori;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il
codice del consumo;
Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 ottobre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'8 agosto 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le
autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria applicabile
alle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.
181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con
autobus.
2. Le disposizioni del presente decreto attengono alla
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui
all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, al fine di
garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale
dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 18, commi 1 e 2, ai servizi
regolari, la cui distanza prevista e' pari o superiore a 250 km,
nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri
dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si
applica il regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in
esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.
4. Salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, ai servizi
regolari, la cui distanza prevista e' inferiore a 250 km, nazionali
od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione
europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applicano
l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1,
l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16, paragrafo 2,
l'art. 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 del regolamento
e, in caso di violazione degli obblighi in essi previsti, le relative
sanzioni di cui al medesimo decreto.
5. Salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 3, ai servizi
regolari internazionali tra l'Italia ed uno Stato non membro
dell'Unione europea o del SEE, qualora diverso dalla Confederazione
elvetica, si applica il regolamento e, in caso di violazione degli
obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo
decreto.
6. Ai servizi occasionali si applicano le disposizioni del
regolamento, ad eccezione degli articoli da 9 a 16, dell'articolo 17,
paragrafo 3, nonche' dei capi IV, V e VI e, in caso di violazione
degli obblighi previsti nello stesso regolamento, le relative
sanzioni stabilite col presente decreto.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento
e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei
passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
b) «Autorita'»: l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27;
c) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
d) «Organismo responsabile»: l'organo che svolge i compiti e le
funzioni dell'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del
regolamento previsto all'articolo 28 del medesimo regolamento;
e) «servizi regolari»: i servizi che assicurano il trasporto di
passeggeri con autobus con una frequenza determinata e su un
itinerario determinato e in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri
hanno luogo presso fermate prestabilite;
f) «servizi occasionali»: i servizi che non rientrano nella
definizione di servizi regolari e la cui principale caratteristica e'
il trasporto con autobus di gruppi di passeggeri costituiti su
iniziativa del cliente o del vettore stesso;
g) «contratto di trasporto»: il contratto di trasporto, a titolo
gratuito od oneroso, concluso fra un vettore e un passeggero per la
fornitura di uno o piu' servizi regolari o occasionali;
h) «biglietto»: il documento in corso di validita' o altra prova
di un contratto di trasporto;
i) «condizioni contrattuali»: le condizioni del vettore, sotto
forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore, che sono
diventate, con la conclusione del contratto di trasporto, parte
integrante dello stesso;
l) «vettore»: la persona fisica o giuridica, diversa
dall'operatore turistico, dall'agente di viaggio o dal venditore di
biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al
pubblico;
m) «vettore esecutore»: la persona fisica o giuridica, diversa
dal vettore, che esegue effettivamente la totalita' o parte del
trasporto;
n) «stazione»: la stazione presidiata in cui, secondo un percorso
preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o lo
sbarco dei passeggeri, dotata di strutture tra le quali il banco
dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria;
o) «fermata d'autobus»: il punto diverso dalla stazione in cui,
secondo il percorso specificato, e' prevista una fermata del servizio
regolare per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri;
p) «ente di gestione della stazione»: l'ente pubblico o privato
responsabile della gestione di una stazione designata;
q) «operatore turistico»: l'organizzatore o il rivenditore,
diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della
direttiva 90/314/CEE;
r) «agente di viaggio»: l'intermediario che agisce per conto del
passeggero nella conclusione di contratti di trasporto;
s) «venditore di biglietti»: l'intermediario che conclude
contratti di trasporto per conto del vettore;
t) «persona con disabilita' o persona a mobilita' ridotta»: la
persona la cui mobilita' sia ridotta nell'uso del trasporto a causa
di una disabilita' fisica, sensoriale o locomotoria, permanente o
temporanea, disabilita' o minorazione mentale, o per qualsiasi altra
causa di disabilita', o per ragioni di eta', e la cui condizione
richieda un'attenzione adeguata e un adattamento alle sue esigenze
specifiche del servizio fornito a tutti i passeggeri;
u) «condizioni d'accesso»: le norme, gli orientamenti e le
informazioni relative all'accessibilita' degli autobus o delle
stazioni designate, comprese le strutture per persone con disabilita'
o a mobilita' ridotta;
v) «prenotazione»: la prenotazione di un posto a sedere
nell'autobus per un servizio regolare ad uno specifico orario di
partenza;
z) «cancellazione»: la mancata effettuazione di un servizio
regolare originariamente previsto;
aa) «ritardo»: la differenza di tempo fra l'ora di partenza del
servizio regolare prevista secondo l'orario pubblicato e l'ora della
partenza effettiva.
Art. 3
Organismo nazionale responsabile
dell'applicazione del regolamento
1. L'organismo responsabile di cui all'articolo 28 del regolamento
e' individuato nell'Autorita' e svolge le seguenti funzioni:
a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed
effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al
regolamento stesso, per quanto ivi previsto;
b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi
dell'articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, ai
fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal
regolamento, relativamente ai servizi regolari, di cui all'articolo
1, commi 3, 4, e 5, del presente decreto.
c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed
irrogare le sanzioni previste dal presente decreto.
2. L'Autorita' e' altresi' responsabile dell'applicazione del
regolamento (CE) 2006/2004, relativamente alla materia disciplinata
dal regolamento.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2,
l'Autorita' puo' acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle
stazioni o da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e
documentazione e puo' effettuare verifiche e ispezioni presso i
vettori e gli enti di gestione delle stazioni.
4. L'Autorita' riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione
del regolamento e all'attivita' espletata con riferimento all'anno
solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37,
comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario,
l'Autorita' puo' avanzare al Parlamento e al Governo proposte di
modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura
delle sanzioni irrogate.
5. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo al vettore,
trascorsi novanta giorni dalla presentazione puo' presentare un
reclamo all'Autorita' per presunte infrazioni al regolamento, anche
avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo
modalita' tecniche stabilite con provvedimento della medesima
Autorita', adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto. L'Autorita' istruisce e valuta, a norma
dell'articolo 4, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento
dell'infrazione.
6. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i
reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture
regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento
utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, all'Autorita' con
periodicita' mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali sulla
base delle indicazioni fornite dalle singole regioni.
7. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in ordine
ai compiti ed alle funzioni dell'Autorita', le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali interessati,
indicano le stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone
con disabilita' o a mobilita' ridotta, ai fini della designazione
prevista all'articolo 12 del regolamento cui provvede il Ministero.
Al fine di garantire la tutela uniforme dei diritti delle persone con
disabilita' e a mobilita' ridotta, con decreto non avente natura
regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente
decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
individuati i criteri e le modalita' in base ai quali sono designate
dette stazioni.
8. Per lo svolgimento delle funzioni cui ai commi 1 e 2,
all'Autorita' sono assegnate ulteriori dieci unita' di personale, da
reperire nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni, con le modalita' previste dall'articolo 37, comma 6,
lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede nell'ambito delle risorse, gia' previste a legislazione
vigente, di cui al medesimo articolo 37, comma 6, lettera b), del
citato decreto-legge n. 201 del 2011 e senza incremento del
contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi
regolati.
Art. 4
Procedimento per l'accertamento
e l'irrogazione delle sanzioni
1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie da parte dell'Organismo si osservano, in quanto
compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689. L'Autorita', con proprio regolamento, da
adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia,
disciplina i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle
sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale,
la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con
l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del
procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita'
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, l'Autorita',
valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua
conoscenza da chiunque vi abbia interesse, da' avvio al procedimento
sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione
degli estremi della violazione.
3. L'Autorita' determina l'importo delle sanzioni amministrative
pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per
ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei
principi di effettivita' e proporzionalita' ed in funzione:
a) della gravita' della violazione;
b) della reiterazione della violazione;
c) delle azioni poste in essere per la eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione;
d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla
violazione rispetto a quelli trasportati.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i
soggetti passivi interessati dalla fase istruttoria del procedimento
sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio.
5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento
di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti.
Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta dell'Autorita', adottato d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni e province autonome, il predetto fondo e'
assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle regioni, in
misura tale che a ciascuna Regione sia trasferito l'importo
corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni,
applicate in relazione ai servizi di trasporto su autobus di
competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio.
Sezione I
Sanzioni in materia di contratto di trasporto
Art. 5
Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie
1. Il vettore che non emette al passeggero un biglietto in
violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
2. Il vettore che offre al pubblico condizioni contrattuali o
applica tariffe in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del
regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 1.000 a euro 30.000.
Art. 6
Inefficacia di clausole derogatorie
1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli
obblighi che siano introdotte nel contratto di trasporto in
violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento.
Sezione II
Sanzioni in materia di assistenza in caso di incidente
Art. 7
Assistenza per le esigenze pratiche del passeggero
1. Il vettore, che non presta un'assistenza ragionevole e
proporzionata per le esigenze pratiche e immediate dei passeggeri in
violazione dell'articolo 8 del regolamento, e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 40.000 per
ciascun incidente.
Sezione III
Sanzioni per la violazione degli obblighi
relativi a persone con disabilita' o a mobilita' ridotta
Art. 8
Diritto al trasporto
1. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, salvo
ricorrano le ragioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del
regolamento, che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere
o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona
per motivi di disabilita' o mobilita' ridotta, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La
medesima sanzione si applica quando, ai sensi dell'articolo 10,
paragrafo 4, primo comma, del regolamento, cessano di applicarsi le
ragioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo, nonche' quando,
ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma,
l'accompagnatore non e' trasportato gratuitamente.
Art. 9
Divieto di oneri aggiuntivi
1. Il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico che
offrono alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta
prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
Art. 10
Accessibilita' ed informazione
1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non
stabiliscono, in collaborazione con le organizzazioni di cui
all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, condizioni d'accesso
non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilita' o
a mobilita' ridotta, sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
2. Il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della
stazione, che non mettono a disposizione del pubblico le informazioni
di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento, sono
soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
5.000.
3. Il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della
stazione, che non distribuiscono materialmente, su richiesta del
passeggero, le informazioni sulle condizioni d'accesso non
discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilita' o a
mobilita' ridotta in violazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del
regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 150 a euro 1.500.
4. Il vettore, l'operatore turistico o l'agente di viaggio, che non
garantiscono la disponibilita', su richiesta del passeggero, in
formati adeguati ed accessibili alle persone con disabilita' o a
mobilita' ridotta delle informazioni generali e delle condizioni di
trasporto di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento, sono
soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro
1.500.
Art. 11
Assistenza nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli
autobus
1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano
l'obbligo di prestare gratuitamente assistenza ai sensi dell'articolo
13 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200.
2. Il vettore, l'ente di gestione della stazione, l'agente di
viaggio o l'operatore turistico, che violano gli obblighi sulle
condizioni di prestazione dell'assistenza alle persone con
disabilita' o a mobilita' ridotta di cui all'articolo 14, paragrafi
3, 4 e 5 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.
Art. 12
Formazione
1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano gli
obblighi attinenti alla formazione di cui all'articolo 16, paragrafo
1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.
Sezione IV
Sanzioni per la violazione dei diritti del passeggero
in caso di cancellazione o ritardo
Art. 13
Continuazione, reinstradamento e rimborso
1. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo
19, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500 per ciascun
passeggero.
2. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo
19, paragrafi 3 e 4, del regolamento, e' soggetto, per ogni singolo
evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a
euro 15.000.
Art. 14
Informazione su cancellazioni e ritardi
1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano uno
degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo
20, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni
cancellazione o ritardo. Alla medesima sanzione amministrativa
pecuniaria sono soggetti il vettore o l'ente di gestione della
stazione, che non assicurano che le persone con disabilita' o a
mobilita' ridotta ricevano le informazioni necessarie di cui
all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento.
Art. 15
Assistenza in caso di cancellazione
o ritardo alla partenza
1. Il vettore che, per il viaggio la cui durata prevista supera le
tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una
stazione superiore a novanta minuti viola gli obblighi di assistenza
previsti dall'articolo 21 del regolamento, e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun
passeggero.
Sezione V
Sanzioni in materia di informazione e reclami
Art. 16
Diritto all'informazione sul viaggio
e sui diritti dei passeggeri
1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che omettono,
nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire ai passeggeri
informazioni sul viaggio di cui all'articolo 24 del regolamento, sono
soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro
900 per ciascun viaggio.
2. Il vettore o l'ente di gestione delle stazioni, che, nell'ambito
delle rispettive competenze, violano gli obblighi di informazione sui
diritti dei passeggeri di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del
regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 300 a euro 1.500 per ciascun passeggero.
Art. 17
Reclami
1. Il vettore che non istituisce e non dispone di un sistema per il
trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti
dal regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 2.500 ad euro 25.000.
2. Il vettore, che non notifica al passeggero che il reclamo e'
accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non fornisce una
risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, e'
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro
1.500.
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18
Disposizioni transitorie
1. Fino al 28 febbraio 2015, i servizi regolari nazionali, la cui
distanza prevista e' pari o superiore a 250 km, sono esclusi
dall'applicazione del regolamento, fatti salvi l'articolo 4,
paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16,
paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17,
paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 dello stesso regolamento.
2. Fino al 28 febbraio 2018, i servizi regolari, nazionali od
internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o
del SEE, oppure la Confederazione elvetica, sono esclusi, per quanto
concerne i conducenti, dall'applicazione dell'articolo 16, paragrafo
1, lettera b), del regolamento.
3. Fino al 28 febbraio 2017, i servizi regolari di competenza
statale tra l'Italia ed uno Stato non appartenente all'Unione europea
o al SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, sono esclusi
dall'applicazione del regolamento. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, qualora ritenuto necessario, viene
stabilita l'esclusione dell'applicazione del regolamento a questi
ultimi servizi regolari, per un periodo che non puo', a decorrere dal
1° marzo 2017, avere termine oltre il 28 febbraio 2021.
Art. 19
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 novembre 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli Orlando
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