MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 novembre 2014
Determinazione a conguaglio del contributo compensativo spettante ai
comuni a seguito dell'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013.
(14A08879)
(GU n.271 del 21-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 88)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato
l'applicazione dell'imposta municipale propria all'anno 2012;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il
quale prevede che per l'anno 2013, non e' dovuta, per alcune
tipologie di immobili, la seconda rata dell'imposta municipale
propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
Visto l'art. 1, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 133 del
2013, il quale stabilisce che, fermo restando quanto disposto dai
commi 5 e 6, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor
gettito dell'imposta municipale propria, e' stanziato un aumento di
risorse di euro 2.164.048.210,99 per l'anno 2013, di cui euro
2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro
87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
Visto il comma 4, dello stesso art. 1 secondo il quale una quota
delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 e'
attribuita dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle
Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione
Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante
dall'allegato A al decreto-legge n. 133 del 2013, pari alla meta'
dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di
base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile
di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013;
Visto il comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013, in
base al quale l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta
municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della
detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1
deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore,
quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione
di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di
immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in
misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014;
Visto il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013, il
quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e'
determinato a conguaglio il contributo compensativo nell'importo
complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le
risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e
8, spettante a ciascun comune;
Visto il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013, in
base al quale l'attribuzione, con le procedure di cui rispettivamente
ai commi 4 e 8, avviene sulla base di una metodologia concordata con
l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come
base i dati di gettito relativi all'anno 2012 ed operando una stima
delle manovre effettuate dai comuni nell'anno 2013. L'attribuzione
deve, altresi', tenere conto di quanto gia' corrisposto ai medesimi
comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del
comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
Visto il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013 il
quale stabilisce che qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un
ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a
quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della
detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1
dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013, deliberate o
confermate per l'anno 2013, l'eccedenza e' destinata dal comune
medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai
medesimi immobili per l'anno 2014;
Visto il comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013 il
quale stabilisce che per i comuni delle regioni a statuto speciale
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia
di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta
municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1
dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013 avviene attraverso un
minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15
di cui all'allegato A al decreto-legge n. 133 del 2013, a valere
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi
dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
dell'11 settembre 2014, nel corso della quale l'Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha dato il proprio assenso sulla
metodologia per realizzare la compensazione del minor gettito
dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata
dall'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013;
Decreta:
Art. 1
Contributo compensativo
1. Il contributo compensativo determinato, a conguaglio,
nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73, risultante dalla
differenza tra le risorse di cui al comma 3 dell'art. 1 decreto-legge
30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 gennaio 2014, n. 5 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8,
dello stesso art. 1, spettante a ciascun comune e' indicato
nell'allegato A al presente decreto.
2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza
locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale
propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente
articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo
complessivo di euro 950.137,31 di cui all'allegato A al presente
decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
3. Le somme di cui all'Allegato A spettanti a ciascun comune sono
determinate sulla base della metodologia concordata con
l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), la quale ha dato
il proprio assenso nella seduta della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali dell'11 settembre 2014.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2014
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro dell'interno
Alfano
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