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martedì 23 dicembre 2014

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CIRCOLARE 15 dicembre 2014, n. 4 Misurazione della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 - Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale - richiesta dati al 31 dicembre 2014. (14A09774) (GU n.296 del 22-12-2014)



 AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CIRCOLARE 15 dicembre 2014, n. 4

Misurazione della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'art.  43
del decreto legislativo 30 marzo 2001  n.  165  -  Rilevazione  delle
deleghe per le ritenute del contributo sindacale - richiesta dati  al
31 dicembre 2014. (14A09774)

(GU n.296 del 22-12-2014)


 Vigente al: 22-12-2014




                                A tutte le amministrazioni pubbliche
                                  di cui all'art. 1, comma 2,
                                  del d.lgs. n. 165 del 2001
                                e p. c.:
                                Al Ministero dell'economia
                                  e delle finanze DAG -
                                  Direzione dei Sistemi Informativi
                                  e dell'Innovazione - SPT
                                  dcsii.dag@pec.mef.gov.it
                                Alla Presidenza del Consiglio dei
                                  ministri Dipartimento della
                                  Funzione Pubblica protocollo_
                                  dfp@mailbox.governo.it

A. Premessa
  L'art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che l'Aran  deve
procedere    all'accertamento    della    rappresentativita'    delle
organizzazioni sindacali in corrispondenza  dell'inizio  di  ciascuna
stagione contrattuale, provvedendo alla raccolta dei dati associativi
ed elettorali all'uopo necessari.
  In particolare, con riguardo ai dati associativi, il citato art. 43
pone in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di  trasmettere
all'Agenzia i dati  relativi  alle  deleghe  per  la  trattenuta  del
contributo sindacale rilasciate dai propri dipendenti in favore delle
organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico.  Il  medesimo
articolo definisce le  regole  di  tale  trasmissione,  ulteriormente
declinate dall'art. 19 del Contratto collettivo nazionale quadro  del
7 agosto 1998 sulle modalita' di utilizzo dei distacchi,  aspettative
e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali, come sostituito
dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007.
  Tanto premesso, ai fini dell'accertamento della  rappresentativita'
per il periodo contrattuale 2016-2018, e' necessario acquisire i dati
relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori  alle  organizzazioni
sindacali alla data del 31 dicembre 2014.
  I dati della rilevazione, come noto, saranno  poi  sottoposti  alla
certificazione del Comitato  Paritetico  previsto  dal  summenzionato
art. 43.
  Data la complessita' della  procedura,  che  consente  all'Aran  di
accertare la rappresentativita' solo dopo la predetta certificazione,
la tempestivita' con  la  quale  questa  Agenzia  puo'  adempiere  al
proprio mandato dipende, in grande misura, dal rispetto dei  tempi  e
dal grado di celerita' e di collaborazione di codeste Amministrazioni
nell'invio dei dati richiesti. Riveste anche  particolare  importanza
la cura nella compilazione delle schede di rilevazione  appositamente
elaborate dall'Aran per l'acquisizione dei dati.
  La rilevazione avverra' esclusivamente mediante procedura  on-line.
A tal fine, nel sito istituzionale dell'Agenzia, e' presente  un'Area
Riservata alle  Pubbliche  Amministrazioni  attraverso  la  quale  le
Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione  dei
dati all'Agenzia. Si ricorda che per  poter  accedere  a  tale  Area,
occorre prioritariamente accreditare il Responsabile Legale dell'Ente
(RLE). Per i dettagli relativi alla registrazione o alla verifica del
RLE precedentemente registrato si rinvia alle circolari n. 2 e  n.  3
del 2014 pubblicate nel sito internet dell'Aran sia nella sezione "In
Evidenza", sia nella sezione "Accertamento Rappresentativita'",  alla
voce "Deleghe".
  All'interno dell'Area Riservata alle Pubbliche  Amministrazioni  e'
stato predisposto  un  applicativo  denominato  "DELEGHE  SINDACALI",
mediante il quale dovranno essere compilate le schede di  rilevazione
dei dati. In merito, si ricorda che  il  comma  7  dell'art.  43  del
d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che le pubbliche amministrazioni hanno
l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e
della  trasmissione  dei  dati.  In   linea   con   tale   previsione
legislativa,  l'accesso  all'applicativo   "DELEGHE   SINDACALI"   e'
riservato   al   Responsabile   del   Procedimento   (RP)    deleghe,
appositamente designato dal RLE della  singola  amministrazione.  Nel
ricordare che all'RP verranno inviate apposite  autonome  credenziali
di accesso, si fa presente che in ogni caso l'RP sara'  responsabile,
insieme all'RLE, della veridicita' e  correttezza  di  tutti  i  dati
immessi  nell'applicativo.  Tali  dati  sono   equiparati   all'invio
cartaceo sottoscritto con firma autografa.
  L'accesso  alla  procedura  sara'  possibile  a  decorrere  dal  1°
febbraio 2015 in quanto la  rilevazione  ha  ad  oggetto  le  deleghe
sindacali attive alla data del 31.12.2014, ovvero quelle per le quali
e' stata effettuata una trattenuta nella busta paga relativa al  mese
di gennaio 2015.
  La procedura dovra' essere conclusa entro il 31 marzo  2015,  cosi'
come previsto dall'art. 43, comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001.
  La raccolta deve  essere  oggettiva  ed  effettuata  con  modalita'
uniformi per  tutte  le  amministrazioni.  Conseguentemente,  per  la
compilazione delle schede, non devono essere prese in  considerazione
indicazioni provenienti da soggetti diversi  dall'Aran  (sindacati  o
altro). Le organizzazioni sindacali hanno il  diritto  di  verificare
che i dati di pertinenza siano esatti nel numero, nella denominazione
e nell'entita' del contributo - a tale scopo la legge ha previsto che
i dati siano  sottoscritti  dal  sindacato  interessato.  Le  OO.SS.,
pero', non possono fornire indicazioni circa le modalita' della  loro
compilazione, e nel caso in cui cio' avvenga le  amministrazioni  non
devono tenerne  conto,  attenendosi  scrupolosamente  alle  modalita'
indicate nella presente nota.
  Si richiama l'attenzione sulla necessita' che le schermate  vengano
compilate con particolare diligenza ed attenzione atteso  che  l'Aran
non  puo'  in  nessun  caso  modificare  il   dato   inserito   dalle
amministrazioni.
  La presente nota verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nonche'
sul sito internet dell'Aran  all'indirizzo  www.aranagenzia.it  nella
sezione "Accertamento Rappresentativita'" alla voce "Deleghe".
  La stessa fornisce le  indicazioni  generali  per  la  trasmissione
telematica  all'Aran  dei  dati  richiesti  mentre  le   informazioni
dettagliate   per   la   compilazione   delle   schede    predisposte
nell'applicativo saranno disponibili nella "Guida alla  compilazione"
scaricabile nella sezione  "DELEGHE  SINDACALI"  dell'Area  Riservata
alle Pubbliche Amministrazioni.
  Nel proseguo della presente nota con il  termine  "amministrazione"
sono  indicate  genericamente  tutte  le  Amministrazioni  pubbliche,
comunque denominate, mentre la dizione  "comparti  di  contrattazione
collettiva  del  pubblico  impiego   e   delle   autonome   aree   di
contrattazione della  dirigenza"  e'  semplificata  in  "comparti  ed
aree".
B. Chi deve trasmettere i dati
  Sono tenute a trasmettere i dati sulle deleghe sindacali  tutte  le
Amministrazioni   rappresentate   dall'Aran   nella    contrattazione
collettiva nazionale. Si fa presente  che  nel  caso  in  cui  nessun
dipendente abbia rilasciato una delega per la trattenuta sindacale, o
al 31 dicembre 2014 non vi siano dipendenti ovvero  sia  in  servizio
solamente  personale  comandato  da  altra   amministrazione   -   da
quest'ultima censito -, l'amministrazione dovra' ugualmente  accedere
all'applicativo DELEGHE SINDACALI e seguire le indicazioni del  caso,
onde permettere all'Agenzia  di  concludere  la  propria  rilevazione
senza attendere o sollecitare l'invio dei dati. Fanno eccezione:
    le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, le quali non devono trasmettere i dati  relativi  ai  propri
dipendenti ne' a dipendenti di altre amministrazioni alle  quali,  in
base ai vigenti statuti  regionali,  non  si  applicano  i  Contratti
collettivi   nazionali   di   lavoro    stipulati    dall'Aran.    Le
Amministrazioni operanti in tali  Regioni  e  Province  autonome  che
appartengono ai comparti  individuati  dall'Aran,  e  che  non  sono,
dunque,  ricomprese   nella   predetta   eccezione,   devono   invece
regolarmente inviare i dati;
    le Istituzioni di assistenza e beneficenza (ex Ipab) che si  sono
privatizzate, le ONLUS, e  piu'  in  generale  le  istituzioni  e  le
fondazioni di natura assistenziale di carattere privato o  che  hanno
personalita' giuridica di diritto privato,  a  prescindere  dal  CCNL
applicato  al  personale  ivi  operante.  Detti   enti   non   devono
trasmettere i dati relativi ai  propri  dipendenti.  Devono,  invece,
trasmettere i dati le Aziende pubbliche di servizi alla  persona  (ex
Ipab) di cui al  d.lgs.  n.  207  del  2001  che  hanno  personalita'
giuridica di diritto pubblico.
C. Tipologia di dati richiesta
  L'applicativo "DELEGHE SINDACALI" consentira' alle  amministrazioni
di compilare on-line le schede di rilevazione.
  A tal fine verranno richiesti i seguenti dati:
C1. Numero dipendenti al 31 dicembre 2014
  Uno dei dati necessari per  la  rilevazione  delle  deleghe  e'  il
numero di dipendenti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato  o
a tempo determinato) al 31 dicembre 2014. Si tratta  di  un  dato  di
stock che fotografa esattamente la situazione a tale  giorno.  Devono
essere conteggiati i dipendenti a cui si applicano solo  i  contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dall'Aran, escludendo coloro
che  non  rientrano  in  tale   fattispecie   alla   data   predetta.
L'indicazione del numero dei dipendenti,  cosi'  definito,  non  puo'
essere omessa.
  Deve essere rispettata la distinzione tra dirigenti e personale del
comparto,  la  suddivisione  tra  "tempo  indeterminato"   e   "tempo
determinato", nonche' l'articolazione specificata  per  categoria  di
dipendenti. Non puo' essere riportato un totale generico in quanto il
personale dirigente e  quello  del  comparto  afferiscono  a  diversi
contratti  collettivi  nazionali   di   lavoro   (comparto   e   aree
dirigenziali), per ognuno  dei  quali  dovra'  essere  accertata  una
diversa rappresentativita' sindacale.
  Con  riguardo  al  personale  con  rapporto  di  lavoro   a   tempo
determinato, le amministrazioni ricomprese nei comparti Scuola e AFAM
dovranno indicare solo i dipendenti e dirigenti con incarico  annuale
o, comunque, sino al termine delle lezioni.
  Il dato relativo ai  dipendenti  in  servizio  al  31.12.2014  deve
essere compilato anche in assenza di deleghe espresse in favore delle
organizzazioni sindacali.
  Il dipendente in posizione di comando o altro analogo provvedimento
a carattere temporaneo, deve essere censito  dall'amministrazione  in
cui e' in  ruolo.  L'amministrazione  presso  cui  lo  stesso  presta
servizio in posizione di comando non deve conteggiare detto personale
onde evitare una doppia rilevazione.
  Come evidenziato al paragrafo B, se al  31  dicembre  2014  non  vi
siano  dipendenti,  ovvero  sia  in  servizio   solamente   personale
comandato da altra amministrazione  e  da  quest'ultima  censito,  la
schermata relativa al personale in servizio al 31 dicembre 2014  deve
essere ugualmente compilata indicando il valore zero, onde permettere
all'Agenzia di concludere la propria rilevazione  senza  attendere  o
sollecitare l'invio dei dati.
  Solo qualora, per condizioni particolari (es. enti di  recentissima
istituzione),    il    dipendente    sia    retribuito     totalmente
dall'amministrazione ove opera temporaneamente in comando, in  attesa
dell'inquadramento nel  nuovo  ente,  dovra'  essere  quest'ultimo  a
rilevarlo. In ogni caso e'  compito  dell'amministrazione  verificare
che non avvengano duplicazioni.
C2 -  Denominazione  per  esteso  ed  in  sigla   dell'organizzazione
  sindacale
  Con il termine organizzazioni sindacali s'intendono  esclusivamente
le OO.SS. di categoria.
  Il comma 7 dell'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede  che  le
modalita' di  rilevazione  devono  garantire  la  riservatezza  delle
informazioni.  Per  tale  ragione  devono  essere  compilate   schede
distinte per ognuna delle organizzazioni sindacali a cui  sono  state
rilasciate deleghe per la trattenuta sulla retribuzione.
  Il medesimo  articolo  prevede  in  capo  alle  amministrazioni  il
compito di  rilevare  e  trasmettere  i  dati  richiesti.  L'Aran  si
limitera' a prendere atto degli stessi, non avendo alcun  compito  di
valutazione ne' d'interpretazione delle comunicazioni intervenute tra
i sindacati e le singole amministrazioni.
  Le amministrazioni devono compilare con esattezza i campi  relativi
all'indicazione  della  denominazione  per  esteso  e   della   sigla
dell'organizzazione sindacale di categoria, avendo cura di  riportare
esattamente la denominazione del  soggetto  sindacale  a  favore  del
quale e' stata effettuata la  trattenuta.  Non  rileva  la  struttura
organizzativa interna all'organizzazione  sindacale  percettrice  del
contributo, ne' l'intestazione del conto corrente presso cui le somme
trattenute sono materialmente versate.
  E', di norma, esclusa la  possibilita'  di  indicare,  anziche'  la
denominazione e la sigla  dell'organizzazione  di  categoria,  quella
della sola confederazione a cui la  stessa  aderisce.  In  tal  caso,
infatti, in  considerazione  della  coesistenza  di  piu'  e  diverse
categorie  presenti  nel  pubblico  impiego  aderenti  alla  medesima
confederazione,  non   sarebbe   possibile   individuare   di   quale
organizzazione sindacale si tratti (ad esempio la sola  denominazione
UIL, che indica la confederazione, non  permette  di  individuare  di
quale  categoria  si  tratti.   La   scheda   deve   essere   percio'
correttamente intestata a UIL FPL o UIL PA o UIL SCUOLA, etc., ovvero
devono  essere  compilate  tante  schede  quante  sono  le  categorie
aderenti   alla    medesima    confederazione    nel    caso    siano
contemporaneamente presenti nell'amministrazione).
  Andra' indicata la sola confederazione nell'esclusivo caso  in  cui
la delega del lavoratore sia effettivamente rilasciata  a  favore  di
una confederazione e non di un sindacato  di  categoria,  circostanza
questa  che  deve  evincersi  dalla  singola  delega  e  deve  essere
attentamente verificata.
  Si ribadisce che ai sensi dell'art. 19 CCNQ del 7 agosto 1998, come
sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre  2007,  in  caso  di
affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle  sindacali  che  non
dia luogo alla creazione di  un  nuovo  soggetto  e'  sempre  esclusa
l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato  all'affiliante.  Diverso
e' il caso di incorporazione/fusione di una organizzazione  sindacale
in un soggetto gia' esistente trattandosi in questo caso, invece,  di
successione a titolo universale, che deve essere  avvenuta  entro  il
31.12.2014.
C3. Numero deleghe al 31 dicembre 2014
  Per delega si intende l'autorizzazione rilasciata dal dipendente al
datore di lavoro affinche' questi provveda a trattenere una  somma  X
dal trattamento economico di spettanza del lavoratore e la  versi  ad
una organizzazione  sindacale.  Vanno,  pertanto,  rilevate  le  sole
iscrizioni  ai  sindacati  tramite  delega   con   trattenuta   sulla
retribuzione e desumibili esclusivamente dalla stessa (in sintesi, la
rilevazione corrisponde alla lettura della  retribuzione  nella  voce
specifica).
  Non devono essere conseguentemente rilevate le  iscrizioni  dirette
ai  sindacati  senza  delega  per  la   relativa   trattenuta   sulla
retribuzione.
  Anche in questo caso, come per il numero dei dipendenti, si  tratta
di un dato di stock che fotografa esattamente  la  situazione  al  31
dicembre 2014. Non devono, pertanto, essere  conteggiate  le  deleghe
revocate prima di tale data ne' quelle  rilasciate  dopo  tale  data,
ovvero dall'1 gennaio 2015 in poi.
  Per tali ragioni la rilevazione e' effettuata sulla retribuzione di
gennaio 2015 a valere sul 31 dicembre 2014, in quanto solo a  gennaio
sono  rilevabili  tutte  le  deleghe  rilasciate  (o  revocate)  alle
organizzazioni sindacali entro il mese  di  dicembre  2014,  incluse,
pertanto, le cosiddette nuove deleghe che, seppure non contabilizzate
nel dicembre 2014, di fatto erano gia'  attive  a  tale  ultima  data
(art. 19, comma  5,  del  CCNQ  del  7  agosto  1998  come  integrato
dall'art. 6, comma 9, del CCNQ del 24 settembre 2007).
  In merito si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 1,  lett.  b,
dell'CCNQ  in  materia  di  contributi  sindacali  sottoscritto   l'8
febbraio 1996, "la delega  ha  effetto  dal  primo  giorno  del  mese
successivo  a  quello  del  rilascio".  Pertanto  e'  compito   delle
amministrazioni garantire  che  nella  busta  paga  di  gennaio  2015
vengano  effettuate  le  trattenute  relative  a  tutte  le   deleghe
rilasciate entro la data del 31 dicembre 2014. Al fine di dare  piena
attuazione alla disposizione contenuta nell'art.  19,  comma  5,  nei
soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al
mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre 2014, la  rilevazione
avviene sulla busta paga del mese di febbraio  a  condizione  che  in
detta busta  paga  risultino,  per  le  nuove  deleghe  rilasciate  a
dicembre 2014, sia la trattenuta riferita  al  mese  di  gennaio  che
quella riferita al mese di febbraio.
  Si ribadisce che  devono  essere  indicati  esclusivamente  i  dati
relativi  a  deleghe  rilasciate  dai   dipendenti   in   favore   di
organizzazioni che abbiano natura sindacale (cfr. anche  CCNQ  dell'8
febbraio 1996 in materia  di  contributi  sindacali).  Pertanto,  non
devono essere censiti dati relativi ad altre associazioni non  aventi
tale natura  (ad  es:  associazioni  professionali,  associazioni  di
volontariato, associazioni culturali, associazioni  che  si  occupano
della formazione  professionale,  etc...)  che  determinerebbero  una
alterazione  dei  dati  raccolti  ai  fini  della  rappresentativita'
sindacale. E'  compito   delle   amministrazioni   verificare   detta
circostanza, rilevabile dallo statuto delle singole organizzazioni.
  Come per il dato relativo ai dipendenti devono essere rispettate le
distinzioni riportate nella scheda in ordine a: dirigenti,  personale
del comparto,  tempo  indeterminato,  tempo  determinato,  categorie,
senza operare artificiose sommatorie.
  Con  riguardo  al  personale  con  rapporto  di  lavoro   a   tempo
determinato, nei soli comparti Scuola e AFAM e  nella  relativa  area
dirigenziale vanno rilevate solo le deleghe rilasciate dai dipendenti
e dirigenti con incarico annuale o, comunque, sino al  termine  delle
lezioni.
  Ai  fini  della  rilevazione  occorre  fare  riferimento  al   CCNL
applicato al dipendente e non al titolo di studio in  possesso  dello
stesso ovvero alla caratteristica del sindacato di categoria a cui ha
rilasciato la delega (es. se un dipendente ha la laurea  in  medicina
ed e' iscritto ad  un  sindacato  che  rappresenta  solo  medici,  ma
appartiene  al  comparto  in  quanto  inquadrato  come   tecnico   di
radiologia, deve essere rilevato nel personale del comparto sanita' e
non nel personale dell'area  di  contrattazione  IV  della  dirigenza
medico - veterinaria).
  Nel caso di organizzazioni che hanno un duplice scopo, sindacale  e
scientifico, il cui statuto prevede tipologie di iscrizioni  diverse,
per la sola sezione scientifica ovvero per la sola sezione  sindacale
- e' questo il caso di sindacati medici  -,  devono  essere  rilevate
solo le iscrizioni a tale ultima sezione.
  Qualora la delega in favore di un'organizzazione sindacale  risulti
frazionata, cioe' versata  in  quote,  tutte  intestate  al  medesimo
sindacato  ma  riferite  alle  varie  strutture  in  cui  questo   e'
articolato (ad esempio: parte alla struttura  sindacale  provinciale,
parte a quella regionale e parte a quella nazionale),  la  delega  va
ritenuta unitaria e conteggiata  una  sola  volta  nell'ambito  della
stessa scheda, utilizzando, per il calcolo del contributo  medio,  il
suo valore intero (ovvero la somma di tutti i frazionamenti).
C4. Importo del contributo sindacale
  La disciplina contenuta nel comma 9 dell'art. 43 del d.lgs. n.  165
del 2001 prevede che il Comitato Paritetico possa deliberare che "non
siano prese in considerazione, ai fini  della  misurazione  del  dato
associativo, le deleghe a  favore  di  organizzazioni  sindacali  che
richiedano ai lavoratori un contributo economico  inferiore  di  piu'
della  meta'   rispetto   a   quello   mediamente   richiesto   dalle
organizzazioni sindacali del comparto o dell'area".
  Cio' rende indispensabile l'acquisizione  del  dato,  ma  anche  la
massima precisione nel calcolo del suo valore.
  L'entita' del contributo sindacale (art. 15, comma 5 del CCNQ del 7
agosto 1998) deve essere espressa in euro, in valore  unitario  medio
mensile, escludendo valori percentuali.
  Ai fini del calcolo del valore medio unitario  mensile  si  intende
esclusivamente il contributo versato da un lavoratore a  tempo  pieno
per  l'intero  mese  lavorativo  di  riferimento  della   rilevazione
(gennaio 2015 a valere sul 31 dicembre 2014). In  tal  senso  non  ha
rilievo quanto il lavoratore ha  pagato  nei  mesi  precedenti  e  il
numero di mesi di trattenuta della delega nel 2014.
  Pertanto:
    1. se il contributo sindacale e' versato per  13  mensilita',  il
valore medio mensile deve essere ricalcolato su 12 mensilita';
    2. se il dipendente ha un rapporto di lavoro part-time, il valore
del suo contributo deve essere riportato a orario intero;
    3. se la retribuzione non sia riferita all'intero  mese,  esempio
l'assunzione sia avvenuta il 15 dicembre 2014  o  casi  analoghi,  il
valore del contributo deve essere riportato a valore mensile.
C5.  Deleghe  espresse  anche  in  favore  di  altre   organizzazioni
  sindacali
  Puo' capitare che il medesimo dipendente, alla data del 31 dicembre
2014, sia contemporaneamente  iscritto,  tramite  delega,  a  piu'  e
diversi  sindacati:  caso  di  deleghe  doppie   o   multiple.   Tale
fattispecie  deve  essere  rilevata  in  quanto  anche  questo   dato
rappresenta una variabile che viene utilizzata ai fini  del  corretto
calcolo  della  rappresentativita'.  Conseguentemente,  la  procedura
richiedera' espressamente l'inserimento del dato in parola.
D. Amministrazioni gestite da "SPT":
  Con tale dizione si intendono le amministrazioni che si  avvalgono,
per la gestione degli stipendi, del competente servizio del Ministero
dell'Economia e delle Finanze (Service Personale Tesoro  (SPT)  della
Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione).
  Le amministrazioni in parola, una volta  entrate  nella  procedura,
troveranno le schede  gia'  compilate  atteso  che  i  dati  verranno
trasmessi, in formato telematico, all'applicativo  Aran  direttamente
da SPT.
  Le amministrazioni non potranno modificare le  schede  precompilate
dal predetto  Servizio,  ne'  sommare,  raggruppandole,  deleghe  con
codici diversi, anche se riconducibili alla medesima sigla sindacale.
In questo caso non sarebbe  piu'  rilevabile  il  diverso  contributo
sindacale che sottende al differente codice meccanografico.
  Nel caso in cui le organizzazioni sindacali chiedano  una  modifica
dei dati indicati nelle schede predisposte  dal  competente  predetto
Servizio  del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   le
amministrazioni  dovranno  effettuare  una  verifica  con  lo  stesso
Service Personale Tesoro, unica istanza deputata a controllare se  le
deleghe oggetto della contestazione siano state o meno attivate.
  Il  Service  Personale  Tesoro   verifica   la   congruita'   delle
informazioni inserite nel programma di gestione delle buste paga  ed,
ove  necessario,  comunica  formalmente  all'amministrazione  (e  per
conoscenza all'ARAN) il dato  aggiornato.  Solo  a  seguito  di  tale
comunicazione l'amministrazione potra' apportare correttivi  ai  dati
precaricati nell'applicativo "DELEGHE SINDACALI".
  Si ricorda che  l'Agenzia  verifichera'  l'esistenza  di  eventuali
differenze tra il dato precaricato ed il dato presente alla  chiusura
della rilevazione. Gli RLE saranno responsabili di ogni modifica  non
accompagnata dalla suindicata documentazione formale di SPT.
  Si ricorda che per il comparto Scuola i dati relativi alle  deleghe
sindacali dovranno  essere  trasmessi  esclusivamente  dal  Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.
E. Adempimenti
E1. Firma del rappresentante sindacale
  L'applicativo consentira' di generare un report in formato PDF  per
ogni  organizzazione  sindacale,  contenente  i  dati  inseriti   nel
procedimento.
  Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001  i  dati
devono essere controfirmati da un rappresentante  dell'organizzazione
sindacale interessata con modalita' che garantiscano la  riservatezza
della  stessa.  Pertanto,  ogni  report  dovra'  essere  stampato   e
controfirmato da un rappresentante dell'organizzazione sindacale  cui
lo stesso si riferisce.
  Per rappresentante sindacale  si  intende  il  dirigente  sindacale
(aziendale - di zona  -  comunale  -  territoriale  -  provinciale  -
nazionale)  dell'organizzazione  sindacale  interessata,  ovvero   un
componente della RSU  o  un  dipendente  appositamente  delegati  per
iscritto (in questi ultimi due casi il delegante e'  l'organizzazione
sindacale e la delega deve essere formalmente presentata).
  Va pertanto escluso che:
    la firma sia apposta dal  medesimo  rappresentante  sindacale  su
schede  intestate  a  differenti   organizzazioni   sindacali.   Ogni
rappresentante sindacale puo' sottoscrivere esclusivamente le  schede
dell'organizzazione che rappresenta;
    la firma sia  apposta  dal  componente  della  RSU,  se  non  per
espressa indicazione dell'organizzazione sindacale interessata.
E2. Motivazione della mancata firma del rappresentante sindacale
  Ove la scheda non sia controfirmata  dall'organizzazione  sindacale
interessata, come previsto dalla norma, il  funzionario  responsabile
della compilazione deve, utilizzando l'apposito riquadro, specificare
il motivo della mancata sottoscrizione con una propria  dichiarazione
da cui risulti detta circostanza.
  In caso di contestazioni da parte delle  organizzazioni  sindacali,
qualora l'amministrazione non ritenga di dover apportare modifiche al
dato, le schede  devono  essere  ugualmente  completate  indicando  i
motivi della contestazione nelle annotazioni in calce alla scheda.
E3. Trasmissione del report all'organizzazione sindacale
  Al fine di garantire un'adeguata informazione il report, contenente
i   dati   inseriti   nel   procedimento,   deve    essere    inviato
all'organizzazione sindacale interessata. Nel rispetto della  vigente
legislazione sulla riservatezza delle informazioni ad ogni  sindacato
va inviato esclusivamente il report di  propria  pertinenza,  vale  a
dire quello intestato all'organizzazione  destinataria  e  non  anche
quelli intestati alle altre organizzazioni.
  La  data  di  invio  alla  organizzazione  sindacale  deve   essere
riportata nell'apposito riquadro.
F. Conservazione degli atti.
  Poiche' la rilevazione delle deleghe avverra'  in  via  telematica,
nessun documento cartaceo dovra' essere trasmesso all'ARAN.
  Si richiama l'attenzione sul  fatto  che  l'amministrazione  dovra'
conservare per almeno 10  anni  tutti  i  report  sottoscritti  dalle
organizzazioni sindacali  (ovvero  riportanti  la  motivazione  della
mancata firma) e la prova dell'avvenuta trasmissione degli stessi  al
singolo sindacato, a tutela dell'RP Deleghe e del RLE, atteso che gli
stessi   dovranno   dichiarare,   negli   appositi   campi   previsti
nell'applicativo "DELEGHE SINDACALI", se e' stata acquisita la  firma
del rappresentante sindacale (indicandone le generalita' e  il  ruolo
all'interno del sindacato) o, in caso negativo, la motivazione  della
mancata firma.
    Roma, 15 dicembre 2014

                                            Il Presidente: Gasparrini

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