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martedì 23 dicembre 2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 2 dicembre 2014 Modifiche al decreto 8 gennaio 2013 in materia di esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE. (14A09777) (GU n.297 del 23-12-2014)



         MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 dicembre 2014 
Modifiche al decreto 8 gennaio 2013 in materia di esami di teoria per
il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1,  C1E,  C,
CE, D1, D1E, D, DE. (14A09777) 
(GU n.297 del 23-12-2014)

 
 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 121 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285, recante «Nuovo codice della  strada»,  che  stabilisce  che  gli
esami per il conseguimento della patente  di  guida  sono  effettuati
secondo direttive, modalita' e programmi stabiliti  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  le
patenti di guida» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8 gennaio 2013 recante «Disciplina della  prova  di  controllo  delle
cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti  per  il
conseguimento delle  patenti  di  categoria  C1,  C,  D1  e  D  anche
speciali, C1E, CE, D1E e  DE»  che  prevede  che  gli  esami  per  il
conseguimento delle suddette patenti di guida si svolgano con sistema
informatizzato,  tramite  questionario,  estratto  da   un   database
predisposto dal Dipartimento per i  trasporti,  la  navigazione  e  i
sistemi informativi e statistici, secondo un metodo di casualita'; 
  Tenuto conto della necessita' di definire le  prove  dell'esame  di
teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1
con codice unionale 97, C1, C1E con codice unionale 97, C1E,  C,  CE,
D1, D1E, D, DE; 
  Considerato,  pertanto,  opportuno  provvedere  alla  modifica  del
citato decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  8
gennaio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto del Ministro 
         delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 
 
  1. Il comma 6  dell'articolo  1  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti  8  gennaio  2013  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «6. Le prove di cui ai commi da 1 a 5  si  svolgono  con  sistema
informatizzato,  tramite  questionario  estratto   da   un   database
predisposto dal Dipartimento per i  trasporti,  la  navigazione,  gli
affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti,  secondo  un  criterio  di   casualita'.   Per   ogni
affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F" a seconda
che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o  falsa.
Il questionario e' cosi' composto: 
  a) per il conseguimento della patente di categoria  C1  o  C1E  con
codice unionale 97, da 10 quiz. La prova ha durata di venti minuti  e
si intende superata se il numero di risposte errate e' non  superiore
a 1; 
  b) per il conseguimento della patente di categoria C1 o C1E, da  20
quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se  il
numero di risposte errate e' non superiore a 2; 
  c) per il conseguimento della patente di categoria C o  CE,  da  40
quiz. La prova ha durata di quaranta minuti e si intende superata  se
il numero di risposte errate e' non superiore a 4; 
  d) per il conseguimento della patente di categoria C o CE, da parte
di candidato gia' in possesso della categoria  Cl,  da  20  quiz.  La
prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di
risposte errate e' non superiore a 2; 
  e) per il conseguimento della patente di categoria D1 o DlE, da  20
quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se  il
numero di risposte errate e' non superiore a 2; 
  f) per il conseguimento della patente di categoria D e  DE,  da  40
quiz. La prova ha durata di quaranta minuti e si intende superata  se
il numero di risposte errate e' non superiore a 4; 
  g) per il conseguimento della patente di categoria D e DE, da parte
di candidato gia' in possesso della categoria  D1,  da  20  quiz.  La
prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di
risposte errate e' non superiore a 2.». 
  2. Le prove d'esame di teoria non disciplinate dal  comma  1,  sono
svolte con sistema orale, sulla base del programma d'esame  afferente
alla categoria di patente da conseguire. 
                               Art. 2 
 
 
                 Applicabilita' ed entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 dicembre 2014 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2014 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, foglio n. 4175 

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