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martedì 2 dicembre 2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 11 novembre 2014 Attuazione della direttiva 2013/52/UE della Commissione del 30 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo, gia' attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407. (14A09313) (GU n.280 del 2-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 92)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 novembre 2014 
Attuazione  della  direttiva  2013/52/UE  della  Commissione  del  30
ottobre 2013, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio
sull'equipaggiamento  marittimo,  gia'  attuata   con   decreto   del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407. (14A09313) 
(GU n.280 del 2-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 92)

 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la direttiva 2013/52/UE della Commissione adottata in data 30
ottobre 2013  che  apporta  modifiche  alla  direttiva  96/98/CE  del
Consiglio aggiornando gli  strumenti  internazionali  di  riferimento
nonche' l'elenco dell'equipaggiamento inserito negli allegati A.1  ed
A.2; 
  Visto il «Regolamento recante norme di attuazione  della  direttiva
96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo» di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.  407  e
successive modificazioni e, in particolare,  l'art.  18,  concernente
l'adozione  di  modifiche  di  aggiornamento  resesi  necessarie   in
attuazione di nuovi provvedimenti comunitari; 
  Visto l'art. 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
  Considerato che il recepimento di tale direttiva 2013/52/UE, attesa
la natura delle modifiche introdotte  di  adeguamento  tecnico,  puo'
considerarsi a contenuto non normativo  da  sottoporsi  pertanto,  ai
sensi del citato art. 35, comma 3, della legge 24 dicembre  2012,  n.
234, a recepimento mediante «atto amministrativo  generale  da  parte
del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con
gli altri Ministri interessati»; 
  Ritenuto che l'automatismo di cui al richiamato art. 18 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica   n.   407/1999   puo'   ritenersi
implicitamente abrogato dal nuovo regime introdotto  dalla  legge  n.
234/2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'allegato A.1 al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
ottobre  1999,  n.  407,  e'  sostituito  dall'allegato  al  presente
decreto. 
                               Art. 2 
 
  1. L'equipaggiamento indicato come «nuova  voce»  nella  colonna  1
dell'allegato A.1 al presente decreto o trasferito dall'allegato  A.2
all'allegato A.1, che e' stato prodotto precedentemente alla data del
4 dicembre 2014, in conformita' alle procedure di  omologazione  gia'
vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato  membro,  puo'
continuare ad essere commercializzato ed utilizzato a  bordo  di  una
nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di
cui sopra. 
    Roma, 11 novembre 2014 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                                Lupi 
 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                              Galletti 
 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                                Guidi 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 4220 
                                                           Allegato A 
 
Nota generale dell'allegato A: le regole SOLAS fanno riferimento alla
versione SOLAS consolidata del 2009. 
 
Nota generale dell'allegato A: in talune denominazioni  di  voci,  la
colonna 5 illustra alcune varianti possibili nell'ambito della stessa
denominazione.  Le  varianti  di  prodotto  sono  elencate  in   modo
indipendente e separate le une dalle altre da una  riga  punteggiata.
Ai fini della certificazione si devono scegliere solo le varianti  di
prodotto pertinenti, a seconda dei casi (esempio: A.1/3.3). 
 
Elenco degli acronimi utilizzati 
 
A.1,  Modifica  1  riguardante  documenti  contenenti  standard   non
pubblicati dall'IMO 
 
A.2,  Modifica  2  riguardante  documenti  contenenti  standard   non
pubblicati dall'IMO 
 
AC, Corrigendum di modifica riguardante documenti contenenti standard
non pubblicati dall'IMO 
 
CAT, Categoria di impianti radar come definiti nella sezione  1.3  di
IEC 62388 (2007) 
 
Circ., circolare 
 
COLREG, Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare 
 
COMSAR, Sottocomitato per le radiocomunicazioni e  la  ricerca  e  il
salvataggio (COMSAR) dell'IMO 
 
EN, European Standard (Norma tecnica europea) 
 
ETSI, European Telecommunication Standardisation Institute  (Istituto
europeo per le norme di telecomunicazione) 
 
FSS,   International   Code   for   Fire   Safety   Systems   (Codice
Internazionale dei sistemi antincendio) 
 
FTP, International Code  for  Application  of  Fire  Test  Procedures
(Codice Internazionale delle Procedure per l'esecuzione  delle  prove
al fuoco) 
 
HSC, High Speed Craft Code (Codice per le unita' veloci) 
 
IBC, International Bulk  Chemical  Code  (Codice  internazionale  dei
prodotti chimici alla rinfusa) 
 
ICAO,  International  Civil  Aviation  Organisation   (Organizzazione
internazionale dell'aviazione civile) 
 
IEC, International  Electro-technical  Commission  (CEI,  Commissione
elettrotecnica internazionale) 
 
IGC, Codice internazionale per la costruzione e  le  dotazioni  delle
navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti 
 
IMO, International Maritime  Organisation  (Organizzazione  marittima
internazionale) 
 
ISO,  International  Standardisation   Organisation   (Organizzazione
internazionale di standardizzazione) 
 
ITU, International  Telecommunication  Union  (Unione  internazionale
delle telecomunicazioni) 
 
LSA, LIFE saving appliance (mezzo di salvataggio) 
 
MARPOL,    Convenzione    internazionale    per    la     prevenzione
dell'inquinamento causato da navi 
 
MEPC,  Marine  Environment  Protection  Committee  (Comitato  per  la
protezione dell'ambiente marino) 
 
MSC, Maritime Safety Committee (Comitato per la sicurezza marittima) 
 
NOx, Ossidi di azoto 
 
Sistemi O2/HC, sistemi ossigeno/idrocarburi 
 
SOLAS, International  Convention  for  the  Safety  of  LIFE  at  Sea
(Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita  umana  in
mare) 
 
SOx, Ossidi di zolfo 
 
Reg., regola 
 
Ris., risoluzione 
 
 
                             ---------- 
 
                            ALLEGATO A.1 
 
EQUIPAGGIAMENTO  PER  IL  QUALE  GLI  STRUMENTI  INTERNAZIONALI  GIA'
           CONTEMPLANO NORME TECNICHE DI PROVA DETTAGLIATE 
 
Note applicabili all'insieme dell'allegato A.1 
 
a) Generali:  oltre  alle  norme  tecniche  di  prova  internazionali
specificamente menzionate, alcune  disposizioni,  che  devono  essere
controllate all'atto dell'esame del tipo  (omologazione)  di  cui  ai
moduli per la valutazione della conformita' dell'allegato B, figurano
nelle regole delle  pertinenti  convenzioni  internazionali  e  nelle
risoluzioni e circolari IMO applicabili. 
 
b)  Colonna  1:  si  puo'  applicare  l'articolo  2  della  direttiva
2011/75/UE (1) della  Commissione  (7°  emendamento  dell'allegato  A
della MED). 
 
c)  Colonna  1:  si  puo'  applicare  l'articolo  2  della  direttiva
2012/32/UE (2) della  Commissione  (8o  emendamento  dell'allegato  A
della MED). 
 
d) Colonna 5: laddove si citano le risoluzioni IMO, si  intendono  le
sole  norme  contenute  nelle  relative  parti  degli  allegati  alle
risoluzioni  e  non  le  disposizioni  contenute  nel   testo   delle
risoluzioni. 
 
e) Colonna 5: si applicano le versioni aggiornate  delle  convenzioni
internazionali e  delle  norme  di  prova.  Al  fine  della  corretta
individuazione delle  norme  pertinenti,  i  resoconti  di  prova,  i
certificati di conformita' e le dichiarazioni di  conformita'  devono
specificare la norma di prova applicata e la relativa versione. 
 
f) Colonna 5: laddove siano indicate due  serie  di  norme  di  prova
separate  da  un  "oppure",  ciascuna   serie   soddisfa   tutte   le
prescrizioni di  prova  necessarie  per  conformarsi  alle  norme  di
prestazione IMO. La prova di una  serie  quindi  e'  sufficiente  per
dimostrare la conformita' alle prescrizioni dei pertinenti  strumenti
internazionali.  Diversamente,  qualora  si  usino  altri  separatori
(virgola) si applicano tutte le disposizioni menzionate. 
 
g) I requisiti stabiliti  nel  presente  allegato  non  incidono  sui
requisiti di trasporto previsti nelle convenzioni internazionali. 
 
1. Mezzi di salvataggio 
 
Colonna 4: si applica la circolare MSC  980  dell'IMO  tranne  quando
viene sostituita dagli strumenti specifici indicati nella Colonna 4. 

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