IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la direttiva 2013/52/UE della Commissione adottata in data 30
ottobre 2013 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del
Consiglio aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento
nonche' l'elenco dell'equipaggiamento inserito negli allegati A.1 ed
A.2;
Visto il «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva
96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo» di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e
successive modificazioni e, in particolare, l'art. 18, concernente
l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in
attuazione di nuovi provvedimenti comunitari;
Visto l'art. 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Considerato che il recepimento di tale direttiva 2013/52/UE, attesa
la natura delle modifiche introdotte di adeguamento tecnico, puo'
considerarsi a contenuto non normativo da sottoporsi pertanto, ai
sensi del citato art. 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n.
234, a recepimento mediante «atto amministrativo generale da parte
del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con
gli altri Ministri interessati»;
Ritenuto che l'automatismo di cui al richiamato art. 18 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 407/1999 puo' ritenersi
implicitamente abrogato dal nuovo regime introdotto dalla legge n.
234/2012;
Decreta:
Art. 1
1. L'allegato A.1 al decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1999, n. 407, e' sostituito dall'allegato al presente
decreto.
Art. 2
1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna 1
dell'allegato A.1 al presente decreto o trasferito dall'allegato A.2
all'allegato A.1, che e' stato prodotto precedentemente alla data del
4 dicembre 2014, in conformita' alle procedure di omologazione gia'
vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, puo'
continuare ad essere commercializzato ed utilizzato a bordo di una
nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di
cui sopra.
Roma, 11 novembre 2014
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro dell'interno
Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 4220
Allegato A
Nota generale dell'allegato A: le regole SOLAS fanno riferimento alla
versione SOLAS consolidata del 2009.
Nota generale dell'allegato A: in talune denominazioni di voci, la
colonna 5 illustra alcune varianti possibili nell'ambito della stessa
denominazione. Le varianti di prodotto sono elencate in modo
indipendente e separate le une dalle altre da una riga punteggiata.
Ai fini della certificazione si devono scegliere solo le varianti di
prodotto pertinenti, a seconda dei casi (esempio: A.1/3.3).
Elenco degli acronimi utilizzati
A.1, Modifica 1 riguardante documenti contenenti standard non
pubblicati dall'IMO
A.2, Modifica 2 riguardante documenti contenenti standard non
pubblicati dall'IMO
AC, Corrigendum di modifica riguardante documenti contenenti standard
non pubblicati dall'IMO
CAT, Categoria di impianti radar come definiti nella sezione 1.3 di
IEC 62388 (2007)
Circ., circolare
COLREG, Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare
COMSAR, Sottocomitato per le radiocomunicazioni e la ricerca e il
salvataggio (COMSAR) dell'IMO
EN, European Standard (Norma tecnica europea)
ETSI, European Telecommunication Standardisation Institute (Istituto
europeo per le norme di telecomunicazione)
FSS, International Code for Fire Safety Systems (Codice
Internazionale dei sistemi antincendio)
FTP, International Code for Application of Fire Test Procedures
(Codice Internazionale delle Procedure per l'esecuzione delle prove
al fuoco)
HSC, High Speed Craft Code (Codice per le unita' veloci)
IBC, International Bulk Chemical Code (Codice internazionale dei
prodotti chimici alla rinfusa)
ICAO, International Civil Aviation Organisation (Organizzazione
internazionale dell'aviazione civile)
IEC, International Electro-technical Commission (CEI, Commissione
elettrotecnica internazionale)
IGC, Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle
navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti
IMO, International Maritime Organisation (Organizzazione marittima
internazionale)
ISO, International Standardisation Organisation (Organizzazione
internazionale di standardizzazione)
ITU, International Telecommunication Union (Unione internazionale
delle telecomunicazioni)
LSA, LIFE saving appliance (mezzo di salvataggio)
MARPOL, Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi
MEPC, Marine Environment Protection Committee (Comitato per la
protezione dell'ambiente marino)
MSC, Maritime Safety Committee (Comitato per la sicurezza marittima)
NOx, Ossidi di azoto
Sistemi O2/HC, sistemi ossigeno/idrocarburi
SOLAS, International Convention for the Safety of LIFE at Sea
(Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in
mare)
SOx, Ossidi di zolfo
Reg., regola
Ris., risoluzione
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ALLEGATO A.1
EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI GIA'
CONTEMPLANO NORME TECNICHE DI PROVA DETTAGLIATE
Note applicabili all'insieme dell'allegato A.1
a) Generali: oltre alle norme tecniche di prova internazionali
specificamente menzionate, alcune disposizioni, che devono essere
controllate all'atto dell'esame del tipo (omologazione) di cui ai
moduli per la valutazione della conformita' dell'allegato B, figurano
nelle regole delle pertinenti convenzioni internazionali e nelle
risoluzioni e circolari IMO applicabili.
b) Colonna 1: si puo' applicare l'articolo 2 della direttiva
2011/75/UE (1) della Commissione (7° emendamento dell'allegato A
della MED).
c) Colonna 1: si puo' applicare l'articolo 2 della direttiva
2012/32/UE (2) della Commissione (8o emendamento dell'allegato A
della MED).
d) Colonna 5: laddove si citano le risoluzioni IMO, si intendono le
sole norme contenute nelle relative parti degli allegati alle
risoluzioni e non le disposizioni contenute nel testo delle
risoluzioni.
e) Colonna 5: si applicano le versioni aggiornate delle convenzioni
internazionali e delle norme di prova. Al fine della corretta
individuazione delle norme pertinenti, i resoconti di prova, i
certificati di conformita' e le dichiarazioni di conformita' devono
specificare la norma di prova applicata e la relativa versione.
f) Colonna 5: laddove siano indicate due serie di norme di prova
separate da un "oppure", ciascuna serie soddisfa tutte le
prescrizioni di prova necessarie per conformarsi alle norme di
prestazione IMO. La prova di una serie quindi e' sufficiente per
dimostrare la conformita' alle prescrizioni dei pertinenti strumenti
internazionali. Diversamente, qualora si usino altri separatori
(virgola) si applicano tutte le disposizioni menzionate.
g) I requisiti stabiliti nel presente allegato non incidono sui
requisiti di trasporto previsti nelle convenzioni internazionali.
1. Mezzi di salvataggio
Colonna 4: si applica la circolare MSC 980 dell'IMO tranne quando
viene sostituita dagli strumenti specifici indicati nella Colonna 4.
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