IL VICE DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. 187 del 9 settembre 2014 emanato
dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 74 del 23 settembre
2014, con il quale e' stato indetto, per il 2015, un bando di
reclutamento di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP
1) nell'Esercito;
Visto il foglio n. M_D E0012000 0923833 del 13 ottobre 2014, con
cui lo Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di modificare, nei
termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo
Stato Maggiore dell'Esercito;
Tenuto conto che l'art. 1, comma 5 del citato decreto
dirigenziale n. 187 del 9 settembre 2014 prevede la possibilita' di
apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390
- concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
DGPM;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale del 31 maggio 2013
emanato dalla DGPM, con al dirigente dr. Concezio Berardinelli, quale
Vice Direttore Generale della DGPM, e' stata conferita la delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei
Carabinieri;
Visto l'art. 4, comma 1 del decreto dirigenziale del 31 maggio
2013 emanato dalla DGPM, ai sensi del quale, in caso di
assenza/impedimento del suddetto Vice Direttore Generale, ovvero in
caso di assenza di conferimento di tale incarico, gli atti di
gestione amministrativa di cui al medesimo decreto sono adottati
dall'Ammiraglio di Divisione Pierluigi Rosati, quale Vice Direttore
Generale della DGPM,
Decreta:
Art. 1
L'art. 10, comma 1 del decreto dirigenziale n. 187 del 9
settembre 2014, a decorrere dalla valutazione dei candidati del 2°
blocco, e' cosi' sostituito:
«Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la
graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria prevista dall'art. 9, provvedendo a sommare il precedente
punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:
a) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
b) diploma di laurea (triennale), non cumulabile con il
punteggio di cui alla precedente lettera a): punti 10;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle
precedenti lettere a) e b):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere a), b) e c):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
e) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale),
non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere a),
b), c) e d):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
f) attestato di formazione professionale rilasciato - ai
sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - da Enti statali o
regionali legalmente riconosciuti: punti 1,5;
g) maestro di sci: punti 4;
h) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui alla
precedente lettera g): punti 4;
i) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di
cui alle precedenti lettere g) e h): punti 2,5;
j) istruttore del Club alpino italiano (qualsiasi livello e
specialita'): punti 2;
k) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo
grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche): punti 2;
l) patente di guida civile:
categoria B: punti 1;
categoria BE: punti 1,5;
categoria C1/C: punti 2;
categoria C1E/CE: punti 2,5;
categoria D1/D: punti 3;
categoria D1E/DE: punti 3,5;
m) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2;
n) porto d'armi: punti 1;
o) autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata
dalla Federazione italiana sport equestri (si evidenzia che la
patente A ludica non costituisce titolo di merito):
brevetto B ovvero B/DR: punti 1;
1° grado G1 ovvero G1/DR: punti 2;
2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE: punti 3;
p) qualifica tecnica federale rilasciata dalla Federazione
italiana sport equestri:
operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1;
istruttore federale di 1° livello: punti 2;
q) corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro
militare veterinario di Grosseto: punti 1;
r) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile a
una sola lingua, secondo il livello di conoscenza correlato al
«Common European Framework of Reference for languages - CEFR» (si
evidenzia che il livello A 1 non costituisce titolo di merito), non
cumulabile - in caso di conoscenza della lingua tedesca - con quello
di cui alla precedente lettera k):
livello A 2: punti 0,5;
livello B 1: punti 1;
livello B 2: punti 1,5;
livello C 1 ovvero C 2: punti 2;
s) aver svolto per almeno un anno servizio militare, a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2.».
Art. 2
L'art. 11, comma 3 del decreto dirigenziale n. 187 del 9
settembre 2014 e' cosi' sostituito:
«Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, pena
l'esclusione dal reclutamento, con:
a) certificato medico, con validita' annuale, attestante
l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per le discipline
sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della
Sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato - in data non anteriore a 6
mesi precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande per ciascun blocco - da un medico appartenente alla
Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria
pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali
ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport;
b) documento di riconoscimento in corso di validita', come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
c) se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero:
copia conforme dell'attestazione di equipollenza del titolo stesso
rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a
sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello riguardante il
gruppo sanguigno - dei seguenti esami:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
e) originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - con
campione biologico prelevato in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita - dei seguenti esami:
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per
HIV;
test intradermico Mantoux - ovvero test Quantiferon - per
l'accertamento dell'eventuale contatto con il micobatterio della
tubercolosi (in caso di positivita', e' necessario presentare anche
il referto dell'esame radiografico del torace nelle due posizioni
standard - anteriore/posteriore e latero/laterale - o il certificato
di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG);
f) referto analitico, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica - con campione biologico prelevato in data non anteriore a
tre mesi precedenti la visita - attestante l'esito del dosaggio del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi;
g) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a
un mese precedente la visita - dell'analisi delle urine per la
ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta
impregiudicata la facolta' per l'Amministrazione della Difesa di
sottoporre a drug test i vincitori dei concorsi dopo l'incorporazione
presso i Reggimenti addestrativi;
h) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, controfirmato dai
candidati, redatto conformemente all'allegato A al presente bando e
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonche' la
presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento;
i) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza
con esito negativo ?in quanto lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90)? rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,
con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque
giorni precedenti la visita.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali,
presa visione della documentazione sanitaria elencata nel presente
comma, rinvieranno i candidati a data successiva ove rilevino cause
di incompletezza nella documentazione sanitaria presentata relativa
a:
esami ematochimici e/o delle urine di cui alla lettera d);
markers virali di cui alla lettera e);
drug test di cui alla lettera g).».
Art. 3
L'art. 11, comma 4 del decreto dirigenziale n. 187 del 9
settembre 2014 e' cosi' sostituito:
«Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, presa visione della documentazione sanitaria elencata
nel precedente comma, oltre a sottoporre i candidati a una visita
medica generale preliminare, comprensiva della rilevazione dei dati
antropometrici, disporranno l'esecuzione dei seguenti accertamenti
specialistici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) valutazione della personalita' previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale
visita psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell'abuso abituale di
alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e
conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della
transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a
data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e
consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
f) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale
dei concorrenti. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i
concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere,
dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato.
In sede di visita medica generale le commissioni per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i
candidati che presentino tatuaggi quando, per la loro sede, siano
contrari al decoro dell'uniforme (e quindi visibili con l'uniforme di
servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se
posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di
discredito alle istituzioni.
Potranno risultare idonei agli accertamenti sanitari i candidati
riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della Difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli accertamenti sanitari saranno volti
a verificare, fra l'altro, il possesso, da parte dei concorrenti, dei
seguenti specifici requisiti:
1) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a
m. 1,61, se di sesso femminile;
2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e
motilita' oculare normali;
3) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%;
monolaterale o bilaterale isolata < =30 dB per le frequenze
tra 500 e 3000 Hz e < =35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale VFP 1;
c) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei
coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, fatto
salvo quanto appresso specificato.
Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato
attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il
coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR);
apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS);
apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).
Saranno comunque giudicati idonei i concorrenti affetti da
enzimopatia da deficit, anche parziale, di glucosio
6-fosfato-deidrogenasi, con attribuzione del coefficiente 3 o 4 nella
caratteristica somato-funzionale AV-EI.
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei confronti dei candidati
riscontrati affetti dalle sopracitate
imperfezioni/infermita'/patologie durante la visita preliminare o a
seguito di uno degli accertamenti di cui al presente comma,
comunicando le motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma
apposito foglio di notifica del provvedimento.
Per tutti i casi di temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, ivi compreso lo stato di
gravidanza, o di temporanea inidoneita', le commissioni disporranno
l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza
l'esclusione sara' disposta per impossibilita' di procedere
all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando.».
Art. 4
L'art. 11, comma 11 del decreto dirigenziale n. 187 del 9
settembre 2014 e' cosi' sostituito:
«I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di 365 giorni a
una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di
reclutamento della Forza Armata, alla data di convocazione per gli
accertamenti sanitari devono, previa esibizione del modulo di
notifica di idoneita' comprensivo del profilo precedentemente
assegnato, essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale
sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato
a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e
consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
visita medica generale conclusiva.
Per i candidati gia' giudicati idonei nell'ambito dello stesso
concorso resta valida l'idoneita' attitudinale conseguita.
In sede di visita medica generale le commissioni per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i
candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al
precedente comma 4.
All'atto della visita medica generale devono comunque essere
prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3,
lettera d) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo
- e lettere f), g), h) e i) (solo per i concorrenti di sesso
femminile).».
Art. 5
L'art. 15, comma 3 del decreto dirigenziale n. 187 del 9
settembre 2014 e' cosi' sostituito:
«I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita' loro indicate nella convocazione, pena la decadenza
dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta conformemente
all'allegato C al presente bando, attestante il mantenimento dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura dell'Ente di incorporazione.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia
autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado.».
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2014
Amm. Div.: Rosati
Nessun commento:
Posta un commento