IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto 20 novembre 2013 (Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 280 del 29 novembre 2013) concernente: "Perequazione
automatica delle pensioni per l'anno 2013 e valore definitivo per
l'anno 2012";
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in
data 10 novembre 2014, prot. n. 22134, dalla quale si rileva che:
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2012 ed il periodo gennaio - dicembre
2013 e' risultata pari a + 1,1;
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2013 ed il periodo gennaio - dicembre
2014 e' risultata pari a + 0,3, ipotizzando, in via provvisoria, per
i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 una variazione
dell'indice pari a +0,1 per ciascun mese;
Considerata la necessita':
di determinare il valore effettivo della variazione percentuale
per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1°
gennaio 2014;
di determinare la variazione percentuale per l'aumento di
perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2015, salvo
conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014;
di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le
pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa
speciale;
Decreta:
Art. 1
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2013 e' determinata in misura pari a +1,1
dal 1° gennaio 2014.
Art. 2
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2014 e' determinata in misura pari a +0,3
dal 1° gennaio 2015, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo.
Art. 3
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per
le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate
separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e
sulla pensione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 20 novembre 2014
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
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