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martedì 2 dicembre 2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 7 ottobre 2014 Modifica del decreto 26 febbraio 2013 recante definizione delle modalita' di comunicazione telematiche necessarie allo svolgimento dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto. (14A09261) (GU n.280 del 2-12-2014)



         MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 ottobre 2014 
Modifica del decreto  26  febbraio  2013  recante  definizione  delle
modalita' di comunicazione telematiche  necessarie  allo  svolgimento
dell'attivita'  di  noleggio  occasionale  di  unita'   da   diporto.
(14A09261) 
(GU n.280 del 2-12-2014)

 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro
e delle politiche sociali, del 26 febbraio 2013, recante "Definizione
delle  modalita'  di  comunicazione   telematiche   necessarie   allo
svolgimento dell'attivita'  di  noleggio  occasionale  di  unita'  da
diporto"; 
  Visto l'art. 49-bis del decreto legislativo n. 171  del  18  luglio
2005, recante  Codice  della  nautica  da  diporto,  come  modificato
dall'art. 23, commi 01 e 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Ritenuto   necessario   modificare    l'art.    4    del    decreto
interministeriale del 26 febbraio 2013, in  quanto  a  seguito  della
modifica dell'art. 49-bis del  decreto  legislativo  n.  171  del  18
luglio 2005, e' stato esteso l'ambito di applicazione soggettivo  per
lo svolgimento dell'attivita' di noleggio occasionale  di  unita'  da
diporto; 
  Ritenuto necessario altresi' aggiornare il modello di comunicazione
allegato al decreto ministeriale del 26 febbraio  2013  in  quanto  a
seguito della modifica dell'art. 49-bis del  decreto  legislativo  n.
171 del 18 luglio 2005, e'  stato  esteso  l'ambito  di  applicazione
soggettivo ed e' cambiato il parametro per poter usufruire del regime
sostitutivo  dell'imposta  per  lo  svolgimento   dell'attivita'   di
noleggio occasionale di unita' da diporto: 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 4 del decreto interministeriale  del  26  febbraio
  2013, concernente le modalita' di comunicazione  dell'attivita'  di
  noleggio occasionale all'INPS e all'INAIL 
  1.  All'art.  4,  comma  2,  del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   i   Ministri
dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali,
del 26 febbraio 2013, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    "a-bis) dei dati anagrafici  e  del  codice  fiscale  del  legale
rappresentante o dei legali  rappresentanti,  nonche'  della  ragione
sociale o denominazione, del codice fiscale e della sede legale della
societa' non avente come oggetto sociale il noleggio o la  locazione,
qualora titolare dell'imbarcazione o della nave da diporto adibita al
noleggio occasionale sia quest'ultima;". 
                               Art. 2 
 
Nuovo modello di comunicazione ai fini del  noleggio  occasionale  di
  imbarcazioni e navi da diporto alla Agenzia delle Entrate  ed  alle
  Capitanerie di porto 
  1. Il modello di cui all'Allegato I al decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  di  concerto  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali, del 26 febbraio 2013, recante "Definizione  delle  modalita'
di   comunicazione   telematiche    necessarie    allo    svolgimento
dell'attivita' di noleggio  occasionale  di  unita'  da  diporto"  e'
sostituito dal modello di cui all'Allegato I al presente decreto  che
ne costituisce parte integrante. 
                               Art. 3 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 ottobre 2014 
 
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                                Lupi 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2014 
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del  territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 4020 

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