IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro
e delle politiche sociali, del 26 febbraio 2013, recante "Definizione
delle modalita' di comunicazione telematiche necessarie allo
svolgimento dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da
diporto";
Visto l'art. 49-bis del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio
2005, recante Codice della nautica da diporto, come modificato
dall'art. 23, commi 01 e 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Ritenuto necessario modificare l'art. 4 del decreto
interministeriale del 26 febbraio 2013, in quanto a seguito della
modifica dell'art. 49-bis del decreto legislativo n. 171 del 18
luglio 2005, e' stato esteso l'ambito di applicazione soggettivo per
lo svolgimento dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da
diporto;
Ritenuto necessario altresi' aggiornare il modello di comunicazione
allegato al decreto ministeriale del 26 febbraio 2013 in quanto a
seguito della modifica dell'art. 49-bis del decreto legislativo n.
171 del 18 luglio 2005, e' stato esteso l'ambito di applicazione
soggettivo ed e' cambiato il parametro per poter usufruire del regime
sostitutivo dell'imposta per lo svolgimento dell'attivita' di
noleggio occasionale di unita' da diporto:
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 4 del decreto interministeriale del 26 febbraio
2013, concernente le modalita' di comunicazione dell'attivita' di
noleggio occasionale all'INPS e all'INAIL
1. All'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali,
del 26 febbraio 2013, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) dei dati anagrafici e del codice fiscale del legale
rappresentante o dei legali rappresentanti, nonche' della ragione
sociale o denominazione, del codice fiscale e della sede legale della
societa' non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione,
qualora titolare dell'imbarcazione o della nave da diporto adibita al
noleggio occasionale sia quest'ultima;".
Art. 2
Nuovo modello di comunicazione ai fini del noleggio occasionale di
imbarcazioni e navi da diporto alla Agenzia delle Entrate ed alle
Capitanerie di porto
1. Il modello di cui all'Allegato I al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali, del 26 febbraio 2013, recante "Definizione delle modalita'
di comunicazione telematiche necessarie allo svolgimento
dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto" e'
sostituito dal modello di cui all'Allegato I al presente decreto che
ne costituisce parte integrante.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2014
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lupi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2014
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 4020
Nessun commento:
Posta un commento