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martedì 30 dicembre 2014

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 22 dicembre 2014 Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. (14A09975) (GU n.300 del 29-12-2014)



         MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2014 
Adeguamento delle modalita' di calcolo dei  diritti  di  usufrutto  a
vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di  registro  e
di imposta sulle successioni e donazioni. (14A09975) 
(GU n.300 del 29-12-2014)

 
 
 
                 IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica»  che
demanda al Ministro delle finanze, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro l'adeguamento  delle  modalita'  di  calcolo  dei  diritti  di
usufrutto a vita  e  delle  rendite  o  pensioni,  in  ragione  della
modificazione della misura del saggio legale degli interessi; 
  Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31  ottobre
1990, n. 346; 
  Visto il decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha  istituito
l'imposta sulle successioni e donazioni; 
  Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  l'art.  4,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visti gli articoli 23, 24, 25  e  26  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001,  n.
107; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 67, Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter
e 23-quinquies, del decreto legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni  degli  uffici  di
livello dirigenziale non generale dei  dipartimenti»,  in  attuazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 27 febbraio 2013, n. 67; 
  Visto il decreto dell'11 dicembre 2014 del Ministro dell'economia e
delle finanze con il quale  la  misura  del  saggio  degli  interessi
legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,5 per
cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma  2,  lettere
a) e b ) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986,  n.  131,  e  successive  modificazioni,  relativo  alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e' fissato in 200 volte l'annualita'. 
  2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma  1,  lettere
a) e b) del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta
sulle successioni e donazioni, approvato con decreto  legislativo  31
ottobre 1990, n.  346,  e  successive  modificazioni,  relativo  alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e' fissato in 200 volte l'annualita'. 
  3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei  diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  26
aprile 1986, n.  131,  e  successive  modificazioni,  e'  variato  in
ragione della misura del saggio legale degli interessi  fissata  allo
0,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto. 
                               Art. 2 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  agli
atti pubblici formati, agli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati,
alle  scritture  private  autenticate  e  a  quelle  non  autenticate
presentate per la registrazione, alle successioni  apertesi  ed  alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2015. 
    Roma, 22 dicembre 2014 
 
                     Il direttore generale delle finanze: Lapecorella 
 
 
Il ragioniere generale dello Stato: Franco 
    
                                                             Allegato 
 
Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita  e
  delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse
  dello 0,5 per cento. 
 
      
 
  =================================================================
  |Eta' del beneficiario (anni compiuti)|      Coefficiente       |
  +=====================================+=========================+
  |              da 0 a 20              |         190,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 21 a 30              |         180,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 31 a 40              |         170,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 41 a 45              |         160,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 46 a 50              |         150,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 51 a 53              |         140,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 54 a 56              |         130,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 57 a 60              |         120,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 61 a 63              |         110,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 64 a 66              |         100,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 67 a 69              |          90,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 70 a 72              |          80,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 73 a 75              |          70,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 76 a 78              |          60.00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 79 a 82              |          50,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 83 a 86              |          40,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |              da 87 a 92             |          30,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 93 a 99              |          20,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
 

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