IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che
demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro l'adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di
usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della
modificazione della misura del saggio legale degli interessi;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito
l'imposta sulle successioni e donazioni;
Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n.
107;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2013, n. 67, Regolamento di organizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter
e 23-quinquies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di
livello dirigenziale non generale dei dipartimenti», in attuazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 febbraio 2013, n. 67;
Visto il decreto dell'11 dicembre 2014 del Ministro dell'economia e
delle finanze con il quale la misura del saggio degli interessi
legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,5 per
cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;
Decreta:
Art. 1
1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere
a) e b ) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e' fissato in 200 volte l'annualita'.
2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e' fissato in 200 volte l'annualita'.
3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in
ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo
0,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.
Art. 2
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli
atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati,
alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate
presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2015.
Roma, 22 dicembre 2014
Il direttore generale delle finanze: Lapecorella
Il ragioniere generale dello Stato: Franco
Allegato
Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e
delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse
dello 0,5 per cento.
=================================================================
|Eta' del beneficiario (anni compiuti)| Coefficiente |
+=====================================+=========================+
| da 0 a 20 | 190,00 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| da 21 a 30 | 180,00 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| da 31 a 40 | 170,00 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| da 41 a 45 | 160,00 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| da 46 a 50 | 150,00 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| da 51 a 53 | 140,00 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| da 54 a 56 | 130,00 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| da 57 a 60 | 120,00 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| da 61 a 63 | 110,00 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| da 64 a 66 | 100,00 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| da 67 a 69 | 90,00 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| da 70 a 72 | 80,00 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| da 73 a 75 | 70,00 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| da 76 a 78 | 60.00 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| da 79 a 82 | 50,00 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| da 83 a 86 | 40,00 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| da 87 a 92 | 30,00 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| da 93 a 99 | 20,00 |
+-------------------------------------+-------------------------+
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