LEGGE 22 maggio 2015, n. 68
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. (15G00082)
(GU n.122 del 28-5-2015)
Vigente al: 29-5-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale e'
inserito il seguente:
«Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.
Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - E' punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro
100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un
deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della
flora o della fauna.
Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o
vegetali protette, la pena e' aumentata.
Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di
inquinamento ambientale). - Se da uno dei fatti di cui all'articolo
452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione
personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una
durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della
reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una
lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne
deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a
nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque
a dieci anni.
Nel caso di morte di piu' persone, di lesioni di piu' persone,
ovvero di morte di una o piu' persone e lesioni di una o piu'
persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi
piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non
puo' superare gli anni venti.
Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti
dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro
ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un
ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui
eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con
provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della
rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi
effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a
pericolo.
Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o
vegetali protette, la pena e' aumentata.
Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se
taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e'
commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono
diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva
il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le
pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta
radioattivita'). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro
10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve,
trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce,
abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta
radioattivita'.
La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il
pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della
flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita'
delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.
Art. 452-septies. (Impedimento del controllo). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, negando l'accesso,
predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei
luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attivita' di vigilanza e
controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne
compromette gli esiti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti). - Quando
l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o
concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal
presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono
aumentate.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata
a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero
all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita'
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di
servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo
articolo 416-bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un
terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali
o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o
svolgono servizi in materia ambientale.
Art. 452-novies. (Aggravante ambientale). - Quando un fatto gia'
previsto come reato e' commesso allo scopo di eseguire uno o piu' tra
i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela
dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la
violazione di una o piu' norme previste dal citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente,
la pena nel primo caso e' aumentata da un terzo alla meta' e nel
secondo caso e' aumentata di un terzo. In ogni caso il reato e'
procedibile d'ufficio.
Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso). - Le pene previste per i
delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per
delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo
452-octies, nonche' per il delitto di cui all'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti
di colui che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa venga
portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla
messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino
dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla meta' nei
confronti di colui che aiuta concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto,
nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.
Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la
sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non
superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un
ulteriore anno, al fine di consentire le attivita' di cui al comma
precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione e'
sospeso.
Art. 452-undecies. (Confisca). - Nel caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti
previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies
e 452-octies del presente codice, e' sempre ordinata la confisca
delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o
che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone
estranee al reato.
Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal
presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non
sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui
il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la
disponibilita' e ne ordina la confisca.
I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro
eventuali proventi sono messi nella disponibilita' della pubblica
amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei
luoghi.
L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in
cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza
e, ove necessario, alle attivita' di bonifica e di ripristino dello
stato dei luoghi.
Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi). - Quando
pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo,
il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il
ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico
del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente
codice.
Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si
applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino
ambientale.
Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica). - Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque, essendovi obbligato per
legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorita' pubblica, non
provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei
luoghi e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».
2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato,»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli
242 e seguenti costituisce condizione di non punibilita' per le
contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo
evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».
3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a
commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del
reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando
essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore
equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per
interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca».
4. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,»
sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo comma,» e
dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le
seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni,».
5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,»
sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-sexies,
452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «,
nonche' dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni».
6. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice
penale, dopo le parole: «sono altresi' raddoppiati» sono inserite le
seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,».
7. All'articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del
codice» sono inserite le seguenti: «, nonche' per i delitti di cui
agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice
penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono inserite
le seguenti: «nonche' all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari
accertamenti» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti
di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del
codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, ne da' altresi' notizia al
Procuratore nazionale antimafia».
8. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione
pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione
pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo
452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta
radioattivita' ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione
pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1,
lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle
sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il
delitto di cui alla citata lettera a)».
9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente:
«Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti
amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.
Art. 318-bis. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in
materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno
cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse
ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
Art. 318-ter. (Prescrizioni). - 1. Allo scopo di eliminare la
contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del
codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce
al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente
dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando
per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo
tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate
circostanze non imputabili al contravventore che determinino un
ritardo nella regolarizzazione, il termine puo' essere prorogato per
una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non
superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato
immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al
rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale
opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre
specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la
prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al
pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione,
ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
Art. 318-quater. (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi
dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione
e' stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla
prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo
accertatore ammette il contravventore a pagare in sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un
quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione
commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico
ministero l'adempimento della prescrizione nonche' l'eventuale
pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo
accertatore ne da' comunicazione al pubblico ministero e al
contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine
fissato nella stessa prescrizione.
Art. 318-quinquies. (Notizie di reato non pervenute dall'organo
accertatore). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una
contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o
da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi
dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne da'
comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria
affinche' provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e
318-quater.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la
polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria
attivita' senza ritardo.
Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il
procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento
dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui
all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in
cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui
all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.
2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il
procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del
presente articolo.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di
archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con
incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare,
ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti
del codice di procedura penale.
Art. 318-septies. (Estinzione del reato). - 1. La contravvenzione
si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita
dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al
pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la
contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla
prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo
318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose
o pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle
indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini
dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal
caso, la somma da versare e' ridotta alla meta' del massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Le
norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della medesima parte».
Art. 2
1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad
un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire
centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con
l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila
a euro centocinquantamila»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno
a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila.
Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di
impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un
minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;
c) al comma 3, le parole: «e' punita con la sanzione
amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «e' punita con la sanzione amministrativa
da euro seimila a euro trentamila».
2. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda da lire venti
milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un
anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro
ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un
anno»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei
mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro
duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio
di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della
licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»;
c) al comma 3, le parole: «e' punita con la sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «e' punita con la sanzione amministrativa
da euro tremila a euro quindicimila»;
d) al comma 4, le parole: «e' punito con la sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «e' punito con la sanzione amministrativa
da euro tremila a euro quindicimila».
3. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 6
e' sostituito dal seguente:
«6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3 e 5-bis e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la
sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».
4. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1
e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro
quindicimila a euro trecentomila»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3
e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro
sessantamila».
5. All'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma
1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1
e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro
duemila».
6. All'articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma
5 e' sostituito dal seguente:
«5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2
e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila».
Art. 3
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il
giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge
nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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