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venerdì 29 maggio 2015

LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. (15G00082) (GU n.122 del 28-5-2015) Vigente al: 29-5-2015





LEGGE 22 maggio 2015, n. 68

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. (15G00082)

(GU n.122 del 28-5-2015)


 Vigente al: 29-5-2015




  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1

  1. Dopo il titolo  VI  del  libro  secondo  del  codice  penale  e'
inserito il seguente:
    «Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.
    Art. 452-bis. (Inquinamento  ambientale).  -  E'  punito  con  la
reclusione da due a sei anni e con la multa da  euro  10.000  a  euro
100.000  chiunque  abusivamente  cagiona  una  compromissione  o   un
deterioramento significativi e misurabili:
      1)  delle  acque  o  dell'aria,  o   di   porzioni   estese   o
significative del suolo o del sottosuolo;
      2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,  della
flora o della fauna.
    Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta  o
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,  storico,  artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di  specie  animali  o
vegetali protette, la pena e' aumentata.
    Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza  del  delitto  di
inquinamento ambientale). - Se da uno dei fatti di  cui  all'articolo
452-bis deriva, quale conseguenza non voluta  dal  reo,  una  lesione
personale, ad eccezione delle ipotesi  in  cui  la  malattia  ha  una
durata non superiore ai  venti  giorni,  si  applica  la  pena  della
reclusione da due anni e sei mesi a sette  anni;  se  ne  deriva  una
lesione grave, la pena della reclusione da tre a  otto  anni;  se  ne
deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro  a
nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da  cinque
a dieci anni.
    Nel caso di morte di piu' persone, di lesioni  di  piu'  persone,
ovvero di morte di una o  piu'  persone  e  lesioni  di  una  o  piu'
persone, si applica la pena che dovrebbe  infliggersi  per  l'ipotesi
piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non
puo' superare gli anni venti.
    Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti
dall'articolo  434,  chiunque  abusivamente   cagiona   un   disastro
ambientale e' punito con la reclusione da  cinque  a  quindici  anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
      1)   l'alterazione   irreversibile   dell'equilibrio   di    un
ecosistema;
      2)  l'alterazione  dell'equilibrio  di  un  ecosistema  la  cui
eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo  con
provvedimenti eccezionali;
      3)  l'offesa  alla  pubblica  incolumita'  in   ragione   della
rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei  suoi
effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte  a
pericolo.
    Quando il disastro e' prodotto in  un'area  naturale  protetta  o
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,  storico,  artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di  specie  animali  o
vegetali protette, la pena e' aumentata.
    Art. 452-quinquies. (Delitti colposi  contro  l'ambiente).  -  Se
taluno dei fatti  di  cui  agli  articoli  452-bis  e  452-quater  e'
commesso per colpa, le  pene  previste  dai  medesimi  articoli  sono
diminuite da un terzo a due terzi.
    Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente  deriva
il pericolo di inquinamento ambientale o di  disastro  ambientale  le
pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
    Art. 452-sexies. (Traffico  e  abbandono  di  materiale  ad  alta
radioattivita'). - Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da  euro
10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente  cede,  acquista,  riceve,
trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene,  trasferisce,
abbandona  o  si  disfa  illegittimamente  di   materiale   ad   alta
radioattivita'.
    La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il
pericolo di compromissione o deterioramento:
      1)  delle  acque  o  dell'aria,  o   di   porzioni   estese   o
significative del suolo o del sottosuolo;
      2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,  della
flora o della fauna.
    Se dal fatto deriva pericolo per  la  vita  o  per  l'incolumita'
delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.
    Art. 452-septies. (Impedimento del controllo).  -  Salvo  che  il
fatto costituisca piu'  grave  reato,  chiunque,  negando  l'accesso,
predisponendo  ostacoli  o  mutando  artificiosamente  lo  stato  dei
luoghi, impedisce, intralcia  o  elude  l'attivita'  di  vigilanza  e
controllo ambientali e di sicurezza e igiene del  lavoro,  ovvero  ne
compromette gli esiti, e' punito con la reclusione da sei mesi a  tre
anni.
    Art.   452-octies.    (Circostanze    aggravanti).    -    Quando
l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o
concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal
presente titolo, le pene previste  dal  medesimo  articolo  416  sono
aumentate.
    Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e'  finalizzata
a commettere taluno dei delitti previsti dal presente  titolo  ovvero
all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita'
economiche, di  concessioni,  di  autorizzazioni,  di  appalti  o  di
servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo
articolo 416-bis sono aumentate.
    Le pene di cui ai commi primo e  secondo  sono  aumentate  da  un
terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici  ufficiali
o incaricati di  un  pubblico  servizio  che  esercitano  funzioni  o
svolgono servizi in materia ambientale.
    Art. 452-novies. (Aggravante ambientale). - Quando un fatto  gia'
previsto come reato e' commesso allo scopo di eseguire uno o piu' tra
i delitti previsti dal presente titolo,  dal  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a  tutela
dell'ambiente, ovvero  se  dalla  commissione  del  fatto  deriva  la
violazione  di  una  o  piu'  norme  previste  dal   citato   decreto
legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che  tutela  l'ambiente,
la pena nel primo caso e' aumentata da un  terzo  alla  meta'  e  nel
secondo caso e' aumentata di un terzo.  In  ogni  caso  il  reato  e'
procedibile d'ufficio.
    Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso). - Le pene previste per i
delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per
delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai  sensi  dell'articolo
452-octies, nonche' per  il  delitto  di  cui  all'articolo  260  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, sono diminuite dalla meta' a due terzi  nei  confronti
di colui che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa  venga
portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla
messa in sicurezza, alla bonifica e,  ove  possibile,  al  ripristino
dello stato dei luoghi, e  diminuite  da  un  terzo  alla  meta'  nei
confronti di colui che aiuta concretamente l'autorita' di  polizia  o
l'autorita'    giudiziaria    nella    ricostruzione    del    fatto,
nell'individuazione degli  autori  o  nella  sottrazione  di  risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.
    Ove  il  giudice,  su  richiesta   dell'imputato,   prima   della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la
sospensione del procedimento  per  un  tempo  congruo,  comunque  non
superiore a due anni e prorogabile  per  un  periodo  massimo  di  un
ulteriore anno, al fine di consentire le attivita' di  cui  al  comma
precedente in corso di esecuzione, il  corso  della  prescrizione  e'
sospeso.
    Art. 452-undecies. (Confisca).  -  Nel  caso  di  condanna  o  di
applicazione  della  pena  su  richiesta   delle   parti,   a   norma
dell'articolo 444 del codice  di  procedura  penale,  per  i  delitti
previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies,  452-septies
e 452-octies del presente codice,  e'  sempre  ordinata  la  confisca
delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto  del  reato  o
che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone
estranee al reato.
    Quando, a seguito di condanna per uno dei  delitti  previsti  dal
presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed  essa  non
sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui
il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona  la
disponibilita' e ne ordina la confisca.
    I beni  confiscati  ai  sensi  dei  commi  precedenti  o  i  loro
eventuali proventi sono messi  nella  disponibilita'  della  pubblica
amministrazione competente e vincolati all'uso per  la  bonifica  dei
luoghi.
    L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi  in
cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza
e, ove necessario, alle attivita' di bonifica e di  ripristino  dello
stato dei luoghi.
    Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi). - Quando
pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della  pena  su
richiesta delle  parti  a  norma  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo,
il giudice ordina il  recupero  e,  ove  tecnicamente  possibile,  il
ripristino dello stato dei luoghi, ponendone  l'esecuzione  a  carico
del condannato e dei soggetti di cui all'articolo  197  del  presente
codice.
  Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente  si
applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte  sesta  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia  di  ripristino
ambientale.
    Art. 452-terdecies. (Omessa  bonifica).  -  Salvo  che  il  fatto
costituisca piu'  grave  reato,  chiunque,  essendovi  obbligato  per
legge, per ordine del giudice ovvero di  un'autorita'  pubblica,  non
provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello  stato  dei
luoghi e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».
  2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 sono premesse le seguenti  parole:  «Salvo  che  il
fatto costituisca piu' grave reato,»;
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      «4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli
242 e seguenti costituisce  condizione  di  non  punibilita'  per  le
contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo
evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».
  3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a
commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del
reato, salvo che appartengano a persone  estranee  al  reato.  Quando
essa  non  sia  possibile,  il  giudice  individua  beni  di   valore
equivalente di cui il condannato abbia  anche  indirettamente  o  per
interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca».
  4. All'articolo 12-sexies, comma  1,  del  decreto-legge  8  giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola:  «416-bis,»
sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo  comma,»  e
dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le
seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni,».
  5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,»
sono  inserite  le  seguenti:   «452-bis,   452-quater,   452-sexies,
452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le  seguenti:  «,
nonche' dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e successive modificazioni».
  6. All'articolo 157,  sesto  comma,  secondo  periodo,  del  codice
penale, dopo le parole: «sono altresi' raddoppiati» sono inserite  le
seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,».
  7. All'articolo 118-bis, comma 1, delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271,  dopo  le  parole:  «del
codice» sono inserite le seguenti: «, nonche' per i  delitti  di  cui
agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice
penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono  inserite
le seguenti: «nonche' all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari
accertamenti» ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti
di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del
codice penale e all'articolo 260 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, ne da' altresi' notizia  al
Procuratore nazionale antimafia».
  8. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno  2001,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
      «a)  per  la  violazione  dell'articolo  452-bis,  la  sanzione
pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
      b) per la  violazione  dell'articolo  452-quater,  la  sanzione
pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
      c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies,  la  sanzione
pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
      d) per i delitti associativi aggravati ai  sensi  dell'articolo
452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
      e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad  alta
radioattivita'  ai  sensi  dell'articolo  452-sexies,   la   sanzione
pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
      f)  per  la  violazione  dell'articolo  727-bis,  la   sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
      g)  per  la  violazione  dell'articolo  733-bis,  la   sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1,
lettere a) e b), del presente  articolo,  si  applicano,  oltre  alle
sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni  interdittive  previste
dall'articolo 9, per un periodo  non  superiore  a  un  anno  per  il
delitto di cui alla citata lettera a)».
  9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente:
    «Parte  sesta-bis.  -  Disciplina  sanzionatoria  degli  illeciti
amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.
    Art. 318-bis. (Ambito di  applicazione).  -  1.  Le  disposizioni
della presente parte si applicano alle ipotesi  contravvenzionali  in
materia ambientale  previste  dal  presente  decreto  che  non  hanno
cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno  alle  risorse
ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
    Art. 318-ter. (Prescrizioni). - 1. Allo  scopo  di  eliminare  la
contravvenzione  accertata,  l'organo  di  vigilanza,  nell'esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria  di  cui  all'articolo  55  del
codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria  impartisce
al contravventore un'apposita  prescrizione  asseverata  tecnicamente
dall'ente specializzato competente nella materia  trattata,  fissando
per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di  tempo
tecnicamente necessario. In  presenza  di  specifiche  e  documentate
circostanze non  imputabili  al  contravventore  che  determinino  un
ritardo nella regolarizzazione, il termine puo' essere prorogato  per
una sola volta, a richiesta del contravventore, per  un  periodo  non
superiore a sei mesi, con provvedimento motivato  che  e'  comunicato
immediatamente al pubblico ministero.
    2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata  anche  al
rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio  del  quale
opera il contravventore.
    3.  Con  la  prescrizione  l'organo  accertatore   puo'   imporre
specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la
prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose.
    4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di  riferire  al
pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione,
ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
    Art. 318-quater. (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi
dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione
e' stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati  dalla
prescrizione.
    2. Quando  risulta  l'adempimento  della  prescrizione,  l'organo
accertatore   ammette   il   contravventore   a   pagare   in    sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una  somma  pari  a  un
quarto del massimo  dell'ammenda  stabilita  per  la  contravvenzione
commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine  fissato
nella  prescrizione,  l'organo  accertatore  comunica   al   pubblico
ministero  l'adempimento  della  prescrizione   nonche'   l'eventuale
pagamento della predetta somma.
    3. Quando risulta l'inadempimento  della  prescrizione,  l'organo
accertatore  ne  da'  comunicazione  al  pubblico  ministero   e   al
contravventore  entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine
fissato nella stessa prescrizione.
    Art. 318-quinquies. (Notizie di reato non  pervenute  dall'organo
accertatore). - 1. Se il pubblico ministero  prende  notizia  di  una
contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da  privati  o
da pubblici ufficiali o incaricati di un  pubblico  servizio  diversi
dall'organo  di  vigilanza  e  dalla  polizia  giudiziaria,  ne   da'
comunicazione all'organo di  vigilanza  o  alla  polizia  giudiziaria
affinche' provveda agli adempimenti di cui agli  articoli  318-ter  e
318-quater.
    2. Nel caso previsto dal comma 1,  l'organo  di  vigilanza  o  la
polizia giudiziaria informano il  pubblico  ministero  della  propria
attivita' senza ritardo.
    Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale). -  1.  Il
procedimento  per  la  contravvenzione   e'   sospeso   dal   momento
dell'iscrizione  della  notizia  di  reato  nel   registro   di   cui
all'articolo 335 del codice di procedura penale fino  al  momento  in
cui il pubblico ministero  riceve  una  delle  comunicazioni  di  cui
all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.
    2. Nel caso previsto dall'articolo  318-quinquies,  comma  1,  il
procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma  1  del
presente articolo.
    3. La sospensione del procedimento non preclude la  richiesta  di
archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle  prove  con
incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di  indagine  preliminare,
ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli  321  e  seguenti
del codice di procedura penale.
    Art. 318-septies. (Estinzione del reato). - 1. La contravvenzione
si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione  impartita
dall'organo di vigilanza  nel  termine  ivi  fissato  e  provvede  al
pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.
    2.  Il  pubblico  ministero  richiede   l'archiviazione   se   la
contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
    3. L'adempimento in un tempo superiore a  quello  indicato  dalla
prescrizione, ma che comunque risulta congruo a  norma  dell'articolo
318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze  dannose
o pericolose della contravvenzione con modalita'  diverse  da  quelle
indicate   dall'organo   di   vigilanza   sono   valutati   ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 162-bis del  codice  penale.  In  tal
caso,  la  somma  da  versare  e'  ridotta  alla  meta'  del  massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
    Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie). - 1.  Le
norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in  corso
alla data di entrata in vigore della medesima parte».

                               Art. 2

  1. All'articolo 1  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da tre  mesi  ad
un  anno  e  con  l'ammenda  da  lire   quindici   milioni   a   lire
centocinquanta  milioni»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «con
l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila
a euro centocinquantamila»;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno
a tre anni e dell'ammenda da euro  trentamila  a  euro  trecentomila.
Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di
impresa, alla condanna consegue la sospensione della  licenza  da  un
minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;
    c)  al  comma  3,  le  parole:  «e'  punita   con   la   sanzione
amministrativa da lire tre milioni  a  lire  diciotto  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' punita con la sanzione  amministrativa
da euro seimila a euro trentamila».
  2. All'articolo 2  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda  da  lire  venti
milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da  tre  mesi  ad  un
anno»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  l'ammenda  da   euro
ventimila a euro duecentomila o con  l'arresto  da  sei  mesi  ad  un
anno»;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei
mesi a  diciotto  mesi  e  dell'ammenda  da  euro  ventimila  a  euro
duecentomila. Qualora il reato suddetto sia  commesso  nell'esercizio
di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione  della
licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»;
    c)  al  comma  3,  le  parole:  «e'  punita   con   la   sanzione
amministrativa da lire  due  milioni  a  lire  dodici  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' punita con la sanzione  amministrativa
da euro tremila a euro quindicimila»;
    d)  al  comma  4,  le  parole:  «e'  punito   con   la   sanzione
amministrativa da lire  due  milioni  a  lire  dodici  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' punito con la sanzione  amministrativa
da euro tremila a euro quindicimila».
  3. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il  comma  6
e' sostituito dal seguente:
    «6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3 e 5-bis e' punito, salvo che il fatto  costituisca  reato,  con  la
sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».
  4. All'articolo 6  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      «4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al  comma  1
e' punito con l'arresto fino a sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  euro
quindicimila a euro trecentomila»;
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      «5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al  comma  3
e' punito con la sanzione amministrativa da  euro  diecimila  a  euro
sessantamila».
  5. All'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma
1-bis e' sostituito dal seguente:
    «1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1
e' punito, salvo che il fatto  costituisca  reato,  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a  euro
duemila».
  6. All'articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma
5 e' sostituito dal seguente:
    «5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al  comma  2
e' punito, se  il  fatto  non  costituisce  reato,  con  la  sanzione
amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila».

                               Art. 3

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore  il
giorno successivo a quello della pubblicazione della  medesima  legge
nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 22 maggio 2015

                             MATTARELLA

                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

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